Buoni pasto con la Partita IVA: chi può averli e come funzionano?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Con Partita IVA in regime ordinario puoi acquistare buoni pasto e dedurre il 75% entro il 2% dei ricavi, con IVA detraibile se inerente. In regime forfettario non ottieni vantaggi fiscali.

  • Regime ordinario: deduzione al 75% delle spese di vitto entro il 2% dei compensi (art. 54, c. 5, TUIR) e IVA detraibile se inerente (art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/1972).
  • Regime forfettario: nessuna deduzione e nessuna IVA detraibile (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modifiche).
  • Buoni pasto: uso personale, non cedibili, validi anche nei supermercati; fino a 8 per transazione (DM 7 giugno 2017 n. 122).

Chi può avere i buoni pasto con la Partita IVA nel 2026

I buoni pasto sono titoli di servizio che permettono di pagare pasti o generi alimentari. Li emette una società specializzata. Li accettano ristoranti, bar e supermercati.

Il DM 7 giugno 2017 n. 122 (Ministero del Lavoro e Ministero dello Sviluppo Economico) consente l’uso a lavoratori subordinati e anche a autonomi e collaboratori. Quindi anche un professionista può acquistarli e usarli personalmente.

Dal punto di vista fiscale, contano due cose: il tuo regime (ordinario o forfettario) e l’inerenza. L’inerenza significa che la spesa serve alla tua attività. Le basi giuridiche sono su Normattiva: art. 54 del TUIR (DPR 917/1986) e art. 19-bis1 del DPR IVA (DPR 633/1972).

Trattamento fiscale nel regime ordinario

Deduzione ai fini IRPEF/IRES: 75% con tetto del 2% dei compensi

Se sei nel regime ordinario, i costi per vitto (quindi anche i buoni pasto) sono deducibili al 75%. Lo dice l’art. 54, comma 5, TUIR. C’è anche un limite annuo: massimo il 2% dei compensi percepiti.

Esempio semplice: incassi 60.000 euro. Il 2% è 1.200 euro. Se acquisti 1.600 euro di buoni pasto, potrai considerare deducibili solo 1.200 euro. E su questi 1.200 si applica il 75% di deduzione.

Il residuo oltre il tetto non è deducibile. Il principio è “di cassa”: deduci quando paghi. Per i professionisti il principio di cassa significa che contano incassi e pagamenti effettivi nell’anno.

IVA: aliquote, detraibilità e condizioni pratiche

La somministrazione di alimenti e bevande ha IVA al 10%. Le commissioni della società emittente hanno IVA al 22%. La disciplina IVA ha una regola chiave: l’art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/1972.

Dal 2017 l’IVA su ristorazione e alberghi è detraibile se la spesa è inerente all’attività e non è rappresentanza. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate anche con la circolare 1/E del 2018. Devi farti fatturare con partita IVA e oggetto chiaro.

Con i buoni pasto, l’IVA affiora al momento del pasto (aliquota 10% sulla consumazione). L’acquisto dei buoni è spesso un multipurpose voucher. La disciplina dei voucher segue la Direttiva UE 2016/1065, recepita in Italia. Tu detrai l’IVA quando ricevi la fattura del ristorante e quando la commissione del gestore è fatturata (22%).

Regole d’uso operative (DM 122/2017)

Puoi usare fino a 8 buoni nella stessa transazione. Puoi usarli anche nei festivi e nel weekend. Puoi spenderli per pasti pronti o alimentari da supermercato.

I buoni sono personali e non cedibili. Non puoi rivenderli. Se sono elettronici, li usi con card o app. Se cartacei, devi rispettare l’intestazione. Il DM 122/2017 fissa anche gli obblighi per gli esercizi convenzionati.

Con i buoni eviti mille fatture di ristoranti. Di solito ricevi una fattura unica per l’acquisto e fatture riepilogative per le commissioni. Conserva anche gli scontrini di utilizzo, se disponibili, per raccordare costi e plafond del 2%.

Regime forfettario: quando non conviene

Nel regime forfettario non puoi dedurre i costi specifici. Lo prevede la L. 190/2014, art. 1, commi 54-89. Paghi l’imposta sostitutiva su una base forfettaria, calcolata con il coefficiente di redditività.

Niente detrazione IVA: il forfettario non applica IVA in fattura e non la detrae sugli acquisti. Quindi i buoni pasto, per il forfettario, non danno alcun vantaggio fiscale.

Puoi comunque usarli per comodità. Ma paghi il costo pieno senza benefici tributari. Valuta se ti servono come strumento di spesa o di controllo del budget, non per “scaricare” costi.

Buoni pasto, fatture e contabilità: come muoversi bene

Come comprare: intestazione e pagamenti tracciabili

Chiedi al gestore dei buoni una fattura intestata alla tua Partita IVA. Indica il tuo codice fiscale, il numero di partita IVA e l’indirizzo. Paga con bonifico, carta o altro mezzo tracciabile.

La fattura di emissione riepiloga valore facciale dei buoni e commissioni. Il valore facciale può non scontare IVA al momento della vendita, mentre la commissione sì (22%). Tieni tutto.

Quando usi i buoni al ristorante, ottieni uno scontrino o un documento commerciale. Se possibile, chiedi fattura intestata a te per far valere l’IVA al 10% e l’inerenza.

Registrazione e limiti

Registra le fatture di acquisto e le commissioni nel registro IVA acquisti (se soggetto a IVA). Registra il costo nel sezionale delle spese. Monitora il 2% dei compensi: è il tuo plafon per vitto e alloggio.

Annota l’uso: data, luogo, motivo (riunione, trasferta, pausa durante giornata lavorativa). Queste note aiutano a dimostrare l’inerenza in caso di controllo.

Se oltre ai buoni sostieni altri costi di vitto e alloggio, tutti concorrono al tetto del 2%. Conta anche l’hotel nelle trasferte, sempre con regole dell’art. 54, c. 5, TUIR.

Dipendenti e collaboratori: attenzione alle regole diverse

Se dai buoni pasto ai dipendenti, valgono le regole del lavoro dipendente. Le soglie di esenzione fiscale sono diverse per buoni cartacei ed elettronici. Le definisce il TUIR art. 51 e i chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Qui, però, stiamo trattando il caso del titolare di Partita IVA che usa i buoni per sé. Non confondere i due piani: la disciplina del dipendente non si applica al tuo pasto personale.

Per i collaboratori coordinati e continuativi valgono regole analoghe ai dipendenti, secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro.

Differenze con spese di rappresentanza e con le trasferte

Pasti con clienti: quando è rappresentanza

Un pranzo con il cliente può essere spesa di rappresentanza se ha finalità promozionali e non direttamente produttive. Il DM 19 novembre 2008 definisce i criteri di inerenza e congruità.

Per i professionisti, le spese di rappresentanza sono deducibili entro l’1% dei compensi. Non usano il 75% e il 2%. Tienilo separato. La documentazione deve indicare chi era presente e lo scopo dell’incontro.

Se il pasto è strettamente collegato a una trattativa o a un contratto, può non essere rappresentanza. Serve prova concreta: ordine, preventivo firmato, corrispondenza.

Trasferte fuori Comune

Se sei in trasferta, vitto e alloggio restano spese di cui all’art. 54, c. 5, TUIR. Deduzione al 75% entro il 2%. L’IVA è detraibile se inerente e documentata correttamente.

Indica nella fattura il luogo della trasferta e il riferimento alla missione. Conserva biglietti di viaggio e agenda appuntamenti. Questo rafforza l’inerenza.

Se la spesa è per un dipendente in trasferta, valgono le regole sul lavoro dipendente e rimborsi. Le istruzioni ufficiali sono disponibili presso il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Usa questi passaggi per scegliere in modo pratico:

  • Sei in regime forfettario? Sì: i buoni pasto non danno vantaggi fiscali. Valutali solo per comodità. No: vai al punto successivo.
  • Le spese sono inerenti all’attività? Sì: puoi dedurre il 75% entro il 2% e detrarre l’IVA se fatturata. No: evita, rischio indeducibilità.
  • Vuoi semplificare la raccolta di documenti? Sì: usa buoni (fattura unica, più controllo). No: chiedi fatture ai ristoranti quando servi.
  • È un pranzo con clienti? Se promozionale, trattalo come rappresentanza (limite 1%). Se connesso a trattativa documentata, valuta spesa non di rappresentanza.
  • Frequenti supermercati oltre ai ristoranti? Preferisci buoni elettronici: tracciati, meno errori, usabili anche per alimentari.

Riferimenti normativi utili

Art. 54, comma 5, del TUIR (DPR 917/1986) su Normattiva: disciplina la deducibilità di vitto e alloggio per i lavoratori autonomi (75% entro 2%).

Art. 19-bis1, lett. e), del DPR 633/1972 su Normattiva: regola la detraibilità IVA delle prestazioni alberghiere e di ristorazione se inerenti e non di rappresentanza.

DM 7 giugno 2017 n. 122 (Ministero del Lavoro e Ministero dello Sviluppo Economico): definisce caratteristiche e limiti d’uso dei buoni pasto, inclusi i massimali per transazione e l’utilizzo presso supermercati.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018: chiarimenti sulla detraibilità IVA di alberghi e ristoranti dopo le modifiche normative.

Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario) e successive modifiche: imposta sostitutiva, coefficienti di redditività e esclusione dall’IVA detraibile.

Scenario Requisiti/Documenti Trattamento fiscale (IRPEF/IRES e IVA) Tempistiche/Operatività
Professionista ordinario senza dipendenti che usa buoni per sé Fattura emittente intestata a P.IVA; pagamenti tracciabili; scontrini/fatture di ristoranti; note di inerenza Deducibilità 75% entro 2% compensi (art. 54, c. 5); IVA 10% su pasti e 22% su commissioni detraibile se inerente (art. 19-bis1) Registrazione a incasso/pagamento (principio di cassa); uso fino a 8 buoni per transazione; conservazione documenti per 10 anni
Professionista ordinario con dipendenti che usa buoni per sé Come sopra, separando eventuali buoni per dipendenti Come sopra per uso personale; per i dipendenti valgono regole art. 51 TUIR (fringe benefit) Tenere piani separati: uso personale vs dipendenti; verifica limiti di esenzione dipendenti
Forfettario che acquista buoni per sé Fattura intestata a P.IVA; non si applica IVA Nessuna deduzione specifica; nessuna IVA detraibile (L. 190/2014) Uso operativo permesso; nessun effetto fiscale; monitora solo budget interno
Trasferta fuori Comune (ordinario) Fatture ristorante/hotel con riferimento a trasferta; biglietti viaggio; agenda appuntamenti Deducibilità 75% entro 2%; IVA detraibile se inerente e non rappresentanza Conservazione dossier trasferta; coerenza di date e luoghi; registrazione tempestiva
Pranzo con cliente (potenziale rappresentanza) Elenco partecipanti; oggetto incontro; documenti trattativa Se rappresentanza: deduzione entro 1% dei compensi; IVA indetraibile; se non rappresentanza: regole ordinarie Valutazione ex ante dello scopo; archiviazione prove; classificazione contabile dedicata

FAQ

Posso comprare buoni pasto come forfettario? Mi conviene in qualche caso?

Sì, puoi comprarli anche se sei in regime forfettario. Il DM 122/2017 non esclude i lavoratori autonomi. Però, dal punto di vista fiscale, non hai vantaggi. Nel forfettario non deduci i costi analitici e non detrai IVA. Lo prevede la L. 190/2014. Quindi paghi il prezzo dei buoni e delle eventuali commissioni senza alcun recupero fiscale. Potresti valutarli solo per comodità: controllo del budget, spesa tracciata, niente micro-fatture di ristoranti. Ma, a parità di condizioni, il costo netto per te è uguale al costo lordo. Se il tuo obiettivo è ridurre il carico fiscale, i buoni non sono lo strumento adatto in forfettario.

Quanti buoni posso usare alla cassa e cosa posso comprare esattamente?

Il DM 7 giugno 2017 n. 122 consente l’uso fino a 8 buoni per singola transazione. Puoi usarli tutti i giorni, anche festivi e weekend. Li spendi per pasti pronti (bar, ristoranti, mense) e per l’acquisto di generi alimentari nei supermercati. Non puoi usarli per beni non alimentari. La cedibilità è vietata: i buoni sono strettamente personali. I buoni elettronici funzionano con card/app e sono più tracciabili. Quelli cartacei richiedono maggior attenzione all’intestazione e all’eventuale consegna alla cassa. Le regole di accettazione possono variare tra esercizi convenzionati, ma devono rispettare il decreto. Se un negozio pone limiti ulteriori (es. giorni o importi inferiori al massimo), è una scelta commerciale, non una norma fiscale.

Come tratto IVA e deduzione se il gestore dei buoni mi fattura valore facciale e commissioni?

Tipicamente avrai: valore facciale dei buoni (spesso classificato come voucher multiuso) e commissioni di gestione con IVA 22%. L’IVA sulla commissione è detraibile se inerente. Quando usi i buoni al ristorante, l’operazione di somministrazione sconta IVA 10% e, se richiedi fattura intestata alla tua P.IVA, puoi detrarla se la spesa è inerente e non di rappresentanza (art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/1972; circ. 1/E/2018). Sul reddito, tutti i costi di vitto confluiscono nel plafond del 2% dei compensi, con deduzione al 75% (art. 54, c. 5, TUIR). In pratica: registra la fattura del gestore (commissioni detraibili IVA 22%), registra le fatture dei ristoranti (IVA 10% detraibile se inerente), poi applica il limite reddituale 75%/2% per determinare la parte deducibile ai fini IRPEF/IRES.

Se pago un pranzo con il cliente usando i buoni, cosa cambia fiscalmente?

Il mezzo di pagamento (buoni, carta, contanti) non cambia la natura della spesa. Conta lo scopo. Se il pranzo ha finalità promozionale o di immagine, è spesa di rappresentanza. Per i professionisti, è deducibile entro l’1% dei compensi e l’IVA è indetraibile (DM 19/11/2008; art. 54 TUIR; art. 19-bis1 DPR IVA). Se il pranzo è funzionale a una trattativa o a un incarico specifico, con documenti che lo provano (ordine, proposta firmata, corrispondenza), può essere trattato come spesa non di rappresentanza. In tal caso, rientra nelle regole ordinarie: 75% di deduzione entro il 2% e IVA detraibile se inerente. Conserva sempre: nominativi dei partecipanti, oggetto dell’incontro, collegamento con il contratto. I buoni pasto non sono “fattura”. Chiedi comunque fattura al ristoratore se vuoi detrarre l’IVA.

Quali rischi in caso di controllo e quali prove devo tenere per stare tranquillo?

I rischi principali sono tre: mancanza di inerenza, superamento dei limiti e documentazione insufficiente. L’inerenza si dimostra con agenda lavori, missioni, contratti, e una nota sintetica del motivo della spesa (riunione, trasferta, lavoro fuori sede). I limiti sono il 2% dei compensi per vitto/alloggio e il 75% di deducibilità, più l’eventuale 1% per rappresentanza. La documentazione deve includere: fattura del gestore buoni, eventuali fatture dei ristoranti con tua P.IVA, scontrini/documenti commerciali, estratti conto per i pagamenti tracciabili. Per l’IVA, serve fattura e collegamento all’attività (art. 19-bis1). Per il reddito, basta la prova del pagamento (principio di cassa) e il rispetto dei limiti dell’art. 54 TUIR. Conserva tutto per almeno 10 anni. Se usi buoni elettronici, scarica e archivia i report periodici: aiutano ad allineare l’uso reale con i documenti contabili.

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