Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Come compilare una parcella professionale: intestazione completa, compenso, contributi previdenziali in rivalsa, IVA o natura operazione, ritenuta d’acconto se dovuta, marca da bollo quando serve, modalità di pagamento e diciture obbligatorie.
- Professionista in forfettario: niente IVA né ritenuta; si applica la marca da bollo se l’importo non soggetto IVA supera 77,47 euro; dicitura normativa in fattura.
- Professionista in ordinario: IVA al 22%; ritenuta d’acconto 20% se il cliente è sostituto d’imposta; contributo previdenziale secondo la propria cassa o rivalsa INPS 4%.
- Fattura elettronica obbligatoria via SdI per tutti, inclusi i forfettari; gestione imposta di bollo virtuale trimestrale secondo regole dell’Agenzia delle Entrate.
Parcella professionale: cosa contiene davvero
La “parcella” oggi è una fattura per prestazioni di lavoro autonomo. Va emessa con il principio di cassa, cioè alla data di incasso o al momento della prestazione se concordato, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
La fattura elettronica è obbligatoria per tutti, anche forfettari, tramite il Sistema di Interscambio. La base normativa è nel D.Lgs. 127/2015 e nell’ampliamento disposto dal D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022, reperibili sul portale Normattiva.
Gli elementi minimi: data e numero progressivo, dati del professionista e del cliente, descrizione chiara della prestazione, compenso, contributi previdenziali in rivalsa, IVA o codice natura, ritenuta d’acconto se dovuta, marca da bollo quando obbligatoria, termini e modalità di pagamento.
Se hai una cassa previdenziale privata (avvocati, ingegneri, psicologi, ecc.), inserisci il contributo integrativo in percentuale sul compenso secondo il regolamento della tua cassa (enti vigilati dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 509/1994 e del D.Lgs. 103/1996).
Se non hai una cassa e versi alla Gestione Separata INPS, puoi addebitare la “rivalsa 4%” sul compenso (art. 1, comma 212, L. 662/1996). La rivalsa fa parte del compenso ed entra sia nell’IVA sia nella ritenuta, quando prevista.
Regime forfettario: struttura della parcella e diciture
Le voci obbligatorie in forfettario
Nel regime forfettario non si applica l’IVA né la ritenuta d’acconto. Lo stabilisce l’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015, L. 145/2018 e L. 197/2022 (soglie aggiornate). Inserisci questa dicitura in fattura.
Se il compenso non soggetto a IVA è pari o superiore a 77,47 euro, applichi la marca da bollo da 2 euro. La regola discende dal DPR 642/1972; per le fatture elettroniche l’imposta di bollo è virtuale e si versa trimestralmente, secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e il DM 17 giugno 2014.
Se sei iscritto a una cassa professionale, indichi il contributo integrativo previsto (esempio: 4% avvocati e ingegneri, 2% psicologi). Se sei in Gestione Separata INPS, puoi applicare la rivalsa 4%.
Compilazione nel file XML della e-fattura
Nel tracciato FatturaPA usa un codice “Natura” che segnali l’operazione senza IVA del forfettario. In pratica si usa il codice N2.2 (operazioni non soggette – altri casi). Inserisci la dicitura normativa nel blocco “Causale”.
Per la marca da bollo virtuale imposta a 2 euro, valorizza il relativo campo. L’Agenzia delle Entrate calcolerà gli importi dovuti e le scadenze trimestrali.
Esempio numerico in forfettario con cassa
Compenso: 1.000 euro. Contributo integrativo cassa 4%: 40 euro. Totale imponibile non IVA: 1.040 euro. Marca da bollo: 2 euro. Totale da pagare: 1.042 euro. Dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modifiche”.
Se sei in Gestione Separata e applichi la rivalsa 4%, il totale non IVA diventa 1.040 euro; stessa logica per la marca da bollo.
Regime ordinario o semplificato: P.IVA vs cliente privato
IVA, ritenuta e contributi
In regime ordinario o semplificato applichi l’IVA al 22% salvo eccezioni. Base legale: DPR 633/1972, art. 16. Calcoli l’IVA sul compenso e, per le casse private, anche sul contributo integrativo (prassi consolidata e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate).
La ritenuta d’acconto è il 20% ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973. Si applica se il cliente è un sostituto d’imposta (imprese, professionisti, PA, condomìni). Non si applica ai clienti privati consumatori.
Base ritenuta: in genere il compenso al netto di eventuali anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972. Per le casse private, il contributo integrativo non rientra nella base della ritenuta. Per la Gestione Separata, la rivalsa 4% rientra nella base.
Esempio: cliente con Partita IVA, cassa 4%
Compenso: 1.000 euro. Contributo integrativo 4%: 40 euro. Imponibile IVA: 1.040 euro. IVA 22%: 228,80 euro. Ritenuta d’acconto 20% su 1.000: 200 euro. Totale da pagare: 1.068,80 euro (1.000 + 40 + 228,80 − 200).
In contabilità il cliente ti versa 1.068,80 euro. Trattiene 200 euro e li versa al Fisco come sostituto d’imposta. Riceverai la certificazione unica a fine anno.
Esempio: cliente privato, Gestione Separata
Compenso: 1.000 euro. Rivalsa INPS 4%: 40 euro. Imponibile IVA: 1.040 euro. IVA 22%: 228,80 euro. Nessuna ritenuta. Totale da pagare: 1.268,80 euro.
Ricorda di indicare chiaramente le spese escluse ex art. 15 DPR 633/1972 (anticipazioni in nome e per conto) fuori base IVA e fuori ritenuta.
Regola decisionale rapida
1) Identifica il tuo regime fiscale
Se sei in forfettario (L. 190/2014 e modifiche): non applichi IVA né ritenuta. Applichi la marca da bollo quando l’importo non IVA è pari o superiore a 77,47 euro. Inserisci la dicitura normativa e il codice natura N2.2.
2) Verifica la tua previdenza
Hai una cassa? Inserisci il contributo integrativo con l’aliquota prevista dal regolamento. Sei in Gestione Separata? Applica la rivalsa 4% se prevista dall’accordo con il cliente e dalla prassi (L. 662/1996).
3) Controlla chi è il cliente
Cliente con Partita IVA o PA e sostituto d’imposta: in ordinario applichi la ritenuta 20%. Cliente privato consumatore: mai ritenuta. In forfettario: mai ritenuta in ogni caso.
4) Applica l’IVA in ordinario
Calcola l’IVA al 22% sull’imponibile. Per le casse private, includi anche il contributo integrativo nella base IVA. Per la Gestione Separata, la rivalsa 4% entra nella base IVA.
5) Gestisci la marca da bollo
Se l’operazione è senza IVA e l’importo supera 77,47 euro, apponi 2 euro di bollo. Nelle e-fatture la versi in modo virtuale secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate.
Casi particolari ed errori da evitare
Spese anticipate ex art. 15
Le spese sostenute in nome e per conto del cliente, debitamente documentate, non formano il compenso. Sono escluse da IVA e ritenuta. Indicale separatamente con riferimento all’art. 15 DPR 633/1972.
Clienti esteri
UE o extra-UE: valuta la territorialità IVA (artt. 7-ter e seguenti, DPR 633/1972). Se la prestazione è fuori campo in Italia, usa il corretto codice natura. Per i forfettari resta l’assenza di IVA interna e di ritenuta.
Per clienti UE con Partita IVA, può operare il meccanismo del reverse charge a destinazione. Per i professionisti, spesso la prestazione è “generica” con tassazione nel Paese del committente.
Pubblica Amministrazione
Lo split payment non si applica ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto. I professionisti, in via generale, restano fuori dallo split payment. Resta l’obbligo di fattura elettronica PA e l’eventuale ritenuta, se dovuta.
Ritenuta ridotta o esclusa
La ritenuta non si applica in forfettario. In ordinario, può non applicarsi se il cliente non è sostituto d’imposta. Controlla sempre se il committente è sostituto ai sensi del DPR 600/1973.
Numerazione e date
Numerazione progressiva per anno solare senza salti. Data fattura coerente con la data incasso o con l’accordo contrattuale. Evita disallineamenti con l’obbligo di emissione entro i termini dello SdI.
Fonti e riferimenti normativi da consultare
DPR 633/1972 (IVA): regole su imponibilità, aliquote, territorialità e art. 15 spese escluse. Testi aggiornati consultabili su Normattiva.
DPR 600/1973: art. 25 ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo; definizioni di sostituti d’imposta.
DPR 642/1972: imposta di bollo e soglia 77,47 euro; DM 17 giugno 2014 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su imposta di bollo virtuale per e-fatture.
L. 190/2014 (regime forfettario) e successive modifiche con L. 208/2015, L. 145/2018, L. 197/2022. Soglie e cause di esclusione aggiornate.
D.Lgs. 127/2015 e D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022: obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti, compresi i forfettari.
D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996: casse previdenziali privatizzate e casse dei professionisti sotto vigilanza del Ministero del Lavoro.
| Scenario | Voci obbligatorie in parcella | Base ritenuta d’acconto | Tempistiche/adempimenti |
|---|---|---|---|
| Forfettario con cassa (es. avvocato 4%, psicologo 2%) | Compenso; contributo integrativo; marca da bollo 2€ se ≥77,47€; dicitura L. 190/2014; Natura N2.2; termini di pagamento | Nessuna ritenuta | Fattura elettronica via SdI; versamento bollo virtuale trimestrale; imposte sostitutive e contributi secondo regime |
| Forfettario con Gestione Separata (rivalsa 4%) | Compenso; rivalsa INPS 4%; marca da bollo se dovuta; dicitura L. 190/2014; Natura N2.2 | Nessuna ritenuta | E-fattura via SdI; bollo virtuale trimestrale; contributi Gestione Separata su imponibile fiscale |
| Ordinario con cassa, cliente con Partita IVA | Compenso; contributo integrativo cassa; IVA 22%; ritenuta 20%; modalità pagamento | Compenso al netto spese art. 15; escluso contributo integrativo | Liquidazioni IVA; ritenuta versata dal cliente; CU a fine anno; imposta di bollo non dovuta su fatture interamente IVA |
| Ordinario con Gestione Separata, cliente privato | Compenso; rivalsa 4%; IVA 22%; nessuna ritenuta; modalità pagamento | Nessuna ritenuta (cliente non sostituto) | Liquidazioni IVA periodiche; nessun adempimento ritenute; eventuali spese art. 15 escluse da IVA |
| Ordinario con cassa, cliente privato | Compenso; contributo integrativo; IVA 22%; nessuna ritenuta; modalità pagamento | Nessuna ritenuta | Liquidazioni IVA; niente CU; controlla corretta base IVA (compenso + contributo integrativo) |
| Prestazione extra-UE (tutti i regimi) | Compenso; eventuali contributi; indicazione territorialità art. 7-ter; natura fuori campo; marca da bollo se non IVA | Dipende dal committente; spesso nessuna ritenuta italiana | E-fattura con natura fuori campo; verifica obblighi nel Paese del cliente; conservazione sostitutiva |
FAQ: domande frequenti sulla parcella del professionista
Come cambia la parcella in forfettario se il cliente è estero (UE o extra-UE)?
In forfettario non applichi IVA né ritenuta. La differenza la fa la territorialità IVA. Se la prestazione è “generica” B2B e il committente è UE con Partita IVA, la tassazione di norma avviene nel Paese del cliente (regola generale art. 7-ter DPR 633/1972). In fattura indichi l’operazione come non soggetta in Italia e utilizzi un codice natura fuori campo. Per clienti extra-UE, spesso la prestazione è anch’essa fuori campo in Italia. In ogni caso, mantieni la dicitura del forfettario prevista dalla L. 190/2014. La marca da bollo da 2 euro si applica se l’importo è non IVA e pari o superiore a 77,47 euro. Dal punto di vista previdenziale, inserisci il contributo integrativo della tua cassa o la rivalsa 4% se sei in Gestione Separata. Conserva prova dello status del cliente (ad esempio, numero di identificazione IVA UE) e della natura della prestazione per eventuali controlli.
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente entrano in IVA o ritenuta?
No, se sono vere anticipazioni in nome e per conto, con documenti intestati al cliente e rimborso a piè di lista. L’art. 15 del DPR 633/1972 le esclude dalla base IVA. Non formano compenso e non entrano nella ritenuta d’acconto. Devono apparire in fattura in una sezione separata, con chiaro riferimento all’art. 15 e allegando (o richiamando) i documenti giustificativi. Attenzione a non confondere queste spese con i “rimborsi spese” generici: se la spesa è intestata a te, in genere rientra nel compenso e segue il trattamento ordinario ai fini IVA e, ove dovuta, della ritenuta.
Il contributo integrativo della cassa è sempre obbligatorio e come incide su IVA e ritenuta?
L’obbligo e l’aliquota dipendono dal regolamento della tua cassa professionale (enti disciplinati dal D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996, sotto vigilanza del Ministero del Lavoro). In molte casse il contributo integrativo è dovuto su tutte le fatture e si addebita al cliente in percentuale sul compenso. Nella prassi, il contributo integrativo entra nella base IVA delle prestazioni, ma non entra nella base della ritenuta d’acconto. Fa eccezione la Gestione Separata INPS: la “rivalsa 4%” è parte del compenso, è soggetta a IVA e, se il cliente è sostituto d’imposta, entra nella base della ritenuta. Verifica sempre il regolamento della tua cassa e le circolari dell’Agenzia delle Entrate disponibili sui siti istituzionali e su Normattiva.
Qual è la differenza pratica tra rivalsa INPS 4% e contributo integrativo di cassa?
La rivalsa INPS 4% deriva dalla L. 662/1996 e riguarda i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata. È un addebito convenzionale che aumenta il compenso. Entra nella base IVA e, quando c’è ritenuta, anche nella base della ritenuta. Il contributo integrativo di cassa, invece, è regolato dagli statuti delle singole casse professionali (avvocati, ingegneri, psicologi, ecc.). Anche questo si addebita al cliente in percentuale, ma normalmente non entra nella base della ritenuta d’acconto, mentre concorre alla base IVA. Ai fini previdenziali, entrambi incidono sui calcoli contributivi secondo le regole del tuo ente. In fattura vanno esposti come righe distinte per trasparenza e per una corretta determinazione delle basi imponibili.
Quali sono le scadenze operative legate alla parcella: bollo, ritenute, IVA e conservazione?
Bollo: per le fatture elettroniche con bollo, il versamento è virtuale e trimestrale secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate; sono previste soglie per eventuali accorpamenti, come da DM 17 giugno 2014 e successivi provvedimenti. Ritenute: se il cliente è sostituto d’imposta, versa la ritenuta entro il 16 del mese successivo e ti rilascia la Certificazione Unica entro i termini di legge (DPR 600/1973). IVA: in ordinario effettui le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e presenti la LIPE; versi l’imposta dovuta secondo scadenza. In forfettario non versi l’IVA né presenti LIPE. Conservazione: tutte le fatture elettroniche vanno conservate in modalità sostitutiva per 10 anni, secondo le regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate e del Codice dell’Amministrazione Digitale. Tieni allineata la numerazione progressiva e le date di emissione con i transiti su SdI per evitare scarti e sanzioni.
