Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
L’ammortamento dei beni strumentali ripartisce il costo su più anni secondo coefficienti fiscali del TUIR e DM 31/12/1988; riduce il reddito imponibile nei regimi ordinari, non nel forfettario.
- I coefficienti fiscali sono fissati dal D.M. 31/12/1988. Nel primo anno si applica la metà dell’aliquota. La decorrenza parte dall’entrata in funzione.
- Beni sotto 516,46 euro sono deducibili integralmente nell’anno. Sopra tale soglia si deduce per quote di ammortamento.
- Deduzione ammessa nei regimi ordinari e per professionisti. Nel regime forfettario non si deducono ammortamenti.
Cos’è l’ammortamento dei beni strumentali
L’ammortamento è la ripartizione del costo di un bene su più anni. Serve quando il bene dura a lungo e genera utilità pluriennale.
Con “bene strumentale” intendiamo ciò che usi stabilmente per lavorare. Per esempio: macchinari, computer, arredi, automezzi, immobili, software.
L’ammortamento riduce il reddito imponibile ogni anno. Lo fa attraverso quote deducibili che rispettano percentuali fiscali precise.
Regole base e fonti
Le regole fiscali sono nel TUIR, DPR 917/1986. Riferimenti chiave: articolo 102 (beni materiali), articolo 103 (beni immateriali), articolo 164 (autoveicoli).
I coefficienti per i beni materiali sono nel D.M. 31/12/1988. Il codice civile, articolo 2426, disciplina i criteri civilistici di valutazione.
Puoi consultare i testi su Normattiva. Le circolari interpretative sono dell’Agenzia delle Entrate. I principi contabili nazionali OIC 16 e OIC 24 guidano il bilancio.
Quando ammortizzare e quando no
Ammortizzi se il bene ha utilità pluriennale. E se il costo supera 516,46 euro. Sotto questa soglia puoi dedurre tutto nell’anno.
L’ammortamento parte quando il bene entra in funzione. Significa che è pronto e disponibile all’uso nella tua attività.
Nel primo anno applichi metà aliquota. Non fai calcoli “a mesi”. Vale la regola fiscale della metà, non il pro-rata temporis.
Chi deduce l’ammortamento
Imprese in contabilità ordinaria e semplificata deducono le quote. La base normativa è l’articolo 102 TUIR e l’articolo 66 TUIR per il regime di cassa delle imprese minori.
I professionisti deducono le quote secondo l’articolo 54 TUIR. Valgono le stesse percentuali del D.M. 31/12/1988 per i beni materiali.
Chi è in regime forfettario non deduce ammortamenti. Nel forfettario i costi sono forfettari. Restano deducibili solo i contributi previdenziali.
Come si calcola: passo dopo passo
1) Identifica il bene e la sua categoria. Serve per trovare l’aliquota corretta del D.M. 31/12/1988.
2) Determina il costo ammortizzabile. Comprende prezzo, spese direttamente riferibili (trasporto, installazione), al netto di eventuali contributi in conto impianti.
3) Trova il coefficiente fiscale. Esempi tipici: computer e periferiche 20%, autovetture 25%, mobili e macchine d’ufficio 12%. Le aliquote possono cambiare secondo il settore.
4) Applica la metà dell’aliquota nel primo anno. Dal secondo anno applichi l’aliquota piena fino a esaurimento del costo.
5) Registra e conserva la documentazione. Fatture, cespite, scheda ammortamento e data di entrata in funzione.
Esempio numerico semplice
Acquisti un computer a 1.500 euro. Aliquota 20%. Primo anno: 1.500 x 10% = 150 euro. Dal secondo anno: 1.500 x 20% = 300 euro/anno.
Dopo cinque anni avrai dedotto 1.500 euro. Nel primo anno la quota è dimezzata. Negli ultimi anni puoi dover adeguare la quota per chiudere il residuo.
Se il bene costa 480 euro, puoi dedurlo subito nell’anno. La soglia è 516,46 euro.
Ammortamento per tipologia di bene
Beni materiali: macchinari, computer, arredi
Per i beni materiali si applicano i coefficienti del D.M. 31/12/1988. La categoria varia per settore e uso. Verifica sempre la voce corretta.
Esempi diffusi: macchine d’ufficio elettroniche 20%. Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%. Macchinari industriali: aliquota diversa a seconda del comparto.
Usa il coefficiente del tuo settore ATECO. Scegli la voce che meglio descrive il bene e il suo impiego.
Autoveicoli: attenzione ai limiti
Per le auto l’aliquota è 25%. Ma l’articolo 164 TUIR limita la deducibilità. Le percentuali deducibili dipendono dall’uso e dal soggetto.
Per professionisti, la deducibilità è parziale e con tetto di costo fiscalmente riconosciuto. Per agenti e rappresentanti esistono regole più favorevoli.
Verifica sempre le condizioni di utilizzo, l’intestazione del mezzo e i limiti del TUIR. La regola non è uguale per tutti.
Beni immateriali: software e diritti
I beni immateriali seguono l’articolo 103 TUIR. La quota fiscale dipende dalla vita utile e dai vincoli legali.
Per il software, la vita utile è quella contrattuale o tecnica. In bilancio segui OIC 24. Fiscalmente di solito si segue l’ammortamento civilistico entro i limiti di legge.
Documenta la vita utile con contratti, licenze e schede tecniche. Senza documenti, l’ammortamento può essere contestato.
Immobili strumentali
Gli immobili si ammortizzano separando terreno e fabbricato. Il terreno non è ammortizzabile. Lo stabilisce l’articolo 36, comma 7, del D.L. 223/2006 e prassi correlate.
L’aliquota dipende dalla tipologia del fabbricato. In genere è bassa. Servono perizie o criteri ragionevoli per scorporare il terreno.
Annota in cespite i valori distinti. Conserva atti e perizie a supporto.
Contabilità semplificata, ordinaria e professionisti
Imprese in semplificata applicano il principio di cassa (articolo 66 TUIR). Ma ammortamenti restano deducibili come componenti non monetari.
Imprese in ordinaria applicano il principio di competenza. Le quote seguono il piano di ammortamento civilistico entro i limiti fiscali.
I professionisti deducono ammortamenti ai sensi dell’articolo 54 TUIR. Vale la regola della metà nel primo anno.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica.
- Il bene supera 516,46 euro? Se no, deduci subito. Se sì, vai avanti.
- Il bene è entrato in funzione? Se no, non iniziare l’ammortamento. Se sì, vai avanti.
- Trova il coefficiente nel D.M. 31/12/1988 o, per immateriali, applica l’articolo 103 TUIR.
- Primo anno: metà aliquota. Anni successivi: aliquota piena fino a esaurimento.
- Autoveicolo? Applica anche i limiti dell’articolo 164 TUIR.
- Regime forfettario? Non deduci ammortamenti.
Eventi particolari: cessione, rottamazione, beni usati
Se vendi il bene prima di esaurire l’ammortamento, calcoli plusvalenza o minusvalenza. Confronti prezzo di vendita e valore residuo fiscale.
La plusvalenza è tassata. La minusvalenza è deducibile secondo le regole del TUIR. Conserva l’evidenza del fondo ammortamento.
Se rottami o dismetti, rilevi la minusvalenza pari al valore residuo. Servono prove dell’uscita dal patrimonio aziendale.
Per beni usati, l’aliquota è la stessa. Applichi comunque la metà il primo anno. La vita utile residua giustifica eventuali piani più brevi in bilancio.
Leasing, noleggio e migliorie su beni di terzi
Nel leasing non ammortizzi il bene. Deduci i canoni, rispettando durate minime fiscali collegate ai coefficienti (articolo 102 TUIR).
Nel noleggio deduci i canoni secondo competenza o cassa, a seconda del regime. Non c’è ammortamento sul bene noleggiato.
Le migliorie su beni di terzi si ammortizzano sulla durata del contratto o della vita utile. Si applicano i principi dell’articolo 108 TUIR e OIC 24.
Incentivi e crediti d’imposta: interazione con l’ammortamento
Gli incentivi per investimenti (come i crediti d’imposta per beni strumentali) non modificano i coefficienti. Ma riducono il costo netto o danno un credito fiscale.
Tratta i contributi in conto impianti come rettifica del costo o come provento. Segui OIC 16 e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Verifica sempre come l’incentivo incide su base ammortizzabile e deduzione. Conserva delibere, perizie e comunicazioni.
Fonti e riferimenti normativi utili
DPR 917/1986 (TUIR): articoli 54, 66, 102, 103, 108, 164. D.M. 31/12/1988 sui coefficienti di ammortamento.
Codice civile, articolo 2426, criteri di valutazione. OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e OIC 24 (immobilizzazioni immateriali).
Consulta i testi su Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate. Per aspetti lavoristici accessori, fai riferimento al Ministero del Lavoro.
| Scenario | Requisiti principali | Aliquota/Regola | Tempistiche e decorrenza |
|---|---|---|---|
| Computer ufficio (impresa/professionista) | Bene materiale > 516,46 euro; entrata in funzione documentata | Aliquota 20% (D.M. 31/12/1988); primo anno metà | Dal periodo d’imposta di entrata in funzione; 5 anni circa |
| Arredi d’ufficio | Classifica nella voce “mobili e macchine ordinarie d’ufficio” | Aliquota tipica 12%; primo anno metà | Dal periodo d’imposta di entrata in funzione; durata circa 8-9 anni |
| Autovettura uso professionale | Titolare non forfettario; uso strumentale o promiscuo | Aliquota 25% + limiti art. 164 TUIR su costo deducibile | Dal periodo d’imposta di entrata in funzione; metà il primo anno |
| Bene sotto 516,46 euro | Costo unitario documentato; uso nell’attività | Deducibilità integrale nell’anno | Nell’esercizio di sostenimento/spesa (regime ordinario o professionista) |
| Software con licenza pluriennale | Bene immateriale con vita utile definita | Art. 103 TUIR; segue vita utile civilistica entro limiti fiscali | Dal periodo d’imposta di entrata in funzione; quote lungo la durata |
FAQ
Devo ammortizzare anche se tengo la contabilità semplificata per cassa?
Sì. L’articolo 66 TUIR prevede il regime di cassa per le imprese minori. Ma gli ammortamenti restano componenti deducibili “non monetari”. In pratica, anche se deduci ricavi e costi quando li incassi o li paghi, per i beni pluriennali segui le quote di ammortamento. Applichi l’aliquota del D.M. 31/12/1988, ridotta alla metà nel primo anno. Parti dalla data di entrata in funzione. Conserva la scheda cespite con costo, aliquota, quote e residuo.
Sto in regime forfettario: posso dedurre l’ammortamento del computer o dell’auto?
No. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi. I costi analitici non contano, tranne i contributi previdenziali. Quindi gli ammortamenti non si deducono. Puoi comunque gestire il bene come cespite interno per fini gestionali. Ma non ha effetto fiscale sulla base imponibile. Se in futuro esci dal forfettario, riprenderai l’ammortamento dal valore residuo fiscale secondo le regole del TUIR e della prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Quando inizia l’ammortamento e come funziona la “metà del primo anno”?
L’ammortamento inizia quando il bene entra in funzione, cioè quando è pronto all’uso. Conta la messa a disposizione effettiva, non solo la fattura. Nel primo esercizio applichi metà aliquota, a prescindere dal mese di entrata in funzione. Questa è una regola fiscale standard prevista dall’articolo 102 TUIR in abbinamento alle tabelle del D.M. 31/12/1988. Dal secondo esercizio applichi l’aliquota piena. Se l’ultima quota non chiude perfettamente il valore residuo, la adegui per azzerare il cespite fiscalmente riconosciuto.
Come tratto la vendita anticipata di un bene ammortizzato?
Calcola il valore residuo fiscale: costo ammortizzabile meno quote già dedotte. Confrontalo con il corrispettivo di vendita al netto di IVA. Se il prezzo è maggiore del residuo, hai una plusvalenza tassabile. Se minore, una minusvalenza deducibile alle condizioni del TUIR. Aggiorna il registro cespiti: azzera il fondo ammortamento relativo e rileva la dismissione. Se la vendita avviene nello stesso anno dell’acquisto prima dell’entrata in funzione, l’ammortamento non parte e l’eventuale componente reddituale segue le regole generali sulle plus/minusvalenze. Conserva contratto, documenti di consegna e incasso per eventuali controlli.
Qual è la differenza tra ammortamento civilistico e fiscale? Quale devo seguire?
L’ammortamento civilistico nasce dal codice civile (articolo 2426) e dai principi OIC. Riflette la vita utile economica del bene. L’ammortamento fiscale segue il TUIR e le aliquote del D.M. 31/12/1988 per i beni materiali, oltre all’articolo 103 per gli immateriali. In bilancio devi rispettare la corretta rappresentazione economica. In dichiarazione dei redditi, la quota deducibile non può superare i limiti fiscali. Se in bilancio ammortizzi più lentamente, deduci meno anche fiscalmente. Se in bilancio ammortizzi più velocemente, la parte eccedente non è deducibile e genera una variazione in aumento. Mantieni un prospetto riconciliazione civilistico-fiscale per chiarezza e controllo.
Posso ammortizzare migliorie su un immobile in affitto? E i beni in leasing?
Sì, ma con regole specifiche. Le migliorie su beni di terzi sono immobilizzazioni immateriali o materiali “particolari”. Fiscalmente si ammortizzano lungo la durata residua del contratto di locazione o della vita utile, scegliendo il periodo più breve e motivandolo. Per il leasing non ammortizzi il bene, ma deduci i canoni. La deducibilità richiede una durata minima del contratto correlata ai coefficienti di ammortamento (articolo 102 TUIR). Se riscatti il bene, da quel momento lo ammortizzi come proprietario. Registra sempre con precisione canoni, eventuale maxi-canone, e prezzo di riscatto. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate offrono esempi operativi utili.
