Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Devi pagare il canone TV solo se detieni un televisore o un decoder che riceve segnale terrestre o satellitare. Smartphone, PC e tablet non lo attivano. Esistono esenzioni (over 75, diplomatici/NATO, rivenditori) e rimborsi.
- Obbligo solo con un apparecchio televisivo o decoder DVB-T/T2 o satellitare collegato a uno schermo; radio e dispositivi solo internet non rilevano per uso privato.
- Presunzione di detenzione legata all’utenza elettrica domestica residente (regole introdotte dalla legge di stabilità 2016) e dichiarazioni sostitutive per l’esonero.
- Esenzioni specifiche: over 75 con reddito familiare entro 8.000 euro, diplomatici e NATO, rivenditori/riparatori; rimborsi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Cos’è il canone TV e su quali norme si basa
Il canone TV è un’imposta sulla detenzione di apparati idonei a ricevere il segnale televisivo. In parole semplici: paghi perché possiedi una TV, non perché guardi un programma.
La base storica è nel Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella Legge 4 giugno 1938, n. 880. Questa disciplina è stata aggiornata nel tempo. Un passaggio chiave è la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha introdotto la presunzione di detenzione in presenza di un’utenza elettrica domestica residente e, di regola, l’addebito tramite la fornitura elettrica.
Le regole operative, le esenzioni e i modelli di dichiarazione sono definite da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Puoi verificare i riferimenti su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF.
Quando il canone è dovuto: definizioni pratiche
Che cosa conta come “apparecchio televisivo”
Conta come TV un dispositivo con sintonizzatore digitale terrestre o satellitare (DVB-T/T2 o DVB-S/S2), integrato o esterno. Vale anche una TV “monitor” priva di tuner se collegata a un decoder che riceve il segnale.
Non contano smartphone, PC o tablet che vedono i programmi solo via internet. Non basta un’app per attivare l’obbligo. Serve sempre un sintonizzatore che capti il segnale broadcast terrestre o satellitare.
Radio: niente obbligo per uso privato
Per uso domestico privato, la sola radio non fa scattare il canone TV. L’obbligo riguarda la televisione. La disciplina storica sulle radio è stata superata e, oggi, il focus è la detenzione di apparecchi televisivi.
Un solo canone per famiglia anagrafica
Il canone è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica, per l’abitazione di residenza. Non si paga per seconde case o altre forniture non residenti. Se più familiari vivono insieme, basta un canone.
Come funziona la presunzione e come si evita il pagamento se non hai la TV
Presunzione legata alla bolletta di casa
Se hai un’utenza elettrica domestica nella tua residenza, la legge presume che tu possieda una TV. Per questo, in via ordinaria, il canone è richiesto tramite il fornitore di energia dell’abitazione di residenza, salvo diverse modalità stabilite con decreti del MEF.
Se non detieni alcuna TV, devi smentire la presunzione con una dichiarazione sostitutiva (la cosiddetta “dichiarazione di non detenzione”). La presenti ogni anno, con validità secondo finestre temporali precise.
Scadenze per la dichiarazione di non detenzione
Le finestre standard sono:
- Invio dal 1° gennaio al 31 gennaio: esonero per l’intero anno.
- Invio dal 1° febbraio al 30 giugno: esonero dal secondo semestre dello stesso anno.
- Invio dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonero dall’anno successivo.
Queste tempistiche sono state stabili negli anni recenti per coordinare esoneri e rate in bolletta. Verifica sempre i modelli e le istruzioni aggiornati dell’Agenzia delle Entrate.
Esenzioni e casi particolari
Over 75 con reddito limitato
Hai almeno 75 anni e un reddito familiare annuo non superiore a 8.000 euro? Puoi chiedere l’esenzione. Per reddito familiare si intende la somma dei redditi tuoi e del coniuge convivente, esclusi colf o badanti.
Compili la dichiarazione sostitutiva predisposta dall’Agenzia delle Entrate e la invii con le solite modalità (telematico, intermediario, raccomandata). Se maturi i 75 anni in corso d’anno, l’esonero può valere dal semestre successivo.
Personale diplomatico e NATO
Godono di esenzione gli agenti diplomatici e consolari, secondo le convenzioni internazionali. Sono esentati anche i militari di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO e il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana inserito nelle stesse strutture.
Rivenditori e riparatori
Se sei un rivenditore o un riparatore di televisori, gli apparecchi presenti in negozio o laboratorio non fanno scattare il canone ordinario. Non sono detenuti per uso proprio, ma per vendita o riparazione. Occorre però rispettare gli adempimenti formali previsti dall’Agenzia delle Entrate.
Due utenze elettriche intestate e un solo canone
Se in famiglia avete due contratti elettrici “residenti”, il canone si paga una sola volta. Serve presentare la dichiarazione di esistenza di altra utenza per evitare addebiti duplicati. Usa il modello AE quadro B dedicato ai casi di co-residenza.
Non hai più la TV: cosa fare
Se ti sei disfatto della TV (vendita, rottamazione, cessione), oggi la strada pratica è la dichiarazione di non detenzione. Indichi che non possiedi alcun apparecchio TV in nessuna delle abitazioni del nucleo.
Come si paga, rimborsi e controlli
Modalità di riscossione
Di regola, il canone viene riscosso tramite la fornitura elettrica dell’abitazione di residenza, in rate definite annualmente dal MEF. Eventuali diverse modalità sono stabilite con decreti e provvedimenti attuativi. Per chi non ha utenza elettrica residente, si applicano le modalità alternative indicate dall’Agenzia delle Entrate (per esempio F24 o avviso di pagamento dedicato, se previsto).
Rimborsi
Se hai pagato ma avevi diritto all’esenzione o avevi già presentato la dichiarazione, puoi chiedere il rimborso con l’apposito modello dell’Agenzia delle Entrate. Dopo le verifiche, il rimborso viene erogato, in via ordinaria, dall’impresa elettrica che ha incassato le rate o con le modalità previste dal MEF.
Verifiche e sanzioni
La detenzione è soggetta a controlli documentali e incroci con le banche dati anagrafiche ed energetiche. In caso di omesso pagamento senza titolo, si applicano le somme dovute, interessi e sanzioni secondo i provvedimenti vigenti. Evita il contenzioso: se non hai la TV, presenta la dichiarazione; se l’hai acquistata, regolarizza subito.
Regola decisionale rapida
Capire in 60 secondi se devi pagare e cosa fare
- Hai un apparecchio con sintonizzatore TV (integrato o con decoder)? Sì: canone dovuto. No: vai al punto seguente.
- Guardi la TV solo via internet su smartphone, PC o tablet, senza decoder? Sì: canone non dovuto. No: verifica se in casa esiste una TV di chiunque faccia parte della tua famiglia anagrafica.
- La tua utenza elettrica è “domestica residente” e nel nucleo esiste una sola TV? Sì: un solo canone. Se in bolletta lo vedi doppio, presenta la dichiarazione quadro B.
- Non hai nessuna TV in famiglia? Sì: presenta la dichiarazione di non detenzione nei tempi utili (vedi finestre) per bloccare l’addebito.
- Hai 75 anni o più e reddito familiare entro 8.000 euro? Sì: richiedi l’esenzione con il modello AE. Se hai già pagato, valuta il rimborso.
- Sei diplomatico, NATO, o rivenditore/riparatore? Sì: rientri in casi di esenzione; usa i modelli dedicati AE.
Fonti normative e operative: Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, Legge 4 giugno 1938, n. 880; Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi sull’addebito tramite utenza elettrica); decreti del MEF; istruzioni e modelli dell’Agenzia delle Entrate. Testi e aggiornamenti consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Operatività: invio delle domande e tempi
Come inviare dichiarazioni ed esenzioni
Hai tre canali:
- Telematico sul portale dell’Agenzia delle Entrate (con credenziali SPID/CIE/CNS o intermediario abilitato).
- Tramite un professionista intermediario (commercialista, consulente abilitato).
- Raccomandata A/R all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – S.A.T. Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, utilizzando i modelli ufficiali firmati e con documento allegato.
Conserva sempre ricevute e copie. Le domande sono dichiarazioni sostitutive: rispondi in modo veritiero e aggiornato.
Quando decorre l’esonero
Conta la data di arrivo della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Le finestre temporali standard fissano da quando smetti di pagare: intero anno, secondo semestre, o anno successivo. Se ricevi ancora addebiti dopo il termine, presenta sollecito e, in ultima istanza, istanza di rimborso.
| Scenario | Requisito oggettivo | Adempimento richiesto | Decorrenza/Esito |
|---|---|---|---|
| Non detieni alcuna TV | Nessun apparecchio con tuner TV in famiglia anagrafica | Dichiarazione di non detenzione (modello AE) | Invio 1/1-31/1: tutto l’anno; 1/2-30/6: secondo semestre; 1/7-31/1: dall’anno successivo |
| Over 75 a basso reddito | Età ≥ 75 anni e reddito familiare ≤ 8.000 € | Domanda di esenzione (modello AE dedicato) | Dall’anno o dal semestre indicato nelle istruzioni AE, con possibilità di rimborso per rate già pagate |
| Doppio addebito in famiglia | Più utenze “residenti” per la stessa famiglia anagrafica | Dichiarazione quadro B (altra utenza con canone assolto) | Stop ad addebiti duplicati dalla prima fattura utile; rimborso per quanto indebitamente pagato |
| Rivenditori/Riparatori | Apparecchi detenuti per vendita o riparazione | Applicazione dell’esenzione secondo istruzioni AE (documentazione attività) | Nessun canone per apparecchi in negozio o laboratorio |
| Diplomatici e NATO | Qualifica e status riconosciuto secondo convenzioni | Domanda di esenzione con documenti giustificativi | Esenzione con efficacia dalla data riconosciuta; eventuale rimborso se già pagato |
| Hai pagato ma avevi diritto all’esonero | Presenza di un valido titolo di esenzione o non detenzione | Istanza di rimborso (modello AE “rimborso canone”) | Rimborso dopo verifica, erogato dall’impresa elettrica o come da MEF |
FAQ
Devo pagare il canone se ho solo un monitor collegato a internet e uso le app delle piattaforme?
No, se il monitor non ha un sintonizzatore TV e non è collegato a un decoder che riceve il digitale terrestre o il satellite. Le app che funzionano solo tramite internet non attivano l’obbligo. Attenzione però: se in casa è presente un qualsiasi dispositivo con tuner TV (anche un vecchio decoder collegato a quel monitor), l’obbligo scatta per tutta la famiglia anagrafica. In caso di dubbi, rimuovi o dismetti decoder e presenta la dichiarazione di non detenzione indicando l’assenza totale di apparecchi televisivi.
Pago il canone per due case: è corretto?
No, per uso privato paghi un solo canone per la residenza anagrafica della famiglia. Le seconde case non generano un ulteriore canone. Se vedi l’addebito anche sulla seconda utenza, controlla che non sia classificata erroneamente come “domestica residente”. Presenta la dichiarazione quadro B all’Agenzia delle Entrate per attestare che il canone è già assolto su un’altra fornitura elettrica intestata a un componente della famiglia anagrafica. Chiedi inoltre la rettifica al fornitore di energia, se la tariffa di quella seconda casa è sbagliata. Puoi domandare il rimborso per quanto indebitamente pagato.
Sono in affitto: chi paga il canone, io o il proprietario?
Conta chi è residente e detiene la TV. Se l’inquilino trasferisce la residenza nell’immobile e detiene una TV, l’obbligo è in capo al suo nucleo familiare. La presunzione si aggancia alla sua utenza elettrica residente. Se la luce resta intestata al proprietario ma tu hai la residenza, verifica se il canone compare in bolletta: in quel caso potresti doverlo rifondere al proprietario, salvo pattuizioni contrarie. La soluzione migliore è intestare l’utenza a te, per allineare presunzione e detenzione reale. Se non detieni TV, invia la dichiarazione di non detenzione e conserva prova della consegna.
Ho compiuto 75 anni a giugno: da quando non pago più?
Se rispetti il requisito di reddito familiare entro 8.000 euro, puoi chiedere l’esenzione. In base alle regole operative più diffuse negli ultimi anni, se maturi l’età nel corso del primo semestre e presenti in tempo la domanda, l’esonero può applicarsi già dal secondo semestre. Se invece maturi il requisito nel secondo semestre, l’esonero decorre in genere dall’anno successivo. Controlla sempre le istruzioni aggiornate nel modello dell’Agenzia delle Entrate, che specificano con esempi la decorrenza e i casi di rimborso delle rate già addebitate in bolletta.
Uso una parabola con un decoder satellitare free-to-air: devo pagare?
Sì, se il decoder è in grado di ricevere segnali televisivi satellitari, l’apparecchio è considerato idoneo alla ricezione TV. L’obbligo prescinde dai canali che guardi (gratuiti o a pagamento) e dal fatto che non usi servizi RAI. Il canone è un’imposta sulla detenzione dell’apparato. Se non vuoi pagare, devi dismettere completamente la dotazione TV (decoder compreso) e inviare la dichiarazione di non detenzione. Ricorda che la presunzione in bolletta opera finché non presenti la dichiarazione nei termini fissati dalle finestre temporali annuali.
Riferimenti utili per l’affidabilità (senza link)
Norme principali: Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246; Legge 4 giugno 1938, n. 880; Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi sulla presunzione e sulla riscossione tramite fornitura elettrica). Atti attuativi e modulistica: provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate; decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Testi normativi consultabili su Normattiva; modelli e istruzioni disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
