Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15% (5% per start-up) sul reddito calcolato con coefficiente di redditività e dedotto dei contributi previdenziali versati.
- Base imponibile: incassi annui x coefficiente di redditività – contributi previdenziali versati (principio di cassa).
- Aliquote: 15% standard; 5% per i primi 5 anni se rispetti requisiti di start-up.
- Limiti: accesso fino a 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000 euro; fattura elettronica obbligatoria.
Cos’è il regime forfettario e su quali norme si basa
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche con Partita IVA. Semplifica i calcoli e riduce le imposte. Applichi un’aliquota unica su un reddito “forfettario” determinato per percentuale.
La norma base è nell’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Le modifiche principali sono nella Legge 145/2018 e nella Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Per la fattura elettronica dei forfettari la fonte è il Decreto-Legge 36/2022. Tutte le leggi sono consultabili sul portale Normattiva. Le regole operative sono chiarite dalle circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Funziona con il principio di cassa. Questo significa che contano gli incassi effettivi dell’anno e non le fatture emesse. Paghi un’imposta che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Non applichi l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti.
Aliquote in regime forfettario
Aliquota standard al 15%
L’aliquota ordinaria è il 15%. Si applica alla base imponibile forfettaria dell’anno. Questa imposta sostitutiva copre IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. La base imponibile non coincide con gli incassi totali. Prima devi applicare il coefficiente di redditività e poi dedurre i contributi previdenziali versati.
Aliquota agevolata al 5% per start-up
Se avvii una nuova attività puoi applicare il 5% per i primi 5 anni. Devi rispettare tre requisiti, indicati dall’art. 1, comma 65, della Legge 190/2014:
1) Nessuna “prosecuzione” della stessa attività svolta come dipendente o autonomo nei tre anni precedenti, salvo il periodo di praticantato obbligatorio (esempio: praticante avvocato).
2) Nessuna Partita IVA individuale con la stessa attività nei tre anni precedenti. Se avevi una Partita IVA ma non hai svolto l’attività (niente incassi), puoi rientrare.
3) Se subentri in un’attività altrui, il precedente titolare non deve aver superato 85.000 euro di incassi annui nell’anno precedente il passaggio.
L’aliquota al 5% vale per un massimo di 5 periodi d’imposta. Dopo si torna al 15%. Se perdi i requisiti, l’agevolazione cessa subito e dal periodo successivo applichi il 15%.
Come si calcola il reddito forfettario e l’imposta
Coefficienti di redditività: cosa sono e come si usano
Il coefficiente di redditività è una percentuale che rappresenta il margine tipico del tuo settore. Lo stabilisce la legge (allegato alla Legge 190/2014). Si applica agli incassi annui per ottenere il reddito forfettario.
Esempi comuni usati in pratica:
– Professionisti e consulenti (codici ATECO professionali): 78%.
– Commercio ed e-commerce al dettaglio: 40%.
– Intermediari del commercio: 62%.
– Costruzioni e attività immobiliari: 86%.
– Alloggio e ristorazione: 40%.
Verifica sempre il tuo codice ATECO per associare il coefficiente corretto. La fonte è la Legge 190/2014 e gli allegati tecnici pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
Formula di calcolo passo per passo
1) Somma gli incassi dell’anno (principio di cassa).
2) Applica il coefficiente di redditività per ottenere il reddito forfettario lordo.
3) Sottrai i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (principio di cassa).
4) Applica l’aliquota del 15% oppure del 5% se ne hai diritto.
Esempio 1 (e-commerce, coefficiente 40%): incassi 10.000. Reddito lordo 4.000. Se non hai ancora versato contributi, imponibile 4.000. Imposta 15% = 600.
Esempio 2 (social media manager, coefficiente 78%): incassi 20.000. Reddito lordo 15.600. Contributi versati 4.000. Imponibile 11.600. Imposta 5% (start-up) = 580.
Ricorda: nel forfettario non deduci i costi reali (affitti, software, auto). Li “copre” il coefficiente. La sola deduzione è per i contributi previdenziali versati.
Contributi previdenziali nel forfettario
Artigiani e commercianti (INPS Gestione IVS)
Pagano contributi fissi minimi ogni anno, in quattro rate trimestrali, più un conguaglio se il reddito supera il minimale. Le aliquote e i minimali li pubblica l’INPS con circolari annuali. La base giuridica è la Legge 335/1995 e successive modifiche.
C’è una riduzione del 35% per i titolari in regime forfettario (art. 1, comma 77, Legge 190/2014). È su richiesta e vale fino a revoca. Riduce i contributi dovuti e quindi anche la quota deducibile ai fini dell’imposta sostitutiva.
Esempio: artigiano con incassi 30.000 e coefficiente 67%. Reddito lordo 20.100. Contributi IVS versati (minimi + eccedenza) 3.200. Imponibile 16.900. Imposta 15% = 2.535.
Professionisti
Se non hai una Cassa professionale, versi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota varia ogni anno con circolare INPS. È applicata al reddito imponibile previdenziale. Versi a saldo e acconti con F24. Puoi aggiungere una rivalsa contributiva in fattura se previsto (ad esempio una maggiorazione concordata). Attenzione: gli importi incassati, comprese rivalse, rientrano negli incassi ai fini del coefficiente. I contributi effettivamente versati sono deducibili dal reddito forfettario.
Se sei iscritto a una Cassa ordinistica (esempio: Inarcassa, Cassa Forense), segui il regolamento della tua Cassa. In genere versi minimi e conguaglio. Anche qui i contributi versati sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.
Limiti, esclusioni e obblighi pratici
Limiti di ricavi/compensi e fuoriuscita
Puoi applicare il forfettario se nell’anno precedente hai incassato non oltre 85.000 euro. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dal regime dall’anno successivo. Se superi 100.000 in corso d’anno, esci subito: dal mese successivo applichi l’IVA e passi al regime ordinario. Queste regole sono nella Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022.
Casi di esclusione
Non puoi applicare il forfettario se:
– Partecipi a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. controllate che svolgono attività riconducibili alla tua (art. 1, comma 57, Legge 190/2014).
– Sei non residente, salvo che tu risieda in UE/SEE e produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
– Emetti fatture prevalentemente verso datori di lavoro con cui hai rapporti in corso o avuti nei due anni precedenti, in situazioni riconducibili alla norma anti-abuso prevista dalla Legge 190/2014.
Fattura elettronica e adempimenti
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari (DL 36/2022 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate). Emetti fatture senza IVA, con indicazione della norma di non applicazione. Non subisci ritenuta d’acconto. Conservi elettronicamente i documenti. Versi l’imposta sostitutiva a saldo e acconti con F24. Puoi usare il metodo storico o previsionale per gli acconti.
Regola decisionale rapida
Come capire aliquota, base imponibile e uscite in 5 mosse
1) Sei nei limiti? Se gli incassi dell’anno precedente sono fino a 85.000 euro, puoi restare nel forfettario. Se superi 100.000 in corso d’anno, esci subito e applichi l’IVA dal mese successivo.
2) Hai diritto al 5%? Verifica i tre requisiti: nessuna prosecuzione della stessa attività, nessuna P.IVA attiva per la stessa attività nei 3 anni, subentro da soggetto con incassi sotto 85.000. Se sì, 5% per 5 anni. Altrimenti 15%.
3) Trova il coefficiente. Associa il tuo codice ATECO al coefficiente di redditività previsto dalla Legge 190/2014. Esempio: professionista 78%, commercio 40%.
4) Calcola l’imponibile: incassi x coefficiente – contributi versati. Usa solo pagamenti incassati e contributi pagati nell’anno (principio di cassa).
5) Stima i versamenti: imposta sostitutiva su giugno (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto). Ricorda i contributi INPS: trimestrali per artigiani/commercianti; a saldo/acconti per professionisti.
Scadenze e versamenti
Imposta sostitutiva
– Saldo anno precedente e primo acconto: normalmente entro fine giugno (o con differimento secondo i provvedimenti annuali).
– Secondo acconto: entro fine novembre.
Gli acconti si calcolano di norma con il metodo storico sull’imposta dovuta l’anno prima. Puoi usare il metodo previsionale se prevedi un’imposta più bassa. Se sbagli al ribasso, paghi interessi e sanzioni. Le istruzioni ufficiali sono nei modelli e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi previdenziali
– Artigiani e commercianti: quattro rate trimestrali dei minimi e conguaglio annuale. Importi e scadenze li comunica l’INPS con circolari annuali.
– Professionisti: versamenti a saldo e acconti (Gestione Separata INPS) o secondo le regole della propria Cassa. Gli importi versati sono deducibili dal reddito forfettario.
Esempi pratici di calcolo completi
Professionista start-up con 5%
Incassi 32.000. Coefficiente 78%: reddito lordo 24.960. Contributi versati 5.000. Imponibile 19.960. Imposta 5% = 998. Acconti: calcolati sulla stessa imposta (metodo storico), in due rate annuali.
E-commerce con 15%
Incassi 60.000. Coefficiente 40%: reddito lordo 24.000. Contributi INPS 3.200. Imponibile 20.800. Imposta 15% = 3.120. Nessuna IVA da versare, ma niente detrazione IVA sugli acquisti.
Artigiano con riduzione INPS 35%
Incassi 45.000. Coefficiente 67%: reddito lordo 30.150. Contributi minimi dopo riduzione 35% ipotizzati 2.100. Imponibile 28.050. Imposta 15% = 4.207,50. Senza riduzione, i contributi e la deduzione sarebbero più alti ma pagheresti più INPS.
| Scenario | Requisiti di accesso/permanenza | Tempistiche e adempimenti | Base di calcolo e imposta |
|---|---|---|---|
| Nuova attività professionale con aliquota 5% | Nessuna prosecuzione, nessuna P.IVA attiva nei 3 anni, subentro da soggetto con incassi <= 85.000 | Fattura elettronica da subito; imposta a giugno/novembre; contributi secondo Gestione Separata/Cassa | Incassi x 78% – contributi; imposta sostitutiva 5% per 5 anni |
| E-commerce al dettaglio con 15% | Incassi anno precedente <= 85.000; nessuna causa di esclusione (partecipazioni, controllo SRL riconducibile) | Fatture senza IVA; e-fattura obbligatoria; INPS art/com trimestrale | Incassi x 40% – contributi; imposta sostitutiva 15% |
| Artigiano con riduzione INPS 35% | Opzione riduzione contributiva ex Legge 190/2014; permanenza nel forfettario | Rate INPS trimestrali ridotte; conguaglio; imposta a giugno/novembre | Incassi x 67% – contributi ridotti; imposta 15% o 5% se start-up |
| Superamento soglia 100.000 in corso d’anno | Incassi cumulati > 100.000 | Uscita immediata dal forfettario; IVA dal mese successivo; regime ordinario | Per l’anno in corso: parte forfettaria fino al superamento; poi regole ordinarie IVA/IRPEF |
FAQ
Come scelgo il coefficiente di redditività giusto per il mio codice ATECO?
Il coefficiente dipende dal gruppo di attività collegato al tuo codice ATECO. La mappatura è nell’allegato alla Legge 190/2014 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Procedi così: verifica il tuo codice ATECO sul certificato di attribuzione; individua il gruppo di appartenenza (professioni, commercio, intermediari, costruzioni, alloggio/ristorazione, altri servizi); associa il coefficiente previsto per quel gruppo. Se svolgi attività miste, considera l’attività prevalente in base agli incassi. In caso di cambio attività durante l’anno, applica il coefficiente collegato alla prevalente. Se hai dubbi, controlla le istruzioni del modello Redditi PF e le circolari dell’Agenzia delle Entrate, oppure chiedi al tuo consulente prima di emettere fatture.
Quali sono le scadenze esatte per acconti e saldo dell’imposta sostitutiva?
Il calendario ordinario prevede saldo e primo acconto entro fine giugno e secondo acconto entro fine novembre. Ogni anno il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate possono fissare proroghe e differimenti con specifici provvedimenti. L’acconto si calcola normalmente con il metodo storico, pari al 100% dell’imposta sostitutiva dovuta l’anno precedente, suddiviso in due rate. Se prevedi un reddito più basso puoi usare il metodo previsionale, ma se sottostimi pagherai sanzioni e interessi. Per i contribuenti con ISA o con ricavi fino a determinate soglie possono esserci proroghe operative. Le basi normative sono nelle leggi di bilancio annuali e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, consultabili su Normattiva e sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Come funzionano i contributi INPS nel forfettario e quanto incidono sul calcolo delle imposte?
Nel forfettario i contributi incidono due volte: come costo da pagare e come deduzione fiscale. Artigiani e commercianti versano contributi minimi trimestrali e un conguaglio se superano il minimale. Possono chiedere la riduzione del 35% prevista dalla Legge 190/2014. I professionisti senza Cassa pagano alla Gestione Separata INPS con aliquota definita annualmente. Chi ha una Cassa ordinistica segue le sue regole interne con minimi e conguagli. Nel calcolo dell’imposta sostitutiva deduci solo i contributi effettivamente versati nell’anno (principio di cassa). Quindi pagare i contributi entro l’anno riduce l’imponibile dell’imposta sostitutiva di quell’anno. Le regole generali sono nella Legge 335/1995 e nelle circolari INPS. Le istruzioni fiscali sono nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se supero 85.000 euro cosa succede? E se supero 100.000 durante l’anno?
Se superi 85.000 euro di incassi in un anno, perdi il forfettario dall’anno successivo. Continuerai a chiudere l’anno in corso con le regole forfettarie. Se invece superi 100.000 euro durante l’anno, scatta la fuoriuscita immediata. Dal mese successivo devi applicare l’IVA alle fatture e adottare il regime ordinario. Questa disciplina di salvaguardia e di uscita immediata è prevista dall’art. 1 della Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022. In pratica: monitora gli incassi mese per mese e prepara per tempo il passaggio agli adempimenti IVA (registri, liquidazioni, detrazioni future). Attenzione ai contratti in essere: potresti dover aggiornare i corrispettivi per l’IVA se pattuiti “IVA esclusa”.
Posso applicare il 5% se apro una nuova Partita IVA ma lavoro per il mio ex datore di lavoro?
Dipende dalla situazione concreta. La regola del 5% richiede che la tua attività non sia mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto prima, salvo il praticantato obbligatorio. Se apri e fatturi allo stesso soggetto per cui lavoravi, l’Agenzia può considerarla prosecuzione, escludendo il 5%. Inoltre, la Legge 190/2014 prevede limitazioni per chi opera prevalentemente verso l’ex datore di lavoro o soggetti riconducibili, per evitare abusi. Fai queste verifiche: cambi sostanziale di mansioni, nuovi clienti non collegati, autonomia organizzativa vera, assenza di vincoli orari e di subordinazione. Se manca discontinuità, applica il 15% e non il 5%. In caso di dubbi, consulta le circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate e raccogli documenti che provino la reale novità dell’attività (nuovi contratti, attrezzature, canali di vendita, portfolio clienti).
