Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il reverse charge si fa quando l’IVA la versa il cliente, non il fornitore. Ricevi la fattura senza IVA, la integri/autofatturi, versi l’imposta con F24 alle scadenze IVA.
- Base normativa: art. 17 DPR 633/1972; artt. 46-47 DL 331/1993 (acquisti UE); Direttiva IVA 2006/112/CE. Verifica sempre su Normattiva e Agenzia delle Entrate.
- Documenti: integrazione della fattura o autofattura elettronica TD17-TD19 per estero; registrazioni IVA e liquidazione/debito F24.
- Scadenze: invio TD17-19 entro il 15 del mese successivo alla ricezione; versamento IVA entro il 16 del mese successivo (o trimestrale) in base alla periodicità.
Cos’è il reverse charge e perché esiste
Reverse charge significa inversione contabile. L’IVA la versa chi compra, non chi vende. Serve a prevenire frodi e a semplificare scambi con soggetti esteri.
In Italia è disciplinato dall’art. 17 del DPR 633/1972. Per acquisti intracomunitari si applicano gli artt. 38, 46 e 47 del DL 331/1993. Le regole UE stanno nella Direttiva 2006/112/CE.
In pratica, il fornitore emette una fattura senza IVA. Il cliente integra o emette un’autofattura. Registra l’IVA a debito e, se può, a credito. Paga l’eventuale saldo.
Quando si applica: mappa dei casi più comuni
Operazioni interne in Italia
Si applica per settori e operazioni indicati dall’art. 17, commi 5 e 6, DPR 633/1972. Gli esempi più frequenti sono subappalti edili e servizi su edifici come pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento.
Altre casistiche comprendono cessioni di rottami, oro industriale, taluni beni ad alto rischio frodi e gas/energia a rivenditori. Queste misure derivano anche da deroghe UE periodiche.
Le deroghe possono cambiare nel tempo. Verifica sempre la versione vigente su Normattiva e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero dell’Economia.
Operazioni con fornitori esteri
Per servizi ricevuti da soggetti esteri si applica l’art. 17, comma 2, DPR 633/1972. Tu, committente italiano, emetti un’autofattura e versi l’IVA in Italia.
Per acquisti intracomunitari di beni si applicano gli artt. 38, 46 e 47 del DL 331/1993. Si integra la fattura estera con l’aliquota italiana.
Per acquisti extra-UE di servizi si emette autofattura; per importazioni di beni l’IVA si paga in dogana, salvo regimi particolari.
Come si fa, passo dopo passo
1) Controllo del presupposto
Chiediti prima se l’operazione rientra nelle ipotesi di legge. Domanda pratica: è un servizio edilizio? È una fornitura da soggetto estero? È gas o energia a rivenditore? Solo in questi casi scatta l’inversione contabile.
2) Fattura del fornitore senza IVA
Il fornitore emette fattura senza IVA. Indica in fattura il riferimento normativo (es. art. 17 DPR 633/1972 o artt. 46-47 DL 331/1993) e l’eventuale natura operazione nel tracciato elettronico.
Se il fornitore applica comunque l’IVA in un caso di reverse charge, non pagarla. Chiedi nota di credito correttiva. La normativa sanziona gli errori (D.Lgs. 471/1997).
3) Integrazione o autofattura
Operazioni interne: integri la fattura ricevuta con l’aliquota IVA italiana. In contabilità rilevi l’IVA a debito e, se sei in regime IVA ordinario, anche a credito.
Operazioni da estero: emetti autofattura elettronica tramite SDI. Usa i tipi documento AE: TD17 per servizi da estero, TD18 per acquisti UE di beni, TD19 per acquisti di beni ex art. 17, c. 2.
Termine tecnico “autofattura”: è una fattura che emetti a te stesso per assolvere l’IVA quando il fornitore non la addebita. È un documento elettronico con codice destinatario SDI.
4) Invio allo SDI e scadenze formali
Per TD17, TD18, TD19 l’invio va fatto entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento estero. Come data documento usa la data di ricezione.
Per reverse charge interno l’invio allo SDI non è in genere richiesto, perché esiste già la fattura elettronica del fornitore. Fai l’integrazione in contabilità e conserva i riscontri.
5) Liquidazione e versamento IVA
Calcoli la liquidazione IVA del periodo. Se detrai l’IVA, il reverse charge è neutro. Se non detrai, diventa un costo.
Versi l’eventuale saldo con F24 entro il 16 del mese successivo (mensile) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrale). Usi i codici 6001-6012 o 6031-6034.
Esempi pratici con numeri
Servizio di pulizia in ufficio (reverse charge interno)
Fattura del fornitore: imponibile 1.000 euro, senza IVA. Tu integri al 22%: IVA 220. In contabilità registri IVA a debito 220 e, se puoi, a credito 220. Saldo zero.
Acquisto PC da fornitore UE
Fattura estera: 400 euro senza IVA. Emetti TD18, IVA 22% pari a 88 euro. Se sei in regime ordinario, l’IVA si compensa. Se sei forfettario, i 88 euro sono costo.
Servizi software da fornitore USA
Ricevi invoice senza IVA. Emetti TD17 in Italia con IVA 22%. Registri il debito IVA e lo versi se non compensato. Rispetti la scadenza del 15 per l’invio.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per scegliere l’adempimento
Il fornitore è stabilito fuori Italia? Se sì, reverse charge con autofattura TD17-19 e invio entro il 15 del mese successivo. Se no, passa alla domanda successiva.
L’operazione è tra quelle dell’art. 17 DPR 633/1972 (edilizia, rottami, oro industriale, gas/energia a rivenditori, altre deroghe)? Se sì, reverse charge interno con integrazione.
Stai vendendo alla PA con split payment? Non è reverse charge. Applichi scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/1972. Regole diverse.
Sei in regime forfettario? Applichi il reverse charge sugli acquisti dovuti. Non detrai l’IVA. Paga con F24 entro il 16 del mese successivo.
Non rientri in nessun caso? Applica l’IVA ordinaria. Il fornitore addebita l’imposta in fattura.
Focus regimi fiscali: ordinario, semplificato, forfettario
Regime IVA ordinario/semplificato
Registri l’IVA a debito e uguale a credito. L’effetto economico è neutro. Devi però rispettare emissione/integrazione e scadenze. Indichi l’operazione nelle LIPE e nella dichiarazione annuale IVA.
Regime forfettario
Non addebiti IVA nelle vendite. Sugli acquisti in reverse charge devi però assolvere l’IVA. Non puoi detrarla. Diventa costo effettivo per la tua attività.
Emetti TD17-19 per l’estero. Per l’interno integri contabilmente. Paga l’IVA con F24. Conserva documenti e prova la corretta applicazione in caso di controlli.
Sanzioni e come evitarle
Errori tipici e rimedi
Se non emetti l’autofattura o non integri la fattura, rischi sanzioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. L’importo varia in base al danno erariale e al tipo d’errore.
Puoi sanare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Paghi imposta, sanzione ridotta e interessi. Prima intervieni, più risparmi.
Se il fornitore ha applicato IVA quando doveva applicare reverse charge, occorre rettifica. In genere si emette nota di credito e si rifanno i conteggi corretti.
Documenti e codici da conoscere
Tipi documento e campi utili
TD17: servizi ricevuti da soggetti esteri. TD18: acquisti intracomunitari di beni. TD19: acquisti di beni da soggetti non stabiliti ex art. 17, c. 2.
Indica l’aliquota IVA italiana corretta. Metti la causale normativa (es. art. 17 DPR 633/1972; artt. 46-47 DL 331/1993). Data documento uguale alla data di ricezione.
Per reverse charge interno registra l’integrazione in prima nota e nei registri. Conserva la fattura del fornitore e l’annotazione di integrazione.
Riferimenti normativi e prassi
Fonti da citare e consultare
DPR 633/1972, art. 17 e 17-ter. DL 331/1993, artt. 38, 46, 47. Direttiva 2006/112/CE, artt. 194-199. D.Lgs. 471/1997 art. 6, D.Lgs. 472/1997 art. 13.
Consulta Normattiva per i testi aggiornati. Verifica circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Per lavoro e cantieri, guarda anche il Ministero del Lavoro per inquadramenti di subappalti.
| Scenario | Requisiti | Documento/adempimento | Scadenza e versamento |
|---|---|---|---|
| Servizi edilizi in Italia (pulizia, demolizione, installazioni) | Entrambe le parti IVA in Italia; servizi su edifici; art. 17 DPR 633/1972 | Integrazione della fattura del fornitore con IVA italiana | Integrazione nel periodo di ricezione; versamento in liquidazione mensile/trimestrale con F24 |
| Subappalto edile | Rapporto di subappalto; operazione imponibile in Italia; art. 17 DPR 633/1972 | Fornitore senza IVA; committente integra in acquisto | Come sopra; monitoraggio in LIPE e dichiarazione IVA |
| Acquisto beni da fornitore UE | Fornitore con VAT UE; cessione intracomunitaria; artt. 46-47 DL 331/1993 | Autofattura/integrazione TD18 via SDI; IVA al tasso italiano | Invio TD18 entro il 15 del mese successivo; F24 al 16 del mese (o trimestre) |
| Servizi ricevuti da fornitore extra-UE | Committente soggetto passivo in Italia; art. 17, c. 2, DPR 633/1972 | Autofattura TD17 con IVA italiana | Invio TD17 entro il 15 del mese successivo; F24 al 16 successivo |
| Acquisto gas/energia a fini di rivendita | Acquirente è rivenditore; deroghe art. 17 DPR 633/1972 | Reverse charge interno con integrazione | Come per operazioni interne; liquidazione periodica |
| Regime forfettario, servizi da estero | Contribuente forfettario; operazione territorialmente rilevante in Italia | TD17/TD18/TD19; IVA non detraibile (costo) | Invio entro il 15 del mese successivo; F24 entro il 16 del mese successivo |
FAQ
Devo fare il reverse charge se il fornitore è italiano e mi vende servizi di consulenza?
In genere no. I servizi generici tra soggetti passivi stabiliti in Italia seguono il regime IVA ordinario. Il fornitore applica l’IVA in fattura. Il reverse charge interno si applica solo a specifiche operazioni previste dall’art. 17 DPR 633/1972, come taluni servizi legati agli edifici, subappalti, rottami e altri casi indicati dalla norma o da deroghe UE. Se il tuo servizio non rientra esattamente in quelle liste, non usare l’inversione contabile. Verifica sempre la natura del servizio e il riferimento normativo in fattura. In caso di dubbio, confronta la descrizione con le categorie dell’articolo 17 e le risposte dell’Agenzia delle Entrate.
Sono in regime forfettario: devo fare reverse charge e come pago l’IVA?
Sì, quando ricevi fatture soggette a reverse charge, specialmente da fornitori esteri o per operazioni interne che lo prevedono. Emetti il documento elettronico corretto: TD17 per servizi dall’estero, TD18 per beni UE, TD19 per beni ex art. 17, comma 2. Integri le fatture interne quando richiesto dall’art. 17. Non puoi detrarre l’IVA, quindi l’imposta diventa un costo. Paga l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo alla registrazione o ricezione, usando i codici del periodo (serie 600x o 603x). Conserva i documenti e indica correttamente le operazioni nelle comunicazioni richieste. Anche se non presenti liquidazioni IVA periodiche come un ordinario, resta l’obbligo di assolvere e versare l’imposta dovuta.
Quali sono le scadenze esatte per inviare TD17, TD18 e TD19 allo SDI?
L’autofattura elettronica per operazioni con soggetti esteri va trasmessa entro il 15 del mese successivo alla data di ricezione del documento o dell’operazione. Usa come data documento la data di ricezione. Questo vale per TD17 (servizi esteri), TD18 (acquisti UE di beni) e TD19 (acquisti di beni ex art. 17, c. 2). Il mancato invio o l’invio tardivo può generare sanzioni ai sensi del D.Lgs. 471/1997, riducibili con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Il versamento dell’IVA segue la tua periodicità: entro il 16 del mese successivo se mensile, o le scadenze trimestrali ordinarie se sei trimestrale per opzione o volume d’affari.
È obbligatorio emettere un TD16 per il reverse charge interno?
In linea generale no. Per il reverse charge interno esiste già la fattura elettronica del fornitore transitata nello SDI senza IVA. Il cessionario/committente integra l’imposta in contabilità, secondo l’art. 17 del DPR 633/1972, e la considera nella liquidazione. Alcuni software consentono di generare un documento elettronico di integrazione, ma non è un obbligo generalizzato. L’obbligo di invio allo SDI riguarda gli autodocumenti relativi a operazioni con soggetti esteri (TD17, TD18, TD19). Verifica sempre le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni aggiornate, perché possono cambiare le prassi operative.
Cosa rischio se sbaglio il reverse charge e come posso rimediare?
Gli errori più comuni sono: non emettere l’autofattura, non integrare la fattura, applicare un’aliquota sbagliata, o pagare l’IVA al fornitore quando non dovuta. Le sanzioni variano in base al danno erariale e alla tipologia, secondo l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Se intervieni spontaneamente, puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) e ridurre la sanzione. Se il fornitore ha addebitato IVA per errore in un’operazione a reverse charge, chiedi una nota di credito e regolarizza con integrazione/autofattura corretta. Documenta ogni passaggio, conserva le prove e allinea le registrazioni contabili e le liquidazioni IVA. In caso di controlli, dimostrare la tempestiva regolarizzazione è decisivo.
