Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Non esistono canali ufficiali per acquistare marche da bollo retrodatate. Su fatture cartacee si regolarizza con marca “ravveduta” da 2,50€. Sulle e-fatture il bollo è elettronico e si paga trimestralmente con F24.
- La marca da bollo di 2€ è dovuta su fatture non soggette a IVA pari o superiori a 77,47€. Base giuridica: DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, art. 13.
- Retrodatare non è possibile: il contrassegno riporta data/ora di emissione. Per analogico si usa la marca di regolarizzazione da 2,50€.
- Per e-fatture il bollo è virtuale: si indica in XML e si versa a trimestre con F24 (codici 2521-2524). Differimenti possibili entro la soglia vigente.
Imposta di bollo sulle fatture: quando si applica e perché
L’imposta di bollo è un tributo fisso che si applica a specifici atti e documenti. Per le fatture, vale quando il documento non sconta IVA ed è pari o superiore a 77,47 euro.
In pratica: se emetti una fattura “esente”, “non imponibile” o “fuori campo IVA” e il totale documento raggiunge 77,47 euro, devi applicare 2 euro di bollo. Questa regola è nella Tariffa Allegato A, art. 13, del DPR 642/1972, consultabile su Normattiva.
Come si calcola il totale ai fini del bollo? Conta l’importo complessivo della fattura non soggetto a IVA. Di solito include contributi previdenziali (es. cassa professionale), esclusi rimborsi anticipati in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972. Le voci soggette a IVA non entrano nel perimetro del bollo.
Definizioni utili, in parole semplici
Regime forfettario: tassazione agevolata per partite IVA minori con imposta sostitutiva. I forfettari applicano il bollo alle fatture senza IVA sopra soglia.
Principio di cassa: rilevi i compensi quando incassi. Non incide sul “se” il bollo è dovuto, ma solo sul piano contabile.
Coadiuvante: collaboratore dell’imprenditore. Non cambia le regole del bollo sulla fattura.
Marche da bollo retrodatate: cosa si può e cosa no
Non esiste un canale ufficiale per acquistare marche da bollo retrodatate. Il contrassegno fisico (marca o contrassegno telematico) riporta sempre data e ora di emissione, generate al momento dell’acquisto dal rivenditore autorizzato.
Regola pratica: la marca deve avere data uguale o precedente alla data della fattura cartacea. Se te ne accorgi in ritardo, non puoi “tornare indietro nel tempo”.
Soluzione ammessa in prassi: acquista una “marca da bollo per regolarizzazione” da 2,50 euro presso un rivenditore di valori bollati. Comprende i 2 euro di imposta più 0,50 euro di soprattassa. Questa è la via semplice per sanare la dimenticanza sulle fatture cartacee.
Base normativa e responsabilità
La disciplina generale è nel DPR 642/1972. L’obbligo di assolvimento grava su chi emette il documento. Il controllo e l’accertamento spettano all’Agenzia delle Entrate (fonte: Agenzia delle Entrate). Le istruzioni operative per marche e contrassegni derivano dalla normativa sui valori bollati e dai provvedimenti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Fatturazione elettronica: bollo virtuale, scadenze e codici
Con la fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), non applichi marche fisiche. Assolvi il bollo in modo virtuale. Nel file XML compili il blocco DatiBollo con l’indicazione “SI”. Il SdI e l’Agenzia delle Entrate conteggiano i 2 euro per ciascuna fattura che ne ha i presupposti.
Il pagamento è trimestrale con modello F24. I codici tributo sono dedicati per trimestre: 2521 (1°), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Questa codifica è stata istituita e chiarita dall’Agenzia delle Entrate con le proprie risoluzioni e provvedimenti settoriali.
Scadenze standard: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio dell’anno successivo (4°). Queste scadenze sono richiamate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate dedicati al bollo sulle e-fatture.
Differimenti di pagamento
Se l’importo del primo trimestre non supera la soglia annua fissata dall’Agenzia delle Entrate, puoi rinviare il pagamento al 30 settembre. Se la somma di primo e secondo trimestre resta entro la stessa soglia, puoi pagare i tre trimestri insieme entro il 30 novembre.
La soglia è stata innalzata negli ultimi anni. Ad oggi è fissata a 5.000 euro, come da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati sul proprio portale istituzionale. Verifica sempre la misura vigente nel tuo cassetto fiscale o nelle istruzioni aggiornate dell’Agenzia.
Modalità di pagamento: F24 tramite home banking abilitato oppure dalla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate con addebito su IBAN registrato (fonte: Agenzia delle Entrate). Il tributo confluisce nel tuo cassetto fiscale, dove puoi consultare il riepilogo delle e-fatture con bollo.
Sanzioni e regolarizzazioni: come evitare guai
Per documenti cartacei non in regola, il DPR 642/1972 (art. 25) prevede sanzioni amministrative che, in caso di accertamento, possono andare dal doppio al quintuplo dell’imposta non assolta, oltre all’imposta dovuta. Questa è la cornice “piena”.
Nella pratica, per le fatture cartacee ci si mette in regola subito con la marca di regolarizzazione da 2,50 euro. Così eviti un procedimento formale. Conservala insieme alla fattura e annota la regolarizzazione.
Sulle e-fatture, se dimentichi di valorizzare il bollo in XML, l’Agenzia può segnalare lo scostamento e liquidare l’imposta dovuta. Pagala entro il termine comunicato. Se c’è anche tardivo versamento, puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni, versando imposta, sanzione ridotta e interessi.
Documentazione da conservare
Conserva sempre copia della fattura, della marca fisica (o della marca da 2,50€ in caso di regolarizzazione) e delle ricevute F24. Per e-fatture, conserva ricevute SdI e quietanze F24. La conservazione elettronica a norma è obbligatoria per le e-fatture (fonte: Agenzia per l’Italia Digitale e Agenzia delle Entrate).
Regola decisionale rapida
Se fai una fattura, verifica così
- La fattura contiene operazioni con IVA? Sì → Nessun bollo. No → vai avanti.
- Il totale non soggetto a IVA è inferiore a 77,47€? Sì → Nessun bollo. No → vai avanti.
- Formato della fattura: elettronica → imposta “Bollo = SI” in XML; il pagamento sarà trimestrale con F24.
- Formato della fattura: cartacea → applica subito una marca da 2€ con data uguale o precedente alla fattura. Se l’hai dimenticata, usa una marca di regolarizzazione da 2,50€ appena possibile.
- Hai saltato una scadenza F24 del bollo elettronico? Versa subito con ravvedimento operoso (imposta + sanzione ridotta + interessi).
Quadro normativo essenziale (per approfondire le fonti)
DPR 642/1972: disciplina generale dell’imposta di bollo; Tariffa Allegato A, art. 13 per fatture, ricevute e note.
DM 17 giugno 2014 (MEF): modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo e adempimenti connessi.
Provvedimenti e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate: istituzione codici tributo F24 per e-fatture (2521-2524), scadenze e soglie di differimento; consultabili sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
DL 36/2022, convertito in L. 79/2022 (Ministero del Lavoro e MEF per i profili collegati): estensione obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. Per PA, riferimenti principali in L. 244/2007 e DM 55/2013 (formato FatturaPA).
Obbligo di fatturazione elettronica: stato a giugno 2026
Oggi l’obbligo di fatturazione elettronica è generalizzato per la quasi totalità delle partite IVA, inclusi i forfettari. L’estensione è partita gradualmente dal 2022 e si è completata dal 2024, salvo rare eccezioni normative.
Quando fatturi alla Pubblica Amministrazione, l’e-fattura è sempre obbligatoria in formato FatturaPA, indipendentemente dal tuo regime fiscale. Questo obbligo deriva dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013.
Con l’e-fattura, il bollo si gestisce solo in via virtuale, senza marche fisiche. Lo stati dell’arte è definito dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Casi particolari da conoscere
Note di credito: non si applica un nuovo bollo. Per le e-fatture, il conteggio nel cassetto fiscale tiene conto delle variazioni.
Fatture miste: se parte è con IVA e parte no, il bollo si valuta sulla porzione non soggetta a IVA e sul totale documento non imponibile.
Operazioni con estero: per prestazioni non soggette a IVA rese a clienti esteri, il bollo può essere dovuto se il documento è emesso e rilevante ai fini italiani. Valuta caso per caso.
| Scenario | Quando serve il bollo | Come si paga | Scadenza/Tempistiche |
|---|---|---|---|
| Fattura cartacea senza IVA ≥ 77,47€ | Sempre 2€ per documento (DPR 642/1972, Tariffa art. 13) | Marca fisica da 2€ applicata con data ≤ data fattura | Al momento dell’emissione; se dimenticata: marca da 2,50€ quanto prima |
| Fattura cartacea con IVA | Non dovuto | Nessuna marca | — |
| Fattura elettronica senza IVA ≥ 77,47€ | 2€ virtuali per fattura | Flag “Bollo = SI” in XML; versamento cumulato con F24 codici 2521-2524 | 31/05; 30/09; 30/11; 28/02 anno successivo. Differimento se sotto soglia vigente |
| Fattura elettronica con IVA | Non dovuto | Nessun flag bollo | — |
| Fattura PA (FatturaPA) senza IVA ≥ 77,47€ | 2€ virtuali | Come e-fatture B2B/B2C: bollo in XML e F24 trimestrale | Stesse scadenze trimestrali e regole di differimento |
| Errore su e-fattura (bollo omesso) | Bollo dovuto se ricorrevano i presupposti | Regolarizza: paga imposta; se tardivo, ravvedimento operoso (sanzioni ridotte) | Appena possibile; segui gli avvisi nel cassetto fiscale |
FAQ
Posso comprare marche da bollo retrodatate per rimediare a una fattura cartacea già emessa?
No. Non esistono canali ufficiali per marche retrodatate. I contrassegni hanno sempre data e ora di emissione generate al momento dell’acquisto. Se ti accorgi tardi, applica una marca di regolarizzazione da 2,50 euro. È una prassi ammessa che include l’imposta dovuta (2 euro) e una piccola soprattassa (0,50 euro). Conserva la fattura insieme alla marca ravveduta. In caso di verifica, dimostri la regolarizzazione spontanea. La cornice normativa di riferimento è il DPR 642/1972, con controlli in capo all’Agenzia delle Entrate.
Come calcolo correttamente il limite di 77,47€ per decidere se applicare il bollo?
Verifica se le operazioni fatturate sono soggette a IVA. Se sì, niente bollo. Se no, somma gli importi non imponibili, esenti o fuori campo. Includi eventuali contributi previdenziali (es. cassa professionale). Escludi rimborsi anticipati in nome e per conto del cliente disciplinati dall’art. 15 del DPR 633/1972. Se il totale non soggetto a IVA è inferiore a 77,47€, non devi il bollo. Se è pari o superiore a 77,47€, il bollo è dovuto (2 euro). Questa soglia e l’importo fisso derivano dalla Tariffa Allegato A, art. 13, del DPR 642/1972.
Nelle e-fatture ho dimenticato di impostare il bollo: cosa succede e come sistemo?
L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati e può rilevare il bollo dovuto ma non indicato in XML. In genere ricevi un avviso o vedi un debito nel cassetto fiscale. Regolarizza pagando l’imposta con F24 utilizzando il codice tributo del trimestre corretto (2521-2524). Se sei oltre la scadenza, puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): versi imposta, sanzione ridotta e interessi legali maturati. Meglio intervenire subito per ottenere la massima riduzione.
Quali sono le scadenze e i codici F24 per il bollo sulle e-fatture? Posso rinviare il pagamento?
Le scadenze sono: 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3), 28 febbraio dell’anno successivo (Q4). I codici tributo sono: 2521 (Q1), 2522 (Q2), 2523 (Q3), 2524 (Q4). Puoi rinviare i pagamenti in presenza di importi contenuti: se il debito del primo trimestre non supera la soglia vigente, puoi pagare Q1 insieme a Q2 entro il 30 settembre; se la somma di Q1 e Q2 resta entro la soglia, puoi saldare Q1+Q2+Q3 entro il 30 novembre. La soglia, innalzata negli ultimi anni, è oggi pari a 5.000 euro secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Controlla sempre le istruzioni aggiornate nel tuo cassetto fiscale.
Qual è il regime sanzionatorio se non assolvo il bollo? È vero che basta pagare 2,50€?
La norma base (art. 25 DPR 642/1972) prevede, in caso di accertamento, una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta, oltre all’imposta stessa. Quindi la cornice “piena” è severa. Tuttavia, per le fatture cartacee la prassi commerciale consente la regolarizzazione immediata con marca da 2,50 euro (2 euro imposta + 0,50 euro soprattassa). Questo, se fatto tempestivamente, di solito evita l’irrogazione formale. Per le e-fatture, se paghi tardi, puoi ricorrere al ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997): sanzioni ridotte e interessi legali. In ogni caso, conviene prevenire gli errori con procedure interne chiare e un controllo periodico del cassetto fiscale.
