Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per lavorare come dietista devi iscriverti all’Albo dei Dietisti (presso l’Ordine TSRM e PSTRP), poi aprire la Partita IVA, scegliere il regime fiscale e iscriverti alla Gestione Separata INPS.
- Iscrizione all’Albo dei Dietisti: titolo idoneo (laurea in Dietistica L/SNT3 o equipollenti), domanda online e delibera dell’Ordine (D.M. 13 marzo 2018, Legge 3/2018).
- Partita IVA: modello AA9/12, scelta del codice ATECO (di norma 86.90.29) e del regime fiscale; molte prestazioni sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/72).
- Previdenza: iscrizione alla Gestione Separata INPS; contributi calcolati sul reddito professionale secondo la circolare INPS annuale.
Chi deve iscriversi all’Albo dei Dietisti e perché
La professione di dietista è una professione sanitaria regolamentata. Il profilo è definito dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744. Si occupa di educazione alimentare, elaborazione di diete, e supporto nutrizionale.
L’Albo dei Dietisti è istituito presso l’Ordine dei TSRM e PSTRP dal D.M. 13 marzo 2018, attuativo della Legge 3/2018. L’iscrizione è obbligatoria per esercitare la professione.
Senza Albo non puoi firmare piani alimentari né presentarti come dietista. L’esercizio abusivo di professione sanitaria è reato (art. 348 c.p.). Le strutture sanitarie richiedono l’iscrizione attiva.
Requisiti minimi per l’iscrizione
Serve la laurea triennale in Dietistica (classe L/SNT3) o un titolo estero riconosciuto. La laurea è abilitante. Non è previsto esame di Stato separato.
Devi avere un domicilio digitale (PEC) come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Ti servirà anche un documento di identità valido.
Per chi proviene dall’estero è necessario il riconoscimento professionale in Italia. La procedura segue la normativa nazionale e comunitaria sul riconoscimento dei titoli.
Come iscriversi all’Albo: iter pratico, tempi e documenti
L’iscrizione si svolge online tramite il portale dell’Ordine. La procedura è univoca per tutti gli Albi istituiti con il D.M. 13 marzo 2018.
Registrati, compila la domanda, carica i documenti: titolo di studio, documento, codice fiscale, eventuale riconoscimento del titolo estero. Indica residenza e domicilio professionale.
L’Ordine interprovinciale competente valuta la domanda. La delibera di iscrizione assegna il numero di Albo. I tempi medi vanno da 15 a 60 giorni, in base ai carichi dell’Ordine.
Costi e adempimenti collegati
È prevista la quota annuale dell’Ordine, variabile per territorio. All’atto della domanda può essere richiesto il pagamento della quota per l’anno in corso.
Dopo l’iscrizione, attiva una polizza di responsabilità civile professionale. L’obbligo è previsto per i professionisti sanitari dalla Legge 24/2017 e dal D.P.R. 137/2012.
Conserva la delibera e il numero di iscrizione. Ti serviranno per le fatture e per eventuali convenzioni con strutture sanitarie.
Aprire la Partita IVA da dietista e scegliere il regime fiscale
Per lavorare in autonomia devi aprire la Partita IVA. La dichiarazione di inizio attività si presenta con il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (art. 35, DPR 633/72).
Indica dati anagrafici, sede, domicilio professionale e il codice ATECO. Per il dietista si usa di norma 86.90.29 “Altre attività paramediche indipendenti nca” (classificazione ATECO ISTAT 2007).
Scegli il regime fiscale. Due scelte comuni: regime forfettario o regime ordinario semplificato. Valuta reddito previsto, costi deducibili e clienti (privati o imprese).
Regime forfettario: cos’è e quando conviene
Il regime forfettario è una tassazione semplificata. Si applica a chi rispetta i limiti e le condizioni della Legge 190/2014 e successive modifiche (L. 208/2015, L. 145/2018, L. 197/2022).
Il limite di ricavi è 85.000 euro annui. L’imposta sostitutiva è 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se ricorrono i requisiti “start-up”.
Il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi. I contributi previdenziali versati si deducono prima del calcolo dell’imposta.
Regime ordinario semplificato
Nel regime ordinario deduci i costi effettivi legati all’attività. Applichi il principio di cassa, cioè tassazione su incassi e pagamenti dell’anno.
Versi IRPEF per scaglioni, addizionali e, se dovuta, IRAP. Se fatturi a sostituti d’imposta, applichi la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi.
Questo regime conviene se hai costi elevati e continuativi: affitto studio, attrezzature, collaboratori, spese scientifiche rilevanti.
IVA, fatture e Sistema Tessera Sanitaria
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/72). L’attività del dietista rientra, se la finalità è sanitaria.
Se la prestazione ha finalità non sanitaria (ad esempio benessere estetico o consulenze per performance non cliniche), l’esenzione può non applicarsi. Valuta caso per caso.
La fattura elettronica è obbligatoria per tutti. Ma per le spese sanitarie verso persone fisiche vige la disciplina del Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, D.Lgs. 175/2014 e D.M. MEF 31 luglio 2015).
Come fatturare correttamente nel 2026
Se fatturi a privati per prestazioni sanitarie, invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le regole vigenti. In questi casi non trasmetti la e-fattura via SDI con dati sanitari.
Se fatturi a soggetti IVA (aziende, enti), emetti e-fattura via SDI. Evita di inserire dettagli sanitari nella descrizione. Indica l’esenzione con il riferimento normativo appropriato.
Sulle fatture senza IVA si applica la marca da bollo da 2 euro oltre 77,47 euro. In elettronico, l’imposta di bollo si versa periodicamente con F24 o addebito automatico.
Previdenza, INPS e aspetti assicurativi
I dietisti non hanno una cassa professionale dedicata. Si iscrivono alla Gestione Separata INPS. L’iscrizione è obbligatoria quando inizi l’attività professionale.
L’aliquota contributiva è stabilita dalle circolari INPS pubblicate a inizio anno. Per i professionisti senza altra tutela si applica l’aliquota piena. Verifica la percentuale vigente nel 2026.
I contributi si calcolano sul reddito professionale dichiarato. Versi saldo e acconti con le scadenze fiscali ordinarie. Compili il quadro RR nella dichiarazione dei redditi.
Polizze obbligatorie e tutele
Devi avere una polizza RC professionale adeguata al rischio, come richiesto dalla Legge 24/2017. Se operi in struttura, verifica le coperture per colpa grave.
Se assumi personale o collabori con altri professionisti, inquadra correttamente i rapporti. Valuta l’obbligo INAIL per i dipendenti in base alle mansioni svolte.
Per la privacy, applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati sanitari sono “particolari”. Servono informativa, base giuridica, misure di sicurezza e registro dei trattamenti.
Aprire lo studio: locali, SCIA e regole operative
Se apri uno studio, verifica i requisiti dei locali nel regolamento edilizio e sanitario. In molte Regioni serve una SCIA sanitaria tramite SUAP (DPR 160/2010) con valutazione dell’ASL.
Prepara planimetrie, relazione tecnica e attestazioni igienico-sanitarie. I requisiti variano per Regione. Consulta le delibere regionali e il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Esponi targa con nome, Albo e numero. Tieni il tariffario e i consensi informati. Organizza la conservazione delle cartelle in modo sicuro e tracciabile.
Regola decisionale rapida
Se intendi esercitare come dietista, iscriviti all’Albo prima di ogni prestazione. Se lavori come dipendente, serve comunque l’Albo.
Se offri prestazioni sanitarie a privati, applica l’esenzione IVA e usa il Sistema Tessera Sanitaria. Se fatturi a imprese, usa la e-fattura SDI.
Se prevedi ricavi sotto 85.000 euro e costi bassi, valuta il forfettario. Se hai costi alti e strutture complesse, valuta il regime ordinario.
Se apri uno studio fisico, verifica la SCIA sanitaria regionale. Se operi solo online da casa, valuta comunque privacy, sicurezza dei dati e idoneità del domicilio professionale.
Se collabori con centri medici, definisci per iscritto responsabilità, privacy, fatturazione e invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Fonti normative da conoscere
Legge 3/2018 (riforma degli Ordini delle professioni sanitarie). D.M. 13 marzo 2018 (istituzione degli Albi presso l’Ordine TSRM e PSTRP). D.M. 14 settembre 1994, n. 744 (profilo professionale del dietista).
DPR 633/72, art. 10, n. 18 (esenzione IVA prestazioni sanitarie). DPR 633/72, art. 35 (dichiarazione di inizio attività IVA). D.Lgs. 175/2014, art. 3 e D.M. MEF 31 luglio 2015 (Sistema Tessera Sanitaria).
Legge 190/2014 e successive modifiche per il regime forfettario. Circolari INPS annuali per le aliquote della Gestione Separata. D.P.R. 160/2010 (SUAP e SCIA). GDPR Regolamento UE 2016/679. Legge 24/2017 (RC professionale sanitaria). D.Lgs. 231/2007, art. 49 (limiti uso contante).
| Scenario | Requisiti/Adempimenti | Fisco e Previdenza | Tempistiche medie |
|---|---|---|---|
| Dietista libero professionista senza studio aperto al pubblico | Albo attivo; PEC; Partita IVA (ATECO 86.90.29); polizza RC; privacy | Esenzione IVA per prestazioni sanitarie; forfettario o ordinario; Gestione Separata INPS; invio al Sistema TS per privati | Albo 2-8 settimane; P.IVA in 1-2 giorni; INPS in 1-3 giorni |
| Studio privato aperto al pubblico | Come sopra + SCIA sanitaria SUAP/ASL secondo norme regionali; idoneità locali | Stesse regole IVA; maggiori costi deducibili se in ordinario; eventuale INAIL per dipendenti | SCIA 1-4 settimane; avvio immediato salvo controlli |
| Collaborazione con poliambulatorio/centro medico | Albo; P.IVA o contratto di lavoro; accordi su privacy e responsabilità | Con P.IVA: esenzione IVA e ritenute secondo regime; con lavoro subordinato: contributi a carico datore | Contratto 1-2 settimane; iscrizioni come scenario 1 |
| Prestazioni miste: sanitarie e non sanitarie (benessere) | Chiarezza in fattura su natura prestazione; eventualmente secondo ATECO aggiuntivo | Prestazioni sanitarie: esenti IVA; non sanitarie: IVA dovuta; corretta tenuta contabile | Adeguamento immediato; valutazione preventiva con consulente |
FAQ
Chi è obbligato a iscriversi all’Albo dei Dietisti e cosa rischio se non lo faccio?
Devi iscriverti all’Albo se svolgi attività riservate al dietista: educazione alimentare, elaborazione di piani dietetici, supporto nutrizionale clinico. L’obbligo discende dalla Legge 3/2018 e dal D.M. 13 marzo 2018. Anche se lavori in una struttura come dipendente o collaboratore, l’iscrizione è richiesta dal datore di lavoro e dai sistemi di accreditamento. Se operi senza Albo rischi l’accusa di esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.), con sanzioni penali e interdittive. Inoltre, le tue fatture potrebbero essere contestate, le polizze non coprirebbero il sinistro e potresti non poter inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Qual è il codice ATECO giusto per il dietista? Posso usarne più di uno?
Il codice ATECO usato più spesso è 86.90.29 “Altre attività paramediche indipendenti nca” (classificazione ISTAT ATECO 2007). È coerente con la professione sanitaria del dietista e con l’esenzione IVA per le prestazioni di cura (art. 10, n. 18, DPR 633/72). Puoi aggiungere un secondo codice se svolgi attività diverse e autonome, come vendita di prodotti alimentari o servizi di formazione. In quel caso serve valutare impatto IVA, regole contabili e, per la vendita, eventuali ulteriori adempimenti. Ricorda: la natura della prestazione guida IVA e fatturazione. Se una prestazione non è sanitaria, non usufruisce dell’esenzione, anche se il codice ATECO principale è sanitario.
Le prestazioni del dietista sono sempre esenti IVA? Come devo emettere le fatture nel 2026?
Le prestazioni sanitarie finalizzate alla diagnosi, cura o riabilitazione sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/72). Per il dietista rientrano valutazioni nutrizionali cliniche, piani dietetici terapeutici e educazione alimentare con finalità sanitarie. Non sono esenti, in linea di massima, consulenze per puro benessere estetico o performance non cliniche. Nel 2026 la fattura elettronica è obbligatoria, ma per le spese sanitarie verso privati si applica la disciplina del Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, D.Lgs. 175/2014 e D.M. MEF 31 luglio 2015): invii i dati al Sistema TS e non trasmetti la e-fattura via SDI con dati sanitari. Verso aziende o enti, emetti e-fattura via SDI, evitando dettagli clinici nella descrizione e indicando il riferimento di esenzione. Applica la marca da bollo da 2 euro per fatture esenti sopra 77,47 euro, con pagamento periodico dell’imposta di bollo in modalità elettronica.
Come funzionano i contributi INPS per il dietista? Ci sono minimi da versare e agevolazioni?
Il dietista iscritto all’Albo senza cassa dedicata versa alla Gestione Separata INPS. Non ci sono minimali di reddito: contribuisci in percentuale al reddito professionale. L’aliquota cambia con la circolare INPS di inizio anno. Per chi non ha altra tutela previdenziale si applica l’aliquota piena, che comprende le misure per maternità, malattia e assegni familiari. I contributi si versano a saldo e acconto con le scadenze fiscali ordinarie e si dichiarano nel quadro RR. Nel regime forfettario i contributi restano dovuti integralmente e sono deducibili dal reddito forfettario. Non esistono riduzioni contributive strutturali per la Gestione Separata analoghe a quelle degli artigiani. Se svolgi anche lavoro dipendente, valuta il coordinamento tra contribuzioni e l’eventuale non applicazione dell’aliquota piena, come da istruzioni INPS.
Devo fare la SCIA sanitaria per aprire uno studio? E quali regole di privacy devo rispettare?
La SCIA sanitaria è spesso necessaria per studi professionali sanitari aperti al pubblico, ma la disciplina è regionale. Devi presentare la pratica al SUAP del Comune (DPR 160/2010) con allegati tecnici richiesti dalla tua Regione e dall’ASL: planimetrie, requisiti igienico-sanitari, sicurezza e barriere architettoniche. Se operi solo in teleconsulenza, verifica comunque la conformità del domicilio professionale e le regole regionali. Per la privacy, si applica il GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati sanitari sono “particolari”. Devi predisporre informativa trasparente, base giuridica corretta (prevalentemente cura e consenso informato), registro dei trattamenti, misure di sicurezza tecniche e organizzative, tempi di conservazione delle cartelle e procedure per data breach. Valuta accordi di nomina a responsabile del trattamento con i fornitori digitali (software, cloud, e-fatturazione) e conserva la documentazione. Il limite all’uso del contante è quello previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 231/2007; per importi superiori usa strumenti tracciabili.
