Imposta di bollo assolta virtualmente: cosa vuol dire e come fare?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale” indica che i 2 euro di bollo sulle e-fatture dovute sono pagati in via telematica, per trimestri, tramite F24 o addebito nel portale dell’Agenzia delle Entrate.

  • Si applica alle fatture senza IVA, superiori a 77,47 euro, secondo il D.P.R. 642/1972, Tariffa, art. 13.
  • In fattura elettronica va valorizzato DatiBollo con “BolloVirtuale = SI” e ImportoBollo “2,00”.
  • Si paga trimestralmente con F24 codici 2521-2524; sanzioni e interessi con 2525-2526 in caso di ritardo.

Che cosa significa “imposta di bollo assolta in modo virtuale”

È il pagamento telematico dell’imposta di bollo dovuta su documenti digitali. Non applichi marche fisiche. L’obbligo nasce da leggi di bollo storiche adattate al digitale.

La base normativa è nel D.P.R. 642/1972 (Tariffa, art. 13). Per i documenti informatici, si applicano il D.M. 17 giugno 2014 e il D.M. 4 dicembre 2020. Puoi consultare i testi su Normattiva.

Per le fatture elettroniche, le regole tecniche sono nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modifiche. L’Agenzia gestisce anche i controlli e i pagamenti nel portale Fatture e Corrispettivi.

Definizione operativa

Scrivere “imposta di bollo assolta in modo virtuale” significa due cose. Indichi in XML che il bollo è dovuto. Paghi poi, a consuntivo, tutte le marche maturate nel trimestre.

Il bollo è fisso: 2 euro per fattura. Scatta solo se l’importo documento supera 77,47 euro e la fattura non sconta l’IVA.

Quando si applica il bollo sulle fatture elettroniche

Le fatture con IVA non pagano bollo. Il bollo serve quando l’IVA non c’è. Per esempio, operazioni esenti, non imponibili o fuori campo.

Esempi tipici: regime forfettario (regime fiscale semplificato con imposta sostitutiva al posto dell’IVA), operazioni esenti ex art. 10 del D.P.R. 633/1972, esportazioni e assimilate ex artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972, operazioni “fuori campo” per carenza dei presupposti IVA.

La soglia 77,47 euro si riferisce all’importo totale documento. In genere si considera l’imponibile più ogni voce non soggetta a IVA. Le spese escluse ex art. 15 D.P.R. 633/1972, se anticipate in nome e per conto e correttamente documentate, di norma non rilevano per la soglia.

Casi misti e particolarità

Fattura mista con parte imponibile IVA e parte esente: il bollo non si paga. Presenza di IVA su qualsiasi riga esclude il bollo sull’intero documento.

Reverse charge e split payment: l’IVA è comunque presente nel documento, quindi niente bollo.

Sanitari: l’obbligo di e-fattura verso privati segue deroghe periodiche legate al Sistema Tessera Sanitaria definite dal MEF. Se emetti documento senza IVA sopra soglia, il bollo resta dovuto.

Come si indica il bollo nella fattura elettronica

Nel tracciato FatturaPA (versione vigente) usa il blocco DatiBollo. Imposta BolloVirtuale a “SI” e ImportoBollo a “2.00”. Molti software lo attivano in automatico se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro.

Se il gestionale non lo fa, seleziona la casella dedicata al bollo. Inserisci sempre l’importo. Verifica prima dell’invio allo SdI.

Nella rappresentazione PDF puoi riportare la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”. Non è obbligatoria per la validità, ma è chiara per il cliente.

Come e quando si paga: scadenze, codici e metodi

Scadenze trimestrali

Le scadenze standard sono: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio dell’anno successivo (4°). Se l’anno è bisestile, il 29 febbraio.

È possibile cumulare i versamenti se l’importo è contenuto, secondo il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021. Se il 1° trimestre è sotto 5.000 euro, puoi pagare 1° e 2° entro il 30 settembre. Se 1° semestre resta sotto 5.000 euro, puoi pagare 1°, 2° e 3° entro il 30 novembre.

L’Agenzia calcola i totali trimestrali sulle e-fatture transitate dallo SdI con bollo dovuto. Trovi l’importo precompilato nel portale Fatture e Corrispettivi.

Metodi di pagamento

Puoi pagare via F24 con home banking. Usa i codici tributo: 2521 (1° trim), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Per sanzioni usa 2525. Per interessi usa 2526.

Oppure paghi con addebito diretto dal portale Fatture e Corrispettivi. Scegli il trimestre, conferma l’importo, inserisci o seleziona l’IBAN. L’IBAN resta memorizzato per i pagamenti successivi.

Conserva le ricevute. Servono in caso di controlli.

Controlli e integrazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia controlla le e-fatture senza IVA sopra soglia. Se non hai spuntato il bollo ma risulta dovuto, propone l’integrazione.

La proposta compare nel portale con il totale da versare. Puoi accettarla o contestarla. La disciplina sta nel D.M. 4 dicembre 2020 e nel Provvedimento del 4 febbraio 2021.

Come accettare o contestare

Se accetti, l’importo confluisce nel totale del trimestre. Se contesti, motiva con documenti. Esempio: presenza di spese ex art. 15 che abbassano la soglia.

Controlla entro i termini del trimestre. Dopo, l’importo viene comunque addebitato se non rispondi.

Regola decisionale rapida

Applica questa sequenza logica per ogni documento:

  • Il documento è una fattura elettronica transitata nello SdI? Se no, valuta la disciplina del bollo per documenti diversi, secondo il D.M. 17 giugno 2014.
  • La fattura contiene almeno una riga con IVA? Se sì, nessun bollo sull’intero documento.
  • La fattura è senza IVA (esente, non imponibile, fuori campo)? Se no, nessun bollo.
  • L’importo totale supera 77,47 euro? Se no, nessun bollo.
  • Se sì a tutte le condizioni sopra: imposta DatiBollo = “SI” e ImportoBollo = 2,00; il bollo sarà pagato in modo virtuale nel trimestre.

Errori comuni, sanzioni e ravvedimento

Errori tipici: dimenticare di flaggare il bollo; applicarlo su fatture con IVA; superare la scadenza trimestrale; calcolare male la soglia per spese escluse.

Se paghi in ritardo, si applica la sanzione per tardivo versamento (art. 13 del D.Lgs. 471/1997) e il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). La sanzione parte dal 30% e si riduce con il ravvedimento. Gli interessi si calcolano al tasso legale pro die.

Per il ravvedimento usa F24 con i codici 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi), oltre al codice del trimestre interessato per l’imposta. Conserva il calcolo e le evidenze.

Note di credito e storno del bollo

Se annulli la fattura con nota di credito totale nello stesso anno, il bollo non è più dovuto. Se hai già pagato, potrai compensare l’eccedenza nei trimestri successivi.

Se la nota di credito è parziale e l’importo residuo resta sopra soglia, il bollo resta dovuto. Se scende sotto soglia, il bollo non è più dovuto.

Contesto normativo e obbligo di e-fattura

L’obbligo generalizzato di fattura elettronica è stato esteso progressivamente (D.L. 36/2022, art. 18; Legge 197/2022). Dal 2024 coinvolge di fatto tutti i titolari di partita IVA, con deroghe per i soggetti che inviano dati al Sistema Tessera Sanitaria per le fatture verso privati, secondo decreti del MEF.

Le regole tecniche del Sistema di Interscambio e della fattura elettronica sono definite dall’Agenzia delle Entrate. I testi di legge sono disponibili su Normattiva. Le istruzioni operative sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Scenario Requisiti IVA/importo Compilazione e-fattura (DatiBollo) Pagamento e tempistiche
Regime forfettario, fattura B2B nazionale Senza IVA; totale documento > 77,47 euro BolloVirtuale = SI; ImportoBollo = 2,00; dicitura opzionale nel PDF Trimestrale via F24 (2521-2524) o addebito; scadenze 31/05, 30/09, 30/11, 28/02
Prestazione esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972 Senza IVA; totale documento > 77,47 euro BolloVirtuale = SI; ImportoBollo = 2,00; causale esenzione indicata Come sopra; cumulo se sotto 5.000 euro secondo provvedimento AE 04/02/2021
Esportazione/non imponibile ex artt. 8, 8-bis, 9 Senza IVA; totale documento > 77,47 euro BolloVirtuale = SI; ImportoBollo = 2,00; natura N3 corretta Versamento trimestrale; verifica eventuali proposte di integrazione AE
Fattura mista (parte imponibile, parte esente) IVA presente su almeno una riga Non si applica il bollo sull’intero documento Nessun versamento bollo; controlla coerenza IVA
Professionista sanitario verso privato (B2C) Deroghe e invio TS; documento spesso non transita nello SdI Se fattura elettronica assente: valuta bollo secondo D.M. 17/06/2014; se e-fattura e senza IVA > 77,47 euro: bollo SI Se e-fattura: trimestrale; se documento diverso: secondo autorizzazione “bollo virtuale” o marche analogiche
Note di credito di storno totale Azzerano la fattura originaria Nessun bollo dovuto Se già versato, recupero in compensazione nei trimestri successivi

FAQ

1) Come calcolo la soglia di 77,47 euro e cosa includo nell’importo?

Devi guardare l’importo complessivo del documento. Se la fattura è senza IVA ed è superiore a 77,47 euro, scatta il bollo da 2 euro. Includi di norma anche le voci non soggette a IVA, come contributi previdenziali in rivalsa o spese non imponibili.

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, disciplinate dall’art. 15 del D.P.R. 633/1972, se correttamente documentate e riaddebitate, non rientrano nel calcolo della soglia. In pratica, se togli queste spese il totale scende a 77,47 euro o meno, il bollo non è dovuto. Conserva i documenti a supporto per eventuali contestazioni.

Ricorda: se è presente anche una sola riga con IVA, il bollo non si applica all’intera fattura, quindi la soglia non si valuta.

2) L’Agenzia delle Entrate mi ha proposto di integrare il bollo su alcune fatture: come mi comporto?

Accedi al portale Fatture e Corrispettivi e apri la sezione “integrazione bollo”. Vedrai l’elenco delle fatture senza IVA sopra soglia, individuate dai controlli automatici. Se la proposta è corretta, accettala: l’importo confluirà nel debito del trimestre successivo utile.

Se ritieni che il bollo non sia dovuto, rifiuta e motiva. Allega la documentazione utile: per esempio, la prova di spese ex art. 15 che abbassano la soglia o la presenza di IVA non riconosciuta dal sistema. La disciplina delle proposte e delle contestazioni è nel D.M. 4 dicembre 2020 e nel Provvedimento AE del 4 febbraio 2021. Rispetta i tempi: in assenza di risposta, la proposta può essere considerata valida.

3) Emetto documenti informatici diversi dalle e-fatture (ricevute, quietanze): come assolvere il bollo?

Per i documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, il D.M. 17 giugno 2014 consente l’assolvimento del bollo in modo virtuale. Serve l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate o l’adesione alle procedure telematiche previste. In alternativa, si applicano marche da bollo fisiche sul documento cartaceo conforme.

Verifica il tipo di documento e la tariffa del D.P.R. 642/1972 applicabile. Calcola quando il bollo è dovuto e in quale misura. Se adotti il bollo virtuale “generale”, seguirai regole di liquidazione periodica e versamento secondo le istruzioni dell’Agenzia. Conserva i registri dei bolli virtuali e le ricevute di pagamento.

4) Ho applicato il bollo per errore o ho sbagliato l’importo: come correggo?

Se hai applicato il bollo su una fattura con IVA o sotto soglia, emetti una nota di credito per l’importo del bollo a storno totale o parziale. Nella nota indica la causale chiara. In XML non si “rimuove” il bollo dall’originale, ma la nota sistemerà il totale a livello fiscale.

Se il pagamento trimestrale non è ancora avvenuto, la riduzione confluirà nel conteggio. Se hai già pagato, potrai compensare l’eccedenza nei trimestri successivi. In caso di dubbi, valuta un interpello o consulta le guide operative dell’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni si evitano se correggi tempestivamente e documenti le ragioni.

5) Cosa succede se pago il bollo in ritardo e come uso il ravvedimento?

Il tardivo versamento è sanzionato dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Puoi ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. La riduzione dipende dal tempo trascorso: prima paghi, più risparmi.

Calcola tre componenti: imposta di bollo dovuta, sanzione ridotta, interessi legali pro die. Paga con F24 usando i codici 2521-2524 per l’imposta del trimestre, 2525 per le sanzioni e 2526 per gli interessi. Conserva il dettaglio del calcolo (date, tasso legale vigente, importi) e la ricevuta del pagamento. In caso di comunicazioni dell’Agenzia, potrai dimostrare l’avvenuto ravvedimento.

Ricorda le scadenze standard: 31/05, 30/09, 30/11, 28/02. Se l’importo è basso, valuta il cumulo dei trimestri secondo il Provvedimento AE del 4 febbraio 2021. Pianifica un controllo mensile delle fatture senza IVA per non arrivare a ridosso delle scadenze.

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