Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Le aliquote della Gestione separata INPS si applicano in percentuale al reddito. Per i professionisti senza cassa la misura per il 2024 è 26,07%. Nessun minimale da versare, ma esistono massimali e acconti.
- Aliquota 2024: 26,07% per professionisti senza cassa; ridotta per pensionati/già assicurati ad altra gestione; più alta per co.co.co. secondo circolare INPS annuale.
- Base imponibile: in ordinario è il reddito netto per cassa; in forfettario sono i ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività.
- Versamenti con F24: saldo e acconti alle scadenze imposte (giugno/novembre); nessun minimale obbligatorio ma massimale annuale e accredito contributivo pro-rata.
Che cos’è la Gestione separata INPS e chi deve iscriversi
La cornice normativa essenziale
La Gestione separata INPS nasce con la Legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 2, comma 26). Serve a garantire copertura previdenziale a chi lavora in modo autonomo e non ha una cassa professionale dedicata. Le regole attuative sono state definite anche da decreti ministeriali del 1996 e dalle circolari INPS pubblicate ogni anno.
Le fonti da consultare, in caso di dubbi, sono i testi su Normattiva per le leggi e le circolari sul portale INPS. Per il perimetro lavoristico, è utile anche la prassi del Ministero del Lavoro.
Chi rientra
Rientrano i professionisti senza cassa (per esempio consulenti digitali, formatori, traduttori, sviluppatori, copywriter, social media manager), i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co., amministratori, sindaci), e altri rapporti previsti dalla legge. Se esiste una cassa privata per la tua professione, ti iscrivi a quella e non alla Gestione separata.
Aliquote 2024-2026: come orientarsi in pratica
Professionisti senza cassa
Per il 2024 l’aliquota per i professionisti senza altra copertura è 26,07%. Si applica all’imponibile previdenziale calcolato in base al tuo regime fiscale. Include la quota IVS e le addizionali per le tutele (maternità, assegni familiari, malattia nei casi previsti).
Per il 2025 e il 2026, l’aliquota viene confermata o aggiornata tramite la circolare INPS pubblicata a inizio anno. Verifica sempre l’ultima circolare INPS “Aliquote, massimali e minimali Gestione separata” dell’anno di competenza.
Professionisti già pensionati o assicurati ad altra forma obbligatoria
Se sei già pensionato, o se versi anche ad altra gestione previdenziale obbligatoria, l’aliquota è ridotta rispetto a quella piena. Non si finanziano tutte le tutele aggiuntive. La misura esatta è indicata nella circolare INPS dell’anno. Nel 2024 è più bassa della misura 26,07% e si applica sulla stessa base imponibile.
Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) e figure assimilate
Per i co.co.co., amministratori e figure assimilate, l’aliquota complessiva è più alta di quella dei professionisti. Si colloca sopra il 33% e può includere la contribuzione per il sussidio DIS-COLL, quando dovuto. Anche in questo caso la misura è fissata anno per anno da INPS.
Di norma, il contributo si ripartisce tra committente (quota maggiore) e collaboratore (quota minore), con versamento a cura del committente. La ripartizione precisa è indicata nella circolare INPS annuale.
Come si calcola la base imponibile
Regime ordinario: reddito netto per cassa
Se sei nel regime ordinario, la base imponibile previdenziale è il reddito netto secondo il principio di cassa. Principio di cassa significa che contano gli incassi e le spese effettivamente pagate nell’anno. Base imponibile = incassi percepiti nell’anno – costi deducibili pagati nell’anno.
Esempio 1 (ordinario): incassi 20.000 euro; costi 5.000 euro; imponibile 15.000 euro. Con aliquota 2024 pari al 26,07%, il contributo è 3.910 euro (15.000 x 26,07%).
Regime forfettario: coefficiente di redditività
Se sei nel forfettario, la base imponibile si calcola così: ricavi incassati x coefficiente di redditività previsto dal tuo codice ATECO. Il coefficiente è la percentuale con cui il fisco stima il tuo margine “medio”.
Esempio 2 (forfettario): incassi 20.000 euro; coefficiente 78% (tipico di molte attività di servizi). Imponibile previdenziale 15.600 euro. Con aliquota 2024 pari al 26,07%, il contributo è 4.067 euro (15.600 x 26,07%).
Nota sulla deducibilità fiscale
I contributi versati alla Gestione separata sono deducibili dal reddito. In ordinario riducono l’imponibile IRPEF. In forfettario si sottraggono dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
Versamenti, scadenze, acconti
Quando e come si paga
Il versamento si effettua con modello F24 nella sezione INPS. Titolari di partita IVA seguono il calendario imposte: saldo dell’anno precedente e primo acconto entro il 30 giugno (con eventuale maggiorazione per proroga), secondo acconto entro il 30 novembre.
Puoi rateizzare il saldo e il primo acconto secondo le regole fiscali generali. In caso di pagamento posticipato a luglio, si applica la maggiorazione dello 0,40% prevista per imposte e contributi.
Acconti: metodo storico o previsionale
Il metodo storico calcola gli acconti in base al contributo dovuto per l’anno precedente. Il metodo previsionale permette di ridurre gli acconti se prevedi un imponibile più basso. Se sbagli per difetto, paghi sanzioni e interessi. Le sanzioni seguono le regole generali dei versamenti insufficienti, come da D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997.
Rivalsa fino al 4% in fattura
Chi è iscritto alla Gestione separata e non ha cassa può applicare in fattura una rivalsa fino al 4%, quando contrattualmente concordata o prevista dagli usi. La rivalsa non è un contributo “in più” da versare, ma una maggiorazione del compenso. Concorre al reddito e segue le regole IVA del tuo regime (senza IVA in forfettario; con IVA in ordinario). Il riferimento è nelle disposizioni attuative della Gestione separata e nella prassi INPS; verifica sempre i tuoi contratti.
Minimale, massimale e accredito dei contributi
Nessun minimale da versare
La Gestione separata non richiede un minimale contributivo fisso. Contribuisci solo in percentuale al reddito prodotto. Se guadagni poco, versi poco.
Minimale per l’accredito dei mesi
Esiste però un minimale retributivo utile per accreditare l’intero anno ai fini pensionistici. Se versi su un imponibile annuo inferiore al minimale fissato da INPS, ottieni un accredito parziale dei mesi. Non perdi i contributi, ma i mesi utili ai fini pensione potrebbero essere meno di dodici. L’importo del minimale si aggiorna con la circolare INPS di inizio anno.
Massimale
C’è anche un massimale annuo di reddito oltre il quale non si versano ulteriori contributi. Il massimale è aggiornato ogni anno dall’INPS. Controlla sempre i valori in vigore nell’anno di competenza.
Regola decisionale rapida
In 6 passaggi logici
1) Hai partita IVA o un contratto di collaborazione? Se sì, verifica se esiste una cassa professionale. Se esiste, ti iscrivi alla cassa. Se non esiste, prosegui.
2) Sei un professionista senza cassa? Allora applichi l’aliquota dei professionisti della Gestione separata (26,07% nel 2024; verifica la circolare INPS per il 2025-2026).
3) Sei già pensionato o versi anche ad altra gestione obbligatoria? Allora applichi l’aliquota ridotta indicata da INPS per l’anno.
4) Sei un co.co.co., amministratore o figura assimilata? Applichi l’aliquota specifica dei collaboratori (superiore al 33%). Il committente trattiene la tua quota e versa l’intero.
5) Determina la base imponibile: in ordinario usa il reddito netto per cassa; in forfettario ricavi x coefficiente di redditività. Calcola il contributo applicando l’aliquota corretta.
6) Versa con F24: saldo e acconti alle scadenze fiscali. Scegli metodo storico o previsionale per gli acconti. Valuta la rivalsa fino al 4% da pattuire in contratto.
Esempi numerici aggiornati
Esempio A: professionista in ordinario (2024)
Incassi 35.000 euro. Costi deducibili 10.000 euro. Imponibile previdenziale 25.000 euro. Aliquota 26,07%. Contributi dovuti 6.517,50 euro. Se applichi rivalsa 4% in fattura, tale importo maggiora i compensi e concorre all’imponibile fiscale.
Esempio B: professionista in forfettario (2024)
Ricavi incassati 50.000 euro. Coefficiente redditività 67%. Imponibile previdenziale 33.500 euro. Aliquota 26,07%. Contributi dovuti 8.737,45 euro. Questi contributi riducono il reddito su cui calcoli l’imposta sostitutiva del forfettario.
Esempio C: co.co.co. (principio generale)
Compenso lordo annuo 24.000 euro. Aliquota collaboratori superiore al 33% secondo circolare INPS. Il committente versa l’intero e trattiene la quota a tuo carico in busta compenso. Verifica la misura esatta nella circolare dell’anno.
Riferimenti normativi da conoscere
Le basi
La fonte primaria è la Legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 2, comma 26). Le aliquote, il minimale e il massimale annui sono aggiornati ogni anno con una circolare INPS dedicata. In tema di tutele per collaboratori (DIS-COLL) si richiama il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e la successiva prassi INPS. Per le scadenze e il sistema sanzionatorio valgono le regole generali tributarie e previdenziali, inclusi il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997.
| Scenario | Base imponibile | Aliquota e chi versa | Scadenze e ripartizione | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Professionista senza cassa – regime ordinario | Incassi – costi deducibili (principio di cassa) | 2024: 26,07% (verificare 2025-2026 in circolare INPS). Versi tu con F24. | Saldo e 1° acconto entro 30 giugno; 2° acconto entro 30 novembre | Acconti con metodo storico o previsionale. Deduci i contributi dal reddito IRPEF. |
| Professionista senza cassa – regime forfettario | Ricavi incassati x coefficiente di redditività | 2024: 26,07% (verificare 2025-2026). Versi tu con F24. | Stesse scadenze imposte (giugno/novembre) | Contributi deducibili prima di calcolare l’imposta sostitutiva. |
| Professionista già pensionato o iscritto ad altra gestione | Come sopra (ordinario o forfettario) | Aliquota ridotta indicata da INPS per l’anno. Versi tu con F24. | Giu/Nov con eventuale rateazione del saldo e primo acconto | Tutele aggiuntive non sempre dovute; verifica la circolare INPS. |
| Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) | Compenso lordo annuo | Aliquota superiore al 33% (misura annua INPS). Il committente versa l’intero. | Versamenti mensili a cura del committente | Ripartizione: quota a carico del committente (maggioritaria) e del collaboratore (minoritaria). |
| Amministratore/sindaco con gestione separata | Compenso lordo annuo | Aliquota co.co.co. dell’anno INPS. Versamento del sostituto | Mensile con flusso contributivo | Controlla CU e sezione previdenziale per la tua quota trattenuta. |
| Committenza estera (professionista) | Ordinario: reddito netto; Forfettario: ricavi x coefficiente | Applichi la tua aliquota GS e versi con F24 | Giu/Nov secondo calendario imposte | Attenzione al regime IVA e al luogo di tassazione; valuta accordi contro le doppie imposizioni. |
| Inizio attività a metà anno | Imponibile prodotto nei mesi attivi | Aliquota dell’anno in corso | Saldo e acconti sulla quota annua prodotta | L’accredito pensionistico è proporzionale all’imponibile annuo rispetto al minimale INPS. |
| Anno con forte calo di reddito | Imponibile previsto inferiore | Puoi usare metodo previsionale per ridurre acconti | Giu/Nov con ricalcolo a saldo | Se prevedi troppo al ribasso, scattano sanzioni e interessi sul differenziale. |
FAQ sulla Gestione separata INPS e sulle aliquote
1) Chi deve iscriversi alla Gestione separata e come capisco se ho una cassa privata?
Devi iscriverti se svolgi attività autonoma abituale senza una cassa previdenziale di categoria. Per esempio, se fai consulenza digitale, lezioni private, traduzioni, sviluppo software e non appartieni a un ordine con cassa (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), rientri nella Gestione separata. La verifica si fa a monte: controlla se la tua attività è regolata da un albo e se l’albo ha una cassa (spesso lo statuto dell’ordine la indica). Se esiste, l’iscrizione alla cassa è obbligatoria e la Gestione separata non si applica. Se non esiste una cassa, oppure se hai un rapporto di co.co.co., la Gestione separata è la tua copertura. La base legale è nella Legge 335/1995 e nelle circolari INPS che elencano i soggetti obbligati.
2) Sono già dipendente e verso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti: come cambio l’aliquota da professionista?
Se versi già ad altra gestione obbligatoria (per esempio come lavoratore dipendente), quando avvii la tua attività autonoma in Gestione separata non hai diritto a tutte le tutele aggiuntive e applichi l’aliquota ridotta, fissata ogni anno da INPS. La base imponibile si calcola comunque sul reddito della tua attività autonoma (ordinario: incassi meno costi; forfettario: ricavi x coefficiente). Versi i contributi con F24 alle scadenze fiscali della partita IVA. I contributi versati in doppia posizione si cumuleranno in fase di calcolo della pensione, secondo le regole del cumulo e della totalizzazione. In caso di dubbi, consulta la circolare INPS sull’anno in esame e le istruzioni del Ministero del Lavoro su cumulo e sovrapposizione di gestioni.
3) In regime forfettario la Gestione separata prevede sconti di aliquota come per artigiani e commercianti?
No. La riduzione del 35% riguarda gli artigiani e i commercianti iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti, non la Gestione separata. Se sei nel forfettario e iscritto alla Gestione separata, applichi l’aliquota ordinaria prevista per l’anno (26,07% nel 2024 per i professionisti senza cassa). La particolarità del forfettario sta nel calcolo della base imponibile previdenziale (ricavi x coefficiente) e nella deducibilità integrale dei contributi dal reddito prima dell’imposta sostitutiva. Questo può abbassare molto l’imposta, ma non modifica l’aliquota previdenziale.
4) Cosa succede se verso in ritardo o verso acconti troppo bassi? Posso rimediare?
Se versi in ritardo o in misura insufficiente, scattano sanzioni e interessi. Le regole sanzionatorie seguono il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997, applicati ai contributi previdenziali versati tramite F24. Puoi usare il ravvedimento operoso: paghi il contributo dovuto, una sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo, e gli interessi legali. Se hai stimato acconti con il metodo previsionale e hai versato meno del dovuto, il conguaglio a saldo comporta sanzioni e interessi sulla differenza. Per limitare i danni, ravvediti appena ti accorgi dell’errore. Conserva la documentazione di calcolo e monitora il quadro RR della dichiarazione (se dovuto) per allineare i dati previdenziali al fisco.
5) La rivalsa del 4% è obbligatoria? Come la tratto ai fini IVA e delle imposte?
La rivalsa fino al 4% non è un obbligo di legge in senso stretto; è una facoltà riconosciuta ai professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata, prevista dalla normativa istitutiva e dalla prassi applicativa. Si inserisce in fattura come maggiorazione del compenso. In regime ordinario la rivalsa segue l’IVA del compenso (di norma imponibile), quindi aumenta base imponibile IVA e concorre al reddito. In regime forfettario non applichi IVA, quindi la rivalsa si aggiunge al compenso senza IVA e concorre al reddito forfettario. Ricorda: la rivalsa incassata non è un “fondino” separato; entra nei ricavi e aumenta la base imponibile fiscale. La misura concreta (fino al 4%) deve essere coerente con i contratti e con gli usi del settore. Per i riferimenti, consulta la Legge 335/1995 e le istruzioni INPS e dell’Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione e contribuzione per i professionisti senza cassa.
