Acquisti internazionali in regime forfettario: come funzionano?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

In forfettario paghi sempre l’IVA sugli acquisti esteri: beni UE sotto 10.000 euro con IVA del fornitore, oltre soglia reverse charge in Italia; servizi esteri sempre reverse charge; beni extra-UE con IVA in dogana.

  • Soglia beni UE 10.000 euro annui: sotto IVA del Paese del fornitore; oltre tassazione in Italia con reverse charge, dopo iscrizione al VIES.
  • Servizi esteri B2B: regola generale place of supply in Italia e reverse charge; eccezioni specifiche per alcuni servizi.
  • Obblighi 2026: e-fattura TD17/TD18/TD19, VIES per scambi UE, versamento IVA con F24 entro il 16 del mese successivo.

Come funziona davvero l’IVA sugli acquisti esteri in regime forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato. Non addebita l’IVA in vendita e calcola il reddito con un coefficiente fisso. Ma sugli acquisti esteri l’IVA si paga, e spesso la versi tu con il reverse charge.

La base normativa è nel DPR 633/1972 (IVA), nel DL 331/1993 per gli scambi UE, nella Direttiva 2006/112/CE e nel Regolamento UE 282/2011. Le leggi sono consultabili su Normattiva. Le prassi operative arrivano dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In pratica devi distinguere tre casi: beni da fornitori UE, servizi da fornitori esteri (UE o extra-UE) e beni importati da Paesi extra-UE. Ogni caso ha regole, documenti e scadenze diverse.

Acquisti di beni da fornitori UE: la soglia dei 10.000 euro

La soglia come si calcola e quando conta

La soglia di 10.000 euro si riferisce al totale annuo degli acquisti intracomunitari di beni. Conta la somma imponibile degli acquisti di beni da tutti i fornitori UE nell’anno solare. Non include i servizi. Non include gli acquisti con trasporto fuori UE.

La regola discende dall’art. 38 commi 5 e 6 del DL 331/1993, che recepisce la Direttiva IVA. In forfettario, finché resti sotto soglia, puoi essere trattato come un consumatore finale per questi acquisti.

Sotto soglia: IVA del Paese del fornitore

Se il totale annuo dei beni UE resta sotto 10.000 euro, il fornitore UE applica l’IVA del suo Paese in fattura. Tu paghi quell’IVA al fornitore e non versi nulla in Italia. Non fai reverse charge.

Questa impostazione è automatica se non sei iscritto al VIES. In molti casi il fornitore ti fattura come “privato” proprio perché non ti trova nel VIES.

Superamento soglia: tassazione in Italia e VIES

Quando superi la soglia, il luogo di tassazione diventa l’Italia. Devi iscriverti al VIES (archivio operatori intracomunitari). La base è l’art. 35 del DPR 633/1972 e la disciplina VIES UE. L’iscrizione è gratuita e dura finché non la revochi.

Dal momento del superamento, il fornitore UE deve emettere fattura senza IVA. Tu integri con IVA italiana tramite reverse charge. Attenzione: l’acquisto che fa sforare la soglia si tassa in Italia per l’intero importo, non solo per la parte eccedente.

Emetti un documento elettronico tipo TD18 e versi l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo. In forfettario l’IVA versata non è detraibile. Diventa un costo secco per te.

Opzione per tassazione in Italia anche sotto soglia

Puoi scegliere di tassare in Italia gli acquisti di beni UE anche se sei sotto 10.000 euro. L’art. 38 comma 6 del DL 331/1993 lo consente. L’opzione vale per l’anno in corso e per quello successivo.

In pratica chiedi l’iscrizione al VIES e comunichi ai fornitori UE di fatturarti senza IVA. Poi fai sempre reverse charge in Italia su questi acquisti, anche sotto soglia.

Servizi acquistati da fornitori esteri (UE ed extra-UE)

Regola generale: tassazione in Italia e reverse charge

Per i servizi B2B vale la regola generale del “place of supply” dove sta il committente. La base è l’art. 7-ter del DPR 633/1972 e la Direttiva 2006/112/CE. Sei tu il committente e sei in Italia. Quindi l’IVA è dovuta in Italia.

Ricevi una fattura estera senza IVA. Emetti un’autofattura elettronica TD17 con IVA italiana. Versi l’imposta tramite F24 entro il 16 del mese successivo. Non puoi detrarla in forfettario.

Eccezioni importanti ai servizi

Ci sono servizi con regole speciali: ad esempio quelli legati a immobili (art. 7-quater), trasporti passeggeri, ristorazione e catering, accesso a eventi. In questi casi il luogo di tassazione può essere all’estero.

Se l’eccezione sposta il luogo all’estero, il fornitore può addebitare la sua IVA. Tu non emetti TD17 e non versi IVA in Italia. Verifica sempre la natura del servizio con la descrizione contrattuale e la norma applicabile.

Serve il VIES per i servizi?

Per il diritto IVA sei già un soggetto passivo anche in forfettario. Tuttavia, molti fornitori UE richiedono la tua presenza nel VIES per emettere fattura senza IVA. In pratica, l’iscrizione al VIES evita addebiti esteri impropri.

Acquisti di beni da Paesi extra-UE

Quando importi beni da fuori UE, l’IVA si paga in dogana insieme ai dazi. La base è il Codice Doganale dell’Unione e il DPR 633/1972 art. 67. L’IVA assolta in dogana non è detraibile per il forfettario.

Ricevi la bolletta doganale con l’IVA calcolata sul valore in dogana. Paghi quanto dovuto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non fai TD18. Non fai reverse charge per l’importazione standard di beni.

Se acquisti beni con lavorazioni o montaggi in Italia da fornitore estero non stabilito, può applicarsi l’autofattura TD19 ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972. Valuta il caso concreto con la documentazione logistica.

Adempimenti operativi 2026: documenti, scadenze e pagamenti

E-fattura obbligatoria e codici documento

Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. La base è il DL 36/2022 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 restano in vigore i tipi documento:

TD17 per servizi ricevuti da soggetti esteri. TD18 per acquisti intracomunitari di beni. TD19 per acquisti di beni da soggetti esteri ex art. 17 comma 2 con beni in Italia.

Trasmetti il documento via SDI. Invia entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera o di effettuazione dell’operazione, secondo le specifiche tecniche correnti.

Iscrizione al VIES

Chiedi l’iscrizione al VIES prima di scambiare beni o servizi B2B con controparti UE. Il fornitore verifica nel VIES e ti fattura senza IVA quando il luogo di tassazione è l’Italia. L’iscrizione avviene tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate.

Versamenti con F24 e codici tributo

Versi l’IVA dovuta per reverse charge con modello F24. Usa i codici dei versamenti periodici, mensili o trimestrali. In assenza di detrazione, l’importo versato coincide con l’IVA calcolata nell’autofattura.

Scadenza standard: giorno 16 del mese successivo al ricevimento della fattura o all’effettuazione dell’operazione. Mantieni una cadenza mensile per semplicità operativa e controllo cassa.

Regola decisionale rapida

Se acquisti beni da UE

Calcola la somma annua degli acquisti di beni UE. Se sei sotto 10.000 euro e non sei nel VIES, paga l’IVA estera al fornitore. Se superi 10.000 euro, iscriviti al VIES, chiedi fatture senza IVA e fai TD18 con versamento in Italia.

Se acquisti servizi da estero

Verifica la regola generale: luogo in Italia. Chiedi fattura senza IVA. Emetti TD17 e versa l’IVA. Se il servizio rientra in un’eccezione con luogo all’estero, paga l’IVA estera e non fare TD17.

Se importi beni da extra-UE

Paga IVA e dazi in dogana sulla bolletta. Non fare TD18. Valuta TD19 solo per particolari fattispecie con beni in Italia e fornitore estero non stabilito.

Effetti economici in forfettario e errori da evitare

Nel forfettario l’IVA sugli acquisti esteri non si recupera. È un costo vivo. Non incide sul reddito calcolato a forfait, salvo riflessioni indirette sul margine.

Evita tre errori tipici: superare la soglia UE senza VIES; non emettere TD17/TD18 nei tempi; confondere servizi con beni. Gli errori possono generare sanzioni e interessi ai sensi del D.Lgs. 471/1997 e del D.Lgs. 158/2015.

Conserva le fatture estere, le e-fatture TD, le bollette doganali e le ricevute F24. Sono la prova dei versamenti e degli adempimenti. Le amministrazioni possono chiederli in controllo.

Scenario Requisiti/Condizioni Documento da emettere Quando e come si paga l’IVA Norma di riferimento (testuale)
Beni acquistati da UE sotto 10.000 euro annui Totale beni UE nell’anno ≤ 10.000; non iscritto al VIES o nessuna opzione Nessun TD; paghi fattura con IVA estera Paghi l’IVA al fornitore UE; nessun F24 in Italia DL 331/1993 art. 38, commi 5-6; Direttiva 2006/112/CE (consultabili su Normattiva)
Beni acquistati da UE oltre 10.000 euro annui Superata soglia; iscritto al VIES; fatture senza IVA TD18 (integrazione IVA Italia) F24 entro il 16 del mese successivo; IVA non detraibile DL 331/1993 art. 38; DPR 633/1972 art. 17 (testi su Normattiva)
Servizi ricevuti da fornitore estero (UE o extra-UE) Regola generale B2B: luogo in Italia (salvo eccezioni) TD17 (autofattura reverse charge) F24 entro il 16 del mese successivo; verifica eccezioni art. 7-quater e seguenti DPR 633/1972 art. 7-ter e art. 17 c.2; Reg. UE 282/2011
Importazione di beni da Paesi extra-UE Sdoganamento in Italia; bolletta doganale Nessun TD per importazione standard; documenti doganali Paga IVA e dazi in dogana; niente reverse charge DPR 633/1972 art. 67; Codice Doganale dell’Unione; ADM

FAQ: domande frequenti sugli acquisti esteri in forfettario

Devo iscrivermi al VIES se compro solo servizi da un fornitore UE?

La regola IVA dice che, per i servizi B2B, il luogo di tassazione è dove sta il committente. Quindi, di norma, in Italia. Ai fini sostanziali il reverse charge si applica anche se non sei nel VIES, perché sei comunque un soggetto passivo. Tuttavia, molti fornitori UE emettono fattura senza IVA solo se verificano la tua posizione nel VIES. Se non ti trovano, potrebbero addebitare la loro IVA, costringendoti a pagare un’imposta estera non recuperabile. Per evitare problemi pratici e doppie imposizioni, conviene iscriverti al VIES prima di ricevere servizi UE, così il fornitore fattura senza IVA e tu gestisci l’IVA in Italia con TD17 e F24.

Come calcolo la soglia dei 10.000 euro per i beni UE e cosa succede nell’anno successivo?

Somma, mese per mese, la base imponibile di tutte le fatture di beni comprati da fornitori UE nell’anno solare. Non considerare i servizi. Non considerare l’IVA estera. Non contare gli acquisti extra-UE. Quando l’acquisto che ricevi fa oltrepassare i 10.000 euro, quel documento si tassa in Italia per intero. Da quel momento, tutte le forniture successive nell’anno si tassano in Italia con reverse charge. Nell’anno successivo riparti da zero, ma se hai esercitato l’opzione per tassare in Italia anche sotto soglia, l’opzione resta vincolante per l’anno in corso e per quello seguente, come prevede l’art. 38 comma 6 del DL 331/1993. In assenza di opzione, se resti sotto soglia nell’anno nuovo, torni al regime “IVA del Paese del fornitore”.

Ho pagato in ritardo l’IVA di un TD17/TD18: quali sanzioni rischio e come rimediare?

Il reverse charge mancato o tardivo può comportare sanzioni e interessi secondo il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 158/2015. L’entità varia in base al ritardo e al comportamento successivo. Puoi ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso, versando l’IVA, gli interessi legali maturati e una sanzione ridotta calcolata in funzione dei giorni di ritardo. Emissione e trasmissione tardiva dei documenti TD17/TD18/TD19 sono anch’esse sanzionabili. Per un corretto ravvedimento, ricostruisci date di ricezione, imponibili e imposta, emetti i TD mancanti, compila gli F24 e conserva tutta la documentazione a supporto.

Posso dedurre o “scaricare” l’IVA pagata sugli acquisti esteri in forfettario?

No. Nel regime forfettario l’IVA sugli acquisti, italiani o esteri, non è detraibile. L’imposta diventa un costo economico diretto. Non riduce l’imponibile perché il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi. Fanno eccezione solo i contributi previdenziali obbligatori, che sono deducibili dal reddito forfettario, ma non riguardano l’IVA. Quindi pianifica i prezzi tenendo conto dell’IVA che sosterrai per reverse charge o importazioni. Verifica sempre il corretto inquadramento del servizio o del bene per non pagare IVA all’estero quando non dovuta.

Per gli acquisti extra-UE posso evitare di pagare l’IVA in dogana con il reverse charge?

No. L’importazione di beni da Paesi extra-UE sconta l’IVA in dogana, insieme a eventuali dazi. Il reverse charge non sostituisce l’IVA all’importazione. Esistono regimi speciali di differimento o assolvimento dell’IVA in bolletta, o il pagamento tramite rappresentante doganale, ma non eliminano l’IVA dovuta. Il reverse charge TD19 riguarda casi particolari in cui un soggetto estero effettua operazioni con beni già presenti in Italia o con installazioni e montaggi nel territorio. Se la merce entra fisicamente in UE dall’estero, la via corretta resta la bolletta doganale. Le regole sono definite nel DPR 633/1972 e nel Codice Doganale dell’Unione, con prassi operative dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Riferimenti utili (testuali)

DPR 633/1972, in particolare artt. 7-ter, 7-quater e seguenti, 17, 67. DL 331/1993, art. 38. Direttiva 2006/112/CE e Regolamento UE 282/2011. D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 158/2015 per le sanzioni. DL 36/2022 per l’obbligo di fatturazione elettronica. Documentazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Testi consultabili su Normattiva e portali istituzionali dei Ministeri competenti.

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