Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Puoi comprare la marca da bollo online con @e.bollo via PagoPA e pagare il bollo sulle e-fatture ogni trimestre con F24; per le fatture cartacee usa marca fisica o bollo virtuale autorizzato.
- L’imposta di bollo sulle fatture senza IVA si applica oltre 77,47 euro. Importo dovuto: 2,00 euro per documento, come da D.P.R. 642/1972 (Tariffa, Parte I).
- Per le e-fatture, indica il bollo nel campo DatiBollo. Paghi trimestralmente con F24 (codici 2521-2524) e puoi differire se l’importo è entro 250 euro.
- @e.bollo consente il contrassegno digitale via PagoPA tramite PSP abilitati. Per le fatture cartacee puoi usare marca fisica o chiedere l’autorizzazione al bollo virtuale.
Cos’è la marca da bollo e quando si applica alle fatture
La marca da bollo è un’imposta fissa dovuta su atti e documenti indicati dalla legge. Per le fatture, si applica se non c’è IVA e l’importo del documento supera 77,47 euro.
La regola nasce dal D.P.R. 642/1972, Tariffa allegata, Parte I. L’importo è 2,00 euro per ogni esemplare di fattura. Se la fattura ha IVA, il bollo non si paga.
Rientrano tra le fatture senza IVA quelle esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972), non soggette in senso oggettivo o territoriale, e quelle emesse da contribuenti in regime forfettario. Restano escluse dal bollo le operazioni soggette a IVA con inversione contabile (reverse charge) o split payment, perché l’operazione è comunque soggetta a IVA.
Il limite di 77,47 euro guarda al totale del documento, inclusi eventuali contributi in rivalsa e spese accessorie, salvo anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 D.P.R. 633/1972, che non rilevano.
Comprare la marca da bollo online con @e.bollo
@e.bollo permette di acquistare un contrassegno digitale. Lo usi per atti e istanze verso Pubbliche Amministrazioni e altri documenti ammessi. Paghi con PagoPA tramite un prestatore di servizi di pagamento (PSP) abilitato.
In pratica scegli il documento, indichi l’importo del bollo e concludi il pagamento da conto corrente, carta di credito o debito. Ricevi la ricevuta telematica. Alla data attuale il servizio risulta operativo tramite l’istituto di pagamento del sistema camerale ed eventuali PSP abilitati.
La cornice normativa è nel D.M. MEF 17 giugno 2014 e nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Le regole operative sono richiamate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dagli standard PagoPA.
Ricorda: @e.bollo è un contrassegno digitale. Per le fatture elettroniche B2B/B2C, invece, il bollo si paga in modo “virtuale” tramite l’Agenzia delle Entrate, senza comprare marche.
E-fatture: come indicare il bollo e come pagarlo
Flag in fattura e calcolo dell’importo
Quando crei la fattura elettronica, imposta il campo DatiBollo con BolloVirtuale = “SI”. Così segnali che l’operazione richiede il bollo. L’importo è fisso: 2,00 euro se il documento supera 77,47 euro e non c’è IVA.
Il Sistema di Interscambio accetta il file. L’Agenzia delle Entrate somma i bolli dovuti del trimestre, per partita IVA. Puoi consultare l’importo nel portale Fatture e Corrispettivi.
Scadenze trimestrali e differimenti
Paghi il bollo sulle e-fatture ogni trimestre, con queste scadenze:
- Primo trimestre: 31 maggio.
- Secondo trimestre: 30 settembre.
- Terzo trimestre: 30 novembre.
- Quarto trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo.
È possibile differire il pagamento del primo e del secondo trimestre se l’importo è contenuto. Se il totale del primo trimestre è pari o inferiore a 250 euro, puoi pagarlo entro la scadenza del secondo trimestre. Se la somma di primo e secondo trimestre è pari o inferiore a 250 euro, puoi pagarli entrambi entro la scadenza del terzo trimestre. La disciplina deriva dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate emessi in attuazione del D.M. MEF 17 giugno 2014.
Modalità di versamento e codici tributo
Hai due strade operative:
- F24 Elide predisposto dall’Agenzia delle Entrate, con i codici tributo 2521 (1° trimestre), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Per sanzioni e interessi si usano 2526 e 2525.
- Addebito diretto da portale Fatture e Corrispettivi, se disponibile sul tuo profilo, con scelta dell’IBAN.
Queste regole discendono dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle e-fatture e dall’art. 15 del D.P.R. 642/1972 per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo.
Sanzioni, controlli e ravvedimento
Se non versi il bollo sulle e-fatture entro la scadenza, l’Agenzia delle Entrate applica la sanzione del 30% dell’imposta non versata, con interessi legali. Questo criterio segue il D.Lgs. 471/1997 per gli omessi versamenti, considerata la natura periodica del pagamento.
Puoi sanare l’irregolarità con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Più sei rapido, più si riduce la sanzione. Usi i codici 2526 (sanzione) e 2525 (interessi) in F24, oltre al codice del trimestre.
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociando i dati del Sistema di Interscambio. Può comunicare gli importi dovuti e invitare al pagamento prima di accertare. Le comunicazioni e le modalità sono definite dai provvedimenti direttoriali pubblicati sul sito istituzionale.
Fatture cartacee: marca fisica o bollo virtuale autorizzato
Marca da bollo fisica
Su una fattura cartacea senza IVA sopra 77,47 euro, puoi apporre una marca da bollo fisica da 2,00 euro, acquistata presso un rivenditore autorizzato. La marca deve riportare data uguale o anteriore alla data di emissione della fattura.
Se l’atto è privo di bollo, si applicano le sanzioni dell’art. 25 del D.P.R. 642/1972: dal 100% al 500% dell’imposta. È bene evitare errori.
Bollo virtuale con autorizzazione
In alternativa puoi chiedere all’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale. Indichi una stima annuale delle fatture soggette al bollo e versi l’imposta con periodicità stabilita.
Una volta autorizzato, inserisci sulle fatture la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 642/1972”. Le modalità sono regolate dall’art. 15 del D.P.R. 642/1972 e dal decreto ministeriale 7 giugno 1973.
Versamenti e adempimenti
Con l’autorizzazione, versi tramite F24 con cadenza:
- Trimestrale se l’importo dovuto supera 1.000 euro.
- Semestrale se l’importo dovuto non supera 1.000 euro.
Entro il 31 gennaio di ogni anno presenti la dichiarazione annuale del bollo assolto in modo virtuale, con il riepilogo dell’anno precedente e la stima per l’anno in corso. La disciplina è richiamata nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e nella normativa citata.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per decidere in pochi secondi:
- La fattura contiene IVA (anche con split payment o reverse charge)? Allora il bollo non si applica.
- La fattura non contiene IVA e il totale è maggiore di 77,47 euro? Il bollo si applica: 2,00 euro per documento.
- La fattura non contiene IVA e il totale è pari o inferiore a 77,47 euro? Il bollo non si applica.
- La fattura è elettronica? Imposta DatiBollo = “SI” e paga trimestralmente con F24; valuta il differimento se l’importo è entro 250 euro.
- La fattura è cartacea? Apponi marca fisica o, se autorizzato, indica la dicitura di bollo virtuale ed esegui i versamenti periodici.
- La voce è un’anticipazione ex art. 15 D.P.R. 633/1972? Non rileva nel calcolo del limite dei 77,47 euro.
- Regime forfettario? Le tue fatture non hanno IVA: applica la regola dei 77,47 euro e il bollo di 2,00 euro se superi la soglia.
Riferimenti normativi utili
Le basi legali principali sono: D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo e Tariffa, Parte I); art. 15 D.P.R. 642/1972 (pagamento in modo virtuale); decreto ministeriale 7 giugno 1973 (modalità operative del bollo virtuale); D.M. MEF 17 giugno 2014 (pagamenti elettronici, marca da bollo digitale @e.bollo); D.Lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica e bollo; D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 per sanzioni e ravvedimento. I testi sono consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Quando si applica il bollo | Come si paga | Scadenze / Codici | Riferimenti |
|---|---|---|---|---|
| Fattura elettronica esente IVA (art. 10), totale 120 euro | Sì, perché senza IVA e oltre 77,47 euro | Flag DatiBollo = “SI” e pagamento cumulativo | Trimestrale: 31/5, 30/9, 30/11, 28/2; F24 codici 2521-2524 | D.P.R. 642/1972; Provv. AE su e-fatture |
| Fattura elettronica in reverse charge | No, operazione soggetta a IVA per legge | Nessun bollo | Nessuna scadenza | D.P.R. 633/1972; prassi AE |
| Fattura cartacea forfettario, totale 95 euro | Sì, forfettario senza IVA e oltre 77,47 euro | Marca fisica da 2,00 euro oppure bollo virtuale autorizzato | Immediato (marca) oppure versamenti periodici (virtuale) | D.P.R. 642/1972 art. 15 |
| Fattura cartacea con autorizzazione al bollo virtuale | Se senza IVA e oltre 77,47 euro | F24 periodico; indicare in fattura la dicitura di assolvimento virtuale | Trimestrale se >1.000 euro; semestrale se ≤1.000 euro; dichiarazione entro 31/1 | Art. 15 D.P.R. 642/1972; DM 7 giugno 1973 |
| Istanza online verso PA con @e.bollo | Se l’atto è soggetto a bollo | Contrassegno digitale via PagoPA con PSP abilitato | Al momento della presentazione | DM MEF 17 giugno 2014; CAD |
FAQ
1) Cos’è @e.bollo e quando posso usarlo rispetto al bollo sulle fatture?
@e.bollo è la marca da bollo digitale. La usi per atti e istanze telematiche, soprattutto verso Pubbliche Amministrazioni. Funziona con PagoPA e un PSP abilitato. Paghi online e ottieni una ricevuta elettronica che sostituisce il contrassegno fisico.
Per le fatture elettroniche B2B e B2C non si acquista @e.bollo. L’imposta si assolve in modo virtuale: flag in fattura e pagamento cumulativo trimestrale. L’obbligo e l’importo sono disciplinati dal D.P.R. 642/1972, mentre le regole telematiche discendono dal D.M. MEF 17 giugno 2014 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per una fattura cartacea, invece, puoi scegliere tra marca fisica o, se autorizzato, pagamento virtuale.
2) Come capisco se sulla mia e-fattura serve il bollo e come controllo gli importi dovuti?
Chiediti tre cose: la fattura ha IVA? Se sì, niente bollo. Se non ha IVA, il totale supera 77,47 euro? Se sì, serve il bollo da 2,00 euro. Hai inserito DatiBollo = “SI” nel file XML? Se no, correggi emettendo una nota di variazione tecnica o contatta il tuo software per assistenza.
Per controllare gli importi da versare, entra nel portale Fatture e Corrispettivi. Trovi il conteggio dei bolli per trimestre. Puoi scaricare l’F24 precompilato o attivare l’addebito. Se vedi incongruenze, verifica le fatture emesse e gli importi al netto delle anticipazioni ex art. 15 D.P.R. 633/1972. Se l’Agenzia segnala differenze, segui le istruzioni della comunicazione e regolarizza.
3) Il bollo si applica con rivalsa INPS, ritenuta d’acconto, contributi o spese?
La rivalsa INPS e la ritenuta d’acconto non incidono sull’obbligo, ma concorrono al totale documento. Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto anche se parte dell’importo è rivalsa o compensi soggetti a ritenuta.
Le spese “vive” anticipate in nome e per conto del cliente, ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 633/1972, non rilevano nel computo del limite. Le inserisci fuori campo ex art. 15 e sottrai dal totale ai fini della soglia. Attenzione a documentare correttamente le anticipazioni per evitare contestazioni.
Per il regime forfettario, le fatture non hanno IVA: se superi 77,47 euro, applichi il bollo. Per reverse charge e split payment, l’operazione resta soggetta a IVA in via normativa: il bollo non si applica.
4) Ho pagato in ritardo il bollo sulle e-fatture: come funziona il ravvedimento operoso?
Puoi ravvederti spontaneamente prima di un controllo formale. Paghi l’imposta, aggiungi gli interessi legali giorno per giorno e una sanzione ridotta. La riduzione dipende dal ritardo (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Usi i codici tributo: 2521-2524 per l’imposta, 2525 per gli interessi, 2526 per la sanzione.
Esempio: hai omesso 40 euro di bollo del secondo trimestre. Se paghi entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione del 30% si riduce a 1/10 (3%). Quindi versi 40 euro + 1,20 euro di sanzione + interessi legali maturati. Se superi i 90 giorni, le riduzioni cambiano. Verifica ogni volta la misura del tasso legale e della frazione di sanzione applicabile.
Se l’Agenzia ti invia una comunicazione con l’importo dovuto, puoi ancora evitare l’accertamento pagando in tempi rapidi secondo le istruzioni. In caso di contestazioni su singole fatture, conserva giustificativi e valuta l’istanza di autotutela.
5) Come si chiede l’autorizzazione al bollo virtuale per le fatture cartacee e quali sono gli adempimenti successivi?
Presenti un’istanza all’Agenzia delle Entrate indicando l’attività, la stima dei documenti soggetti a bollo e l’imposta presunta. L’ufficio rilascia l’autorizzazione. Da quel momento riporti in fattura la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale” ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 642/1972.
Versi l’imposta con F24 in base ai periodi concordati: trimestri se superi 1.000 euro, semestri se non superi 1.000 euro. Entro il 31 gennaio presenti la dichiarazione annuale del bollo virtuale con i dati dell’anno precedente e la stima del nuovo anno. Tieni un prospetto interno delle fatture soggette a bollo per facilitare i controlli e la quadratura. La disciplina si fonda sull’art. 15 del D.P.R. 642/1972, sul decreto 7 giugno 1973 e sulle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
