Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
In fattura inserisci compenso, contributo integrativo o rivalsa INPS, marca da bollo se senza IVA oltre 77,47 €. In regime ordinario aggiungi IVA e, se dovuta, ritenuta d’acconto del 20%.
- Regime forfettario: niente IVA né ritenuta; obbligo di dicitura di legge; bollo da 2 € se il documento è senza IVA e supera 77,47 €.
- Regime ordinario: IVA sull’imponibile più contributo integrativo/rivalsa; ritenuta del 20% se il cliente è sostituto d’imposta e il prestatore non è forfettario.
- Contributi in fattura: contributo integrativo delle Casse o rivalsa INPS 4% (Gestione Separata). Non si assoggettano a ritenuta; per i forfettari concorrono ai compensi secondo prassi Agenzia Entrate.
Che cosa deve contenere una fattura professionale nel 2026
La fattura elenca quanto incassi e perché. Devi indicare dati del cliente, descrizione della prestazione, importi e imposte. Le voci fiscali cambiano con il tuo regime.
Due parametri guidano la compilazione: il regime fiscale (forfettario o ordinario) e la previdenza (Cassa professionale o Gestione Separata INPS). Da qui derivano IVA, ritenuta e contributi.
La fattura elettronica è la regola. Si trasmette allo SDI. La base normativa è nel decreto legislativo 127/2015 e successive estensioni ai forfettari.
Regime forfettario: struttura della fattura
Voci obbligatorie
– Compenso imponibile: è il corrispettivo per il lavoro svolto.
– Contributo integrativo della Cassa (es. Cassa Forense 4%, Inarcassa 4%, altri tra 2% e 5%) oppure rivalsa INPS 4% se sei in Gestione Separata. Si calcola sul compenso.
– Marca da bollo da 2 €: si applica se la fattura è senza IVA e supera 77,47 €. Vale anche per e-fatture.
Dicitura di legge da inserire
Inserisci la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 – Regime forfettario – Non soggetta a IVA e a ritenuta d’acconto (art. 1, commi 58 e 67, Legge 190/2014)”.
Calcolo pratico (cassa professionale)
Esempio: avvocata in forfettario con Cassa Forense, compenso 1.000 €.
– Contributo integrativo 4% su 1.000 € = 40 €.
– Marca da bollo = 2 € (perché documento senza IVA e > 77,47 €).
Totale da pagare: 1.000 + 40 + 2 = 1.042 €.
Calcolo pratico (Gestione Separata INPS)
Esempio: consulente in forfettario iscritto alla Gestione Separata.
– Rivalsa INPS 4% su 1.000 € = 40 €.
– Marca da bollo = 2 €.
Totale da pagare: 1.042 €.
Effetto sul reddito forfettario
Nel forfettario, l’imposta sostitutiva si calcola su compensi determinati con il coefficiente di redditività. I contributi previdenziali obbligatori pagati si sottraggono dal reddito. Il contributo integrativo o la rivalsa addebitata al cliente concorrono ai compensi secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolari interpretative richiamate su Normattiva).
Regime ordinario: struttura della fattura
Voci obbligatorie
– Compenso imponibile per la prestazione.
– Contributo integrativo della Cassa o rivalsa INPS 4% (Gestione Separata), calcolati sull’imponibile.
– IVA con l’aliquota corretta (4%, 5%, 10% o 22%) secondo il DPR 633/1972. La base IVA è imponibile più contributo integrativo/rivalsa.
– Ritenuta d’acconto 20% se il cliente è sostituto d’imposta (società, professionista in ordinario, PA). La base ritenuta varia: con Cassa si calcola solo sull’imponibile; con Gestione Separata si calcola su imponibile più rivalsa 4%, secondo l’art. 25 DPR 600/1973 e prassi.
Calcolo pratico (con Cassa professionale)
Esempio: architetta in ordinario iscritta a Inarcassa, compenso 1.000 €, IVA 22%.
– Contributo integrativo 4% su 1.000 € = 40 €.
– IVA 22% su 1.040 € = 228,80 € (l’IVA si calcola anche sul contributo).
– Ritenuta 20% su 1.000 € = 200 € (non si applica sul contributo integrativo).
Totale da pagare: 1.000 + 40 + 228,80 − 200 = 1.068,80 €.
Calcolo pratico (Gestione Separata INPS)
Esempio: consulente in ordinario in Gestione Separata, compenso 1.000 €, IVA 22%.
– Rivalsa 4% = 40 €.
– IVA 22% su 1.040 € = 228,80 €.
– Ritenuta 20% su 1.040 € = 208 €.
Totale da pagare: 1.040 + 228,80 − 208 = 1.060,80 €.
Contributo integrativo e rivalsa INPS: regole tecniche
Definizioni rapide
– Contributo integrativo: percentuale fissata dal regolamento della tua Cassa professionale. Serve a finanziare la Cassa. Si addebita sempre in fattura al cliente.
– Rivalsa INPS 4%: maggiorazione ammessa per i professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 1, comma 212, Legge 662/1996). Anch’essa si addebita in fattura.
Base di calcolo e imposte
– Base: di norma si calcolano sul compenso imponibile.
– IVA: nel regime ordinario l’IVA si calcola su compenso più contributo/rivalsa (art. 13 DPR 633/1972).
– Ritenuta: non si applica sul contributo integrativo delle Casse; si applica sulla rivalsa INPS in Gestione Separata, oltre che sul compenso.
Effetti sul reddito
– Ordinario: il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta. La sua rilevanza ai fini del reddito segue i regolamenti della Cassa e la prassi fiscale; i contributi previdenziali obbligatori versati sono deducibili.
– Forfettario: il contributo integrativo e la rivalsa costituiscono compensi; l’imposta sostitutiva si applica sul reddito forfetario; i contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito (Legge 190/2014).
Marca da bollo sulle fatture senza IVA
Quando si applica
La marca da bollo da 2 € si applica quando l’importo della fattura senza IVA supera 77,47 €. La regola discende dal DPR 642/1972 e dai decreti attuativi sull’e-fattura.
Come si paga
Nelle e-fatture lo SDI calcola il bollo dovuto e l’Agenzia delle Entrate addebita trimestralmente. Il pagamento avviene con addebito su conto o F24 con codici dedicati.
Diciture obbligatorie e riferimenti di legge
Per il forfettario
– “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015, Legge 145/2018 e Legge 197/2022. Regime forfettario. Operazione non soggetta a IVA (art. 1, comma 58) e a ritenuta (comma 67)”.
Per la ritenuta in ordinario
– “Ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 DPR 600/1973 pari al 20% dell’imponibile (o dell’imponibile più rivalsa 4% per Gestione Separata)”.
Per il contributo integrativo/rivalsa
– “Contributo integrativo X% dovuto ai sensi del Regolamento della Cassa professionale” oppure “Rivalsa INPS 4% ex art. 1, comma 212, Legge 662/1996”.
Regola decisionale rapida
Se/Allora: come compilare senza errori
– Se sei in regime forfettario, allora non applichi IVA né ritenuta. Aggiungi il contributo integrativo o la rivalsa 4%. Applica il bollo da 2 € se superi 77,47 €.
– Se sei in regime ordinario e hai una Cassa, allora calcoli contributo integrativo sull’imponibile, applichi IVA su imponibile più contributo, calcoli ritenuta solo sull’imponibile.
– Se sei in regime ordinario e hai Gestione Separata, allora calcoli rivalsa 4% sull’imponibile, applichi IVA su imponibile più rivalsa, calcoli ritenuta su imponibile più rivalsa.
– Se il cliente è privato o forfettario, allora non applichi ritenuta. Se il cliente è sostituto d’imposta, allora applichi la ritenuta.
– Se l’operazione è fuori campo o esente IVA per norma specifica, allora verifichi se il bollo è dovuto. In genere sì se l’importo supera 77,47 €.
Fonti normative utili (citazioni testuali)
Riferimenti da consultare su portali istituzionali
– Regime forfettario: art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014; modifiche Legge 208/2015, Legge 145/2018, Legge 197/2022 (consultabili su Normattiva).
– IVA: DPR 633/1972, in particolare art. 13 sulla base imponibile.
– Ritenuta d’acconto: art. 25 DPR 600/1973.
– Rivalsa 4% Gestione Separata: art. 1, comma 212, Legge 662/1996; Gestione Separata INPS (documentazione sul portale INPS e Ministero del Lavoro).
– Marca da bollo: DPR 642/1972 e decreti sul bollo in e-fattura (documentazione Agenzia delle Entrate).
Errori comuni da evitare
Lista rapida
– Calcolare il contributo integrativo sulla marca da bollo: è errato; si calcola solo sull’imponibile.
– Dimenticare che in ordinario l’IVA si applica anche sul contributo/rivalsa.
– Applicare la ritenuta a un forfettario: non si fa. Oppure non applicarla quando il cliente è sostituto d’imposta.
– Emissione senza diciture: inserisci sempre i riferimenti normativi del tuo regime.
| Scenario | Voci da inserire | Base di calcolo e aliquote | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Forfettario + Cassa professionale | Imponibile; contributo integrativo Cassa; marca da bollo se dovuta; dicitura forfettario | Contributo X% su imponibile; nessuna IVA; nessuna ritenuta | Bollo e-fattura addebito trimestrale; imposta sostitutiva in dichiarazione; contributi Cassa con scadenze regolamentari |
| Forfettario + Gestione Separata INPS | Imponibile; rivalsa INPS 4%; marca da bollo se dovuta; dicitura forfettario | Rivalsa 4% su imponibile; nessuna IVA; nessuna ritenuta | Bollo trimestrale; imposta sostitutiva in dichiarazione; contributi INPS con F24 alle scadenze |
| Ordinario + Cassa, cliente sostituto d’imposta | Imponibile; contributo integrativo; IVA; ritenuta 20% | IVA su imponibile+contributo; ritenuta 20% su imponibile | Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; ritenuta versata dal cliente; certificazione CU/770 a cura del cliente |
| Ordinario + Gestione Separata, cliente privato | Imponibile; rivalsa 4%; IVA; nessuna ritenuta | IVA su imponibile+rivalsa; ritenuta non dovuta | Liquidazioni IVA; niente ritenuta; versamento contributi INPS con F24 |
FAQ
1) In forfettario devo sempre applicare il contributo integrativo o la rivalsa 4%? E come incidono sulle tasse?
Se sei iscritto a una Cassa professionale, il contributo integrativo è previsto dai regolamenti della tua Cassa ed è normalmente obbligatorio in fattura. Se sei in Gestione Separata INPS, puoi addebitare una rivalsa fino al 4% ai sensi dell’art. 1, comma 212, Legge 662/1996; in prassi si applica il 4%. In regime forfettario non applichi l’IVA né la ritenuta. La maggiorazione incassata (contributo o rivalsa) rientra nei compensi che formano la base del reddito forfetario, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie circolari. I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati, invece, si sottraggono dal reddito forfetario prima di applicare l’imposta sostitutiva prevista dalla Legge 190/2014. Quindi: addebita il contributo/rivalsa in fattura, sappi che entra nei compensi, e ricorda di dedurre in dichiarazione i contributi versati all’ente previdenziale.
2) Quando si applica la ritenuta d’acconto del 20% e su quale base si calcola?
La ritenuta d’acconto del 20% si applica alle prestazioni di lavoro autonomo rese da soggetti in regime ordinario quando il cliente è un sostituto d’imposta (società, enti, professionisti in ordinario, PA). La norma di riferimento è l’art. 25 del DPR 600/1973. Se sei in forfettario, la ritenuta non si applica per esplicita previsione dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014. La base di calcolo cambia a seconda della previdenza: con una Cassa professionale, la ritenuta si calcola sul solo imponibile, escludendo il contributo integrativo; con la Gestione Separata INPS, la ritenuta si applica sull’imponibile aumentato della rivalsa del 4%. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente documentate ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972 non rientrano nella base della ritenuta.
3) Come gestisco acconti, saldi e marca da bollo nelle fatture senza IVA?
Se emetti una parcella di acconto senza IVA (perché forfettario o operazione non soggetta), devi verificare l’importo di ciascun documento. La marca da bollo da 2 € scatta per ogni fattura singola senza IVA che supera 77,47 €. Quindi, se emetti più acconti da 60 €, non applichi il bollo; se emetti un acconto da 500 € e un saldo da 600 €, applicherai 2 € in ciascuna delle due fatture. Nella fattura di saldo indica chiaramente i riferimenti agli acconti già fatturati. In e-fattura, lo SDI conteggerà i bolli dovuti e l’Agenzia delle Entrate addebiterà l’importo con cadenza trimestrale. Se ti accorgi di aver dimenticato il bollo, puoi sanare l’omissione con ravvedimento operoso, seguendo le regole generali dell’imposta di bollo previste dal DPR 642/1972.
4) Come tratto le spese anticipate e rimborsate dal cliente ai fini IVA e ritenuta?
Le spese anticipate “in nome e per conto” del cliente, se correttamente documentate e intestate al cliente, rientrano nell’art. 15 del DPR 633/1972. In questo caso sono fuori campo IVA e non entrano nella base della ritenuta. Riporta in fattura la descrizione “Spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972” e l’importo esatto. Attenzione a non confondere: se sostieni una spesa intestata a te e la ribolotti al cliente, non è spesa ex art. 15. In quel caso diventa parte del corrispettivo: sconta IVA in ordinario, incide sulle soglie del bollo se il documento è senza IVA, e può incidere sulla base di calcolo della ritenuta secondo le regole viste sopra. Mantieni sempre la documentazione per distinguere le due fattispecie in caso di controlli.
5) Quali sono gli obblighi e le scadenze con l’e-fattura, l’IVA e i contributi nel 2026?
L’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari, con trasmissione allo SDI secondo il D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Se sei in ordinario, effettui le liquidazioni IVA mensili o trimestrali e versi l’imposta entro le scadenze ordinarie. Se addebiti la marca da bollo nelle e-fatture, l’Agenzia contabilizza gli importi e addebita trimestralmente; paghi tramite F24 o addebito in conto entro le date comunicate nel cassetto fiscale. Per i contributi previdenziali: con una Cassa professionale segui le scadenze del tuo Regolamento (minimi, conguagli, ulteriori contributi soggettivi e integrativi); con la Gestione Separata INPS versi in F24 alle scadenze IRPEF (acconti e saldi). Le regole generali trovano base su Normattiva, sul portale dell’Agenzia delle Entrate e su documentazione INPS e Ministero del Lavoro.
