Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
I contributi alla Gestione separata INPS si pagano a saldo dell’anno precedente e in due acconti pari complessivamente all’80%: 40% entro il 30 giugno e 40% entro il 30 novembre.
- Meccanismo 80%: l’acconto complessivo è l’80% dei contributi dovuti a saldo per l’anno precedente, ripartito in due rate uguali.
- Base imponibile: è il reddito professionale fiscalmente rilevante; per i forfettari è il reddito forfettario (ricavi x coefficiente), prima della deduzione dei contributi.
- Versamento: modello F24, sezione INPS; saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre, con eventuale rateizzazione della rata di giugno.
Che cos’è la Gestione separata e chi deve versare
La Gestione separata è il fondo previdenziale obbligatorio per professionisti senza Cassa e per altre figure come co.co.co. e amministratori. È stata istituita dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (fonte: portale Normattiva).
Devono iscriversi i titolari di partita IVA che svolgono attività professionale senza Cassa di categoria. Si iscrivono anche i collaboratori coordinati e continuativi. Per i co.co.co. il versamento lo effettua il committente.
La regola degli acconti e del saldo riguarda soprattutto i professionisti con partita IVA. Per i co.co.co. si applicano trattenute e versamenti mensili a cura del committente, non il meccanismo 80% in capo al collaboratore.
Base imponibile e principio di cassa: cosa significano
Per i professionisti in regime ordinario, la base contributiva segue il principio di cassa. Significa: ricavi incassati meno costi pagati inerenti all’attività, come previsto dal TUIR per i professionisti.
Per i forfettari, la base contributiva è il reddito forfettario. Si calcola moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO. I contributi si deducono poi dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lettera e), DPR 917/1986, fonte: portale Normattiva).
La contribuzione si applica entro i limiti annui fissati da INPS: c’è un massimale oltre il quale non si versa, e l’accredito pensionistico è proporzionale se il reddito è basso. Aliquote, minimale di accredito e massimale sono aggiornati ogni anno da INPS con circolari dedicate (fonte: sito INPS, circolari aliquote Gestione separata).
Acconti e saldo: come funziona l’80% con le scadenze di giugno e novembre
Il sistema di versamento è disciplinato dalle regole generali di riscossione unificata (D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18; fonte: portale Normattiva). Il saldo dei contributi dell’anno X si paga nel 2026 insieme al primo acconto per l’anno 2026.
L’acconto complessivo per il 2026 è pari all’80% dei contributi dovuti a saldo per il 2025. Si divide in due acconti uguali: 40% entro il 30 giugno, 40% entro il 30 novembre.
Esempio pratico. Se il saldo contributi 2025 è 1.000 euro, l’acconto 2026 è 800 euro. Si pagano 400 euro a giugno e 400 euro a novembre 2026. A giugno si paga anche il saldo 2025.
Riduzione o aumento degli acconti: quando è possibile
Puoi ridurre gli acconti se prevedi un reddito 2026 inferiore al 2025. Devi stimare correttamente. Se versi meno dell’effettivo dovuto, a saldo pagherai differenza con sanzioni e interessi.
Se prevedi un reddito 2026 molto più alto, puoi aumentare gli acconti. Così riduci l’impatto del saldo nel 2027. La scelta è libera, ma deve essere coerente con la stima.
Il criterio vale anche per chi opera in regime forfettario. La stima si fa sul reddito forfettario previsto, non sui soli ricavi.
Scadenze, F24, rateizzazione e possibili proroghe
Le scadenze ordinarie sono: 30 giugno per saldo anno precedente e primo acconto; 30 novembre per il secondo acconto. Il versamento avviene con modello F24, sezione INPS, con causali contributo specifiche indicate da INPS.
La rata di giugno (saldo + primo acconto) può essere rateizzata fino a novembre, con interessi di rateazione indicati ogni anno da Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di pagamento. Verifica sempre le istruzioni ufficiali del modello F24.
In alcuni anni sono possibili proroghe per tutti o per categorie specifiche, disposte con DPCM o provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Se c’è una proroga, le nuove date sostituiscono quelle ordinarie.
Quadro RR in dichiarazione dei redditi
I contributi per la Gestione separata si autoliquidano nel Quadro RR del Modello Redditi Persone Fisiche. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate spiegano i righi e i campi da compilare.
Nel Quadro RR si indicano reddito, aliquote, minimali e massimali. Da qui deriva il saldo dell’anno precedente e l’acconto per l’anno in corso. Conserva i prospetti per eventuali controlli.
Aliquote, minimale di accredito e massimale: concetti chiave 2026
Ogni anno INPS pubblica la circolare con le aliquote della Gestione separata, il minimale di reddito per l’accredito di 12 mesi e il massimale. Questi dati influiscono sia sul saldo sia sulla stima dell’acconto.
In sintesi: se superi il massimale, i contributi si fermano su quell’importo. Se resti sotto il minimale di accredito, maturi mesi di contribuzione ridotti. Le aliquote possono variare per profilo (professionista, pensionato, iscritto ad altra gestione, co.co.co.).
Consulta sempre la circolare annuale INPS sulle aliquote Gestione separata e le istruzioni del Ministero del Lavoro per le regole dei rapporti di collaborazione.
Regola decisionale rapida
Quando versare l’acconto pieno (80%)
Se prevedi un reddito 2026 in linea con il 2025, versa l’80% standard. Così eviti conguagli pesanti a saldo nel 2027.
Quando ridurre l’acconto
Prevedi calo di reddito 2026 rilevante? Riduci l’acconto in proporzione. Conserva la stima a supporto. Se a saldo mancherà qualcosa, pagherai differenza con sanzioni e interessi.
Quando aumentare l’acconto
Prevedi crescita forte nel 2026? Aumenta l’acconto. Riduci l’esborso del saldo. Eviti anche il rischio di superare il massimale senza accorgertene.
Nuove attività
Se hai aperto la partita IVA nel 2026, di norma non hai acconti perché manca il saldo 2025. Puoi però versare un acconto volontario prudenziale per non concentrare tutto nel saldo 2027.
Co.co.co. e amministratori
Se sei collaboratore, non autoliquidi acconti. I contributi li versa il committente con ripartizione della quota. Tu controllerai i dati nelle CU e nella dichiarazione.
Deduzione fiscale dei contributi e impatto sul carico complessivo
I contributi previdenziali obbligatori sono interamente deducibili dal reddito complessivo (art. 10, TUIR). La deduzione riduce l’imponibile fiscale, non quello contributivo.
In pratica: calcoli i contributi sulla base imponibile previdenziale. Poi deduci i contributi dal reddito ai fini delle imposte. Questo vale sia per il saldo sia per gli acconti pagati nell’anno.
Ricorda di allineare i versamenti F24 ai prospetti del Quadro RR e di archiviare ricevute, estratti conto e dichiarazione. Servono in caso di controllo.
Errori frequenti da evitare
Anno di riferimento errato in F24
Indica sempre l’anno corretto per saldo e acconti. Un errore può generare avvisi, sanzioni e compensazioni complicate. Verifica il prospetto di calcolo del Quadro RR.
Dimenticare il secondo acconto di novembre
Il 30 novembre è critico. Segna la scadenza in agenda. In caso di ritardo, usa il ravvedimento operoso per sanare rapidamente (art. 13, D.Lgs. 472/1997, fonte: portale Normattiva).
Stimare male la riduzione degli acconti
Se riduci troppo e il reddito reale risulta più alto, a saldo paghi differenza con sanzioni e interessi. Fai una stima prudente, aggiorna i conti a metà anno.
| Scenario | Requisiti | Base contributiva 2026 (criterio) | Acconti/Saldo e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario | Partita IVA senza Cassa; regime agevolato | Ricavi x coefficiente redditività; contributi deducibili dal reddito fiscale | Saldo 2025 e 1° acconto 2026 entro 30/06; 2° acconto 2026 entro 30/11; acconto totale = 80% del saldo 2025 |
| Professionista in regime ordinario | Partita IVA senza Cassa; principio di cassa | Compensi incassati – costi pagati inerenti; entro massimale INPS | Stesse scadenze: 30/06 e 30/11; possibile rateizzare la rata di giugno; riduzione/accento acconti in base a stima |
| Nuova apertura nel 2026 | Prima iscrizione Gestione separata | Reddito 2026 determinato a fine anno; nessun saldo 2025 | Di norma niente acconti nel 2026; si paga il saldo 2026 nel 2027; possibile acconto volontario prudenziale |
| Professionista pensionato o iscritto ad altra gestione | Iscrizione contemporanea o pensione | Stesso criterio del profilo professionale; aliquota INPS differenziata | Acconti e saldo con stesse scadenze; verifica l’aliquota ridotta nella circolare INPS annuale |
| Collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) | Rapporto di collaborazione; CU rilasciata dal committente | Compenso lordo del contratto; ripartizione contributi tra committente e collaboratore | Nessun acconto autoliquidato; versamenti mensili a cura del committente; controllo in dichiarazione |
FAQ
1) Ho iniziato l’attività nel 2026: devo pagare acconti INPS Gestione separata?
Di norma no, perché l’acconto nasce dall’80% dei contributi dovuti a saldo per l’anno precedente. Se nel 2025 non esercitavi l’attività, non c’è un saldo 2025 da cui ricavare l’acconto 2026. In questo caso pagherai il solo saldo 2026 nel 2027, determinato in base al reddito effettivo 2026 e alle aliquote e ai limiti fissati da INPS per il 2026. Puoi comunque scegliere un acconto volontario prudenziale per distribuire il carico, soprattutto se prevedi un reddito 2026 significativo. Ricorda che i contributi versati nel 2026 sono deducibili dal reddito complessivo secondo l’art. 10 del TUIR.
2) Posso ridurre gli acconti se prevedo un calo del reddito 2026? Rischio sanzioni?
Sì, puoi ridurre liberamente gli acconti sulla base di una stima motivata. La legge consente questa scelta perché gli acconti sono anticipi su un dovuto che conoscerai con certezza solo a saldo. Se a consuntivo l’importo versato in acconto risulterà insufficiente, dovrai versare la differenza in sede di saldo, con sanzioni e interessi per carenza. Il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) consente di ridurre le sanzioni se regolarizzi in fretta. Conserva estratti contabili, previsioni e documenti a supporto della stima: in caso di controlli, dimostrano la ragionevolezza della riduzione.
3) Come si calcola la base contributiva se sono in regime forfettario?
Nel forfettario, la base contributiva è il reddito forfettario, ottenuto moltiplicando ricavi/compensi per il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO. Non consideri i costi analitici. Su questo reddito applichi l’aliquota INPS prevista per i professionisti della Gestione separata, entro il massimale annuo fissato da INPS. I contributi pagati sono poi deducibili dal reddito complessivo ai fini fiscali (art. 10 TUIR). La determinazione del saldo e degli acconti avviene nel Quadro RR del Modello Redditi PF, seguendo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Le aliquote e i limiti si aggiornano ogni anno con circolare INPS: consulta sempre il documento di riferimento dell’anno d’imposta.
4) Cosa succede se supero il massimale di reddito INPS durante l’anno? Come incidono gli acconti?
Il massimale è la soglia oltre la quale non si versano più contributi alla Gestione separata. Se durante l’anno raggiungi quel tetto, i contributi si arrestano sulla quota eccedente. In sede di saldo, il software di calcolo adegua automaticamente l’importo dovuto al massimale e ignora la parte di reddito eccedente. Per gli acconti dell’anno successivo, ricorda che l’80% si calcola sui contributi effettivamente dovuti a saldo e quindi già limitati al massimale. Se ti aspetti di restare oltre il massimale anche l’anno dopo, puoi valutare di ridurre gli acconti in modo coerente. Verifica sempre il massimale e l’eventuale minimale di accredito pubblicati da INPS per l’anno di riferimento.
5) Sono un co.co.co.: devo calcolare e versare acconti o pensa a tutto il committente?
Per i collaboratori coordinati e continuativi gli adempimenti contributivi ordinari li gestisce il committente. Il committente versa mensilmente i contributi alla Gestione separata, trattenendo la quota a tuo carico e aggiungendo la propria. Tu non calcoli né versi acconti dell’80% come fanno i professionisti con partita IVA. In dichiarazione dei redditi verifichi i dati delle Certificazioni Uniche ricevute e li riporti correttamente, senza compilare il Quadro RR per attività professionale autonoma, salvo che tu svolga anche attività con partita IVA. Le regole per i co.co.co. sono definite dalle norme sul lavoro parasubordinato e da circolari INPS e del Ministero del Lavoro.
