Tasse regime forfettario: quali sono e come si calcolano?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

In regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15% o del 5% sul reddito forfettario (ricavi x coefficiente) al netto dei contributi. IVA esclusa, e-fattura obbligatoria, scadenze principali a giugno e novembre.

  • Base imponibile: ricavi/compensi incassati secondo il principio di cassa, moltiplicati per il coefficiente di redditività, meno i contributi previdenziali pagati.
  • Aliquote: imposta sostitutiva 15% o 5% per start-up che rispettano requisiti di legge; contributi deducibili; IVA non applicata salvo eccezioni.
  • Soglie e uscite: accesso e permanenza entro 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro; scadenze imposta sostitutiva a giugno e novembre.

Cos’è il regime forfettario nel 2026

Il regime forfettario è il regime fiscale semplificato per persone fisiche titolari di Partita IVA. Si applica a professionisti, freelance, artigiani e commercianti.

La norma base è la Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89. Le soglie attuali derivano dalle modifiche della Legge 197/2022.

Paghi un’unica imposta sostitutiva che rimpiazza IRPEF, addizionali e IRAP. Non applichi l’IVA in fattura e non subisci ritenute d’acconto.

Principio di cassa

Contano gli incassi effettivi dell’anno, non le fatture emesse. Questo è il principio di cassa. Incassi a dicembre contano per l’anno in corso.

I bonifici ricevuti a gennaio contano sull’anno nuovo, anche se hai fatturato a dicembre.

Chi può entrare e restare nel forfettario

Puoi entrare se nell’anno precedente hai ricavi o compensi non oltre 85.000 euro. Questa è la soglia di accesso e permanenza.

Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, il forfettario cessa dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito e l’IVA scatta dall’operazione che fa sforare.

Queste regole derivano dalla Legge 197/2022. Verifica sempre i tuoi progressivi durante l’anno.

Cause di esclusione e incompatibilità

Non puoi usare il forfettario se hai partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. È incompatibile.

Se controlli una SRL che svolge attività riconducibile alla tua, non puoi applicare il forfettario. La norma è nella Legge 190/2014.

Restano esclusi anche i soggetti non residenti senza redditi in Italia, salvo eccezioni UE/SEE con almeno il 75% del reddito in Italia.

Imposta sostitutiva: 15% o 5%

L’imposta sostitutiva è del 15% in via ordinaria. Puoi avere il 5% per i primi 5 anni se rispetti condizioni specifiche.

La base è la Legge 190/2014, comma 65. L’aliquota ridotta si applica dal primo anno di attività, se ammissibile.

Requisiti per il 5% start-up

Devi essere una nuova attività. Non devi aver avuto Partita IVA individuale nei tre anni precedenti.

La tua attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente per lo stesso committente. Eccezione: praticantato obbligatorio (esempio: avvocato, commercialista).

Se prosegui attività di un altro soggetto, i suoi ricavi non devono aver superato la soglia prevista per il regime (oggi 85.000 euro) nell’anno precedente il subentro.

Come si calcolano le tasse in regime forfettario

Passo 1: applica il coefficiente di redditività

Moltiplica i ricavi/compensi incassati per il coefficiente di redditività. Questo coefficiente riflette la quota di “utile presunto”.

È definito per gruppi ATECO nell’allegato alla Legge 190/2014. Esempi comuni: professionisti 78%; commercio ed e-commerce 40%; artigiani manifattura 67%.

Controlla il tuo codice ATECO. Un errore di gruppo cambia molto l’imponibile.

Passo 2: sottrai i contributi previdenziali pagati

Dal reddito forfettario ottenuto, togli i contributi previdenziali versati nell’anno. Sono deducibili integralmente.

Parliamo dei contributi INPS (Gestione Separata o Artigiani/Commercianti) o della Cassa professionale. Includi acconti e saldi effettivamente pagati.

Passo 3: applica l’aliquota (5% o 15%)

Calcola l’imposta sostitutiva sull’imponibile così ottenuto. Usa il 5% se hai i requisiti start-up, altrimenti il 15%.

Questa imposta sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. Non puoi sommare deduzioni o detrazioni ordinarie, salvo i contributi.

Esempi numerici

Professionista servizi digitali (coefficiente 78%): incassi 30.000 euro nel 2026, contributi pagati 5.000 euro. Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400. Imponibile: 23.400 – 5.000 = 18.400.

Imposta 5%: 920 euro. Imposta 15%: 2.760 euro. Questo replica il meccanismo previsto dalla Legge 190/2014.

Commerciante/e-commerce (coefficiente 40%): incassi 60.000 euro, contributi 4.000 euro. Reddito forfettario: 24.000. Imponibile: 20.000. Imposta 5%: 1.000. Imposta 15%: 3.000.

Contributi previdenziali: cosa paghi davvero

I contributi dipendono dalla gestione. Servono per la pensione e sono indipendenti dall’imposta sostitutiva.

Puoi chiederne la riduzione o avere regole diverse a seconda della categoria. Le basi sono in norme INPS e nelle leggi richiamate via Ministero del Lavoro.

Professionisti senza cassa (Gestione Separata)

Paghi un’aliquota percentuale sul reddito forfettario. Non ci sono minimali fissi. L’aliquota ordinaria viene aggiornata ogni anno da INPS.

I contributi versati sono deducibili dal tuo imponibile. Gli acconti si pagano con F24, in genere a giugno e novembre.

Artigiani e Commercianti (INPS IVS)

Paghi contributi fissi minimali ogni anno, più una quota percentuale sulla parte eccedente un reddito minimo. INPS aggiorna importi e aliquote ogni anno.

Puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi se sei in forfettario. L’agevolazione si richiede all’INPS e vale finché resti nel regime.

Professionisti con Cassa ordinistica

Segui le regole della tua Cassa (ingegneri, avvocati, medici, ecc.). Spesso hai un contributo soggettivo, un integrativo e una quota minima.

Anche qui, i contributi versati sono deducibili dal reddito forfettario.

IVA, fatture, bollo e altri adempimenti

IVA e ritenute

Nel forfettario non applichi IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Le operazioni particolari possono prevedere reverse charge o inversione contabile.

Non subisci ritenute d’acconto e non le applichi ai tuoi fornitori. Inserisci in fattura la dicitura di non assoggettamento prevista dal DPR 633/1972.

Fattura elettronica obbligatoria

Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. La base normativa è il D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni con estero, invii le e-fatture o i documenti transfrontalieri tramite SDI secondo le specifiche tecniche vigenti.

Imposta di bollo su e-fatture

Se emetti fatture senza IVA superiori a 77,47 euro, si applica il bollo da 2 euro. Con e-fattura, l’Agenzia calcola i bolli dovuti per trimestre.

Paghi con F24 nei termini trimestrali ordinari: in genere maggio, settembre, novembre e febbraio. La disciplina è nel DPR 642/1972 e nei provvedimenti AdE.

Scadenze e pagamenti: saldo e acconti

Paghi l’imposta sostitutiva a saldo l’anno successivo, con primo acconto nello stesso giorno. La scadenza ordinaria è a fine giugno, con possibilità di rate.

Il secondo acconto scade a fine novembre. Gli acconti complessivi sono pari al 100% dell’imposta dovuta l’anno prima, ripartiti in due rate secondo le regole vigenti.

La base delle scadenze è nel DPR 435/2001 e nelle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

1) Posso stare nel forfettario?

Verifica i ricavi/compensi dell’anno precedente: non oltre 85.000 euro. Controlla partecipazioni in società e SRL riconducibili: se presenti, potresti essere escluso.

2) Posso applicare il 5%?

Rispondi sì a tutte: non ho avuto P.IVA nei 3 anni prima; non è prosecuzione del lavoro per lo stesso committente; non proseguo l’attività di un soggetto che ha superato 85.000 euro.

3) Qual è il mio coefficiente?

Individua il gruppo ATECO corretto secondo l’allegato alla Legge 190/2014. Esempi: professionisti 78%, commercio 40%, artigiani manifattura 67%.

4) Quanto metto da parte ogni mese?

Stima imposta: incassi previsti x coefficiente – contributi stimati = imponibile. Applica 5% o 15%. Aggiungi i contributi. Accantona mese per mese.

5) Supero 85.000 o 100.000?

Tra 85.000 e 100.000: esci dal forfettario l’anno dopo. Oltre 100.000: esci subito e scatta l’IVA dalla fattura che fa sforare. Monitora i progressivi.

Fonti normative da conoscere

Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: istituzione del regime, aliquote, coefficienti, requisiti e incompatibilità.

Legge 197/2022: soglia 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro.

DPR 633/1972: IVA e operazioni particolari; DPR 642/1972: imposta di bollo; DPR 435/2001: scadenze imposte.

D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti AdE: fattura elettronica generalizzata. Circolari AdE e INPS chiariscono prassi applicative. I testi ufficiali sono consultabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS e Ministero del Lavoro.

Profilo Coefficienti tipici (verifica ATECO) Calcolo imponibile e imposta Contributi e tempistiche
Professionista senza Cassa (Gestione Separata) 78% per attività professionali e tecniche (Ricavi incassati x 78%) – contributi INPS = imponibile; imposta 5% o 15% su imponibile Aliquota percentuale su reddito forfettario; acconti e saldo a giugno/novembre con F24
Artigiano (INPS IVS) 67% per manifattura/artigianato (Ricavi x 67%) – contributi = imponibile; imposta 5% o 15% su imponibile Contributi fissi + percentuale su eccedenza; possibile riduzione 35%; versamenti mensili/trimestrali INPS, imposta a giugno/novembre
Commerciante o e-commerce (INPS IVS) 40% per commercio al dettaglio/all’ingrosso e online (Ricavi x 40%) – contributi = imponibile; imposta 5% o 15% su imponibile Contributi fissi + percentuale; riduzione 35% su richiesta; scadenze INPS periodiche, imposta a giugno/novembre
Professionista con Cassa (es. Avvocati, Ingegneri) 78% in molte attività professionali (Ricavi x coefficiente del gruppo) – contributi Cassa = imponibile; imposta 5% o 15% su imponibile Regole contributive definite dalla Cassa; scadenze secondo regolamento; imposta sostitutiva a giugno/novembre

FAQ

Quali sono esattamente i requisiti per l’aliquota al 5% e quanto dura?

Il 5% è riservato alle nuove attività e dura fino a 5 periodi d’imposta. Devi rispettare tre condizioni. Prima: non aver avuto Partita IVA individuale nei tre anni precedenti l’apertura. Seconda: l’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto prima verso lo stesso committente. L’eccezione riguarda i casi di praticantato obbligatorio per professioni regolamentate. Terza: se prosegui l’attività di un altro soggetto, questo non deve aver superato la soglia di ricavi/compensi per l’accesso al regime (oggi 85.000 euro) nell’anno precedente il subentro. La base normativa è nella Legge 190/2014, comma 65, e prassi dell’Agenzia delle Entrate. Se non rispetti uno dei requisiti, applichi la tassazione ordinaria al 15% sin dal primo anno. La durata non si estende oltre 5 anni, anche se l’attività resta “nuova” sotto il profilo operativo.

Come funzionano acconti e saldo dell’imposta sostitutiva nel calendario 2026?

Versi il saldo 2025 e il primo acconto 2026 entro la scadenza di fine giugno 2026, con eventuale rateizzazione ammessa e piccola maggiorazione mensile. Il secondo acconto 2026 scade a fine novembre 2026. L’ammontare complessivo degli acconti è il 100% dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente. La ripartizione tra prima e seconda rata segue la disciplina vigente pubblicata ogni anno nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Per molte Partite IVA la ripartizione è 50% a giugno e 50% a novembre. Puoi usare il metodo storico (basato sull’imposta dell’anno prima) oppure quello previsionale, se stimi un reddito più basso. Con il metodo previsionale evita sottostime: se versi meno del dovuto puoi pagare sanzioni e interessi. Le basi giuridiche sono nel DPR 435/2001 e nella prassi annuale dell’Agenzia.

Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di incassi?

Tra 85.000 e 100.000 euro nell’anno in corso resti forfettario fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario, con IVA e contabilità ordinaria/semplificata. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito dal regime. L’IVA si applica dalla fattura che determina il superamento, e da quel momento segui le regole IVA ordinarie. Dovrai gestire i cambi di regime anche per corrispettivi, fatture e registri. Attenzione alle note di variazione e alle operazioni a cavallo di periodo. Queste regole arrivano dalla Legge 197/2022, che ha introdotto la “fuoriuscita immediata” oltre 100.000 euro. Tieni un prospetto aggiornato dei ricavi, mese per mese, per evitare sforamenti involontari.

Nel forfettario posso dedurre i costi e usare detrazioni IRPEF?

Nel forfettario non deduci i costi reali. Il fisco presume i costi attraverso il coefficiente di redditività. L’unica deduzione diretta è per i contributi previdenziali effettivamente pagati nell’anno. Non applichi le detrazioni IRPEF ordinarie sull’imposta sostitutiva. Le detrazioni per familiari, interessi mutuo, bonus edilizi, restano utilizzabili solo se hai capienza IRPEF da altri redditi soggetti a IRPEF (per esempio lavoro dipendente o fabbricati soggetti a IRPEF). Se hai solo reddito forfettario, l’imposta è sostitutiva e non dialoga con le detrazioni. Valuta la tua posizione complessiva prima di scegliere il regime: in alcuni casi il regime ordinario può risultare migliore se hai costi elevati e molte detrazioni IRPEF da sfruttare.

Quali adempimenti pratici devo ricordare: fatture, bollo, INPS e comunicazioni?

Emetti sempre fattura elettronica tramite SDI, anche nel forfettario. Inserisci la dicitura di non applicazione IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Se la fattura supera 77,47 euro, nel forfettario si applica l’imposta di bollo da 2 euro. Per le e-fatture l’Agenzia calcola i bolli dovuti e ti richiede il pagamento trimestralmente, di norma a fine maggio, settembre, novembre e febbraio. Per i contributi, rispetta le scadenze della tua gestione: Gestione Separata paga con F24 agli stessi termini dell’imposta; Artigiani e Commercianti hanno scadenze INPS mensili o trimestrali per i minimali e saldi/anticipi a cadenza annuale; le Casse professionali pubblicano il proprio calendario. Per operazioni con l’estero, invia i documenti via SDI secondo le specifiche. Le fonti sono il D.Lgs. 127/2015, i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e le circolari INPS e delle Casse. Tenere un’agenda fiscale mensile riduce il rischio di sanzioni.

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