Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Per il terzo trimestre paghi l’imposta di bollo sulle e-fatture con F24 codice tributo 2523 entro il 30 novembre, usando home banking o F24 web/F24 online dell’Agenzia delle Entrate.
- Scadenze trimestrali: 31 maggio (2521), 30 settembre (2522), 30 novembre (2523), 28 febbraio anno successivo (2524).
- Bollo da 2 euro su fatture oltre 77,47 euro senza IVA. L’Agenzia calcola gli importi nel portale Fatture e Corrispettivi.
- Paghi con F24 sezione Erario. Codici per sanzioni e interessi: 2525 e 2526 quando dovuti.
Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e quando si applica
L’imposta di bollo è un tributo fisso di 2 euro. Si applica quando la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro. Parliamo di operazioni esenti, escluse o non soggette a IVA.
Se lavori in regime forfettario, cioè il regime agevolato per ditte individuali con tassazione semplificata, molte tue fatture sono senza IVA. Quindi il bollo è frequente.
La base normativa è la Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972 (voce relativa a “fatture, ricevute e simili”) e le regole operative sulle e-fatture nel DM 17 giugno 2014 (articolo 6) per l’assolvimento in modo virtuale.
Obbligo di fatturazione elettronica: chi deve pagare il bollo via F24
La fatturazione elettronica è obbligatoria per società, professionisti e ditte individuali, inclusi i forfettari. L’estensione ai forfettari è stata introdotta dal DL 36/2022, articolo 18, convertito in legge 79/2022, con obbligo totale dal 1° gennaio 2024.
Restano esclusi dall’obbligo di e-fattura, per specifiche operazioni, i professionisti sanitari tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria. L’esonero è stato prorogato più volte con decreti del MEF e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre i provvedimenti più recenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate e su Normattiva.
Chi emette e-fatture assolve il bollo in modo virtuale. L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi dovuti a partire dai dati trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e li rende disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi.
Scadenze, codici tributo e soglie di rinvio
Le scadenze ordinarie per il pagamento trimestrale dell’imposta di bollo sulle e-fatture sono:
- 31 maggio: primo trimestre, codice tributo 2521;
- 30 settembre: secondo trimestre, codice tributo 2522;
- 30 novembre: terzo trimestre, codice tributo 2523;
- 28 febbraio dell’anno successivo: quarto trimestre, codice tributo 2524.
Se ricevi una comunicazione per integrazioni, usi anche i codici tributo 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi), come istituiti dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (si veda, tra le altre, Risoluzione 42/E del 2019 per la codifica dei versamenti del bollo e-fatture).
Esistono due importanti soglie di rinvio, introdotte e aggiornate dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate sul DM 17 giugno 2014 (ad esempio il Provvedimento 4 dicembre 2020):
- Se il bollo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, puoi pagarlo con il secondo trimestre (scadenza 30 settembre).
- Se la somma di primo e secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro, puoi pagarla con il terzo trimestre (scadenza 30 novembre).
Resta anche la franchigia minima di 5 euro: se per un singolo trimestre l’importo è pari o inferiore a 5 euro, puoi rinviarlo al trimestre successivo. Se il quarto trimestre resta entro 5 euro, paghi entro il 28 febbraio insieme al quarto trimestre stesso.
Come pagare: F24 passo per passo e alternative operative
Compilazione dell’F24 sezione Erario
Per il terzo trimestre inserisci il codice tributo 2523 in sezione Erario. Indica l’anno di riferimento nel formato AAAA (per il 2026 scrivi 2026). L’importo è quello mostrato nel portale Fatture e Corrispettivi. Non usare rateazione/codice regione.
Compila la riga per singolo trimestre. Se devi versare anche sanzioni e interessi, in righe separate usa 2525 e 2526. Inserisci gli importi a debito. La compensazione con crediti fiscali è ammessa secondo l’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, nel rispetto dei vincoli vigenti.
Paga tramite home banking se abilitato all’invio F24, oppure con F24 web/F24 online del sito dell’Agenzia delle Entrate, previa attivazione e registrazione dell’IBAN.
Addebito diretto dal portale Fatture e Corrispettivi
In alternativa, puoi autorizzare l’addebito diretto. Il portale Fatture e Corrispettivi mostra i trimestri, gli importi e lo stato dei pagamenti. Con pochi clic confermi e paghi, evitando errori di codice.
Questa via è consigliata se non compensi crediti e se vuoi allinearti ai calcoli ufficiali dell’Agenzia. È utile anche per chi gestisce grandi volumi di fatture, perché riduce gli errori materiali.
Regola decisionale rapida
Devo applicare il bollo da 2 euro su una fattura?
Chiediti tre cose, in quest’ordine:
- L’importo totale della fattura supera 77,47 euro? Se no, niente bollo.
- La fattura è senza IVA (esente, esclusa, non imponibile, o fuori campo)? Se no, niente bollo.
- Non c’è un titolo di esenzione dal bollo previsto dal DPR 642/1972? Se sì, niente bollo. Se no, applichi 2 euro.
Quando e come pago il bollo sulle e-fatture?
- Guarda il portale Fatture e Corrispettivi: trovi gli importi per trimestre.
- Se è il terzo trimestre, versa entro il 30 novembre con F24 codice 2523.
- Se benefici delle soglie di rinvio (5.000 euro o 5 euro), pianifica il pagamento con la scadenza ammessa.
Ho sbagliato o sono in ritardo, cosa faccio?
- Se sei entro pochi giorni, usa il ravvedimento operoso: paghi bollo + interessi legali + sanzione ridotta (art. 13 D.Lgs. 472/1997).
- Se hai ricevuto la comunicazione dell’Agenzia (DM 17 giugno 2014, art. 6), paga gli importi indicati entro il termine previsto per evitare ulteriori atti.
- Usa i codici 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi) se versati con F24.
Sanzioni e controlli: cosa prevede la normativa
Quando non versi, o versi meno del dovuto, l’Agenzia ti invia la “Comunicazione delle somme dovute” per l’imposta di bollo su e-fatture. La base è l’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia.
Nella comunicazione trovi l’imposta originaria, gli interessi calcolati giorno per giorno e la sanzione. La sanzione base per omesso o tardivo versamento è del 30% dell’imposta (articolo 13, D.Lgs. 471/1997), riducibile con il ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997) se paghi spontaneamente prima di ulteriori atti.
Nella prassi delle comunicazioni per e-fatture, gli importi aggiuntivi per singola fattura risultano spesso contenuti (ordine di pochi euro), perché la sanzione è ridotta in base ai giorni di ritardo. Per questo, a conti fatti, molte comunicazioni mostrano oneri accessori tra 2 e 10 euro per fattura, oltre al bollo dovuto.
Se non paghi la comunicazione entro i termini, l’Agenzia può iscrivere a ruolo e applicare ulteriori sanzioni e interessi. Conserva la ricevuta del versamento F24 e riconciliala con la posizione nel portale.
Casistiche particolari: note di credito, operazioni estere, PA
Note di credito (rettifiche)
Se emetti una nota di credito che riduce l’importo imponibile della fattura sotto la soglia o azzera l’operazione, il bollo è dovuto solo se la fattura finale “netta” resta oltre 77,47 euro e senza IVA. Allinea le rettifiche entro il trimestre per evitare calcoli errati.
Operazioni con l’estero
Per fatture a clienti esteri senza IVA (ad esempio non soggette, art. 7-ter e seguenti DPR 633/1972) e sopra soglia, il bollo è dovuto. L’assolvimento avviene con le stesse regole. Indica nel tracciato XML “Bollo virtuale: SI”.
Fatture verso la Pubblica Amministrazione
Se la fattura PA è senza IVA e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto. L’assolvimento è sempre virtuale. Non applicare marche manuali. Controlla eventuali specifiche del capitolato, ma il versamento rimane in capo al cedente/prestatore.
Professionisti sanitari esonerati da e-fattura
Se rientri nell’esonero per invio al Sistema Tessera Sanitaria, non usi l’e-fattura per quelle operazioni. Per i documenti cartacei o analoghi valgono regole di bollo tradizionali (marca da bollo o virtuale secondo DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014). Verifica ogni anno le proroghe del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Quando si applica il bollo | Codice tributo e scadenza | Documenti/verifiche operative | Errori tipici e rimedio |
|---|---|---|---|---|
| Regime forfettario (fatture senza IVA) | Oltre 77,47 euro e senza IVA | 2521/2522/2523/2524 per trimestre; 30 novembre per T3 | Portale Fatture e Corrispettivi; XML con Bollo “SI” | Dimenticare il bollo nell’XML: paga T trimestrale e, se serve, ravvedimento (2525-2526) |
| Professionista ordinario (operazioni esenti) | Esenti art. 10 DPR 633/1972 sopra soglia | Codice del trimestre; T3 entro 30 novembre | Verifica natura operazione (N1–N7) | Confondere esente con non imponibile: controlla natura e soglia prima di emettere |
| Fattura verso estero (non soggetta IVA) | Non soggetta e oltre 77,47 euro | Codice del trimestre; T3 entro 30 novembre | Inserisci “Bollo virtuale: SI” in XML | Sottostima importo totale: verifica spese riaddebitate che fanno superare soglia |
| Pubblica Amministrazione (PA) | Senza IVA e sopra soglia | Codice del trimestre; T3 entro 30 novembre | Controlla stato nel portale e messaggi SdI | Usare marche fisiche: vietato, il bollo è solo virtuale |
| Note di credito nel trimestre | Si ricalcola sul netto dopo rettifiche | Codice del trimestre; adegua importi prima del versamento | Allinea fatture/NC nel portale prima del 30/11 | Versare in eccesso: correggi con compensazione nel trimestre successivo |
| Importi bassi (franchigia o soglia 5.000) | Puoi rinviare secondo regole AE | Rinvio a T2/T3; T3 entro 30/11 | Conserva evidenze soglie applicate | Rinviare senza requisiti: rischi sanzione; verifica soglie nel portale |
FAQ
Come calcolo correttamente se il bollo è dovuto quando la fattura ha voci miste (una parte imponibile IVA e una parte esente)?
La regola pratica è questa: il bollo si applica se l’intero documento, considerato come fattura unica, è senza IVA e supera 77,47 euro. Se invece hai voci imponibili IVA e voci esenti nello stesso documento, l’interpretazione operativa più prudente è distinguere le fatture quando possibile. In un documento con anche una sola voce imponibile IVA, il bollo non è dovuto, perché la fattura non è integralmente esente/esclusa/non imponibile. Se per motivi gestionali non puoi separare, verifica attentamente la natura delle linee nel tracciato XML. Valuta l’emissione di due documenti: uno imponibile IVA e uno esente con eventuale bollo. La base normativa di riferimento resta il DPR 642/1972 (Tariffa) e i chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate. In dubbio, privilegia la separazione dei documenti per ridurre il rischio di errori.
Ho emesso fatture senza segnare il bollo nel file XML, ma i presupposti c’erano. Posso rimediare senza attendere la comunicazione dell’Agenzia?
Sì. Puoi usare il ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Procedi così: verifica nel portale Fatture e Corrispettivi l’imposta di bollo dovuta per il trimestre; compila un F24 in sezione Erario con il codice tributo del trimestre (ad esempio 2523 per il terzo trimestre) per l’imposta, aggiungi 2525 per la sanzione ridotta e 2526 per gli interessi legali maturati dalla scadenza al pagamento. La sanzione si riduce in base ai giorni di ritardo (dallo 0,1% giornaliero ai livelli crescenti, fino al 5%, 1/9, 1/8, 1/7, ecc., secondo le casistiche di ravvedimento). Conserva la ricevuta e monitora l’allineamento nel portale. Se successivamente ricevi una comunicazione per lo stesso periodo, verifica i conteggi e, se già pagato correttamente, segnala tramite i canali indicati nella comunicazione.
Ho importi bassi: quando posso rinviare il pagamento del bollo al trimestre successivo senza sanzioni?
Ci sono due regole. La prima è la franchigia di 5 euro: se l’imposta dovuta per un trimestre è pari o inferiore a 5 euro, puoi rinviare al trimestre successivo. Se anche il quarto trimestre resta entro 5 euro, versi entro il 28 febbraio con il quarto trimestre. La seconda è la soglia di 5.000 euro: se l’importo del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, paghi insieme al secondo entro il 30 settembre; se la somma di primo e secondo è inferiore a 5.000 euro, paghi con il terzo entro il 30 novembre. Queste regole sono previste dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate sul DM 17 giugno 2014 (si veda, tra gli altri, il Provvedimento del 4 dicembre 2020). Ricorda di documentare la scelta e di verificare sempre gli importi nel portale Fatture e Corrispettivi.
Ho sbagliato trimestre/codice tributo nel pagamento F24 (ad esempio ho usato 2522 invece di 2523). Come correggo?
Se l’importo totale è corretto ma hai usato il codice o l’anno sbagliato, puoi chiedere la correzione all’Agenzia delle Entrate con istanza di scomputo/riconduzione, indicando gli estremi dell’F24. In alternativa, puoi compensare l’errore nei versamenti successivi se compatibile. Se invece il pagamento è insufficiente, versa la differenza con il corretto codice tributo (ad esempio 2523 per il terzo trimestre) e valuta il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni e gli interessi. Conserva sempre le ricevute degli F24 e allega le evidenze alla tua contabilità. Le regole generali su versamenti e compensazioni sono nel D.Lgs. 241/1997 e nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono le fonti ufficiali da consultare per restare aggiornato su bollo e-fatture e relativi pagamenti?
Per le basi normative consulta: DPR 642/1972 (imposta di bollo), DM 17 giugno 2014 (assolvimento in modo virtuale per i documenti informatici), DPR 633/1972 per le qualificazioni IVA delle operazioni. Per obblighi di e-fattura anche dei forfettari: DL 36/2022, articolo 18, convertito in legge 79/2022. Per sanzioni e ravvedimento: D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997. Per codici tributo e modalità operative: risoluzioni e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la Risoluzione 42/E del 2019 e il Provvedimento del 4 dicembre 2020. Per esoneri del settore sanitario: verifica i decreti del MEF e i provvedimenti dell’Agenzia pubblicati annualmente. Trovi i testi su Normattiva e sui siti istituzionali del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
