Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il regime forfettario si applica fino a 85.000 euro di ricavi/compensi. Tasse al 15% (o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti). Base imponibile calcolata con i coefficienti di redditività per ATECO.
- Soglie: 85.000 euro per restare nel forfettario; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
- Causa di esclusione: redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro (salvo rapporto cessato); controllo di SRL con attività riconducibile.
- Base imponibile: incassi per cassa x coefficiente di redditività; contributi previdenziali dedotti prima dell’imposta sostitutiva.
Che cos’è il regime forfettario oggi
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA individuale. Semplifica contabilità e calcolo delle imposte.
La regola base è semplice: paghi un’imposta sostitutiva sul reddito “forfettizzato”. Quindi non deduci i costi reali, ma applichi un coefficiente alla somma incassata.
La normativa madre è la legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (fonte: Normattiva). Negli anni è stata aggiornata da varie Leggi di Bilancio, da prassi dell’Agenzia delle Entrate e dai decreti su fatturazione elettronica.
Riferimenti normativi essenziali
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: istituzione e regole del regime, inclusi i coefficienti di redditività (allegati). Fonte: Normattiva.
Legge 145/2018 e legge 160/2019: interventi su soglie e cause di esclusione. Fonte: Normattiva.
Legge 197/2022 (Bilancio 2023): soglia 85.000 euro, uscita immediata oltre 100.000, estensione causa SRL “riconducibile”. Fonte: Normattiva.
D.Lgs. 127/2015 e D.L. 36/2022 convertito in legge 79/2022: estensione fatturazione elettronica ai forfettari. Fonte: Normattiva.
Legge 234/2021: esonero IRAP per persone fisiche esercenti attività economiche. Fonte: Normattiva.
Requisiti di accesso e cause di esclusione
Soglie di ricavi/compensi e uscita
Permanenza se ricavi/compensi dell’anno non superano 85.000 euro. Si misura a incassi (principio di cassa). Se resti entro 85.000, il regime continua l’anno dopo.
Se superi 85.000 ma non oltre 100.000, esci dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito nell’anno in corso, con obblighi IVA dal momento del superamento (regola introdotta dalla legge 197/2022).
Redditi di lavoro dipendente sopra 30.000 euro
Se nel periodo precedente hai redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre 30.000 euro, non puoi applicare il forfettario. Eccezione: se il rapporto è cessato e non ne avvii uno nuovo, puoi entrare o restare.
Il limite dei 30.000 euro resta in vigore a giugno 2026. Verifica in busta paga e CU l’importo lordo complessivo.
Partecipazioni societarie e controllo di SRL
Non puoi aderire se partecipi a società di persone o associazioni (SNC, SAS, STP non in forma individuale). La causa di esclusione è stabile.
Se controlli, direttamente o indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile alla tua, sei escluso. Dal 2023 non serve più che la SRL sia “trasparente” ai fini IRES: basta la riconducibilità dell’attività (legge 197/2022).
Spese per personale e collaboratori
Se nell’anno spendi oltre 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, collaboratori, co.co.co., e figure assimilate, non accedi o perdi i requisiti. Il tetto è fisso e si guarda ai costi lordi pagati.
Residenza e non residenti
Puoi aderire se residente in Italia. I non residenti possono accedere se producono almeno il 75% del reddito in Italia e risiedono in UE/SEE con scambio di informazioni (legge 190/2014).
Come si calcola il reddito imponibile forfettario
Principio di cassa
Contano gli incassi effettivi nel periodo d’imposta, non le fatture emesse ma non incassate. Questo si chiama “principio di cassa”. È la base del regime.
Coefficienti di redditività
Applichi al totale incassato un coefficiente legato al tuo codice ATECO. Il coefficiente rappresenta il margine “presunto” del tuo settore.
Esempi tipici: professionisti 78%, costruzioni 86%, commercio e ristorazione 40%, servizi vari 67%, intermediari 62%. Le percentuali derivano dagli allegati alla legge 190/2014.
Contributi previdenziali deducibili
I contributi obbligatori versati (INPS o Cassa) si sottraggono dalla base imponibile dopo il coefficiente. Paga prima i contributi, poi calcoli l’imposta sul residuo.
Esempio: incassi 30.000 euro, coefficiente 78% = 23.400. Contributi versati 4.500. Base imponibile 18.900. Imposta 15% = 2.835 euro.
Ritenute e IVA
In forfettario non addebiti IVA e non detrai IVA sugli acquisti (commi 54-89, legge 190/2014). In fattura inserisci la dicitura di non applicazione IVA.
Non subisci ritenute d’acconto se dichiari la relativa clausola in fattura. Il committente non trattiene nulla. Paghi l’imposta sostitutiva in sede di dichiarazione.
Aliquota 15% e aliquota 5% per start-up
Aliquota ordinaria 15%
L’imposta sostitutiva è il 15% del reddito determinato in modo forfettario. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Aliquota ridotta 5% per i primi 5 anni
Puoi applicare il 5% per i primi 5 periodi d’imposta se:
– Non hai esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti.
– L’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto prima (salvo praticantato obbligatorio).
– Se prosegui attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non superano la soglia del tuo ATECO.
Le condizioni sono nella legge 190/2014 e successive modifiche. Conserva prove documentali (cessazione rapporti, praticantato, visure, contratti).
Obblighi e semplificazioni operative
Fatturazione elettronica e corrispettivi
Dal 2024 tutti i forfettari emettono fattura elettronica tramite SDI. La base è il D.Lgs. 127/2015 e il D.L. 36/2022. Anche per operazioni estere usi i documenti elettronici TD17-19 via SDI.
Se vendi al dettaglio usi i corrispettivi telematici. Mantieni l’esonero IVA, ma rispetti la trasmissione dei dati giornalieri.
IRAP, ISA e contabilità
Nessuna IRAP per persone fisiche da legge 234/2021. Gli ISA non si applicano ai forfettari. La contabilità è semplificata: registri incassi e conservi fatture e ricevute.
Previdenza
Professionisti senza Cassa: Gestione Separata INPS, contributo percentuale sui compensi.
Artigiani e commercianti: contributi fissi minimi più una percentuale sul reddito eccedente. Verifica le aliquote aggiornate annualmente su INPS.
Regola decisionale rapida
Sequenza di verifica con nessi logici
1) Hai incassato non oltre 85.000 euro nell’anno precedente? Se no, fermati: non forfettario l’anno dopo (salvo rientro futuro).
2) Hai redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro? Se sì e non è cessato il rapporto, non puoi applicare il regime.
3) Controlli una SRL con attività riconducibile alla tua o partecipi a SNC/SAS? Se sì, non puoi aderire.
4) Hai speso più di 20.000 euro lordi per personale e collaboratori? Se sì, sei escluso.
5) Sei nuovo e rispetti le tre condizioni “start-up”? Se sì, applichi il 5% per 5 anni; altrimenti 15%.
6) Identifica il tuo ATECO e il relativo coefficiente. Calcola base imponibile: incassi x coefficiente – contributi obbligatori.
7) Se in corso d’anno superi 100.000 euro, esci subito e applichi IVA dal sorpasso. Organizzati per le fatture successive.
Uscita dal regime e gestione della transizione
Superamento soglia e tempistiche
Tra 85.000 e 100.000: esci dall’anno successivo. Prepara la contabilità IVA per gennaio. Comunica ai clienti il cambio.
Oltre 100.000: esci immediatamente. Le fatture dopo il superamento hanno IVA. Le precedenti restano senza IVA. Servono controlli puntuali sugli incassi per individuare il momento di uscita.
Cause oggettive di esclusione
Se maturano cause di esclusione (dipendenti oltre 30.000, controllo SRL riconducibile, spese personale oltre 20.000), perdi il regime dall’anno successivo. Documenta la data in cui superi la soglia o acquisti la partecipazione.
Rientro nel forfettario
Puoi rientrare se torni in possesso dei requisiti. Ad esempio, vendi la partecipazione o i ricavi tornano sotto 85.000. Il rientro avviene dall’anno seguente, se alla data del 1° gennaio possiedi i requisiti.
Errori frequenti e come evitarli
Confondere fatture emesse e incassi
Conta l’incasso, non l’emissione. Usa un registro incassi puntuale. Allinea estratti conto e fatture.
Ignorare le cause di esclusione “societarie”
La SRL con attività riconducibile è causa di esclusione anche senza trasparenza. Fai un’analisi dei codici ATECO e dei mercati serviti.
Non aggiornare l’ATECO
Se cambi attività, controlla il coefficiente giusto. Un ATECO errato può gonfiare o ridurre il reddito imponibile in modo scorretto.
Dimenticare i contributi
I contributi si deducono. Pianifica gli F24 per massimizzare il cash flow e ridurre l’imposta sostitutiva.
Esempi pratici di calcolo
Professionista (ATECO servizi professionali, coefficiente 78%)
Incassi 50.000. Reddito forfettario 39.000. Contributi 7.000. Base 32.000. Imposta 15%: 4.800. Se start-up al 5%: 1.600.
Commerciante (coefficiente 40%)
Incassi 120.000: superi 100.000. Uscita immediata. Le fatture dopo il superamento applicano IVA. Per i primi 100.000 senza IVA come da regole del regime fino al sorpasso.
| Scenario | Requisito/limite da verificare | Quando si applica | Adempimenti e note operative | Riferimento normativo (testuale) |
|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel forfettario | Ricavi/compensi ≤ 85.000 euro | Anno successivo se a fine anno resti sotto soglia | Continui con imposta sostitutiva e semplificazioni | Legge 197/2022 su soglia 85.000; legge 190/2014 commi 54-89 |
| Uscita immediata | Ricavi/compensi > 100.000 euro | Nell’anno del superamento | IVA da applicare dal momento del sorpasso; gestisci doppio regime | Legge 197/2022 (uscita immediata oltre 100.000) |
| Esclusione per lavoro dipendente | Redditi da lavoro dipendente > 30.000 euro | Anno successivo; eccezione se rapporto cessato | Verifica CU; conserva lettera di cessazione | Leggi di Bilancio 2019/2020; disciplina confermata al 2026 |
| Esclusione per partecipazioni | Controllo SRL con attività riconducibile; partecipazione in SNC/SAS | Anno successivo | Analizza assetto societario e ATECO; eventuale dismissione quote | Legge 190/2014 comma 57; modifica legge 197/2022 |
| Tetto spese personale | Spese lorde per personale/collaboratori ≤ 20.000 euro | Anno in corso ai fini del calcolo dei requisiti | Monitora compensi e TFR; conteggia lordo erogato | Legge 190/2014 (cause di esclusione) |
FAQ
1) Posso entrare nel forfettario se ho iniziato a fatturare a metà anno e supero 85.000 euro su base annua pro-rata?
No. La soglia dei 85.000 euro non si prorata. Si guarda l’incassato effettivo dell’anno solare. Se superi 85.000 e resti sotto 100.000, esci dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito nell’anno del superamento e da quel momento applichi IVA. Ricorda che conta l’incasso e non l’emissione della fattura. Tieni un prospetto cronologico dei bonifici e delle ricevute POS per individuare l’istante esatto del sorpasso. Base normativa: legge 197/2022 e legge 190/2014 sul principio di cassa.
2) Ho un contratto a tempo indeterminato da 32.000 euro lordi e voglio aprire la partita IVA: posso usare il forfettario?
Con 32.000 euro lordi da lavoro dipendente non puoi applicare il forfettario, salvo che il rapporto sia cessato e non ne apri uno nuovo. La verifica si fa sui redditi dell’anno precedente. Se intendi uscire dal lavoro dipendente, conserva la lettera di licenziamento o dimissioni e verifica che non vi sia continuità sostanziale dell’attività. Se la tua nuova attività è la mera prosecuzione di quella svolta come dipendente presso lo stesso datore e sullo stesso mercato, puoi applicare il 15% ma non il 5% start-up. Riferimento: legge 190/2014 su cause di esclusione e aliquota al 5%.
3) Sono socio di minoranza (20%) in una SRL che fa marketing e apro come consulente marketing: posso restare nel forfettario?
La causa di esclusione scatta se controlli la SRL (controllo diretto o indiretto) e l’attività è riconducibile. Con il 20% in genere non controlli, ma serve valutare patti parasociali e legami familiari. Se la SRL opera nello stesso mercato e tu puoi influenzarne le scelte o indirizzare clienti, il rischio di riconducibilità aumenta. Una due diligence societaria e una mappatura ATECO aiutano. Dalla legge 197/2022 non conta più la trasparenza fiscale della SRL: basta la riconducibilità. Se vuoi sicurezza, valuta la cessione della quota o differenzia l’oggetto sociale in modo sostanziale, non solo formale.
4) Come trovo il mio coefficiente di redditività e cosa succede se uso quello sbagliato?
Il coefficiente dipende dal gruppo ATECO della tua attività prevalente. Lo trovi negli allegati alla legge 190/2014. Ad esempio: professionisti 78%, costruzioni 86%, commercio/ristorazione 40%, intermediari 62%, “altre attività” 67%. Se svolgi più attività, conta quella prevalente per incassi. Usare un coefficiente errato porta a imposta non corretta, sanzioni e interessi. In caso di cambio attività, aggiorna l’ATECO presso l’Agenzia delle Entrate e adegua il coefficiente dall’anno del cambio. Conserva il calcolo della prevalenza e i prospetti incassi per dimostrarla in caso di verifica.
5) Quali sono gli adempimenti pratici nel 2026 per un forfettario che vende servizi online anche all’estero?
Emetti fattura elettronica via SDI per i clienti italiani. Per clienti UE ed extra-UE invii integrazioni elettroniche (documenti tipo TD17-19) entro i termini, tramite SDI, secondo D.Lgs. 127/2015 e D.L. 36/2022. Non applichi IVA in Italia se l’operazione è fuori campo o non imponibile secondo le regole territoriali, ma rispetti eventuali regimi OSS/IOSS per vendite B2C in UE se rilevanti. Mantieni l’esonero da ritenute d’acconto inserendo la clausola in fattura. Non compili ISA né IRAP. Tieni traccia degli incassi per cassa, applica il coefficiente, deduci i contributi, e calcola il 15% o il 5% se ne hai diritto. Monitora le soglie 85.000/100.000 con un cruscotto mensile per evitare uscite inattese. Fonti: legge 190/2014, legge 197/2022, D.Lgs. 127/2015, prassi Agenzia delle Entrate.
