Canone RAI: si paga anche se non ho la TV a casa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se non possiedi una TV devi inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione all’Agenzia delle Entrate (online, intermediario o raccomandata). Senza domanda pagherai 70 euro annui in bolletta. È possibile chiedere rimborso.

  • Esenzione solo con dichiarazione sostitutiva valida: quadro A (non detenzione) o quadro B (utenza elettrica intestata a chi paga già in famiglia).
  • Scadenze rigide: 1 febbraio-30 giugno per esonero secondo semestre; 1 luglio-31 gennaio per esonero dall’anno successivo.
  • Rimborso se addebitato per errore o pagato senza TV: si usa il modello di rimborso dell’Agenzia delle Entrate, con esito dopo verifica.

Cos’è il canone RAI in bolletta e chi deve pagarlo

Il canone TV è un’imposta sul possesso di un televisore. “Televisore” significa un apparecchio atto o adattabile a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare. Quindi dotato di sintonizzatore.

PC, tablet, smartphone e monitor senza tuner non sono televisori. Non generano obbligo di canone. Questo punto deriva dalla disciplina storica (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in L. 4 giugno 1938, n. 880) e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 2016 il canone ordinario si paga tramite la bolletta elettrica dell’utenza domestica residente. La base normativa è la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, commi 152-159, consultabile su Normattiva. L’importo, aggiornato, è pari a 70 euro annui, addebitati in 10 rate da gennaio a ottobre.

Quando si ha diritto all’esenzione

1) Non possiedi alcun televisore

Hai diritto all’esenzione se non detieni televisori in nessuna abitazione dove hai un’utenza elettrica domestica residente. Devi però dichiararlo all’Agenzia delle Entrate con la “dichiarazione sostitutiva di non detenzione”. Senza dichiarazione, l’esonero non scatta.

2) Pagamento già assolto in famiglia (una sola utenza per nucleo)

Se nel tuo stato di famiglia c’è già un componente che paga il canone su un’altra utenza elettrica residente, puoi evitare il doppio addebito. Compili il quadro B della dichiarazione e indichi il codice fiscale del soggetto pagante e il POD dell’utenza corretta.

3) Anziani over 75 con basso reddito

Sono esenti i cittadini con 75 anni compiuti e reddito familiare annuo non superiore a 8.000 euro. La regola nasce dall’art. 1, comma 132, L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla Legge 208/2015. Conta il reddito complessivo del coniuge o convivente.

Se compi 75 anni entro il 31 gennaio, l’esenzione vale per tutto l’anno. Se compi 75 anni tra 1 febbraio e 31 luglio, vale dal secondo semestre. Se dopo il 31 luglio, parte dall’anno successivo. Serve presentare l’apposita dichiarazione sostitutiva.

4) Diplomatici, consolari, militari stranieri

Godono di esenzione i diplomatici e consolari (Convenzione di Vienna del 1961 e del 1963) e il personale delle forze NATO non residente, in base all’Accordo di Londra del 1951 (NATO SOFA) recepito nell’ordinamento italiano. Si presenta dichiarazione con la documentazione di status.

5) Rivenditori e riparatori TV

Gli apparecchi in negozi e laboratori, destinati alla vendita o alla riparazione, non sono soggetti al canone domestico. La disciplina discende dal quadro normativo del 1938 e dalle regole su abbonamenti speciali. Resta dovuto l’eventuale canone speciale per uso pubblico, se applicabile al caso concreto.

Come presentare la dichiarazione di esenzione

Canali di invio

Puoi inviare la dichiarazione in tre modi: accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (SPID, CIE, CNS), intermediario abilitato, oppure raccomandata A/R. L’indirizzo postale è: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – S.A.T. Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Il modello e le istruzioni sono approvati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e aggiornati periodicamente. La base regolamentare generale sull’addebito in bolletta è nel decreto attuativo del MEF del 13 maggio 2016, oltre ai successivi chiarimenti amministrativi.

Quadri del modello

Quadro A: dichiari di non detenere alcun televisore in nessuna delle abitazioni per cui sei intestatario di utenza elettrica residente. Questa è la “non detenzione”.

Quadro B: dichiari che il canone è addebitato su un’utenza elettrica intestata a un altro componente dello stesso nucleo anagrafico. Serve per eliminare doppi addebiti in famiglie con più contatori.

Le dichiarazioni sono sostitutive di atto di notorietà e sono soggette alle sanzioni in caso di falso, ai sensi del DPR 445/2000, art. 76. Compila con attenzione i dati anagrafici, il codice fiscale e il POD della fornitura.

Scadenze e decorrenza dell’esonero

Se invii la dichiarazione dal 1 febbraio al 30 giugno, l’esenzione decorre dal secondo semestre dello stesso anno. Se invii dal 1 luglio al 31 gennaio, l’esenzione parte dall’anno successivo. Sono finestre rigide.

La non detenzione ha validità annuale. Va rinnovata ogni anno se la situazione resta invariata. In caso di variazione (acquisto TV, cambio residenza, nuova utenza) devi aggiornare tempestivamente la posizione, per evitare addebiti o sanzioni.

Rimborso del canone addebitato per errore o non dovuto

Se non possedevi TV e ti hanno addebitato il canone, puoi chiedere il rimborso. Usi il modello di rimborso dell’Agenzia delle Entrate per il canone TV in bolletta. Indichi le mensilità contestate e alleghi la documentazione a supporto.

L’Agenzia effettua le verifiche e, in caso di accoglimento, la società elettrica eroga il rimborso in bolletta o con accredito. I tempi medi variano in base ai flussi tra Agenzia e gestori, in genere alcune settimane o pochi mesi.

Definizioni operative utili

Apparecchi atti o adattabili

Un televisore è “atto” se ha un sintonizzatore integrato. È “adattabile” se può ricevere il segnale con un decoder o un tuner esterno. Un monitor privo di tuner non è televisore, a meno che venga dotato di tuner successivamente.

Utenza elettrica domestica residente

È il contratto di fornitura elettrica relativo alla tua abitazione di residenza anagrafica. Il canone si addebita su una sola utenza domestica residente per nucleo familiare. Se hai più contatori, eviti doppi addebiti con il quadro B.

Regola decisionale rapida

Usa questi passaggi logici per capire cosa fare in pochi minuti.

  • Hai almeno un televisore in casa? Sì: canone dovuto in bolletta. No: compila e invia il quadro A (non detenzione).
  • In famiglia il canone è già pagato su un’altra utenza residente? Sì: invia il quadro B per evitare doppio addebito. No: nessuna azione su questo punto.
  • Hai 75 anni compiuti entro il 31 gennaio e reddito familiare fino a 8.000 euro? Sì: invia la dichiarazione over 75 per esonero annuale. Se compi 75 tra 1 febbraio e 31 luglio: esonero dal secondo semestre. Dopo il 31 luglio: dall’anno successivo.
  • Hai pagato senza dovere? Sì: presenta il modello di rimborso indicando le rate e allegando prova della non detenzione o del doppio addebito.
  • Hai inviato la dichiarazione tra 1 febbraio e 30 giugno? Esonero secondo semestre. Tra 1 luglio e 31 gennaio? Esonero dall’anno successivo.

Riferimenti normativi e amministrativi

Base giuridica dell’imposta: R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in L. 4 giugno 1938, n. 880 (consultabili su Normattiva). Modalità di addebito in bolletta: L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 152-159; decreto MEF 13 maggio 2016. Esenzione over 75: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 132, come modificato dalla L. 208/2015. Esenzioni diplomatiche: Convenzioni di Vienna del 1961 e 1963. Personale NATO: Accordo di Londra del 1951 (NATO SOFA). Modelli e istruzioni: provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e istruzioni ufficiali.

Errori frequenti da evitare

Non inviare la dichiarazione oltre le finestre temporali: perdi mesi di esonero. Non dichiarare il POD corretto: l’istanza può essere respinta. Non rinnovare la non detenzione annualmente: riprende l’addebito.

Confondere monitor senza tuner con TV: rischi addebito legittimo se installi un tuner. Dimenticare il cambio residenza o la voltura: può scattare un nuovo addebito sulla nuova utenza.

Scenario Chi può richiederlo Modulo/Quadro da usare Decorrenza esonero
Nessun televisore in qualunque abitazione Intestatario di utenza domestica residente senza TV Dichiarazione sostitutiva – Quadro A (non detenzione) Invio 1 feb-30 giu: 2° semestre stesso anno. Invio 1 lug-31 gen: intero anno successivo.
Doppio addebito in famiglia con più contatori Componente del nucleo con canone già pagato su altra utenza residente Dichiarazione sostitutiva – Quadro B (famiglia anagrafica già pagante) Dalla prima fattura utile dopo l’accoglimento. Rimborso delle rate già pagate possibile su richiesta.
Over 75 con reddito familiare ≤ 8.000 € Soggetto con 75 anni compiuti e requisiti reddituali Dichiarazione over 75 con autocertificazione reddito 75 anni entro 31 gen: intero anno. 1 feb-31 lug: 2° semestre. Dopo 31 lug: anno successivo.
Diplomatici/Consolari/Militari stranieri Beneficiari di immunità/privilegi secondo Convenzioni e NATO SOFA Dichiarazione con allegata documentazione di status Dalla presa d’atto dell’Agenzia; eventuale rimborso per addebiti pregressi ammesso con istanza.
Rivenditori e riparatori TV Imprese con apparecchi destinati a vendita/riparazione Dichiarazione di esonero per apparecchi non detenuti a uso privato Immediata, su apparecchi in esposizione/laboratorio; valutare obblighi di canone speciale per uso pubblico.
Rimborso per addebito non dovuto Chi ha pagato senza obbligo (es. non detenzione non registrata) Modello di rimborso canone TV in bolletta Accredito da parte del fornitore elettrico dopo verifica dell’Agenzia; tempi variabili (settimane/mesi).

FAQ

Devo rinnovare ogni anno la dichiarazione di non detenzione se non ho la TV?

Sì. La dichiarazione di non detenzione ha efficacia annuale. Se non rinnovi, dal nuovo anno il canone tornerà in addebito in bolletta. Presenta la nuova dichiarazione entro il 31 gennaio per evitare qualsiasi addebito nell’anno. Se invii tra 1 febbraio e 30 giugno, otterrai l’esenzione solo per il secondo semestre. Se invii dal 1 luglio al 31 gennaio, varrà dall’anno successivo. Conserva sempre una copia della ricevuta telematica o della raccomandata A/R per eventuali verifiche dell’Agenzia delle Entrate.

Ho un monitor senza sintonizzatore ma uso un decoder esterno: devo pagare il canone?

Sì. La norma considera televisore anche l’apparecchio “adattabile”, cioè che può ricevere il segnale con dispositivi esterni. Se colleghi un decoder o un tuner USB al monitor, l’apparecchio diventa idoneo alla ricezione televisiva. In questo caso, scatta l’obbligo di canone. Se invece possiedi solo monitor, PC, tablet o smartphone senza alcun tuner o decoder, non è dovuto. In caso di dubbio, verifica le specifiche tecniche del dispositivo e mantieni prova dell’assenza del sintonizzatore.

Pago due canoni perché ho due contatori elettrici: come evito il doppio addebito?

Il canone è dovuto una sola volta per nucleo familiare anagrafico. Se hai più utenze domestiche residenti intestate a persone dello stesso stato di famiglia, invia il quadro B. Indica il codice fiscale del familiare su cui deve gravare il canone e il POD dell’utenza corretta. Chiedi anche il rimborso delle rate già addebitate sulla seconda utenza con il modello di rimborso. L’effetto in bolletta avviene dalla prima fattura utile, dopo l’elaborazione dell’Agenzia delle Entrate e del fornitore elettrico.

Ho già pagato il canone ma non ho la TV: posso recuperare le somme?

Sì. Compila la dichiarazione di non detenzione per interrompere gli addebiti futuri e, in parallelo, presenta il modello di rimborso per le rate già pagate. Indica i mesi interessati e allega documenti utili (ricevute, eventuali autocertificazioni). L’Agenzia delle Entrate verifica la posizione anagrafica e contrattuale e, se accoglie l’istanza, il fornitore elettrico effettua il rimborso in bolletta o con accredito. I tempi dipendono dai flussi informatici tra Agenzia e gestore, in media alcune settimane o pochi mesi.

Come incidono cambi di residenza, voltura o subentro sull’addebito del canone?

Il canone segue l’utenza domestica residente del tuo nucleo familiare. Se trasferisci la residenza o effettui una voltura, può avviarsi un nuovo addebito anche se prima eri esente. Aggiorna sempre la tua posizione: se non hai TV, invia il quadro A per la nuova utenza; se in famiglia il canone è già pagato da un altro componente, invia il quadro B con i nuovi riferimenti (POD e codice fiscale). In caso di cessazione utenza per decesso o chiusura, verifica con l’Agenzia delle Entrate l’eventuale diritto a rimborso delle rate non dovute.

Indicazioni pratiche per l’invio e la prova dell’esenzione

Preferisci l’invio telematico: ottieni subito una ricevuta con identificativo. Con la raccomandata A/R, conserva l’avviso di ricevimento. Controlla le prime bollette utili dopo l’invio per verificare l’effettiva sospensione dell’addebito. Se il canone compare ancora, apri un reclamo verso il fornitore allegando la ricevuta della dichiarazione e segnala la problematica all’Agenzia delle Entrate. Ricorda che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali (DPR 445/2000, art. 76) e al recupero del canone con interessi e sanzioni amministrative.

Infine, mantieni allineati i dati anagrafici (residenza, stato di famiglia) in anagrafe comunale e presso il gestore elettrico: l’allineamento accelera l’accoglimento delle dichiarazioni e riduce gli errori di addebito.

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