Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per aggiungere un codice ATECO a una ditta individuale usi ComUnica su Starweb; se sei un professionista usi il modello AA9/12. Valuta anche eventuale SCIA al SUAP e l’impatto sul regime forfettario.
- ComUnica/Starweb per ditte individuali iscritte al Registro Imprese; modello AA9/12 per professionisti non iscritti.
- Costi tipici: imposta di bollo 17,50 euro e diritti 18 euro; eventuali oneri SUAP e marca da bollo 16 euro.
- Forfettario: si applica il coefficiente dell’attività prevalente a tutti i ricavi; contributi da sottrarre prima dell’imposta sostitutiva.
Cos’è il codice ATECO e perché aggiungerlo
Il codice ATECO è un codice alfanumerico che identifica l’attività economica. Lo assegna l’ISTAT nella classificazione ATECO 2007 in vigore.
Aggiungi un codice quando estendi o modifichi l’attività. Ad esempio, un parrucchiere che apre anche un e-commerce di prodotti per capelli.
Il nuovo codice serve per: corretta inquadratura al Registro Imprese, aggiornare Agenzia delle Entrate, INPS e, se serve, INAIL. Inoltre incide su autorizzazioni locali.
Effetti fiscali nel regime forfettario
Regime forfettario: imposta sostitutiva al 15% (5% per start-up che rispettano i requisiti). Base giuridica: art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, e successive modifiche. Le norme sono consultabili su Normattiva e documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Coefficiente di redditività: percentuale che trasforma gli incassi in imponibile. È legato al settore ATECO. Esempio: 67% per servizi alla persona, 40% per commercio al dettaglio.
Più attività in forfettario: si usa il coefficiente dell’attività prevalente, cioè quella con più ricavi nell’anno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle circolari sul regime forfettario (ad esempio circolare 10/E del 2016). Non si sommano coefficienti diversi codice per codice.
Contributi previdenziali: li deduci dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta. Regole INPS per artigiani/commercianti (legge 233/1990) e per Gestione Separata (legge 335/1995).
Percorso operativo per ditta individuale (Registro Imprese)
Quando basta la variazione e quando serve anche la SCIA SUAP
La sola variazione ATECO via ComUnica basta quando aggiungi un’attività non soggetta ad autorizzazioni comunali o sanitarie.
Serve anche la SCIA al SUAP quando l’attività è regolamentata o soggetta a controlli. Esempi: commercio elettronico al dettaglio, acconciatore/estetista, somministrazione alimenti e bevande.
Base giuridica: SUAP disciplinato dal D.P.R. 160/2010; procedimenti e titoli abilitativi mappati dal D.Lgs. 222/2016 (Tabella A). La SCIA si presenta prima dell’avvio e consente l’inizio immediato, salvo controlli entro i termini di legge.
Come presentare la ComUnica con Starweb
1) Accesso: entra in Starweb con SPID, CNS o CIE. Tieni a portata di mano firma digitale e PEC (domicilio digitale obbligatorio per imprese).
2) Pratica: scegli “Variazione impresa individuale”. Seleziona aggiunta attività. Inserisci il nuovo codice ATECO secondario. Indica quale sarà l’attività prevalente.
3) Allegati: eventuale SCIA SUAP per le attività che la richiedono, dichiarazioni o autocertificazioni previste.
4) Firma: firma digitalmente i moduli. La piattaforma genera la ComUnica per Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e, se attivato, SUAP.
5) Invio e protocolli: invia la pratica. Ricevi protocolli e ricevute dagli enti coinvolti. Conserva le ricevute per i controlli.
Costi e tempi
Costi tipici per variazione ditta individuale: imposta di bollo 17,50 euro e diritti di segreteria 18 euro. Le Camere di Commercio possono aggiornare importi e diritti accessori.
Oneri SUAP: variano per Comune e procedimento. In genere prevedono diritti di istruttoria e una marca da bollo da 16 euro per la SCIA, salvo esenzioni.
Tempi: la variazione al Registro Imprese è spesso evasa in 1-3 giorni lavorativi. La SCIA consente l’avvio immediato. L’amministrazione può controllare entro i termini previsti (in molte fattispecie 60 giorni, come da D.Lgs. 222/2016).
Percorso per professionisti senza Registro Imprese
Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate
Se sei un professionista non iscritto al Registro Imprese, non usi ComUnica. Devi presentare il modello AA9/12 per comunicare la variazione dati IVA, aggiungendo l’attività.
Hai 30 giorni dall’inizio della nuova attività per inviare il modello. Base giuridica: art. 35 del DPR 633/1972 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Canali: invio telematico con Fisconline/Entratel o tramite intermediario abilitato. Non sono dovuti diritti camerali. Valuta eventuali effetti previdenziali (Cassa professionale o Gestione Separata).
Effetti su INPS, INAIL e requisiti professionali
INPS Artigiani e Commercianti
La ComUnica aggiorna anche la posizione INPS. I contributi minimi fissi si pagano a prescindere dal reddito. Sui redditi eccedenti il minimale si pagano aliquote percentuali.
Puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi se sei in regime forfettario, con domanda INPS entro i termini annuali. L’agevolazione non è automatica.
Gestione Separata e Casse professionali
I professionisti senza Cassa pagano la Gestione Separata. L’aliquota varia per anno e tipologia. Le Casse ordinistiche hanno regole proprie per la contribuzione soggettiva e integrativa.
INAIL e sicurezza
Attiva o aggiorna l’INAIL se l’attività comporta rischio assicurabile (artigiani, laboratori, magazzini, alcune attività di commercio). Verifica anche gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
Regola decisionale rapida
Se… allora…
Se sei una ditta individuale iscritta al Registro Imprese, usa ComUnica su Starweb. Se sei un professionista non iscritto, usa il modello AA9/12.
Se l’attività aggiunta è regolamentata o di commercio, presenta anche una SCIA al SUAP prima di iniziare. Se non è regolamentata, basta la sola variazione.
Se operi in forfettario con più attività, individua l’attività con più ricavi e applica il suo coefficiente a tutti gli incassi. Poi deduci i contributi e calcoli l’imposta.
Se vendi online beni al dettaglio, presenta la SCIA per commercio elettronico al SUAP del Comune competente. Prepara PEC, firma digitale e allegati.
Esempi numerici nel regime forfettario
Parrucchiere + e-commerce: come si calcola correttamente
Ipotesi: parrucchiere (servizi alla persona, coefficiente 67%) incassa 30.000 euro. E-commerce al dettaglio (coefficiente 40%) incassa 20.000 euro. Contributi versati anno precedente: 3.000 euro. Aliquota imposta sostitutiva: 5% (start-up con requisiti).
Attività prevalente: parrucchiere, perché ha più ricavi (30.000 > 20.000). Coefficiente da applicare a tutti i ricavi: 67%.
Ricavi totali: 50.000 euro. Reddito forfettario: 50.000 x 67% = 33.500 euro. Reddito imponibile: 33.500 – 3.000 = 30.500 euro. Imposta sostitutiva: 30.500 x 5% = 1.525 euro.
Contributi INPS: fissi + percentuali sul reddito eccedente il minimale. Gli importi cambiano ogni anno con le circolari INPS. Se in forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% (se ammessa).
Nota: non si calcola un imponibile per ogni codice ATECO. Si usa un unico coefficiente, quello dell’attività prevalente, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
Errori frequenti e come evitarli
Usare coefficienti diversi per attività diverse
Errore: applicare più coefficienti a ricavi distinti. Regola corretta: usa quello dell’attività con più ricavi. Verifica i ricavi a fine anno per confermare la prevalenza.
Dimenticare la SCIA SUAP per il commercio elettronico
Molti avviano l’e-commerce dopo la sola variazione ATECO. Invece la SCIA per commercio elettronico è obbligatoria prima di iniziare la vendita al dettaglio online.
Non aggiornare INPS o INAIL
Con ComUnica l’aggiornamento parte in automatico, ma controlla sempre le ricevute. Se usi AA9/12, ricordati di gestire separatamente INPS e INAIL, se dovuto.
Saltare la PEC o la firma digitale
Per imprese è obbligatorio il domicilio digitale. La firma digitale serve per firmare la pratica. Senza questi elementi la pratica si blocca.
Ritardo nella comunicazione
La variazione va comunicata entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività. In caso di ritardo, si applicano sanzioni amministrative secondo le norme IVA e del Registro Imprese.
Riferimenti normativi utili
ComUnica: prevista dal D.L. 7/2007 (convertito in legge 40/2007) e attuata dal D.P.C.M. 6 maggio 2009. Registro Imprese: DPR 581/1995. SUAP: DPR 160/2010. Procedimenti e SCIA: D.Lgs. 222/2016. IVA e variazioni dati: art. 35 DPR 633/1972. Regime forfettario: legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche. Contributi artigiani/commercianti: legge 233/1990. Gestione Separata: legge 335/1995. Le norme sono consultabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Lavoro e INPS.
| Scenario | Canale/Modello | Requisiti e allegati | Costi indicativi | Tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Ditta individuale aggiunge attività non regolamentata | ComUnica su Starweb | Firma digitale, PEC, scelta attività prevalente | Bollo 17,50 euro; diritti CCIAA 18 euro | 1-3 giorni CCIAA |
| Ditta individuale aggiunge e-commerce al dettaglio | ComUnica + SCIA SUAP commercio elettronico | Firma digitale, PEC, SCIA firmata, eventuale documento identità | Bollo 17,50 + diritti CCIAA 18; SUAP: diritti variabili + bollo 16 euro | Avvio immediato con SCIA; controlli entro termini |
| Professionista aggiunge attività secondaria | Modello AA9/12 Agenzia Entrate | Invio telematico o tramite intermediario; aggiornare INPS/Cassa | Nessun diritto CCIAA; eventuale costo intermediario | Entro 30 giorni dall’avvio |
| Attività soggetta a requisiti professionali (es. estetista) | ComUnica + SCIA SUAP | Titolo professionale/attestati; locali idonei; dichiarazioni sanitarie se previste | Come sopra + eventuali oneri sanitari | Avvio con SCIA; verifiche successive |
FAQ
1) Posso iniziare subito a svolgere la nuova attività dopo l’invio della pratica?
Dipende dal tipo di attività. Se la nuova attività non richiede titoli abilitativi, dopo l’invio della ComUnica puoi operare non appena la variazione risulta protocollata dalla Camera di Commercio e dall’Agenzia delle Entrate. Di norma avviene in pochi giorni. Se la nuova attività richiede SCIA al SUAP, puoi iniziare dal momento della presentazione della SCIA, perché la Segnalazione è abilitante immediatamente. L’amministrazione potrà effettuare controlli e, se riscontra irregolarità, adottare provvedimenti entro i termini previsti dal D.Lgs. 222/2016. Per attività soggette ad autorizzazione espressa o pareri preventivi, devi attendere l’atto autorizzativo. Verifica sempre nella Tabella A del D.Lgs. 222/2016 la tipologia del titolo necessario e nel portale del tuo SUAP comunale i documenti richiesti.
2) Come scelgo correttamente l’attività prevalente in regime forfettario e cosa succede se a fine anno cambia?
L’attività prevalente è quella con maggiori ricavi nell’anno d’imposta. Devi applicare il suo coefficiente di redditività a tutti i ricavi complessivi. Questo criterio è spiegato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate sul forfettario (ad esempio circolare 10/E del 2016). Se durante l’anno pensi che la prevalente sia A ma a consuntivo prevale B, in dichiarazione applicherai il coefficiente di B all’intero ammontare dei ricavi. Non servono due calcoli separati per ciascun codice. È buona pratica monitorare le vendite trimestralmente per stimare la prevalenza e adeguare gli acconti, tenendo conto dei contributi deducibili. Se sbagli la prevalente, puoi correggere con dichiarazione integrativa nei termini previsti dal DPR 322/1998.
3) Quali sanzioni rischio se comunico in ritardo l’aggiunta del codice ATECO?
Per le variazioni IVA comunicate oltre 30 giorni dall’evento, si applicano le sanzioni dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Per le imprese iscritte al Registro Imprese, il mancato o tardivo deposito della pratica comporta anche sanzioni amministrative camerali secondo il DPR 581/1995 e normativa correlata. Se l’attività richiede SCIA e operi senza averla presentata, il Comune può disporre sanzioni e inibizione dell’attività secondo le norme del commercio (D.Lgs. 114/1998), del SUAP (DPR 160/2010) e della SCIA (L. 241/1990 e D.Lgs. 222/2016). Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso, ove ammesso, presentando subito la pratica e pagando gli importi minimi aggiornati.
4) Devo aprire una posizione INAIL se aggiungo attività di commercio elettronico o servizi?
Dipende dal rischio. L’INAIL è obbligatoria per lavorazioni soggette a tutela assicurativa, come artigiani con lavorazioni manuali, magazzini con movimentazione, laboratori, alcune attività di produzione. Il solo commercio elettronico d’ufficio, senza magazzino e senza lavorazioni a rischio, può non richiedere l’INAIL. Se però gestisci un deposito con personale o svolgi operazioni di imballaggio e movimentazione, l’obbligo può scattare. Con ComUnica la tua posizione viene segnalata all’INAIL, ma verifica la classificazione tariffaria con un consulente del lavoro. La base normativa è nel Testo Unico infortuni e nelle istruzioni INAIL, consultabili sui portali istituzionali.
5) Che differenza c’è tra aggiungere un’attività regolamentata (acconciatore, estetista, alimentare) e una libera? Quali requisiti servono?
Per attività libere basta la variazione ATECO. Per attività regolamentate servono requisiti professionali, locali idonei e spesso la SCIA specifica. Esempi: acconciatore ed estetista richiedono qualifiche professionali secondo le leggi regionali e la normativa quadro; alimentare e somministrazione richiedono requisiti igienico-sanitari, formazione HACCP e, per la somministrazione, abilitazione SAB o un preposto qualificato. Il commercio elettronico alimentare richiede la SCIA sanitaria all’ASL se tratti prodotti soggetti a controllo. Il riferimento è nel D.Lgs. 59/2010, nel D.Lgs. 222/2016 e nelle discipline settoriali. In tutti i casi la SCIA si presenta al SUAP prima di partire. Preparati con documenti, planimetrie e autocertificazioni richieste dal Comune.
