Bonus sanificazione, DPI e adeguamento locali: come richiederlo?

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Decreto Rilancio: sanificazione, adeguamento e acquisto DPI

Il Decreto Rilancio, approvato il 10 luglio 2020, ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno dovuto porre in atto misure inerenti all’adeguamento degli ambienti di lavoro, alla sanificazione e all’acquisto di DPI.

Dunque, per usufruire delle suddette agevolazioni – cedute, come anticipato, mediante credito d’imposta – i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’ammontare delle spese sostenute fino al mese precedente alla data di invio della richiesta;
  • la previsione di spesa per le successive misure (da attuare entro il 31 dicembre 2020).

Entrambi i bonus – sanificazione/DPI e adeguamento – vanno richiesti tramite l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, scaricabile in formato PDF da questo link.

La trasmissione del documento avviene unicamente in modalità digitale, utilizzando l’applicativo web dedicato presente nell’area riservata – Fisconline per i contribuenti, Entratel per gli intermediari – o i tradizionali canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

Proviamo, adesso, ad esaminare più da vicino i due bonus e le rispettive caratteristiche.

Bonus sanificazione e dispositivi di protezione per Covid-19

La prima parte del provvedimento riguarda il bonus sanificazione e DPI, erogato in forma di credito d’imposta e finalizzato al rimborso (parziale) delle spese sostenute per gli interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, e specificamente degli spazi aperti al pubblico, e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale più indicati per il settore/tipo di attività.

Ci riferiamo, quindi, sia alla “decontaminazione” dei locali (uffici, magazzini, laboratori, ecc.) e dei macchinari con agenti antibatterici scelti ad hoc, sia alla fornitura di mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3, ecc.), guanti monouso, visiere e camici per parrucchieri ed estetiste, ecc..

Tra i destinatari del bonus sanificazione e DPI, infatti, troviamo le seguenti categorie:

  • esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali;
  • enti religiosi riconosciuti.

Inoltre, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 11 settembre 2020, disponibile a questo link, possiamo finalmente avere un quadro completo degli importi erogati.

Il Decreto Rilancio, infatti, aveva stabilito che: “per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata”, fino ad un tetto massimo di 60.000 euro. Successivamente, invece, si è calcolato il rapporto tra la cifra stanziata dal Governo, ossia 200 milioni di euro, e la somma complessiva di tutte le comunicazioni giunte fino al termine ultimo (7 settembre 2020), vale a dire 1.278.578.142 euro. Sulla base di questi dati, quindi, la nuova percentuale effettivamente fruibile come credito d’imposta, rispetto alla spesa sostenuta per sanificazioni e DPI, corrisponde al 15,6423%.

Bonus adeguamento degli ambienti di lavoro per Covid-19

I tempi per accedere al bonus sanificazione e DPI, purtroppo, sono scaduti. In compenso, è ancora possibile fare richiesta per la seconda agevolazione fiscale, ossia per il bonus adeguamento degli ambienti di lavoro per Covid-19. Vediamo, dunque, cosa prevede la misura in questione.

Come sappiamo, l’emergenza coronavirus ha richiesto una frequente pulizia, una completa sanificazione dei locali aziendali (eseguita, quest’ultima, solamente da addetti specializzati) ed un costante impiego dei dispositivi di protezione individuale ritenuti più sicuri – come appunto la mascherina chirurgica o con filtro – sia durante l’orario di lavoro che, genericamente, in presenza di altre persone.

Ma non è tutto: per consentire il corretto distanziamento tra lavoratori e clientela, spesso sono state necessarie delle modifiche a livello strutturale. Come, ad esempio, l’installazione di pannelli protettivi in plexiglas, l’apposizione di barriere, cartelli e/o adesivi per creare percorsi separati all’interno di negozi, bar, ristoranti, ma anche di esercizi più “particolari” come gli studi di tatuaggi e piercing, i centri massaggi, i laboratori artigianali, ecc..

Gli interventi succitati si traducono, inevitabilmente, in un aumento dei costi per l’imprenditore (o per il libero professionista), rimborsati, anche in questo caso, tramite credito d’imposta.

Tra i destinatari del bonus adeguamento Covid-19, troviamo le seguenti categorie:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico;
  • associazioni;
  • fondazioni ed enti privati;
  • enti del Terzo settore.

Clicca qui per scaricare l’elenco completo dei codici attività interessati dal provvedimento.

Le modalità per richiedere il credito d’imposta per gli adeguamenti rimangono le stesse – ossia con una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate – mentre i tempi si prolungano fino al 30 novembre 2021, ma pur sempre in riferimento alle sole spese sostenute entro il 31 dicembre 2020.

A quanto ammonta il bonus adeguamento ambienti di lavoro?

Il Decreto Rilancio ha fissato anche la percentuale di spesa rimborsabile mediante credito d’imposta, ossia il 60%, ed il tetto massimo per ciascun beneficiario, ossia 80.000 euro.

Tuttavia, dovremo attendere ancora qualche tempo per conoscere la percentuale definitiva fruibile, derivante dal rapporto tra la totalità delle richieste ed il budget disponibile.

Come utilizzare il credito d’imposta a debito o in compensazione?

L’importo rimborsato potrà essere “sfruttato” dal contribuente, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, mediante compensazione, utilizzando il codice tributo n.6917, stante per “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020”.

La modalità di fruizione è piuttosto semplice: in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo menzionato verrà esposto nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Diversamente, nel caso in cui il contribuente preferisca effettuare il riversamento, il codice sarà inserito nella colonna “importi a debito versati”.

Ricordiamo, per altro, che l’anno di riferimento sul modello F4 dovrà essere sempre il 2020 e che, se il contribuente lo desidera, può anche cedere il proprio credito d’imposta a terzi.

Conclusioni

Per un imprenditore o un professionista, tenere sotto stretto controllo l’andamento dell’attività, specialmente per quel che riguarda il rapporto tra spese e ricavi, non sempre è possibile. Gli impegni si sommano e, nel corso della giornata, è davvero complicato trovare il tempo necessario per recarsi dal consulente e soffermarsi ad esaminare le fatture incassate, per compararle ai costi sostenuti (inclusi quelli relativi alla sanificazione o all’adeguamento degli ambienti di lavoro ed all’acquisto di DPI per sé e per eventuali collaboratori).

Meglio, quindi, sostituire il classico studio fisico con un servizio digitale al 100%, accessibile da qualsiasi PC, smartphone o tablet, ovunque vi sia una connessione ad Internet. Quale scegliere?

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