Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La ritenuta d’acconto si calcola sull’imponibile del compenso (esclusi IVA, contributo integrativo e anticipazioni ex art. 15), 20% standard, 30% per non residenti salvo trattati; si versa con F24 codice 1040 entro il 16.
- Base di calcolo: imponibile del compenso, esclusi IVA, contributo integrativo delle Casse e anticipazioni in nome e per conto (art. 15 DPR 633/1972). La rivalsa INPS 4% concorre alla base.
- Aliquote: 20% per residenti; 30% per non residenti senza stabile organizzazione, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni (art. 25 DPR 600/1973).
- Adempimenti del sostituto: versamento F24 codice tributo 1040 entro il 16 del mese successivo, Certificazione Unica entro marzo, Modello 770 entro ottobre (D.Lgs. 241/1997; provvedimenti Agenzia delle Entrate).
Cos’è la ritenuta d’acconto e perché esiste
La ritenuta d’acconto è un anticipo dell’IRPEF. Il cliente trattiene una quota del compenso del professionista e la versa allo Stato. In pratica, il cliente funge da “sostituto d’imposta”.
Questo meccanismo riduce il rischio di mancati versamenti. L’imposta finale si calcola in dichiarazione. Le ritenute già versate si sottraggono dall’IRPEF dovuta.
La base giuridica è l’art. 25 del DPR 600/1973. Riguarda i redditi di lavoro autonomo, anche occasionali. Altre ritenute specifiche sono nell’art. 25-bis (provvigioni) e in norme particolari.
Riferimenti normativi essenziali
Le fonti da conoscere sono: DPR 600/1973 art. 25 e 25-bis (ritenute su lavoro autonomo e provvigioni); DPR 917/1986, TUIR, in particolare art. 54 (lavoro autonomo) e art. 67 (redditi diversi, tra cui le prestazioni occasionali); DPR 633/1972 art. 15 (anticipazioni in nome e per conto, escluse dalla base); D.Lgs. 241/1997 art. 17 (versamenti con F24 e scadenze). Per il regime forfettario: legge 190/2014, art. 1 commi 54-89.
Per verifiche ufficiali, consulta il portale Normattiva, i documenti dell’Agenzia delle Entrate e i siti istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro.
Come si calcola la ritenuta: base imponibile, esclusioni e casi particolari
La ritenuta si applica solo sull’imponibile del compenso. Non si calcola sull’IVA. Non si calcola sul contributo integrativo delle Casse professionali (es. 4% avvocati, ingegneri). Sono esclusi anche gli importi anticipati in nome e per conto del cliente, se rientrano nell’art. 15 del DPR 633/1972 e sono documentati.
Attenzione alla rivalsa INPS 4% per i professionisti senza Cassa (Gestione Separata). Questa maggiorazione fa parte del compenso. Quindi è soggetta sia a IVA sia a ritenuta. È una differenza importante rispetto al contributo integrativo delle Casse.
I rimborsi spese “interni” (viaggi, vitto, alloggio sostenuti dal professionista e riaddebitati) di norma concorrono alla base del compenso. Fanno eccezione le vere anticipazioni in nome e per conto del cliente, correttamente documentate ex art. 15.
Esempio numerico base con Cassa professionale
Compenso: 300 euro. Contributo integrativo Cassa 4%: 12 euro. IVA 22% sull’imponibile: 66 euro. Ritenuta 20% solo su 300: 60 euro. Totale fattura: 300 + 12 + 66 – 60 = 318 euro. La ritenuta non tocca né IVA né contributo integrativo.
Esempio con Gestione Separata INPS (rivalsa 4%)
Compenso: 300 euro. Rivalsa INPS 4%: 12 euro. Base ritenuta 20%: 300 + 12 = 312. Ritenuta: 62,40 euro. IVA 22% su 312: 68,64 euro. Totale: 312 + 68,64 – 62,40 = 318,24 euro.
Chi applica la ritenuta e quando
La ritenuta si applica quando chi paga è un sostituto d’imposta. Lo sono imprese, professionisti, enti e PA. Se paga un privato consumatore, non opera la ritenuta. Il professionista incasserà il lordo e pagherà le imposte in dichiarazione.
Per i lavoratori autonomi non abituali (prestazioni occasionali, art. 67 TUIR), la ritenuta del 20% si applica se il committente è sostituto d’imposta. Se il committente è un privato, nessuna ritenuta. Il prestatore dichiarerà il reddito e, se supera 5.000 euro annui, valuterà contributi INPS Gestione Separata.
Per i soggetti in regime forfettario, la ritenuta non si applica. Sia in entrata (non devono subirla) sia, in via generale, in uscita (non la operano). Devono inserire in fattura l’annotazione prevista dalla legge 190/2014. Se hanno dipendenti o collaboratori, valgono le regole ordinarie di sostituto su quei redditi.
Non residenti: aliquota 30% e trattati
Se il professionista è non residente e non ha stabile organizzazione in Italia, la ritenuta è il 30% (art. 25 DPR 600/1973). Le convenzioni contro le doppie imposizioni possono ridurre o azzerare la ritenuta. Servono prova di residenza fiscale estera e dichiarazione sui requisiti trattamentali.
In pratica, il committente deve acquisire il certificato di residenza estera e una dichiarazione del prestatore sui requisiti del trattato. Senza documenti, si applica la ritenuta interna del 30%.
Adempimenti: versamento, certificazioni e dichiarazioni
Chi opera la ritenuta versa con F24, codice tributo 1040, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Indica mese e anno di riferimento dell’operazione. Il versamento segue il principio di cassa: conta la data del pagamento al professionista.
Entro marzo, il sostituto consegna la Certificazione Unica al percettore e invia la CU all’Agenzia delle Entrate. Entro ottobre presenta il Modello 770, con il quadro riepilogativo delle ritenute operate e versate. Queste scadenze sono stabilite da provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Il professionista indicherà in dichiarazione i compensi incassati (principio di cassa) e le ritenute subite, certificate nella CU. Le ritenute si scomputano dall’IRPEF dovuta. L’eventuale eccedenza genera credito.
Fattura elettronica e campo ritenuta
Nella e-fattura (FatturaPA), valorizza il campo “Ritenuta” impostandolo su “SI”. Indica la tipologia (RT01 lavoro autonomo) e l’aliquota. Se hai Cassa professionale, segna il contributo integrativo alla voce dedicata. Verifica che l’IVA non entri nella base ritenuta.
Regola decisionale rapida
1) Il prestatore è in regime forfettario? Se sì, non si applica la ritenuta. Inserisci l’annotazione di legge in fattura.
2) Il committente è sostituto d’imposta? Se no, non si applica la ritenuta. Se sì, prosegui.
3) Il prestatore è residente in Italia? Se sì, applica il 20% sull’imponibile (esclusi IVA, contributo integrativo Cassa e anticipazioni ex art. 15). Includi la rivalsa INPS 4% se presente.
4) Il prestatore è non residente senza stabile organizzazione? Applica il 30%, salvo convenzione più favorevole. Richiedi certificato di residenza estera e dichiarazione per l’applicazione del trattato.
5) È prestazione occasionale? Se il committente è sostituto, ritenuta 20%; se è privato, nessuna ritenuta. Valuta soglie INPS oltre 5.000 euro annui.
Fonti e prassi da conoscere
Normativa: DPR 600/1973 art. 25 e 25-bis; DPR 917/1986 (TUIR) artt. 54 e 67; DPR 633/1972 art. 15; D.Lgs. 241/1997 art. 17; legge 190/2014 art. 1 commi 54-89. Consulta anche il portale Normattiva, l’Agenzia delle Entrate e i siti del Ministero dell’Economia e del Ministero del Lavoro per chiarimenti, circolari e scadenze aggiornate.
| Scenario | Base di calcolo (inclusioni/esclusioni) | Aliquota e condizioni | Versamento e documenti |
|---|---|---|---|
| Professionista residente con Cassa (es. avvocata, ingegnere) | Include: compenso. Esclude: IVA; contributo integrativo Cassa; anticipazioni ex art. 15 documentate. Rimborsi “interni” di norma inclusi. | 20% art. 25 DPR 600/1973. Principio di cassa: rileva il pagamento. | F24 codice 1040 entro il 16 del mese successivo; CU a marzo; 770 a ottobre. Conserva fattura e quietanza. |
| Professionista residente senza Cassa (Gestione Separata INPS) | Include: compenso + rivalsa INPS 4%. Esclude: IVA; anticipazioni ex art. 15. Rimborsi “interni” inclusi. | 20% art. 25 DPR 600/1973. Rivalsa 4% soggetta anche a ritenuta. | F24 codice 1040 entro il 16; CU e 770 come da calendario. Indica correttamente la rivalsa in fattura. |
| Prestazione occasionale (art. 67 TUIR) | Include: compenso pattuito. Esclude: IVA (non dovuta); anticipazioni ex art. 15 se documentate. Marca da bollo ove dovuta. | 20% se il committente è sostituto d’imposta; nessuna ritenuta se paga un privato. Contributi INPS oltre 5.000 euro annui. | F24 1040 entro il 16 se ritenuta; CU e 770 per il sostituto. Il prestatore dichiara il reddito in dichiarazione. |
| Professionista non residente senza stabile organizzazione in Italia | Include: compenso imponibile. Esclude: IVA se non dovuta; anticipazioni ex art. 15. Verifica territorialità IVA. | 30% art. 25 DPR 600/1973, salvo trattato più favorevole. Necessari certificato di residenza estera e dichiarazioni. | F24 1040 entro il 16; CU e 770. Conserva documenti per applicare il trattato. |
FAQ
Come si compila una fattura con ritenuta d’acconto passo per passo?
Indica il compenso imponibile concordato. Se hai una Cassa professionale, aggiungi il contributo integrativo (es. 4%). Se sei senza Cassa e applichi rivalsa INPS 4%, somma questa alla base. Calcola l’IVA sul totale imponibile pertinente (compenso + eventuale rivalsa; il contributo integrativo delle Casse ha regole IVA specifiche definite dagli ordinamenti delle Casse). Imposta la ritenuta: 20% per residenti, 30% per non residenti senza stabile organizzazione salvo trattati. Calcola la ritenuta solo sull’imponibile esclusi IVA, contributo integrativo delle Casse e anticipazioni ex art. 15. Indica in e-fattura il flag “Ritenuta” e il tipo (RT01). Riporta in chiaro l’importo della ritenuta e il totale da pagare (imponibile + accessori – ritenuta + IVA quando dovuta). Se sei in regime forfettario, non inserire la ritenuta e aggiungi l’annotazione prevista dalla legge 190/2014, specificando che il cliente non deve operarla.
Il cliente non ha versato la ritenuta: cosa succede e come si rimedia?
Chi versa la ritenuta è il sostituto d’imposta (il cliente). Se non versa entro il 16, scattano sanzioni per omesso o tardivo versamento (D.Lgs. 471/1997) e interessi. Può utilizzare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) versando imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base al ritardo. Il professionista, se ha subito la ritenuta in fattura, conserva il diritto a scomputarla in dichiarazione, purché la CU attesti l’importo. In mancanza della CU, è prudente sollecitare il cliente al versamento e alla regolarizzazione con ravvedimento, nonché alla corretta emissione della CU. In casi complessi, valuta l’istanza di autotutela o il recupero per via civilistica. Come prevenzione, riconcilia incassi, CU ricevute e quietanze F24 del cliente quando ottenibili.
Prestazione occasionale: quando si applica la ritenuta e come si gestiscono i contributi INPS?
La prestazione occasionale è un’attività saltuaria e non abituale (art. 67 TUIR). Se il committente è sostituto d’imposta, applica la ritenuta del 20% sul compenso. Se il committente è un privato consumatore, non applica la ritenuta. Il prestatore dichiarerà il reddito nella dichiarazione dei redditi. Per i contributi INPS Gestione Separata, oltre 5.000 euro annui di compensi lordi da prestazioni occasionali scatta l’obbligo contributivo sulla parte eccedente, con ripartizione del contributo secondo le regole vigenti. La soglia dei 5.000 euro è annuale e si somma su tutti i committenti. Ricorda la marca da bollo da 2 euro se il documento supera 77,47 euro e non c’è IVA. Conserva ricevute, CU e documentazione dei rimborsi.
Professionista estero: quando applico il 30% e come uso i trattati contro le doppie imposizioni?
Senza stabile organizzazione in Italia, la regola interna prevede il 30% di ritenuta (art. 25 DPR 600/1973). Tuttavia, una convenzione contro le doppie imposizioni può ridurre l’aliquota o escludere la ritenuta. Per applicare il trattato, il committente deve acquisire: certificato di residenza fiscale estera recente dell’imposta direttamente comparabile; dichiarazione del prestatore che attesti i requisiti convenzionali (ad esempio assenza di base fissa in Italia per le prestazioni professionali e titolarità effettiva del reddito). In mancanza di questi documenti, si applica la ritenuta interna del 30%. Verifica anche le regole IVA sulla territorialità della prestazione. In caso di errata applicazione, sono possibili rimborsi o crediti d’imposta, ma con tempi lunghi: meglio qualificare correttamente prima del pagamento.
Rimborsi spese e anticipazioni: entrano nella base della ritenuta?
Le anticipazioni “in nome e per conto” del cliente, con documenti intestati al cliente e riversate pari a quanto pagato, sono escluse sia da IVA sia dalla base ritenuta (art. 15 DPR 633/1972). I rimborsi spese “interni” o “forfettari”, invece, di norma concorrono all’imponibile del compenso e, quindi, entrano nella base per la ritenuta e per l’IVA. Con Cassa professionale, il contributo integrativo non entra nella base ritenuta. Con Gestione Separata, la rivalsa INPS 4% entra nella base. Per evitare errori, separa sempre le voci in fattura, specifica la natura del costo, allega i giustificativi e richiama l’art. 15 quando ricorrono i requisiti. In caso di dubbio, prediligi la prudenza o chiedi un parere scritto, considerando i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e la prassi consolidata.
