Beni ammortizzabili: quali sono e come si deducono?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

I beni ammortizzabili si deducono in più anni secondo i coefficienti del DM 31/12/1988; sotto 516,46 euro si deducono subito; in regime forfettario non si ammortizza nulla.

  • La soglia 516,46 euro consente la deduzione integrale nell’anno (art. 102 TUIR; per autonomi anche art. 54 TUIR).
  • I coefficienti sono fissati dal DM 31/12/1988; nel primo anno si applica la metà del coefficiente e si parte dall’entrata in funzione.
  • Il regime forfettario (legge 190/2014) non consente deduzioni analitiche né ammortamenti.

Beni ammortizzabili: definizione, logica e quadro normativo

Che cosa sono e quando si ammortizzano

I beni ammortizzabili sono beni strumentali. Cioè beni necessari per lavorare. Hanno utilità pluriennale e un costo superiore a 516,46 euro. Non deduci tutto subito. Distribuisci il costo su più anni con quote annuali.

La deduzione riduce il reddito su cui paghi le imposte. Esempio semplice: incassi 1.000 euro, costi deducibili 200 euro, reddito imponibile 800 euro. Le imposte si calcolano su 800 euro. L’ammortamento è la “quota annuale” del costo di un bene pluriennale.

La base normativa è nel TUIR (DPR 917/1986): art. 54 per i lavoratori autonomi, art. 102 per i beni materiali d’impresa e art. 103 per i beni immateriali. I coefficienti ufficiali sono nel Decreto 31 dicembre 1988 (Ministero delle Finanze). Puoi reperire i testi su Normattiva.

La soglia 516,46 euro

Se il costo unitario del bene non supera 516,46 euro, deduci tutto nell’anno. È una semplificazione prevista dall’art. 102 TUIR. Per i professionisti (art. 54 TUIR) vale lo stesso criterio.

Attenzione all’IVA. Il confronto con 516,46 euro si fa al netto dell’IVA detraibile. Se non puoi detrarre l’IVA, l’IVA indetraibile aumenta il costo del bene.

Chi può ammortizzare: forfettario vs ordinario

Regime forfettario

In forfettario non deduci i costi reali. Il reddito si calcola con il coefficiente di redditività. È stabilito per codice ATECO. La normativa è nella legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, come modificata dalle leggi di bilancio successive.

Quindi, in forfettario non ammortizzi. Né computer, né auto, né macchinari. Comprendi il costo nel reddito in modo forfettario, senza registri cespiti.

Regimi ordinari (imprese e autonomi)

Se sei in contabilità ordinaria o semplificata, deduci i costi analitici. Per i professionisti si applica il principio di cassa (art. 54), ma con eccezioni. Le quote di ammortamento sono deducibili secondo i coefficienti, anche se il bene è pagato a rate. Conta l’entrata in funzione.

Per le imprese minori in semplificata vale il regime di cassa (art. 66 TUIR, introdotto dalla legge 232/2016). L’ammortamento segue comunque i coefficienti fiscali. Per le imprese in ordinaria vale il principio di competenza (art. 109 TUIR).

Coefficienti, primo anno e “entrata in funzione”

Coefficienti del DM 31/12/1988 e dimezzamento nel primo anno

I coefficienti definiscono la percentuale massima deducibile ogni anno. Dipendono dal settore e dal tipo di bene. Esempio: i personal computer ricadono nella categoria “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer” con coefficiente 20%.

Nel primo anno la quota si calcola applicando la metà del coefficiente. È la regola del “primo anno dimezzato” prevista dalle istruzioni del DM 31/12/1988 e dal richiamo ai criteri dell’art. 102 TUIR. Dal secondo anno applichi il coefficiente pieno.

Entrata in funzione: quando partono le quote

L’ammortamento parte quando il bene entra in funzione. Non alla data di acquisto, ma quando lo usi per lavorare. Senza entrata in funzione non deduci la quota.

Non serve un pro-rata mensile. Si usa la regola del dimezzamento nel primo anno, indipendentemente dal mese di entrata in funzione. Documenta con una dichiarazione interna o con evidenze tecniche (installazione, collaudo, consegna).

Esempi pratici chiari

Computer da 1.000 euro, uso esclusivo, regime ordinario

Costo fiscalmente rilevante: 1.000 euro (al netto IVA, se detraibile). Coefficiente: 20%.

Quote:

Anno 1: 10% (metà del coefficiente) = 100 euro; Anni 2-5: 20% = 200 euro per anno; Anno 6: residuo 100 euro.

Durata totale: 6 anni. Il primo anno è dimezzato, quindi serve un anno in più per esaurire il 100%.

Computer uso promiscuo per un professionista

Uso promiscuo significa che lo usi anche per la vita privata. L’art. 54, comma 3, TUIR prevede la deducibilità al 50% per i beni strumentali ad uso promiscuo.

Applichi prima il coefficiente, poi riduci la quota del 50%. Se l’ammortamento annuo è 200 euro, deduci 100 euro.

Casi particolari e limiti frequenti

Autovetture

Le auto hanno regole speciali (art. 164 TUIR). Per i professionisti la deducibilità è molto limitata. Si applicano percentuali ridotte e massimali di costo. Le percentuali si calcolano sulle quote di ammortamento, sui canoni di leasing e sulle spese di gestione.

Per agenti e rappresentanti sono previste percentuali più alte e massimali diversi. Serve attenzione: si combinano coefficiente tecnico (25% per autovetture) e limiti fiscali dell’art. 164.

Telefonia e connettività

Per le imprese i costi di telefonia sono deducibili all’80% (regola fiscale consolidata). Per i professionisti ad uso promiscuo si applica il 50% (art. 54, comma 3, TUIR). Conserva contratti e fatture dettagliate.

Beni immateriali: software

Per le imprese il software è un bene immateriale. Si ammortizza ai sensi dell’art. 103 TUIR. Per i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno (incluso il software) la quota massima è generalmente il 33,33% annuo (3 anni), salvo diversa vita utile documentata.

Per i professionisti, l’acquisto di licenze pluriennali segue la logica dell’ammortamento per la durata della licenza. Le licenze annuali sono costi di esercizio.

Leasing vs acquisto

Con l’acquisto ammortizzi il costo del bene. Con il leasing deduci i canoni secondo la durata minima fiscale e i limiti dell’art. 102 e, per i professionisti, dell’art. 54 TUIR. Anche qui valgono i limiti speciali per le auto (art. 164).

Il maxi canone iniziale si deduce lungo il contratto. Evita durate troppo brevi: rischi indeducibilità parziale.

Beni usati, oneri accessori e miglioramenti

Per i beni usati applichi gli stessi coefficienti del bene nuovo. Se la vita utile residua è inferiore, puoi motivare una ripartizione più rapida, con documentazione tecnica. La prassi richiede cautela e coerenza.

Il costo ammortizzabile comprende oneri accessori diretti: trasporto, montaggio, collaudo, dazi. Riferimento: art. 110 TUIR sul costo dei beni. Miglioramenti su beni di terzi si ammortizzano in base alla durata residua del contratto.

Documenti, registri e dichiarazioni

Registro dei beni ammortizzabili e prova dell’uso

Tieni un prospetto cespiti con: descrizione del bene, data e costo, entrata in funzione, coefficiente, quote, fondo ammortamento e valore residuo. Conserva fatture, DDT, collaudo e ogni prova dell’utilizzo.

Nella dichiarazione Redditi, imprese e professionisti espongono le quote nei quadri RF/RE. I forfettari usano il quadro LM e non deducono ammortamenti.

Regola decisionale rapida

Decidi in 6 passaggi

1) Il bene è necessario all’attività? Se no, non è strumentale, niente ammortamento.

2) Costa fino a 516,46 euro (al netto IVA detraibile)? Se sì, deduci subito nell’anno.

3) Sei in regime forfettario? Se sì, non deduci nulla, nessun ammortamento.

4) Il bene è entrato in funzione? Se no, rimanda la prima quota al periodo di entrata in funzione.

5) Individua il coefficiente nel DM 31/12/1988. Applica metà quota nel primo anno, poi quota piena.

6) Verifica limiti speciali (auto art. 164; telefonia; uso promiscuo art. 54, comma 3; beni immateriali art. 103). Applica i tagli previsti.

Riferimenti normativi essenziali (citazione testuale)

Le fonti da consultare

TUIR (DPR 917/1986): art. 54 (lavoratori autonomi), art. 66 (imprese minori-cassa), art. 102 (ammortamento beni materiali), art. 103 (beni immateriali), art. 109 (competenza), art. 110 (costo dei beni), art. 164 (autoveicoli). Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988 (coefficienti di ammortamento). Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 (regime forfettario). I testi sono reperibili sul portale Normattiva e sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia.

Scenario Norma di riferimento Quota annua/limite Decorrenza Note operative
Professionista ordinario, PC 1.000 euro uso esclusivo Art. 54 TUIR; DM 31/12/1988 (20%) A1: 10% = 100; A2-5: 20% = 200; A6: residuo 100 Dalla data di entrata in funzione Primo anno coefficiente dimezzato; IVA indetraibile aumenta il costo
Professionista ordinario, PC uso promiscuo Art. 54, c. 3 TUIR; DM 31/12/1988 Calcoli la quota e deduci il 50% Entrata in funzione Servono evidenze dell’uso lavorativo; prudenza su percentuale
Impresa semplificata, macchinario Art. 66 e 102 TUIR; DM 31/12/1988 Quota annua secondo coefficiente di settore Entrata in funzione Registro cespiti obbligatorio; primo anno dimezzato
Bene fino a 516,46 euro Art. 102, c. 5 TUIR; art. 54 TUIR Deduzione integrale nell’anno Alla registrazione Importo al netto IVA detraibile; sopra soglia si ammortizza
Regime forfettario, acquisto PC Legge 190/2014, art. 1 c. 54-89 Nessuna deduzione analitica Non applicabile Niente registro cespiti; controlla solo beni per IVA se dovuta
Autovettura professionista Art. 164 TUIR; DM 31/12/1988 (25%) Deducibilità limitata e con massimali Entrata in funzione Applica prima limiti di costo, poi percentuale; una sola auto
Software con licenza triennale Art. 103 TUIR Fino al 33,33% annuo Entrata in funzione/diritto d’uso Licenze annuali sono costo; pluriennali si ammortizzano
Leasing bene strumentale Art. 102 e 54 TUIR; art. 164 se auto Canoni deducibili in durata minima fiscale Dalla consegna/uso Maxi canone ripartito; rispetta durata minima e limiti

FAQ

Come si calcola l’ammortamento nel primo anno se il bene entra in funzione a fine anno?

Conta il momento di entrata in funzione, non il mese. Nel primo anno applichi comunque la metà del coefficiente del DM 31/12/1988. Non serve un pro-rata mensile. Se il bene entra in funzione a dicembre, deduci il 50% della quota annua. Dal secondo anno deduci la quota piena. Se il bene non entra in funzione nel periodo d’imposta, non deduci nulla. Conserva documenti che provino l’entrata in funzione: collaudo, installazione, verbale interno o e-mail del fornitore. Queste prove sono utili in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Se vendo o dismetto il bene prima di completare l’ammortamento, cosa succede?

Alla cessione calcoli plusvalenza o minusvalenza. Per le imprese si applicano gli artt. 86 e 101 TUIR. Per i professionisti rileva l’art. 54 TUIR. Confronti il corrispettivo con il valore residuo non ammortizzato. La plusvalenza è imponibile. La minusvalenza è deducibile secondo le regole del regime. Se rottami il bene senza corrispettivo, consideri la perdita del valore residuo con i criteri del tuo regime. Ricorda che gli ammortamenti si fermano nel periodo di cessione o dismissione. Aggiorna il registro cespiti con la data e il valore residuo.

Posso ammortizzare più velocemente un bene usato o rigenerato?

In generale si usano gli stessi coefficienti del bene nuovo (DM 31/12/1988). Se la vita utile residua è più breve, puoi motivare una ripartizione più rapida. Serve una base tecnica: perizia, documentazione del produttore o storico manutenzioni. L’obiettivo è rendere ragionevole la vita utile stimata. Evita scelte arbitrarie. Mantieni coerenza nel tempo e applica criteri uguali per beni simili. Se anticipi troppo l’ammortamento senza prove, rischi recuperi a tassazione in verifica fiscale.

Le spese accessorie (trasporto, installazione, collaudo) entrano nel costo ammortizzabile?

Sì. Il costo fiscale del bene include gli oneri accessori diretti (art. 110 TUIR). Quindi trasporto, montaggio, collaudo, dazi e assicurazione di viaggio entrano nel costo da ammortizzare. Anche gli interessi passivi capitalizzati, se direttamente imputabili alla produzione o all’acquisizione del bene, possono aumentare il costo. Le spese che non aumentano la vita utile o non sono direttamente correlate restano costi di esercizio (esempio: formazione generica). Per i miglioramenti su beni di terzi, riparti l’importo sulla durata residua del contratto di disponibilità (locazione o comodato), perché il diritto d’uso è limitato nel tempo.

Come gestisco un cespite acquistato all’estero (UE o extra-UE)?

Per la UE: registri la fattura in valuta in euro al cambio del giorno o di fine mese, secondo le tue regole contabili. L’IVA segue le regole degli acquisti intracomunitari. Il costo ammortizzabile è al netto dell’IVA detraibile. Per extra-UE: considera base imponibile doganale, dazi e IVA all’importazione. Questi oneri, se non detraibili, aumentano il costo del bene. L’ammortamento parte dall’entrata in funzione, come per i beni nazionali. Conserva: fattura del fornitore, bolletta doganale, documenti di trasporto, prova di consegna e collaudo. In caso di controlli, mostra coerenza tra valore in euro, oneri doganali e data di messa in uso.

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