Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari e i “minimi”; restano esclusi solo i documenti sanitari da inviare al Sistema Tessera Sanitaria secondo i decreti MEF vigenti.
- Obbligo e-fattura per forfettari, “minimi” e ASD: introdotto dal DL 36/2022 e completo dal 2024; per i sanitari valgono le regole TS.
- Tempi di emissione: 12 giorni per l’immediata; entro il 15 del mese successivo per la differita; bollo virtuale trimestrale.
- Sanzioni: art. 6 D.Lgs. 471/1997 per tardiva/omessa fatturazione; regole specifiche per dati esteri via SDI e per il bollo.
Panoramica normativa e chi è obbligato
Il quadro di legge in sintesi
L’obbligo di fatturazione elettronica transita dal Sistema di Interscambio (SDI). La base è il D.Lgs. 127/2015, art. 1, integrato dall’art. 18 del DL 36/2022, convertito in legge 79/2022. Queste norme hanno esteso l’obbligo ai soggetti prima esclusi, tra cui i contribuenti in regime forfettario e nel regime di vantaggio (“minimi”), oltre a specifiche associazioni sportive dilettantistiche.
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo è scattato per chi nel 2021 aveva superato 25.000 euro di ricavi/compensi. Dal 1° gennaio 2024 è diventato universale per forfettari e “minimi”, a prescindere dai ricavi. Le regole tecniche SDI discendono dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dalle specifiche XML.
Le fonti consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali (Agenzia delle Entrate, MEF) delineano anche eccezioni in ambito sanitario per il Sistema Tessera Sanitaria (TS), oltre a scadenze e sanzioni (D.Lgs. 471/1997; DPR 633/1972, art. 21; DM 4 dicembre 2020 per il bollo).
Regime forfettario: obbligo e cosa cambia
Il “regime forfettario” è il regime agevolato con imposta sostitutiva e senza IVA. Dal 2024 devi emettere solo fatture elettroniche via SDI. Non cambia il fatto che non addebiti IVA in fattura. Cambiano forma e canale: XML, SDI e tempi certi di trasmissione.
Nelle e-fatture indichi che l’operazione non espone IVA per il regime. Inserisci un codice “Natura” coerente con le specifiche tecniche (tipicamente N2.2 – non soggette, altri casi). Riporta la dicitura di legge sul regime agevolato.
Resta il principio di cassa. Vuol dire che, per le imposte, contano gli incassi effettivi e non la sola emissione della fattura.
Regime dei minimi (regime di vantaggio)
Il “regime dei minimi” è il vecchio regime di vantaggio (DL 98/2011) per chi ne mantiene i requisiti. Dal 2024 anche i “minimi” rientrano nell’obbligo di e-fattura. Le regole operative sono le stesse del forfettario.
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
Le ASD in 398/1991 rientrano nell’estensione dell’obbligo, secondo le soglie temporanee fissate dal DL 36/2022. Dal 2024 l’emissione elettronica è la via ordinaria. Restano ferme le peculiarità del regime 398/1991 su proventi commerciali e adempimenti.
Professionisti sanitari e Sistema Tessera Sanitaria
Per le operazioni da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, la normativa in tema di privacy ha previsto negli anni divieti o limitazioni sulla e-fattura verso persone fisiche. I decreti MEF annuali confermano le modalità e le esclusioni operative. Al 2026, per le prestazioni da trasmettere al TS si applicano le regole del TS, con invio dei dati secondo il calendario ministeriale e con le forme documentali ammesse dalle norme vigenti. Verifica sempre l’ultimo decreto MEF e le istruzioni TS.
Come si emette correttamente una fattura elettronica in forfettario
Dati obbligatori e codici tecnici
Prepara l’XML con i dati minimi: dati del cedente/prestatore e del cliente, numero e data, imponibile (senza IVA), dicitura del regime e codice “Natura” corretto. Per la PA usa il codice univoco ufficio; per privati usa codice destinatario o PEC. Se il cliente è estero, imposta come canale “XXXXXXX” e invia i dati via SDI.
Tipo documento: usa TD01 per l’immediata; TD24 per la differita se consegni con DDT; TD02 per acconti. Per acquisti esteri possono servire TD17, TD18, TD19 per l’integrazione/autofattura.
Indica sempre modalità e termini di pagamento. Questo aiuta a gestire il principio di cassa e incastri con scadenze.
Tempi: 12 giorni e fattura differita
Fattura immediata: trasmetti a SDI entro 12 giorni dalla data dell’operazione. La fattura si considera emessa quando SDI la riceve. Conserverai la ricevuta di consegna o messa a disposizione.
Fattura differita: se emetti documenti di trasporto o documenti idonei, emetti e invii la fattura entro il 15 del mese successivo, riepilogando le operazioni del mese precedente (DPR 633/1972, art. 21, comma 4).
Marca da bollo da 2 euro
Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro devi l’imposta di bollo. Nel formato XML spunti l’opzione del bollo virtuale. SDI conteggia gli importi dovuti per trimestre.
Scadenze pagamento bollo (DM 4 dicembre 2020): 1° trimestre entro 31 maggio; 2° entro 30 settembre; 3° entro 30 novembre; 4° entro fine febbraio dell’anno successivo. Se l’importo dei primi due trimestri non supera 5.000 euro, puoi pagare entrambi al 30 settembre. Se la somma dei primi tre è entro 5.000 euro, puoi pagare i tre al 30 novembre.
Principio di cassa: come incide su chi è in forfettario
Il principio di cassa significa che conteggi ricavi e imposte quando incassi. La data dell’e-fattura non genera imposta da sola. Presta attenzione a incassi a cavallo d’anno: influenzano l’anno fiscale in cui paghi l’imposta sostitutiva.
Operazioni con l’estero e adempimenti collegati
Vendite a clienti esteri
Quando vendi a clienti UE o extra-UE, redigi la fattura in XML e inviala a SDI. SDI non la recapita al cliente estero, ma l’invio assolve il flusso dati sostitutivo dell’esterometro. Invia poi una copia di cortesia al cliente (PDF o altro formato) fuori da SDI.
Per clienti UE, valuta l’eventuale applicazione IVA nei casi particolari; nel forfettario normalmente non addebiti IVA. Per prestazioni di servizi extra-UE si seguono le regole di territorialità.
Acquisti da estero: integrazione/autofattura
Per servizi da soggetti esteri, compila un documento tipo TD17 entro il 15 del mese successivo all’operazione. Per acquisti intracomunitari di beni usa TD18; per acquisti di beni extra-UE, TD19. Anche nel forfettario devi adempiere a questi obblighi documentali, pur senza detrarre IVA.
Le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applicano secondo il D.Lgs. 471/1997 (sanzione per comunicazioni errate o omesse, con tetti mensili e riduzioni per correzione tempestiva). Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i dettagli operativi.
Regola decisionale rapida
Capire in pochi passaggi cosa fare
Se sei in regime forfettario o nei “minimi” nel 2026, emetti sempre fatture elettroniche via SDI. Ignora la soglia dei 25.000 euro: valeva solo per il periodo transitorio 2022–2023.
Se sei un professionista sanitario e la prestazione va comunicata al Sistema Tessera Sanitaria, segui le istruzioni TS e i decreti MEF vigenti. Per queste operazioni potrebbero restare esclusioni o specifiche tecniche alternative alla e-fattura verso persone fisiche.
Se vendi o acquisti dall’estero, invia comunque i dati tramite SDI usando i tipi documento corretti (TD01 per attive, TD17–19 per integrazioni/autofatture). Eviti così l’omissione dei dati transfrontalieri.
Se l’importo in fattura supera 77,47 euro e non hai IVA, attiva il bollo virtuale in XML. Paga secondo le scadenze trimestrali o con le proroghe previste sotto i 5.000 euro.
Se sbagli o sei in ritardo, valuta il ravvedimento operoso. Correggi e integra i dati prima possibile per ridurre sanzioni e interessi.
Sanzioni, controlli e buone pratiche
Tardiva o omessa fatturazione
L’omessa o tardiva emissione via SDI equivale a mancata fatturazione. Si applica l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. In assenza di IVA esposta (come nel forfettario) la sanzione va, in generale, da 250 a 2.000 euro per singola operazione.
Se vi è anche errata o omessa trasmissione di dati esteri, possono aggiungersi le sanzioni previste per le comunicazioni transfrontaliere. La tempestiva regolarizzazione riduce gli importi.
Irregolarità sul bollo
Se l’e-fattura richiedeva il bollo e non lo hai indicato, SDI può rilevarlo. L’imposta resta dovuta con sanzioni e interessi. È possibile il ravvedimento operoso per regolarizzare.
Errori nei dati e nel canale di recapito
Se sbagli codice destinatario o PEC, il cliente può scaricare la fattura dall’area riservata. Resta la validità fiscale. Ma correggi l’anagrafica per evitare scarti e ritardi.
Conservazione elettronica
La conservazione digitale a norma è obbligatoria. Devi garantire integrità, autenticità e leggibilità. Segui le regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate e le linee guida nazionali sulla conservazione.
Scadenze 2026 e organizzazione del flusso
Calendario operativo
Entro 12 giorni dall’operazione: invia le fatture immediate. Entro il 15 del mese successivo: invia le differite e le integrazioni/autofatture TD17–19.
Bollo virtuale: 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3), fine febbraio 2027 (Q4). Applica le proroghe previste dal DM 4 dicembre 2020 se resti sotto i 5.000 euro.
Per i dati TS, osserva le cadenze fissate dai provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute.
Tabella riepilogativa
| Scenario | Da quando | Cosa devi fare in pratica | Tempi e sanzioni |
|---|---|---|---|
| Forfettario (tutti i ricavi) | 1° gennaio 2024 | Emetti solo e-fatture via SDI con codice Natura coerente al regime; attiva bollo se dovuto. | 12 giorni (immediata) o 15 mese successivo (differita). Sanzioni art. 6 D.Lgs. 471/1997. |
| Regime dei minimi (vantaggio) | 1° gennaio 2024 | Stesse regole dei forfettari. Nessuna IVA esposta; conserva a norma. | Termini SDI come sopra. Sanzioni per tardiva/omessa fatturazione. |
| ASD in 398/1991 | 1° luglio 2022 con soglie transitorie, poi generalizzato dal 2024 | Usa SDI per il ciclo attivo. Rispetta le peculiarità contabili del regime 398/1991. | Termini SDI ordinari. Sanzioni art. 6 D.Lgs. 471/1997. |
| Professionisti sanitari (TS) | Secondo decreti MEF annuali | Invia i dati al Sistema TS. Per le operazioni soggette a TS valgono le esclusioni/limitazioni alla e-fattura verso privati. | Osserva il calendario TS. Sanzioni specifiche per omissioni o privacy. |
| Vendite a clienti esteri | Dal 1° luglio 2022 obbligo trasmissione dati via SDI | Invia l’XML a SDI con canale “XXXXXXX” e invia copia di cortesia al cliente. | Termini ordinari; sanzioni per comunicazioni estere se omesse o tardive. |
| Acquisti da estero (TD17–TD19) | Dal 1° luglio 2022 | Emetti documenti di integrazione/autofattura via SDI secondo il tipo operazione. | Entro il 15 del mese successivo. Sanzioni su omessa integrazione. |
| Bollo virtuale sulle e-fatture | Sempre, se importo > 77,47 euro e senza IVA | Flagga bollo in XML; versa trimestralmente con F24 o addebito. | 31/05, 30/09, 30/11, fine 02 anno successivo; ravvedimento operoso in caso di ritardo. |
| Conservazione elettronica | Sempre | Conserva e-fatture e metadati con procedure a norma. Garantisci leggibilità e integrità. | Sanzioni in caso di irregolarità documentale ai sensi del D.Lgs. 471/1997. |
FAQ
Devo ancora considerare la soglia dei 25.000 euro per l’obbligo di e-fattura?
No. La soglia dei 25.000 euro valeva solo nel periodo transitorio introdotto dal DL 36/2022: dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di e-fattura è generalizzato per tutti i contribuenti in regime forfettario e nel regime dei minimi. Non esiste più un test di ricavi o compensi per l’obbligo. Devi però continuare a rispettare le eccezioni previste per i documenti sanitari da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, che discendono da decreti MEF aggiornati periodicamente.
Qual è la differenza tra data documento, data operazione e data invio a SDI?
La data documento è quella che scrivi in fattura. La data dell’operazione è quando cedi il bene o completi il servizio. Nelle fatture immediate, devi spedire a SDI entro 12 giorni dalla data dell’operazione. Nelle differite, puoi fatturare entro il 15 del mese successivo riepilogando operazioni del mese precedente. La fattura si considera “emessa” alla data di ricezione da parte di SDI. Per il regime forfettario, ai fini delle imposte, conta l’incasso effettivo (principio di cassa). Tieni quindi traccia chiara di tutte le date: operazione, invio SDI, ricezione SDI e incasso.
Come fatturo a un cliente privato che non ha PEC né codice destinatario?
Se il cliente è un consumatore finale, inserisci il codice “0000000” nel campo codice destinatario. SDI non recapita la fattura via canale, ma la mette a disposizione nell’area riservata del cliente. Fornisci sempre una copia di cortesia (PDF) per agevolare la lettura. La copia non ha valore fiscale autonomo, ma aiuta la comprensione. Ricorda di compilare correttamente l’indirizzo e i dati anagrafici. Se il cliente è estero, usa il canale “XXXXXXX” e invia la copia per e-mail o altro mezzo concordato.
Come funziona la marca da bollo in e-fattura e cosa succede se la dimentico?
Se la fattura supera 77,47 euro e non applichi IVA, devi il bollo da 2 euro. Nel tracciato XML indichi che il bollo è dovuto. SDI calcola l’imposta totale dovuta per trimestre. Paga entro le scadenze fissate dal DM 4 dicembre 2020. Se dimentichi di indicarlo, l’imposta resta dovuta. Puoi regolarizzare con ravvedimento operoso pagando imposta, sanzione ridotta e interessi. Controlla periodicamente il cassetto fiscale per verificare l’importo del bollo maturato e gli eventuali avvisi dell’Agenzia delle Entrate.
Sono un professionista sanitario: devo fare e-fattura o basta l’invio al Sistema Tessera Sanitaria?
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche che rientrano tra i dati da inviare al Sistema TS, la normativa sulla privacy ha previsto negli anni divieti o limitazioni alla e-fattura verso i privati. Al 2026 continuano ad applicarsi le regole fissate dai decreti MEF e dalle istruzioni TS, che indicano modalità e frequenza di invio dei dati. In pratica, per le operazioni soggette a trasmissione al TS, segui le specifiche TS; per le altre operazioni (per esempio verso imprese o per prestazioni non trasmissibili al TS), emetti la e-fattura ordinaria via SDI. Verifica sempre l’ultimo decreto ministeriale e le circolari applicative pubblicate sui portali istituzionali.
Come gestisco le operazioni con l’estero nel forfettario se non detraggo l’IVA?
Nel forfettario non detrai l’IVA, ma gli obblighi documentali restano. Per le vendite a soggetti esteri, invia comunque la fattura in XML a SDI per assolvere l’invio dati transfrontalieri; poi manda una copia di cortesia al cliente. Per acquisti di servizi o beni dall’estero, emetti i documenti di integrazione/autofattura via SDI (TD17–TD19) entro il 15 del mese successivo. Pur non detraendo IVA, rispetti così le regole sul monitoraggio delle operazioni e le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997. Conserva a norma sia le fatture attive sia i documenti TD emessi, insieme alle ricevute SDI.
