Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Una parcella di un avvocato include: onorario, spese vive ex art. 15 DPR 633/1972, rimborso spese generali 15%, contributo integrativo Cassa Forense 4%, IVA 22% se dovuta, ritenuta d’acconto 20% se il cliente è sostituto.
- Base di calcolo: il 15% di rimborso spese generali si calcola sull’onorario; il 4% Cassa Forense sull’onorario più il 15%; la ritenuta sullo stesso imponibile, escluso il 4% e le spese art. 15.
- IVA: al 22% su tutte le somme dovute per la prestazione, incluso il 4% Cassa Forense e il 15% spese generali; escluse solo le spese ex art. 15 DPR 633/1972.
- Quando applicare la ritenuta: solo se il cliente è sostituto d’imposta (impresa, professionista, ente). Nessuna ritenuta con privati e in regime forfettario.
Parcella dell’avvocato: voci obbligatorie e riferimenti normativi
Una fattura professionale di un avvocato ha una struttura ricorrente. Le voci principali sono cinque, più eventuale marca da bollo quando l’IVA non si applica.
1) Onorario
È il compenso per l’attività svolta. Si definisce nel preventivo o nell’accordo con il cliente. In assenza di pattuizione, si usano i parametri forensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, richiamati dalla Legge 247/2012 (ordinamento forense).
2) Spese vive non imponibili
Sono le spese anticipate in nome e per conto del cliente, come il contributo unificato. Sono escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972. Non entrano nella ritenuta e nella base del 4%.
3) Rimborso spese generali (15%)
È il rimborso forfettario delle spese di studio. Il D.M. 55/2014 prevede il 15% dell’onorario. È parte del compenso: quindi è imponibile IVA e rileva per la ritenuta.
4) Contributo integrativo Cassa Forense (4%)
È la rivalsa previdenziale obbligatoria della Cassa Forense, prevista dalla normativa previdenziale forense (Legge 576/1980 e regolamenti attuativi della Cassa Forense). Si calcola su onorario più 15% di spese generali.
Ai fini IVA, l’art. 13 DPR 633/1972 include nella base imponibile tutte le somme dovute “in dipendenza della prestazione”. L’Agenzia delle Entrate, in prassi costante, considera il contributo integrativo parte della base IVA. Quindi l’IVA si calcola anche sul 4%.
5) IVA (22%)
L’aliquota ordinaria è 22% (DPR 633/1972). Si applica su compenso, 15% spese generali e 4% Cassa Forense. Restano escluse le spese ex art. 15. I forfettari non applicano IVA (Legge 190/2014, commi 54-89 e s.m.i.).
6) Ritenuta d’acconto (20%)
Si applica solo se il cliente è sostituto d’imposta (art. 25 DPR 600/1973). Si calcola su onorario più 15% spese generali. Non si calcola sulle spese art. 15, né sul 4% Cassa Forense, né sull’IVA.
Come si calcola la parcella: esempi numerici passo-passo
Scenario A – Avvocato in regime ordinario, cliente impresa (sostituto d’imposta)
Dati: onorario 2.000 euro; spese vive ex art. 15: 100 euro.
- Rimborso spese generali 15%: 300 euro (2.000 x 15%).
- Contributo integrativo Cassa Forense 4%: 92 euro [(2.000 + 300) x 4%].
- Imponibile IVA: 2.000 + 300 + 92 = 2.392 euro.
- IVA 22%: 526,24 euro (2.392 x 22%).
- Ritenuta d’acconto 20%: 460 euro [(2.000 + 300) x 20%].
Totale da pagare: onorario + 15% + 4% + IVA + spese art. 15 − ritenuta = 2.000 + 300 + 92 + 526,24 + 100 − 460 = 2.558,24 euro.
Perché l’IVA include il 4%?
Perché l’art. 13 DPR 633/1972 include nella base imponibile tutte le somme dovute in dipendenza della prestazione. Il 4% è una rivalsa obbligatoria collegata alla prestazione, quindi entra nella base IVA. La ritenuta, invece, resta esclusa.
Scenario B – Avvocato in regime ordinario, cliente privato (non sostituto)
Stessi dati dello Scenario A. Non si applica la ritenuta.
Totale: 2.000 + 300 + 92 + 526,24 + 100 = 3.018,24 euro.
Scenario C – Avvocato in regime forfettario, cliente impresa o privato
I forfettari non applicano IVA, né subiscono ritenuta (Legge 190/2014). Resta il 4% Cassa Forense e il 15% spese generali.
- Onorario: 2.000 euro.
- 15%: 300 euro.
- 4% su 2.300: 92 euro.
- Spese art. 15: 100 euro.
Totale: 2.000 + 300 + 92 + 100 = 2.492 euro. Se l’importo imponibile supera 77,47 euro senza IVA, occorre la marca da bollo da 2 euro (DPR 642/1972). La si addebita al cliente come spesa fuori campo.
Regola decisionale rapida
Quali voci applico? In che ordine le calcolo?
- Cliente sostituto d’imposta? Sì: applica ritenuta 20%. No: non applicare ritenuta.
- Regime forfettario? Sì: non applicare IVA, non subire ritenuta, applica 4% Cassa Forense e 15% spese generali, valuta marca da bollo. No: applica IVA 22%.
- Calcolo voci, in ordine logico:
- Onorario (base).
- Spese generali 15% sull’onorario (D.M. 55/2014).
- Contributo integrativo 4% su onorario + 15% (Regolamento Cassa Forense).
- IVA 22% su onorario + 15% + 4% (art. 13 DPR 633/1972).
- Ritenuta 20% su onorario + 15% se il cliente è sostituto (art. 25 DPR 600/1973).
- Spese vive art. 15 sempre fuori base IVA e ritenuta.
- Marca da bollo? Si applica solo se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro (DPR 642/1972). Per la fattura elettronica, si assolve in modo virtuale.
Approfondimenti normativi essenziali
Parametri e spese generali
Il D.M. 55/2014 definisce i parametri giudiziali e riconosce il rimborso forfettario del 15% come spesa generale. La Legge 247/2012 attribuisce al decreto il ruolo di riferimento in difetto di accordo.
IVA, base imponibile e spese
Il DPR 633/1972 regola l’IVA. L’art. 15 esclude dall’imponibile le spese anticipate in nome e per conto del cliente, documentate. L’art. 13 stabilisce che la base imponibile comprende tutte le altre somme dovute per la prestazione.
Ritenuta d’acconto
L’art. 25 del DPR 600/1973 impone ai sostituti d’imposta di operare la ritenuta del 20% sui compensi di lavoro autonomo. La base è il compenso lordo comprensivo del 15% spese generali, al netto delle spese art. 15 e del 4%.
Contributo integrativo Cassa Forense
La Legge 576/1980 e i regolamenti della Cassa Forense prevedono il contributo integrativo del 4% a rivalsa in fattura. È obbligatorio salvo casi particolari previsti dal regolamento. Resta dovuto anche per i forfettari.
Regime forfettario
La Legge 190/2014 (e successive modifiche) disciplina il regime forfettario. Non si applica l’IVA né si subisce la ritenuta. Restano dovuti i contributi previdenziali e, per gli avvocati, la rivalsa del 4%.
Fatturazione elettronica e diciture operative
Obbligo di fatturazione elettronica
Tutti i professionisti sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio. L’obbligo riguarda anche i forfettari. Le istruzioni operative sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Codici IVA e natura operazione
- Regime ordinario: aliquota 22%.
- Forfettario: indicare la natura N2.2 (operazioni non soggette) e la dicitura di legge sul regime.
- Spese art. 15: fuori campo IVA; rappresentarle con riga separata e descrizione chiara.
Diciture utili
- Rimborso spese generali 15% ai sensi del D.M. 55/2014.
- Contributo integrativo Cassa Forense 4% ai sensi del Regolamento di attuazione della Legge 576/1980.
- Per forfettari: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e s.m.i.; non soggetta a ritenuta d’acconto.”
- Marca da bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972.
| Scenario | Voci obbligatorie in fattura | Base di calcolo e aliquote | IVA, ritenuta e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Ordinario, cliente impresa/professionista (sostituto) | Onorario; spese generali 15%; contributo integrativo 4%; IVA 22%; ritenuta 20%; spese art. 15 | 15% su onorario; 4% su onorario+15%; IVA su onorario+15%+4%; ritenuta su onorario+15% | IVA esposta e incassata; ritenuta trattenuta dal cliente e versata entro il 16 del mese successivo; spese art. 15 escluse |
| Ordinario, cliente privato (non sostituto) | Onorario; 15%; 4%; IVA 22%; spese art. 15 | Come sopra | Nessuna ritenuta; l’avvocato incassa intero; verserà IVA periodica e imposte secondo scadenze ordinarie |
| Forfettario, cliente impresa/professionista | Onorario; 15%; 4%; spese art. 15; eventuale marca da bollo | 15% su onorario; 4% su onorario+15%; no IVA; no ritenuta | Nessuna IVA; nessuna ritenuta; bollo da 2 euro se >77,47 euro senza IVA; contributi previdenziali dovuti |
| Forfettario, cliente privato | Onorario; 15%; 4%; spese art. 15; eventuale marca da bollo | Come sopra | L’avvocato incassa l’intero; verserà contributi e imposta sostitutiva secondo regole forfettario |
FAQ
1) Il rimborso spese generali del 15% è sempre dovuto e sempre al 15%?
Il D.M. 55/2014 prevede il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dell’onorario. In pratica, il 15% è lo standard parametri. Le parti possono pattuire diversamente nel mandato o nel preventivo. Se il cliente accetta un importo diverso, prevale l’accordo, purché chiaro e trasparente. In assenza di accordo, il 15% si applica come da parametri. Ricorda che il 15% è parte del compenso: è imponibile IVA e rientra nella base della ritenuta quando questa si applica.
2) Il contributo integrativo Cassa Forense del 4% entra nella base IVA? E nella ritenuta?
Sì, ai fini IVA. L’art. 13 del DPR 633/1972 stabilisce che la base imponibile comprende tutte le somme dovute in dipendenza della prestazione. La rivalsa del 4% è obbligatoria per legge e collegata alla prestazione, quindi concorre alla base IVA. No, ai fini ritenuta. L’art. 25 del DPR 600/1973 individua la base della ritenuta nel compenso professionale, che include l’onorario e il 15% di spese generali, ma non il contributo previdenziale né le spese ex art. 15. Quindi: IVA anche sul 4%; ritenuta mai sul 4%.
3) Quando posso escludere delle spese dalla base IVA e dalla ritenuta?
Quando si tratta di spese anticipate in nome e per conto del cliente e regolarmente documentate. L’art. 15 del DPR 633/1972 elenca le somme escluse dall’imponibile IVA. Rientrano qui, ad esempio, contributo unificato, diritti di cancelleria e marche da bollo acquistate per conto del cliente, se l’avvocato agisce come mero “anticipatore”. Queste spese non entrano neanche nella ritenuta, né nella base del 4%. Attenzione: se rimborsi una spesa non anticipata formalmente in nome e per conto, quella voce diventa parte del compenso e diventa imponibile IVA e rilevante per la ritenuta.
4) Come cambia la parcella se sono in regime forfettario?
Nel forfettario non si applica l’IVA e non si subisce la ritenuta d’acconto. Restano l’onorario, il 15% di spese generali e il 4% Cassa Forense. Le spese art. 15 sono fuori campo. Se la fattura supera 77,47 euro ed è senza IVA, si applica la marca da bollo da 2 euro, che puoi addebitare al cliente come partita fuori campo. In fattura elettronica, imposti l’assolvimento del bollo in modo virtuale. In calce, inserisci la dicitura di legge sul regime forfettario (Legge 190/2014 e s.m.i.). La gestione fiscale interna cambia: paghi un’imposta sostitutiva sul reddito forfettario e versi i contributi previdenziali secondo le regole della Cassa Forense.
5) Devo applicare lo split payment se fatturo a una Pubblica Amministrazione?
No, per i professionisti le prestazioni soggette a ritenuta sono escluse dalla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972. In concreto, quando fatturi a una PA come avvocato in regime ordinario, la fattura resta con IVA esposta e con ritenuta d’acconto, e la PA ti trattiene la ritenuta come sostituto. Non applica lo split payment. Se sei in forfettario, la fattura è senza IVA e senza ritenuta, quindi lo split non è comunque pertinente. Verifica sempre lo status del committente e le sue qualifiche di sostituto d’imposta per applicare correttamente ritenuta e diciture.
