Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Non devi comprare marche da bollo digitali: selezioni il bollo in fattura elettronica e versi trimestralmente con F24 (codici 2521-2524), rispettando soglie e scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate.
- Il bollo da 2 euro si applica alle fatture non soggette a IVA o esenti, sopra 77,47 euro. Non si applica se la fattura contiene anche importi con IVA.
- Nella e-fattura devi attivare il “bollo virtuale” e riportare la dicitura normativa sul pagamento virtuale ai sensi del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014.
- Si paga per trimestre con F24 telematico (2521-2524). Puoi posticipare se gli importi sono sotto 250 euro, secondo le regole AE.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: quando si applica
L’imposta di bollo è un tributo fisso di 2 euro. Si applica su fatture, note e documenti simili quando non scontano IVA. La soglia minima è 77,47 euro per documento.
La base normativa è nel DPR 642/1972 (Tariffa, Allegato A, art. 13, nota 1-bis) e nell’articolo 15 del DPR 642/1972 che disciplina il pagamento in modo virtuale. Il DM MEF 17 giugno 2014 regola le modalità per i documenti informatici.
In pratica, il bollo è dovuto per: operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972), operazioni non soggette o fuori campo IVA, fatture emesse da contribuenti in regime forfettario. Tutto se l’importo documento supera 77,47 euro.
Il bollo non si applica se la fattura contiene anche righe con IVA. In tal caso il documento è “soggetto a IVA” e non rientra nell’ambito della marca da bollo, anche se ci sono rimborsi spese fuori campo.
Per importi inferiori o uguali a 77,47 euro non si applica il bollo. La soglia è netta e si riferisce all’importo documento rilevante ai fini del bollo.
Esempi rapidi: applicazione o esclusione
Prestazione professionale in regime forfettario di 300 euro: bollo dovuto. Fattura elettronica con bollo da 2 euro.
Vendita beni con IVA al 22% e rimborso spese anticipato fuori campo: bollo non dovuto, perché la fattura contiene operazioni con IVA.
Prestazione esente ex art. 10 di 120 euro: bollo dovuto. Prestazione esente di 70 euro: bollo non dovuto per soglia.
Come impostare il bollo nella fattura elettronica
Per pagare il bollo in modo virtuale non compri marche. Devi indicare il bollo nel file XML della fattura elettronica e poi versare cumulativamente a scadenza.
Uso del portale dell’Agenzia delle Entrate
Nel compilatore “Fatture e Corrispettivi” seleziona “Sì” alla voce “Bollo virtuale”. Il sistema valorizza il tag XML di bollo e calcola 2 euro.
Inserisci la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. È una formula chiara che dimostra l’assolvimento virtuale.
Controlla l’anteprima. Verifica che l’importo del bollo compaia nel riepilogo e non incida sull’IVA (il bollo non è imponibile IVA).
Uso di software terzi
Cerca le opzioni “marca da bollo” o “imposta di bollo” durante la creazione della fattura. Attiva il flag quando scatta l’obbligo.
Configura il testo standard della dicitura normativa. Molti gestionali permettono modelli con testo fisso per evitare dimenticanze.
Accertati che il gestionale generi correttamente il tag XML di bollo. In caso di dubbio, verifica nel file o nell’esito di trasmissione.
Versamento trimestrale tramite F24: scadenze e codici tributo
Paghi il bollo delle e-fatture per trimestri solari con modello F24 telematico. Per i titolari di partita IVA il canale telematico è obbligatorio.
Le scadenze fisse sono: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre), 30 novembre (3° trimestre), 28 febbraio dell’anno successivo (4° trimestre).
I codici tributo F24 sono: 2521 (1° trimestre), 2522 (2° trimestre), 2523 (3° trimestre), 2524 (4° trimestre). Indica sempre l’anno di riferimento corretto.
Posticipo dei versamenti sotto soglia
Se l’importo dovuto per il 1° trimestre non supera 250 euro, puoi pagare insieme al 2° trimestre entro il 30 settembre. Se la somma di 1° e 2° trimestre non supera 250 euro, puoi pagare i primi tre trimestri insieme entro il 30 novembre.
Queste regole operative derivano dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano il calcolo, la proposta e il versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.
Puoi generare l’F24 dal portale “Fatture e Corrispettivi” oppure pagare tramite home banking abilitato. Valuta la domiciliazione su IBAN se disponibile.
Controlli, proposte di addebito e rettifiche
L’Agenzia delle Entrate elabora gli elenchi delle fatture con bollo dovuto e predispone una “proposta di addebito”. La trovi nell’area “Fatture e Corrispettivi”.
Puoi confermare, integrare o correggere la proposta prima della scadenza. Se hai dimenticato di spuntare il bollo su una fattura, puoi integrare l’elenco.
Se l’AE rileva incongruenze, può inviare comunicazioni. Rispondi e regolarizza con F24. Questo riduce il rischio di sanzioni più pesanti.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza per decidere in pochi secondi.
- La fattura contiene almeno una riga con IVA? Sì: niente bollo. No: vai al punto successivo.
- La fattura è esente, non imponibile o fuori campo IVA? Sì: vai al punto successivo. No: niente bollo.
- L’importo documento supera 77,47 euro? Sì: bollo da 2 euro. No: niente bollo.
- È una e-fattura? Spunta “bollo virtuale” e inserisci la dicitura normativa. Poi versa il trimestre con F24.
- Importo trimestrale sotto 250 euro? Puoi posticipare secondo le finestre indicate dall’AE.
Sanzioni, interessi e ravvedimento operoso
Se ometti o versi in ritardo l’imposta di bollo dovuta sulle e-fatture, si applica la sanzione per tardivo versamento pari al 30% dell’imposta non pagata, secondo il D.Lgs. 471/1997.
Puoi sanare con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). La sanzione si riduce in base al ritardo. Paghi imposta, sanzione ridotta e interessi legali calcolati giorno per giorno.
Se invece il documento risulta privo di bollo quando dovuto, fuori dai canali elettronici o in sede di controllo, si applica l’art. 25 del DPR 642/1972. La sanzione va, di norma, dal 100% al 500% dell’imposta, con possibili riduzioni se si regolarizza spontaneamente.
Per le e-fatture, la proposta di addebito e le funzioni di integrazione riducono il rischio. Controlla gli elenchi nel portale e versa entro scadenza.
Conserva le ricevute F24 e gli esiti di trasmissione. Servono per dimostrare la regolarità dei versamenti in caso di verifica.
Casi particolari e accortezze operative nel 2026
Regime forfettario: emetti fatture senza IVA. Applica il bollo se superi 77,47 euro. Imposta sempre il flag in ogni fattura interessata.
Prestazioni esenti art. 10, come servizi sanitari o finanziari: bollo dovuto oltre soglia. Imposta il bollo in fattura elettronica e programma i versamenti trimestrali.
Fatture verso estero: se non imponibili IVA, verifica la natura dell’operazione. Se rientra tra le non soggette o esenti e superi 77,47 euro, applica il bollo.
Fatture miste (righe con IVA e righe fuori campo): niente bollo, perché la presenza di operazioni imponibili rende l’intero documento escluso dall’imposta di bollo.
Rimborsi spese anticipati in nome e per conto (art. 15 DPR 633/1972): se la fattura non contiene IVA su altri corrispettivi e superi 77,47 euro, il bollo è dovuto. Se la fattura contiene anche IVA, non applichi il bollo.
Riferimenti normativi e prassi da consultare
DPR 642/1972 e Tariffa, Allegato A, articolo 13, nota 1-bis: disciplina dei documenti soggetti a imposta di bollo e importo fisso di 2 euro.
DPR 642/1972, articolo 15: pagamento in modo virtuale. DM MEF 17 giugno 2014: modalità per i documenti informatici.
DPR 633/1972, articoli 10, 15 e norme IVA: per identificare esenzioni e importi fuori campo rilevanti ai fini del bollo.
D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997: sanzioni e ravvedimento operoso per tardivo o omesso versamento.
Provvedimenti e guide dell’Agenzia delle Entrate su imposta di bollo in fattura elettronica (area “Normativa e prassi” e “Fatture e Corrispettivi”) e portale Normattiva per i testi vigenti.
Tabella operativa: scenari, requisiti, impostazioni e versamento
| Scenario | Quando scatta il bollo | Impostazioni in e-fattura | Versamento F24 e scadenze |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario, parcella di 300 euro | Documento senza IVA e oltre 77,47 euro | Flag “bollo virtuale”; dicitura normativa; importo bollo 2 euro | Codice 2521-2524 secondo trimestre; 31/5, 30/9, 30/11, 28/2; posticipo se sotto 250 euro |
| Prestazione esente art. 10 di 120 euro | Esente IVA oltre 77,47 euro | Flag “bollo virtuale”; dicitura; verifica corretta natura operazione | F24 telematico con codice trimestrale; conserva ricevuta pagamento |
| Fattura mista: beni con IVA + rimborso fuori campo | Non scatta: presenza di importi con IVA nel documento | Nessun bollo; niente dicitura | Nessun versamento aggiuntivo per bollo su questa fattura |
| Fattura non imponibile verso estero di 500 euro | Non soggetta a IVA e oltre 77,47 euro | Flag “bollo virtuale”; dicitura; controllo codici natura operazione | F24 codice del trimestre; rispetta eventuale posticipo sotto soglia |
| Serie di micro-fatture forfettarie da 80-100 euro ciascuna | Ciascuna fattura oltre 77,47 euro: bollo su ogni documento | Flag e dicitura su ogni fattura; verifica proposta AE | Sommi a trimestre; se totale 1° trim ≤ 250 euro, puoi pagare al 30/9 |
FAQ: domande frequenti sull’imposta di bollo digitale
Il bollo si applica se inserisco sia righe con IVA sia righe esenti nella stessa fattura?
No. Se nella fattura è presente almeno una riga soggetta a IVA, il documento è “soggetto a IVA” e, secondo l’impostazione consolidata, non si applica il bollo. Il bollo scatta solo quando l’intero documento non sconta IVA (esente, non imponibile, fuori campo) e supera 77,47 euro. Verifica però che le righe fuori campo siano correttamente qualificate (per esempio, rimborsi ex art. 15). Se sbagli codice natura, l’Agenzia potrebbe proporre il bollo in modo errato. In quel caso, entra in “Fatture e Corrispettivi”, controlla l’elenco del trimestre e rettifica prima del pagamento.
Come faccio a correggere se ho dimenticato di spuntare il “bollo virtuale” in una e-fattura dove era dovuto?
Non serve emettere nota di variazione. Accedi all’area “Fatture e Corrispettivi” e verifica la “proposta di addebito” del trimestre. L’Agenzia delle Entrate intercetta le fatture dove il bollo risulta dovuto in base ai dati di natura operazione e importo. Puoi integrare l’elenco aggiungendo il bollo mancante. Dopo l’integrazione, genera e versa l’F24 entro la scadenza del trimestre. Conserva le ricevute del versamento e l’esito di integrazione. Se la scadenza è passata, versa con ravvedimento operoso: paghi imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo.
Quali sono esattamente le sanzioni se non pago il bollo sulle e-fatture?
Per il tardivo o omesso versamento tramite F24 si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’imposta dovuta, ai sensi del D.Lgs. 471/1997. Puoi ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Ad esempio, se paghi entro 30 giorni, la sanzione si riduce in misura significativa e aggiungi solo interessi legali giornalieri. Diverso è il caso di documenti non in regola al controllo formale fuori dal flusso elettronico: si applica l’art. 25 del DPR 642/1972 con sanzione dal 100% al 500% del bollo. Nelle e-fatture, però, la funzione di proposta e integrazione riduce molto il rischio: controlla sempre gli elenchi trimestrali sul portale prima di pagare.
Come si compila correttamente l’F24 per il bollo sulle e-fatture?
Usa la sezione “Erario”. Inserisci il codice tributo del trimestre (2521-2524), l’anno di riferimento e l’importo totale proposto o verificato. Indica l’IBAN se effettui il pagamento dal portale dell’Agenzia con addebito. Se paghi da home banking, trasmetti l’F24 telematico secondo le regole della tua banca. I titolari di partita IVA devono usare sempre canali telematici. Non inserire compensazioni se non ammesse. Scarica e conserva la ricevuta di addebito. Il pagamento puntuale evita sanzioni e interessi. Se sfrutti il posticipo per importi sotto 250 euro, assicurati che le somme e la scadenza scelte rispettino le finestre previste.
Devo riportare una dicitura testuale in fattura? Serve anche con i software che impostano il tag XML?
Sì, è buona prassi riportare la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Anche se il tag XML di bollo rende l’operazione tecnicamente corretta, la dicitura aiuta la chiarezza verso il cliente e in caso di controlli documentali. Imposta la dicitura come testo standard nel tuo gestionale per le fatture dove il bollo è dovuto. Ricorda: la dicitura non sostituisce il versamento. Devi comunque pagare con F24 alle scadenze trimestrali indicate dall’Agenzia delle Entrate.
