Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per il regime forfettario conta ciò che incassi davvero (principio di cassa). Sotto 85.000 euro resti nel regime. Tra 85.000 e 100.000 esci l’anno dopo. Oltre 100.000 esci subito e scatta l’IVA dalle operazioni successive.
- Il limite di 85.000 euro si verifica sugli incassi effettivi dell’anno (principio di cassa), non sul fatturato emesso ma non riscosso.
- Se superi 100.000 euro di incassi nello stesso anno, il forfettario cessa subito: applichi l’IVA dalle operazioni successive e passi all’ordinario per le imposte dirette dell’intero anno.
- I limiti sono annuali e non si riproporzionano in base ai mesi di attività; la legge non prevede pro-rata mensile.
Cos’è il limite del regime forfettario nel 2026 e su cosa si misura
Il regime forfettario è il regime agevolato per persone fisiche titolari di partita IVA. La soglia principale è 85.000 euro annui di incassi. Incassi significa denaro che hai effettivamente riscosso in quell’anno.
La base normativa sta nell’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 (Normattiva), come modificata. La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha alzato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro nello stesso anno.
Il limite si verifica considerando i compensi/ricavi incassati nell’anno d’imposta, coerentemente con il principio di cassa applicato al forfettario (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 2019 e prassi successive). Non contano fatture non ancora riscosse al 31 dicembre.
Principio di cassa: definizione operativa
Principio di cassa significa che consideri un importo nel momento in cui lo incassi. Esempio: emetti una fattura il 20 dicembre, ma il cliente paga il 3 gennaio. Questo incasso si conta nell’anno successivo, non in quello della fattura.
La regola vale per il conteggio del limite, per l’imponibile forfettario e per la liquidità fiscale. Così eviti di pagare imposte su soldi non ancora ricevuti.
Principio di competenza: perché è diverso
Principio di competenza significa registrare i ricavi quando maturano, anche se non incassati. È la regola tipica della contabilità ordinaria. Nel forfettario, invece, si usa il principio di cassa. Questo semplifica la gestione per professionisti e microimprese.
Come verificare il limite: esempi numerici e attenzione alla base imponibile
Esempio 1. Emetti 80.000 euro di fatture nel 2026. Al 31 dicembre hai incassato 50.000 euro. Per il limite consideri 50.000 euro. Sei sotto 85.000 euro, quindi resti nel forfettario per il 2026 e, salvo superamenti nel 2027, anche per il 2027.
Esempio 2. Emetti 120.000 euro di fatture. Incassi 101.000 euro entro il 30 novembre. Hai superato 100.000 euro di incassi. Il forfettario cessa subito. Applichi l’IVA dalle operazioni successive al superamento. Per le imposte dirette, passi all’ordinario per l’intero 2026.
Attenzione: le imposte nel forfettario non si calcolano sugli incassi “lordi”, ma sul reddito forfettario. Il reddito forfettario è dato da incassi per coefficienti di redditività stabiliti dalla legge, meno i contributi previdenziali versati. L’imposta sostitutiva è di norma il 15%, ridotta al 5% per le nuove iniziative che rispettano requisiti specifici (Legge 190/2014; prassi Agenzia delle Entrate). Non puoi dedurre i costi analitici, salvo i contributi.
Cosa succede se superi 85.000 euro: due scenari distinti
Superamento tra 85.000 e 100.000 euro
Se gli incassi dell’anno sono tra 85.000 e 100.000 euro, resti nel forfettario per tutto l’anno. Uscirai dal forfettario dal 1° gennaio dell’anno successivo. Dal nuovo anno passerai al regime ordinario, con IVA e contabilità ordinaria o semplificata secondo i requisiti.
Questa regola discende dalla Legge 197/2022, che ha previsto la permanenza fino a 100.000 euro e l’uscita “differita” al 1° gennaio successivo.
Superamento oltre 100.000 euro (uscita immediata)
Se superi 100.000 euro di incassi nello stesso anno, il regime cessa immediatamente da quel momento. Da quando superi la soglia devi:
- emettere fatture con IVA dalle operazioni successive al superamento;
- applicare il regime ordinario per le imposte dirette sull’intero anno, con possibilità di dedurre i costi secondo le regole ordinarie;
- istituire i registri IVA e adempiere agli obblighi periodici (liquidazioni, comunicazioni e dichiarazione annuale IVA) previsti dal DPR 633/1972.
La disciplina deriva sempre dalla Legge 197/2022, confermata dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in documenti di prassi pubblicati successivamente alla riforma del 2023.
Regola decisionale rapida
Usa questa regola logica, semplice e operativa:
- Se incassi anno ≤ 85.000: resti nel forfettario per l’anno e, salvo superamenti, anche per l’anno dopo.
- Se 85.000 < incassi anno ≤ 100.000: resti nel forfettario fino a fine anno; dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario.
- Se incassi anno > 100.000: il forfettario cessa subito; IVA da subito sulle operazioni successive; imposte dirette in ordinario per l’intero anno.
- Nessun pro-rata mensile: i limiti sono annuali per legge; non si dividono per i mesi di attività.
- Conteggio per cassa: conta la data di incasso, non la data fattura.
Errori comuni e come evitarli
Pro-rata mensile dei limiti: non è previsto
Non devi riproporzionare i limiti in funzione dei mesi lavorati. La legge fissa soglie annuali. Anche se apri la partita IVA a giugno, il limite legale resta 85.000 euro e la soglia di uscita immediata resta 100.000 euro. La normativa non prevede la divisione per 12 mesi.
Cosa rientra negli “incassi” ai fini del limite
Rientrano i corrispettivi e i compensi incassati per l’attività. Per professionisti, includi anche rimborsi spese addebitati in fattura al cliente. In generale, tutto ciò che è corrispettivo della prestazione o della vendita confluisce negli incassi.
Non rientrano nei limiti redditi che non derivano dall’attività (per esempio, canoni d’affitto di immobili privati o redditi da lavoro dipendente). Plusvalenze da beni strumentali seguono regole diverse e non sono “incassi” tipici ai fini soglia. Verifica i tuoi casi con il consulente, perché classificazioni errate possono farti sforare “a tavolino”.
Tasse e contributi: su quale base si calcolano nel forfettario
Il forfettario paga un’imposta sostitutiva sul reddito forfettario, non sul totale incassato. Il reddito forfettario si ottiene applicando un coefficiente di redditività agli incassi. Dal risultato puoi sottrarre i contributi previdenziali versati nell’anno.
Per artigiani e commercianti, i contributi INPS includono minimali fissi più una percentuale sul reddito. Per professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata INPS, si applica un’aliquota percentuale sul reddito forfettario. Le regole previdenziali discendono dalla normativa INPS e dalla Legge 335/1995, oltre alle circolari INPS annuali.
Adempimenti operativi quando superi i limiti
Se superi 85.000 ma non 100.000 euro:
- Annota il superamento per la pianificazione del nuovo anno.
- Dal 1° gennaio successivo attiva l’IVA, i registri, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA (DPR 633/1972).
- Passi all’ordinario per le imposte dirette dal nuovo anno; valuta l’opzione per la semplificata se possibile.
Se superi 100.000 euro:
- Dal documento successivo al superamento emetti fatture con IVA (indicando aliquota e imposta).
- Istuti i registri IVA con effetto immediato e ti allinei agli obblighi periodici.
- Per le imposte dirette, applichi il regime ordinario per l’intero anno: potrai dedurre i costi dell’anno secondo le regole generali (TUIR).
- Ricalcoli gli acconti e i saldi d’imposta alla luce del cambio di regime.
Per i riferimenti normativi consulta: Normattiva per Legge 190/2014 e Legge 197/2022; DPR 633/1972 per l’IVA; le circolari dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la n. 9/E del 2019 e la prassi successiva che ha commentato la riforma 2023) e le istruzioni dell’Agenzia per la dichiarazione IVA e Redditi.
Fonti normative e prassi di riferimento
– Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (Normattiva): istituzione e struttura del regime forfettario, principi di determinazione del reddito e imposta sostitutiva.
– Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) (Normattiva): innalzamento della soglia a 85.000 euro e introduzione dell’uscita immediata oltre 100.000 euro nello stesso anno.
– DPR 633/1972: disciplina IVA, registri, liquidazioni e dichiarazioni.
– Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e documenti di prassi successivi: chiarimenti sul perimetro del forfettario, principio di cassa e condizioni di accesso/permanenza.
– Portale dell’Agenzia delle Entrate: guide e istruzioni annuali su regime forfettario, IVA e dichiarazioni.
| Scenario | Come misuri il limite | Effetti sul regime | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Incassi 0 – 85.000 € | Somma degli incassi effettivi nell’anno (cassa) | Rimani nel forfettario per l’anno corrente e, salvo superamenti, anche per il successivo | Nessun cambiamento; continui con imposta sostitutiva e senza IVA; verifica acconti e contributi |
| Incassi 85.001 – 100.000 € | Somma degli incassi effettivi nell’anno (cassa) | Rimani nel forfettario fino a fine anno; dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario | Dal nuovo anno: attivi IVA, registri e liquidazioni; passi alle regole IRPEF ordinarie; aggiorni acconti |
| Incassi > 100.000 € a metà anno | Raggiunto e superato il tetto con gli incassi cumulati | Uscita immediata: IVA da subito sulle operazioni successive; imposte dirette in ordinario per l’intero anno | Fatture con IVA dal superamento; istituzione registri IVA; LIPE e dichiarazione IVA; ricalcolo acconti e deducibilità costi di tutto l’anno |
| Nuova attività avviata a giugno | Nessun pro-rata: limiti annui pieni; conteggio incassi da giugno a dicembre | Valgono 85.000/100.000 euro annui; resti nel forfettario salvo superamenti | Monitora incassi reali; nessuna riduzione dei limiti per mesi; pianifica eventuale passaggio dal 1° gennaio successivo |
| Fatture emesse a fine anno, incasso a gennaio | Conta l’incasso a gennaio nell’anno nuovo | Il superamento (se c’è) si verifica nell’anno nuovo, non in quello di emissione | Gestione di fine anno tramite principio di cassa; evita sforamenti “formali” non incassati |
FAQ
Devo considerare nel limite un bonifico ricevuto il 2 gennaio per una fattura emessa il 28 dicembre?
No. Nel forfettario conta il principio di cassa. Il bonifico incassato il 2 gennaio rileva nell’anno nuovo, anche se la fattura è del 28 dicembre. Questo vale sia per il controllo dei limiti (85.000 e 100.000 euro) sia per la determinazione del reddito forfettario. La prassi dell’Agenzia delle Entrate sul forfettario (per esempio la circolare n. 9/E del 2019) chiarisce che i compensi rilevano quando sono incassati. Quindi non rischi uno “sforamento di calendario” per fatture di fine anno non ancora pagate.
Se supero 100.000 euro con un incasso di corrispettivi al dettaglio, da quando applico l’IVA?
Dalla prima operazione successiva al momento in cui superi i 100.000 euro di incassi. L’operazione che ti fa varcare la soglia è la “spartiacque”. Da lì in avanti devi emettere documenti fiscali con IVA e tenere i registri IVA. Le operazioni precedenti restano senza IVA perché effettuate in regime forfettario. La base è la Legge 197/2022, che ha previsto l’uscita immediata oltre 100.000 euro, e le regole generali del DPR 633/1972 sull’applicazione dell’imposta.
Come impatta il superamento dei limiti su imposta sostitutiva, IRPEF e contributi? Gli acconti versati si perdono?
Se resti sotto 100.000 euro, per l’anno in corso paghi l’imposta sostitutiva sul reddito forfettario e versi acconti e saldo secondo le regole del forfettario. Se superi 100.000 euro, passi all’ordinario per le imposte dirette per tutto l’anno: il reddito sarà determinato con le regole IRPEF ordinarie e potrai dedurre i costi. Gli acconti già versati con il forfettario non si perdono: si scomputano nel saldo IRPEF dovuto per l’anno, con eventuale credito o debito da regolare. Dovrai ricalcolare la posizione contributiva in base al reddito ordinario e alle regole della tua gestione INPS.
Le operazioni estere (acquisti/cessioni UE o extra-UE) contano nel limite e come le tratto in caso di uscita?
Ai fini del limite contano gli incassi da cessioni e prestazioni rese nell’esercizio dell’attività, anche verso clienti esteri, quando li incassi. Se superi 100.000 euro e scatta l’IVA, devi applicare le regole IVA ordinarie anche per l’estero: operazioni intracomunitarie con identificazione e modello INTRA dove dovuto, reverse charge per acquisti di servizi da non residenti con integrazione o autofattura, e corretta gestione delle cessioni all’esportazione e assimilate. Il DPR 633/1972 e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate disciplinano i singoli casi. Verifica le date di effettuazione e incasso per allineare correttamente il passaggio d’imposta.
Posso rientrare nel forfettario dopo essere uscito per superamento dei limiti? In quali tempi e a quali condizioni?
Sì, puoi rientrare se, in un anno successivo, rispetti di nuovo tutti i requisiti del forfettario, incluso il limite di 85.000 euro di incassi dell’anno precedente e l’assenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014. Se sei uscito per superamento oltre 100.000 euro, non puoi rientrare l’anno dopo, perché l’anno precedente avrai superato la soglia. Potrai valutare il rientro dall’anno in cui, per l’anno precedente, i tuoi incassi torneranno entro 85.000 euro e ricorreranno tutte le altre condizioni (ad esempio, spese per lavoro dipendente nei limiti, assenza di regimi speciali IVA, ecc.). Le regole di rientro sono le stesse dell’accesso iniziale e si verificano anno per anno sulla base dei dati consuntivi.
Se ho aperto la partita IVA a metà anno, devo dividere per 12 il limite di 85.000 o 100.000 euro?
No. I limiti sono annuali e non si riducono in base ai mesi di attività. La normativa non prevede alcun pro-rata mensile. Se apri a giugno, il tuo limite legale resta 85.000 euro per la permanenza e 100.000 euro per l’uscita immediata. Naturalmente, avendo operato per meno mesi, è meno probabile che tu raggiunga i limiti, ma questo è un fatto economico, non giuridico. Il riferimento resta la Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022, consultabili su Normattiva, e le guide dell’Agenzia delle Entrate.
