Aliquota IVA: cos’è, quante ne esistono e quando si applica?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

In Italia le aliquote IVA sono 4%, 5%, 10% e 22%. Si applicano alle vendite imponibili; alcune operazioni restano non imponibili, esenti o non soggette secondo le norme vigenti.

  • Le aliquote IVA vigenti sono 4%, 5%, 10% e 22%, individuate nella Tabella A allegata al DPR 633/1972.
  • Prima si verifica se l’operazione è imponibile, non imponibile, esente o non soggetta; solo dopo si sceglie l’aliquota.
  • Territorialità, tipo di cliente (B2B/B2C) e natura del bene/servizio determinano aliquota o trattamento.

Aliquota IVA: definizione operativa e quadro normativo

L’aliquota IVA è la percentuale che applichi al prezzo per calcolare l’imposta sul valore aggiunto. L’IVA si applica, in via generale, a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi.

La norma base è il DPR 633/1972. La Tabella A allegata definisce i beni e servizi con aliquota ridotta (4%, 5%, 10%). La regola generale (22%) vale per tutto ciò che non rientra nelle tabelle ridotte.

Il sistema segue la Direttiva IVA 2006/112/CE (e modifiche, in particolare la Direttiva (UE) 2022/542). Le leggi italiane si consultano su Normattiva. L’Agenzia delle Entrate fornisce circolari e risoluzioni interpretative.

Come funziona in concreto

Emetti una fattura con imponibile, IVA e totale. Se acquisti con IVA, detrai l’imposta a credito. Versi la differenza tra IVA a debito sulle vendite e IVA a credito sugli acquisti. Questo garantisce la neutralità per le imprese.

Il consumatore finale non detrae nulla. Per questo l’IVA è “a carico” del cliente finale. Tu la incassi e la versi allo Stato alle scadenze periodiche.

Aliquote IVA in Italia nel 2026 e principali esempi

22%: aliquota ordinaria

Si applica alla generalità di beni e servizi non inclusi nelle aliquote ridotte. Esempi tipici: abbigliamento, elettronica, consulenze generiche verso clienti italiani, arredi, accessori per la casa.

Riferimento: regola generale del DPR 633/1972, fuori dalle previsioni della Tabella A.

10%: aliquota ridotta ampia

Copre molte forniture e servizi elencati nella Parte III della Tabella A. Esempi frequenti: somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, alcuni interventi di recupero edilizio, fornitura di energia elettrica e gas per usi domestici secondo le condizioni previste.

Verifica sempre la voce tabellare applicabile. Serve il requisito oggettivo (cosa vendi) e, a volte, soggettivo (a chi e per quale uso).

5%: aliquota selettiva

Riguarda specifiche fattispecie elencate nella Parte II-bis della Tabella A. Comprende, tra le altre, alcune prestazioni socio-sanitarie e alcune tipologie di alimenti ben individuati dalla tabella.

È un’aliquota “di nicchia”. Usa questa percentuale solo se la tua cessione compare espressamente nelle voci della Parte II-bis.

4%: aliquota super-ridotta

Individuata nella Parte II della Tabella A. Copre beni e servizi di prima necessità o ad alto interesse sociale. Esempi tipici: pane, latte, libri e giornali, anche quando ricadono nelle condizioni previste dalla norma.

Controlla sempre i requisiti puntuali previsti dalla voce tabellare (ad esempio, natura del bene, modalità di fornitura).

Imponibile, non imponibile, esente, non soggetto: prima di scegliere l’aliquota

Operazioni imponibili

Sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi. Qui si applica un’aliquota (4%, 5%, 10% o 22%) e l’IVA è dovuta. Riferimenti: articoli 2 e 3 del DPR 633/1972.

Operazioni non imponibili

L’IVA non si applica, ma l’operazione resta “nel campo IVA” con diritto alla detrazione. Esempi: esportazioni (art. 8 DPR 633/1972), servizi internazionali (art. 9), cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/1993). La fattura riporta la dicitura normativa corretta.

Operazioni esenti

L’IVA non si applica e, di regola, si perde la detrazione sugli acquisti correlati. Esempi principali all’art. 10 DPR 633/1972: prestazioni sanitarie, educative, assicurative e finanziarie. La fattura indica l’esenzione con il relativo riferimento.

Operazioni non soggette / fuori campo

Sono fuori dal perimetro dell’IVA. Esempi: cessioni di denaro, risarcimenti puri, alcune operazioni extra-territoriali (artt. 7 e seguenti DPR 633/1972) e fattispecie non considerate cessioni/prestazioni. Non si indica alcuna aliquota, ma il titolo di non applicazione.

Regimi senza IVA in fattura (es. forfettario)

Nel regime forfettario non si addebita IVA in fattura. Le operazioni sono “non soggette” a IVA per regime naturale, con riferimento alla L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 e successive modifiche. Si inserisce l’apposita dicitura in fattura elettronica.

Regola decisionale rapida

Passi logici per scegliere correttamente

  • Verifica il luogo dell’operazione: se non è in Italia secondo gli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972, l’operazione può essere non soggetta o con inversione contabile nel Paese estero.
  • Identifica il tipo di cliente: B2B o B2C. Nei servizi B2B esteri, spesso si applica il reverse charge nel Paese del cliente (art. 7-ter e art. 17 DPR 633/1972).
  • Stabilisci se l’operazione è imponibile, non imponibile, esente o non soggetta. Se non è imponibile/esente/non soggetta, è imponibile.
  • Se imponibile in Italia, individua la voce della Tabella A del DPR 633/1972. Se non trovi una corrispondenza, applica il 22%.
  • Controlla eventuali requisiti soggettivi/oggettivi (uso domestico, destinazione, qualifiche del fornitore). Senza requisiti, torna all’aliquota superiore applicabile.
  • Compila la fattura con aliquota o con Natura operazione corretta (N2, N3, N4, N6, N7 secondo le specifiche tecniche) e indica sempre il riferimento normativo.

Esempi pratici di applicazione

Vendita di scarpe a cliente italiano

Prezzo 100 euro. Operazione imponibile in Italia. Aliquota 22%. Fattura: imponibile 100, IVA 22, totale 122. Liquidazione periodica: porti 22 a debito.

Vendita di libro cartaceo

Operazione imponibile con aliquota 4% se rientra nelle voci della Parte II della Tabella A. Esempio: imponibile 20, IVA 0,80, totale 20,80. Mantieni documentazione che prova la natura di “libro”.

Servizio di consulenza a impresa tedesca (B2B)

Regola generale dei servizi B2B: imponibile nel Paese del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). In Italia: non soggetta. Fattura senza IVA, con dicitura “inversione contabile” secondo art. 196 Direttiva IVA. Il cliente integra nel suo Paese.

Esportazione verso Stati extra-UE

Cessione non imponibile (art. 8 DPR 633/1972). Fattura senza IVA con riferimento normativo. Conserva le prove dell’uscita della merce (documenti doganali). Mantieni il diritto alla detrazione sugli acquisti correlati.

Fornitura di gas per uso domestico

Aliquota 10% quando ricorrono i presupposti della Tabella A, Parte III. Verifica l’uso domestico e la riconducibilità alla voce tabellare prima di applicare la riduzione.

Fattura elettronica: aliquote e “Natura” dell’operazione

Se applichi IVA, indica l’aliquota (4, 5, 10, 22) nel file XML. Se non applichi IVA, usa il codice Natura appropriato. A grandi linee: N3 per non imponibili (con sottocodici per export, intra-UE, ecc.), N4 per esenti, N2 per non soggette, N6 per reverse charge, N7 per IVA assolta in altro Stato UE.

Riporta sempre la norma di riferimento nel campo descrizione. Le specifiche tecniche derivano dalla disciplina sulla fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate).

Territorialità, reverse charge e split payment

Territorialità dei servizi

La regola base: servizi B2B tassati nel Paese del committente; servizi B2C tassati nel Paese del prestatore, salvo eccezioni (artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972). Valuta sempre la natura del servizio.

Inversione contabile (reverse charge): l’imposta è assolta dal cliente quando previsto (art. 17 DPR 633/1972). Attenzione alle eccezioni di settore.

Split payment con la Pubblica Amministrazione

In alcuni casi il cliente pubblico versa direttamente l’IVA (split payment, art. 17-ter DPR 633/1972). Emetti fattura con indicazione “scissione dei pagamenti”. Non incassi l’IVA e non la versi, ma resta a debito del cliente PA.

Norme e prassi da consultare

Testo unico IVA: DPR 633/1972 (con Tabella A, Parti II, II-bis, III). Operazioni intracomunitarie: DL 331/1993. Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche (tra cui 2022/542) per il quadro europeo. Prassi dell’Agenzia delle Entrate per interpretazioni applicative. Controlla su Normattiva per il testo aggiornato e consulta le circolari dell’Agenzia.

Per categorie particolari, verifica anche i decreti attuativi e le leggi di bilancio, che talvolta adeguano aliquote o introducono misure temporanee.

Errori tipici e come evitarli

Classificare solo per “buon senso”

Non affidarti alle etichette commerciali. Serve la corrispondenza precisa con le voci della Tabella A. Senza un titolo certo, applica l’aliquota ordinaria.

Dimenticare la territorialità

Nei servizi transfrontalieri l’aliquota italiana può non essere applicabile. Verifica sempre dove è territorialmente imponibile il servizio e se opera il reverse charge.

Forfettario trattato come esente

Il forfettario non è “esente”. È “non soggetto” a IVA per regime. Usa la dicitura corretta e i codici Natura appropriati.

Fatture senza riferimento normativo

Per non imponibili, esenti, non soggette o reverse charge, indica sempre la norma in fattura. Riduci contestazioni e sanzioni.

Scadenze IVA in sintesi

Liquidazioni mensili o trimestrali secondo volume d’affari (DPR 633/1972 e DPR 100/1998). Versamenti con modello F24 alle scadenze ordinarie. Acconto IVA di dicembre calcolato con metodo storico, previsionale o analitico. Conserva i registri e le fatture secondo i termini di legge.

Scenario operativo Requisiti chiave Aliquota/Trattamento Norma di riferimento Tempistiche/Fatturazione
Vendita al dettaglio di abbigliamento in Italia Bene non tabellato in riduzione 22% (ordinaria) DPR 633/1972; fuori da Tabella A Fattura/scontrino elettronico con IVA; liquidazione periodica ordinaria
Cessione di libri Rientro nelle voci della Parte II (libri e giornali) 4% Tabella A, Parte II, DPR 633/1972 Fattura con 4%; conserva documentazione qualificante
Ristorazione Somministrazione di alimenti e bevande 10% Tabella A, Parte III, DPR 633/1972 Documento commerciale/fattura con 10%; liquidazione periodica
Esportazioni extra-UE Uscita fisica della merce provata da documenti doganali Non imponibile Art. 8 DPR 633/1972 Fattura senza IVA con riferimento normativo; Natura N3; diritto a detrazione
Servizi B2B verso cliente UE Cliente soggetto passivo estero valido; servizio generale Non soggetta in Italia; reverse charge estero Art. 7-ter e 17 DPR 633/1972; art. 196 Dir. 2006/112/CE Fattura senza IVA, indicazione inversione contabile; elenchi riepilogativi se dovuti
Prestazione sanitaria Attività rientrante tra le esenzioni Esente Art. 10 DPR 633/1972 Fattura con Natura N4; niente detrazione correlata
Fornitura gas uso domestico Uso domestico documentato; fornitore qualificato 10% Tabella A, Parte III, DPR 633/1972 Fatturazione periodica; liquidazione IVA ordinaria
Professionista in regime forfettario Requisiti L. 190/2014; regime agevolato attivo Non soggetta per regime L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 Fattura senza IVA con dicitura di legge; Nessuna liquidazione IVA

FAQ

Qual è la differenza tra operazione esente, non imponibile e non soggetta ai fini IVA?

Le esenti sono operazioni incluse nel campo IVA, ma per scelta del legislatore non scontano imposta. L’esenzione è tipizzata all’art. 10 DPR 633/1972 (sanitarie, educative, finanziarie, assicurative). Di regola, chi effettua esenti perde la detrazione dell’IVA sugli acquisti correlati. Le non imponibili sono anch’esse nel campo IVA, ma con imposta pari a zero per ragioni tecniche legate a traffici con l’estero: esportazioni (art. 8), operazioni assimilate (art. 8-bis), servizi internazionali (art. 9) e cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/1993). Qui si conserva il diritto alla detrazione. Le non soggette/fuori campo non rientrano proprio nell’ambito di applicazione dell’IVA: ad esempio alcune operazioni extra-territoriali (artt. 7 e seguenti), cessioni di denaro, risarcimenti puri o fattispecie che non costituiscono cessione o prestazione ai sensi degli artt. 2 e 3. In fattura si usa un codice Natura diverso: N4 per esenti, N3 per non imponibili, N2 per non soggette. Indica sempre la norma di legge per chiarezza.

Come scelgo l’aliquota corretta per un prodotto o servizio nuovo nel mio catalogo?

Procedi per esclusione e prove documentali. Primo: verifica se l’operazione è imponibile in Italia. Secondo: consulta la Tabella A del DPR 633/1972. Se il tuo prodotto o servizio compare in Parte II (4%), Parte II-bis (5%) o Parte III (10%), applica l’aliquota ridotta rispettando tutti i requisiti oggettivi e, se richiesti, soggettivi (destinazione d’uso, qualifiche, modalità di fornitura). Terzo: se non trovi corrispondenze, l’aliquota è 22%. In caso di dubbio, conserva schede tecniche, fotografie, manuali e contratti. Possono servire in controllo. Per beni complessi, valuta la classificazione merceologica e la funzione prevalente. Per servizi misti, suddividi le componenti se autonomamente qualificabili. Consulta prassi dell’Agenzia delle Entrate e, se necessario, chiedi un interpello. Le fonti principali restano il DPR 633/1972 e la sua Tabella A, con aggiornamenti reperibili su Normattiva.

Come funziona l’IVA per chi è in regime forfettario e cosa va scritto in fattura?

Nel regime forfettario non si addebita l’IVA ai clienti e non si detrae l’IVA sugli acquisti. Le operazioni sono “non soggette a IVA” per regime naturale. In fattura elettronica si inserisce la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – regime forfettario – non soggetta a IVA”. Se previsto, si indica anche che non si applica ritenuta d’acconto. Non effettui liquidazioni periodiche IVA né acconto di dicembre. Resta comunque l’obbligo di numerazione, conservazione elettronica e corretta indicazione della Natura operazione negli XML. Se esci dal regime, dalla data di fuoriuscita torni ad applicare l’aliquota corretta per ciascuna vendita o servizio.

Vendo online a consumatori UE: devo applicare l’IVA italiana o quella del Paese del cliente?

Le vendite a distanza B2C nell’UE seguono la regola della tassazione nel Paese di destinazione, con gestione semplificata tramite il regime OSS (One Stop Shop). Esiste una soglia unica UE di 10.000 euro annui per vendite a distanza e servizi TBE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, elettronici). Se il tuo totale annuo resta sotto la soglia e sei stabilito solo in Italia, puoi applicare l’IVA italiana; se superi la soglia o opti per l’OSS, applichi l’aliquota del Paese del consumatore e versi l’imposta tramite il portale OSS. Questa disciplina deriva dalla Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalle riforme e recepita nell’ordinamento interno. Verifica sempre l’aliquota del Paese di destinazione e aggiorna le impostazioni del tuo e-commerce. Le fatture o documenti commerciali devono riflettere l’aliquota effettivamente applicata.

Cosa succede se applico l’aliquota sbagliata? Posso rimediare e quali rischi corro?

Un’aliquota troppo bassa genera imposta non versata. In caso di controllo, l’ufficio recupera l’IVA con interessi e sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 471/1997. Un’aliquota troppo alta, invece, comporta un prezzo al cliente maggiore e un maggior IVA a debito. Puoi correggere mediante nota di variazione (credito o debito) quando consentito dall’art. 26 del DPR 633/1972, regolarizzando contabilità e versamenti. Se l’errore incide su fatture elettroniche già inviate allo SDI, emetti documento di storno parziale o totale e riemissione corretta. Agisci in tempi rapidi: riduci interessi e sanzioni. Documenta la ragione della correzione e indica le norme di riferimento. In casi dubbi, valuta l’istituto del ravvedimento operoso per sanare spontaneamente con sanzioni ridotte, seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

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