Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’ammortamento ripartisce il costo di un bene pluriennale in quote annue. Applichi i coefficienti del DM 31/12/1988 al costo, rispetti limiti del TUIR e parti con la “metà quota” nel primo anno.
- I riferimenti chiave sono art. 102 e 103 TUIR (DPR 917/1986), DM 31/12/1988, art. 54 e 164 TUIR, art. 2426 Codice civile, OIC 16 e OIC 24.
- Nel primo esercizio applichi la metà del coefficiente (“semestre fisso” ex art. 102 TUIR). Ammortamenti su costo al netto dell’IVA detraibile.
- Regole diverse per imprese, professionisti e forfettari. Autoveicoli con percentuali e tetti specifici. Verifica sempre le tabelle del DM 31/12/1988.
Cos’è l’ammortamento e perché serve
L’ammortamento è la ripartizione del costo di un bene che dura più anni. In contabilità, evita di caricare tutto in un solo esercizio. In fisco, rende deducibili quote annue.
Per “bene pluriennale” intendiamo un bene strumentale. Cioè un bene che usi per produrre ricavi per più anni. Esempi: computer, macchinari, automezzi, arredi, software con licenza.
I riferimenti normativi principali sono nel TUIR. L’art. 102 disciplina i beni materiali. L’art. 103 disciplina i beni immateriali. Il DM 31/12/1988 fissa i coefficienti per settore e tipologia.
Il Codice civile (art. 2426, n. 2) impone l’ammortamento dei beni con utilità limitata nel tempo. Gli OIC regolano i criteri contabili: OIC 16 per materiali, OIC 24 per immateriali.
Trovi i testi delle leggi sul portale Normattiva. Le circolari e le risoluzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le misure sugli incentivi sono rese note dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Quali beni si ammortizzano e quali no
Beni ammortizzabili
Sono i beni materiali e immateriali a utilizzo pluriennale. Devono essere inerenti all’attività. Quindi davvero usati per generare ricavi. Devono avere costo significativo e vita utile superiore a un anno.
Esempi materiali: PC, stampanti, macchine utensili, attrezzature, automezzi, arredi. Esempi immateriali: licenze software, brevetti, marchi, concessioni.
Beni non ammortizzabili o deducibili subito
Beni di modico valore. Se il costo unitario non supera 516,46 euro, puoi dedurre tutto nell’anno. La regola vale per imprese (art. 102 TUIR) e professionisti (art. 54 TUIR). Puoi anche scegliere di ammortizzare comunque.
Materiali di consumo e spese correnti non si ammortizzano. Li deduci secondo cassa o competenza, a seconda del regime contabile.
Software: materiale o immateriale?
Il PC è materiale. La licenza software è immateriale. Il TUIR (art. 103) consente l’ammortamento delle licenze con quote non superiori a un terzo del costo. Quindi in almeno tre anni, salvo casi particolari previsti dalle regole contabili.
Come si calcola l’ammortamento: la procedura in 5 passi
1) Determina il costo ammortizzabile
Il costo storico è il prezzo del bene più oneri accessori diretti. Esempi: trasporto, installazione, collaudi. Il costo ammortizzabile è al netto dell’IVA detraibile. Se l’IVA non è detraibile, rientra nel costo.
La regola dell’IVA è nel DPR 633/1972, art. 19-bis1 per autoveicoli e uso promiscuo. In generale, detrai l’IVA se il bene serve all’attività. Altrimenti l’IVA resta costo.
2) Identifica il coefficiente dal DM 31/12/1988
Il DM 31/12/1988 contiene le tabelle dei coefficienti per categoria e settore. Esempio comune: “macchine d’ufficio elettroniche” (PC) hanno il 20% annuo. Arredi d’ufficio spesso 12%. Verifica sempre la tua tabella di settore.
3) Applica la regola del “primo anno a metà”
L’art. 102 TUIR prevede la metà coefficiente nel primo esercizio. Si chiama “semestre fisso”. Vale indipendentemente dalla data di entrata in funzione nell’anno.
Se il coefficiente è 20%, nel primo anno deduci il 10%. Dal secondo anno torni al 20%. Prosegui fino a coprire il costo ammortizzabile.
4) Considera limiti e percentuali di deducibilità
Per gli autoveicoli ci sono percentuali e tetti. L’art. 164 TUIR regola la deduzione dei costi. I professionisti in genere deducono il 20% fino a un tetto di costo fiscalmente riconosciuto. Gli agenti di commercio arrivano all’80% con un tetto più alto.
Per altri beni non ci sono tetti specifici. Devi però rispettare i coefficienti massimi del DM. Puoi ammortizzare anche meno. Non puoi ammortizzare di più.
5) Esegui il calcolo della quota
Formula pratica: quota annua = costo ammortizzabile x coefficiente x percentuale deducibile. Per le auto applica anche l’eventuale tetto al costo.
Esempio PC per uno sviluppatore. Costo 1.000 euro + IVA detraibile. Coefficiente 20%. Percentuale deducibile 100%. Primo anno: 1.000 x 10% = 100. Anni successivi: 1.000 x 20% = 200 fino a esaurimento.
Quando parte l’ammortamento e quanto dura
Entrata in funzione e decorrenza
Si parte dall’esercizio in cui il bene entra in funzione. Non basta comprarlo. Deve essere pronto e utilizzabile. Fiscalmente, come visto, la prima quota è metà del coefficiente.
Durata e beni usati
La durata dipende dal coefficiente. Con il 20% servono in linea generale 5 anni. Con il 12% servono in linea generale più anni.
Per i beni usati, la prassi fiscale consente di aumentare il coefficiente fino al doppio. Resti comunque in un orizzonte coerente con la vita residua. Verifica sempre coerenza economica e documentazione d’acquisto.
Imprese, professionisti, forfettari: cosa cambia
Imprese in contabilità ordinaria
Applicano il principio di competenza. L’ammortamento segue le regole del TUIR e le tabelle DM. Rilevano fondo ammortamento e valore netto contabile. I criteri civilistici OIC devono essere coerenti con la vita utile economica.
Imprese in contabilità semplificata
Usano il principio di cassa rafforzata (art. 66 TUIR). Tuttavia gli ammortamenti restano deducibili per competenza tecnica. Quindi puoi dedurre la quota anche se hai pagato il bene in più anni.
Professionisti
L’art. 54 TUIR regola i professionisti. Anche qui si deducono quote di ammortamento. Non deduci il costo tutto insieme. Fanno eccezione i beni sotto 516,46 euro. L’IVA segue le regole generali di detraibilità.
Regime forfettario
Chi è nel forfettario (L. 190/2014) non deduce i costi in modo analitico. Applica un coefficiente di redditività sui ricavi. Quindi l’ammortamento non entra nel calcolo dell’imposta. Restano deducibili solo i contributi previdenziali obbligatori.
Il bene va comunque registrato nei cespiti. Serve per controlli e per gestire eventuali plusvalenze o cessioni future.
Autoveicoli: percentuali, tetti e IVA
Percentuali di deducibilità
L’art. 164 TUIR prevede percentuali diverse. In via generale per professionisti e uso promiscuo la deduzione è il 20%. Per agenti e rappresentanti di commercio è l’80%.
Si applicano tetti al costo fiscalmente riconosciuto. Storicamente, per autovetture dei professionisti il tetto è 18.075,99 euro. Per agenti e rappresentanti è 25.822,84 euro. Verifica ogni anno le soglie in base alla prassi vigente.
IVA sugli autoveicoli
L’IVA è detraibile al 40% per uso promiscuo, salvo uso esclusivo. È detraibile al 100% se l’uso è esclusivamente strumentale e dimostrabile. La regola è nell’art. 19-bis1 del DPR 633/1972.
Il costo ammortizzabile è al netto dell’IVA detraibile. Se l’IVA non è detraibile, resta nel costo e si ammortizza.
Leasing, contributi e incentivi: come coordinare
Leasing
Per il leasing finanziario, deduci i canoni lungo la durata minima fiscale. Il TUIR allinea la deducibilità alla vita utile del bene (art. 102, comma 7). Per professionisti vale l’art. 54 TUIR. Occhio alla durata: troppo breve può limitare la quota deducibile.
Contributi in conto impianti
Se ricevi un contributo pubblico sul bene, puoi ridurre il costo ammortizzabile. In alternativa, puoi tassare il contributo e mantenere il costo pieno. Le regole sono negli artt. 85 e 88 TUIR e nei principi OIC.
Transizione 4.0 e 5.0
Gli incentivi per investimenti in beni strumentali nuovi operano come crediti d’imposta. Non aumentano la quota di ammortamento. Riducendo l’imposta, migliorano il cash flow.
La disciplina più recente nota è nel Decreto-legge 19/2024, convertito in Legge 56/2024, per il piano Transizione 5.0. Al momento, ad agosto 2026, verifica le misure vigenti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e su Normattiva.
Regola decisionale rapida
Decidi così, in 7 passaggi logici
1) Il bene è strumentale e dura più di un anno? Se no, deduci subito. Se sì, vai al punto 2.
2) Il costo unitario è fino a 516,46 euro? Se sì, puoi dedurre tutto ora. Se no, vai al punto 3.
3) Sei in forfettario? Se sì, l’ammortamento non conta per l’imposta. Se no, vai al punto 4.
4) Trova il coefficiente nel DM 31/12/1988. Se bene immateriale, vedi art. 103 TUIR.
5) Calcola il costo ammortizzabile al netto IVA detraibile. Valuta contributi ricevuti.
6) Applica metà coefficiente nel primo anno. Considera percentuali e tetti speciali (art. 164 per auto).
7) Valuta leasing, usato o incentivi. Adatta durata e quote nel rispetto del TUIR.
Esempi pratici e note operative
Computer per un professionista
Prezzo 1.000 euro + IVA detraibile. Coefficiente 20%. Primo anno 10%: 100 euro. Anni successivi 20%: 200 euro fino a esaurimento. Se il PC si rompe e lo sostituisci, valuti la dismissione del residuo.
Arredi d’ufficio per impresa semplificata
Prezzo 2.500 euro + IVA non detraibile. Coefficiente 12%. Costo ammortizzabile 2.500 + IVA. Primo anno quota 6% del costo lordo. Poi 12% annuo. L’IVA resta nel costo.
Autovettura per agente di commercio
Prezzo 28.000 euro + IVA con detraibilità al 40%. Tetto fiscale 25.822,84 euro. Deduzione dell’80% delle quote calcolate sul tetto e al netto dell’IVA detraibile.
| Scenario | Bene | Requisiti/Deducibilità | Coeff./Limiti | Tempistiche/Note |
|---|---|---|---|---|
| Impresa ordinaria | Computer | Inerenza e utilizzo pluriennale. IVA detraibile al 100% se esclusivamente strumentale. | 20% DM 31/12/1988. Primo anno 10%. | Parte all’entrata in funzione. Fondo ammortamento e VNC in bilancio. |
| Professionista | Arredi ufficio | Deduzione per quote (art. 54). Sotto 516,46 euro deduzione integrale. | 12% DM. Primo anno metà. | Principio di cassa per spese correnti, ma ammortamenti per competenza tecnica. |
| Regime forfettario | Macchinario | Ammortamento non rileva nel reddito. Cespite da tracciare. | Coefficienti non incidono sull’imposta. | Incentivi possibili come credito, separati dal forfettario. |
| Agente di commercio | Autovettura | Deducibilità 80% (art. 164) con tetto al costo fiscalmente rilevante. | Coefficiente auto da DM di settore. Tetto tipico 25.822,84 euro. | IVA detraibile secondo art. 19-bis1. Primo anno metà coefficiente. |
| Leasing finanziario | Macchinario | Deduci canoni lungo durata minima fiscale (art. 102, c. 7; art. 54). | Allineamento a vita utile. No “super quote”. | Attenzione a durate troppo brevi rispetto al DM. |
FAQ
Posso ammortizzare un bene usato? Con quali regole e documenti?
Sì. Puoi ammortizzare anche beni usati. Devi però dimostrare costo e data di acquisto con fattura o atto di vendita. Fiscalmente puoi aumentare il coefficiente fino al doppio rispetto al DM 31/12/1988. Devi restare coerente con la vita utile residua. Se il bene ha già molti anni, riduci la durata. Se è “semi-nuovo”, mantieni una durata comparabile al nuovo. Conserva perizie o schede tecniche quando utili. Per l’IVA valuta la detraibilità in base all’uso effettivo. Per i veicoli applica l’art. 19-bis1 del DPR 633/1972 e l’art. 164 TUIR. Le quote restano deducibili entro i limiti del TUIR. Ricorda la metà coefficiente nel primo anno.
Come gestisco la vendita o la rottamazione di un bene ammortizzato?
Se vendi un bene, confronti il corrispettivo con il valore netto contabile. Il valore netto contabile è costo storico meno fondo ammortamento. Se incassi più del VNC, generi una plusvalenza. Se incassi meno, generi una minusvalenza. Nelle imprese la disciplina è agli artt. 86 e 101 TUIR. Per i professionisti si applica l’art. 54 TUIR. La plusvalenza è tassabile. La minusvalenza è deducibile secondo regole specifiche. Se rottami, in assenza di incasso avrai di norma una minusvalenza pari al VNC. Gestisci l’IVA in base al regime di esenzione o imponibilità. Verifica sempre il trattamento IVA nei casi di cessione di beni usati.
Ho comprato un bene a fine anno: posso comunque dedurre la quota del primo esercizio?
Sì. L’art. 102 TUIR prevede il “semestre fisso”. Ammortizzi metà della quota annuale nel primo esercizio, anche se hai comprato a dicembre. Devi però mettere il bene in funzione. Senza entrata in funzione, l’ammortamento non parte. Per le imprese semplificate, gli ammortamenti restano deducibili per competenza tecnica. Non serve che tu abbia pagato tutto nel primo anno. Per i professionisti vale l’art. 54 TUIR. Anche qui deduci quote di ammortamento e non il costo pieno. Ricorda di calcolare il costo ammortizzabile al netto dell’IVA detraibile.
Se compro molti beni sotto 516,46 euro, posso dedurre tutto subito?
Sì, se il costo unitario di ciascun bene non supera 516,46 euro. È una soglia per unità, non per anno. Quindi puoi dedurre integralmente più beni nello stesso esercizio. Devi però rispettare inerenza e corretta imputazione. Conserva le fatture e le schede cespiti. Se preferisci, puoi ammortizzare lo stesso. A volte conviene ammortizzare per stabilizzare il reddito. Valuta i tuoi utili attesi e la pianificazione fiscale.
Qual è la differenza tra ammortamento civilistico e fiscale? Come gestire i disallineamenti?
Civilisticamente stimi la vita utile economica del bene. Applichi il piano ammortamenti coerente con OIC 16 e OIC 24. Fiscalmente devi rispettare i limiti del TUIR e i coefficienti del DM 31/12/1988. Puoi ammortizzare civilisticamente in modo diverso dal fiscale. Nascono differenze temporanee tra utile civilistico e reddito imponibile. Queste differenze possono generare imposte anticipate o differite in bilancio. L’obiettivo è rappresentare correttamente il carico fiscale nel tempo. Per le PMI con semplificazioni contabili, mantieni coerenza e tracciabilità dei calcoli. In caso di controllo, dimostra il criterio usato e la conformità al TUIR.
