Il canone RAI (Radiotelevisione italiana) è l’imposta che paghi se in casa hai una TV o un apparecchio che riceve i programmi televisivi. Nel 2026 costa 90 € l’anno per famiglia, in 10 rate da 9 € nella bolletta della luce. Se non hai la TV, o hai più di 75 anni e un reddito basso, puoi chiedere l’esonero.
- Importo e riscossione: 90 € l’anno, in 10 rate da 9 € da gennaio a ottobre nella bolletta della luce di casa tua.
- Esenzioni: non paghi se non hai la TV, se hai almeno 75 anni e un reddito basso, o in alcuni casi particolari, come diplomatici, militari stranieri, rivenditori e riparatori di TV.
- Scadenze chiave: se invii l’autodichiarazione tra 1 febbraio-30 giugno, l’esonero vale per il secondo semestre. Se la invii tra 1 luglio-31 gennaio, vale per l’anno successivo. Per i rimborsi presenti una richiesta all’Agenzia delle Entrate (AE).
Cos’è il canone RAI e perché si paga
Il canone RAI, o canone TV, è un’imposta che paghi se hai un apparecchio in grado di ricevere i programmi TV, anche se non lo accendi mai. La legge parla di “detenzione” di apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione: vuol dire semplicemente avere l’apparecchio in casa. L’obbligo nasce dal Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938 n. 246, poi modificato più volte.
Sì, il canone RAI è obbligatorio: se hai una TV, lo devi pagare, anche se non guardi i canali della RAI. La legge lo chiama ancora “abbonamento alle radioaudizioni”, per questo lo senti chiamare anche abbonamento RAI o canone di abbonamento TV. Come ricorda la voce di Wikipedia sul canone televisivo in Italia, gli incassi vanno soprattutto alla RAI, la società pubblica che gestisce il servizio radiotelevisivo.
Dal 2016 la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 commi 152-159, ha introdotto l’addebito in bolletta elettrica per le utenze domestiche residenziali. Puoi leggerne il testo su Normattiva, la banca dati ufficiale delle leggi. La norma presume che tu abbia una TV quando hai un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale.
La gestione pratica, cioè moduli, autodichiarazioni e rimborsi, segue i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le tabelle del canone speciale sono pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Principio della “detenzione” e nucleo familiare anagrafico
L’imposta si paga perché hai l’apparecchio, non perché lo usi. Conta avere una TV o un dispositivo con sintonizzatore TV. Se ti chiedi cosa succede con computer e tablet, leggi la guida sul canone RAI per PC, smartphone e tablet. Si paga una sola volta per ciascun nucleo familiare anagrafico.
La famiglia anagrafica sono le persone iscritte nello stesso stato di famiglia, alla stessa residenza. Se tu e il tuo coniuge avete un’unica residenza e una sola utenza elettrica “domestica residente”, pagate il canone una sola volta.
Quanto costa il canone RAI nel 2026
Per il 2026 l’importo è 90 € l’anno, come conferma l’Agenzia delle Entrate nella sua pagina sul canone TV. L’addebito avviene in 10 rate mensili da gennaio a ottobre, quindi ogni rata vale 9 €. L’addebito compare nella bolletta dell’utenza elettrica domestica residenziale.
Se ricevi la bolletta ogni due mesi, in ogni fattura trovi due rate insieme, cioè 18 €. L’importo non cambia in base al numero di TV che hai in casa: paghi sempre una sola quota per famiglia anagrafica.
Il canone non è sempre stato di 90 €. Nel 2024 la legge di bilancio lo aveva ridotto a 70 €, ma solo per quell’anno, come ricorda la stessa pagina dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2025 è tornato a 90 €, l’importo in vigore anche dal 2017 al 2023. Per questo, se confronti le bollette di anni diversi, puoi vedere rate diverse.
Nella bolletta delle utenze non residenziali, come le seconde case, il canone ordinario non arriva. E anche se nella tua famiglia ci sono più contratti della luce, paghi sempre un solo canone per nucleo familiare.
Come e quando si paga il canone RAI
Nella maggior parte dei casi non devi fare nulla: il fornitore di luce addebita il canone nella bolletta della casa in cui hai la residenza. Il pagamento della bolletta vale anche come pagamento del canone.
Se invece nessuno della tua famiglia anagrafica ha un contratto elettrico domestico residenziale, ma in casa hai una TV, paghi con il modello F24. Lo stesso vale se l’addebito in bolletta si è fermato durante l’anno, per esempio perché hai chiuso la fornitura: la parte che manca la versi con l’F24. Per orientarti tra i campi del modulo, leggi la nostra guida su come pagare il modello F24.
Nella tabella trovi le tre modalità di pagamento con F24 previste dall’Agenzia delle Entrate per il rinnovo del canone, con importi e scadenze.
| Modalità di pagamento con F24 | Importo di ogni versamento | Scadenze di versamento |
|---|---|---|
| Un unico versamento annuale | 90,00 € | 31 gennaio |
| Due versamenti semestrali | 45,94 € a rata | 31 gennaio e 31 luglio |
| Quattro versamenti trimestrali | 23,93 € a rata | 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre |
Per il rinnovo usa il codice tributo TVRI (canone TV rinnovo). Se inizi ad avere una TV per la prima volta, il codice è TVNA (canone TV nuovo abbonamento) e il canone è dovuto dal mese in cui la TV entra in casa.
Esenzioni: chi non paga e come si ottiene l’esonero
Il canone RAI non ha un limite di età: lo paghi finché hai una TV, a meno che tu rientri in uno dei casi di esonero qui sotto. L’unica esenzione legata all’età riguarda chi ha almeno 75 anni e un reddito basso. Trovi tutti i casi anche nella nostra guida all’esenzione dal pagamento del canone RAI.
Non detenzione di apparecchi TV
Se non hai alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione TV (es. nessuna TV o decoder), puoi chiedere l’esenzione. Devi presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione sostitutiva, cioè un modulo in cui dichiari tu, sotto la tua responsabilità, di non avere la TV. Se ti chiedi se il canone si paga anche quando non hai la TV, ne parliamo nella guida sul canone RAI senza TV in casa.
Ricordati di inviare l’autodichiarazione ogni anno. Se invii la richiesta tra il 1 febbraio e il 30 giugno, l’esenzione vale per il secondo semestre dell’anno. Se invii tra il 1 luglio e il 31 gennaio, vale per l’intero anno successivo. Questi termini sono indicati dall’Agenzia delle Entrate nella scheda sulla dichiarazione sostitutiva.
Over 75 con reddito basso
Non paghi il canone se hai compiuto 75 anni e il tuo reddito, sommato a quello del coniuge, non supera 8.000 € l’anno. Lo prevede l’art. 1, comma 132, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificato.
C’è un’altra condizione: in casa non devono vivere persone con un reddito proprio, oltre al coniuge. Fanno eccezione colf e badanti. Secondo la pagina dell’Agenzia delle Entrate per gli over 75, se compi 75 anni entro il 31 gennaio l’esonero vale per tutto l’anno. Se li compi tra il 1 febbraio e il 31 luglio, vale per il secondo semestre.
Se perdi i requisiti, torni a pagare dall’anno in cui vengono meno. Ti conviene controllare ogni anno i redditi e la composizione della famiglia anagrafica.
Altre esenzioni soggettive
Non pagano il canone i diplomatici e il personale dei consolati stranieri, come prevedono le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963. Sono esenti anche i militari stranieri di stanza in Italia in base agli accordi NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico).
Se vendi o ripari televisori, non paghi per gli apparecchi che hai in negozio o in laboratorio, perché non li usi per te.
Correzioni, rimborsi e casi particolari
Utenze non residenziali e residenti all’estero
No, sulla seconda casa il canone RAI non lo paghi se il contratto della luce è di tipo non residenziale: non scatta l’addebito in bolletta del canone ordinario. Resta dovuta una sola imposta per famiglia anagrafica con residenza in Italia. Se invece trovi il canone anche nella bolletta della seconda casa, di solito il contratto è registrato per errore come residenziale: chiedi al fornitore di correggerlo e, per le rate già pagate, chiedi il rimborso.
Se sei residente all’estero e non hai un’utenza domestica residenziale in Italia, di norma non ricevi l’addebito. Se però hai stabilmente un apparecchio TV in un immobile in Italia, verifica con l’Agenzia modalità e obblighi di versamento.
Doppio addebito, cambio intestatario, decesso
Se vedi un doppio addebito nello stesso nucleo familiare, presenta una dichiarazione di “addebito non dovuto” all’Agenzia delle Entrate indicando i codici fiscali dei familiari e i dati delle utenze. Trovi i passaggi nella guida su come evitare di pagare il canone RAI due volte.
Se vivi con coinquilini che hanno stati di famiglia diversi, possono arrivare più addebiti, perché la presunzione vale per ogni utenza “domestica residente”. Per evitare addebiti non dovuti, verifica: 1) a quale stato di famiglia appartieni; 2) chi è l’intestatario dell’utenza residente; 3) se nel nucleo qualcuno paga già.
In caso di cambio intestatario della fornitura o decesso dell’intestatario, aggiorna i dati del contratto. Se l’addebito prosegue in modo non dovuto, usa il modello dell’Agenzia delle Entrate per la rettifica e, se serve, per il rimborso.
Rimborsi del canone già pagato
Se hai pagato ma avevi diritto all’esenzione (o l’addebito era sbagliato), puoi chiedere il rimborso con l’apposito modello dell’Agenzia delle Entrate. Dopo le verifiche, l’accredito avviene tramite l’impresa elettrica. Se l’impresa non può farlo, come spiega la pagina dell’Agenzia delle Entrate sui rimborsi, rimborsa direttamente l’Agenzia.
I tempi dipendono dai provvedimenti dell’Agenzia. Conserva bollette, ricevute e la copia dell’autodichiarazione inviata: ti servono in caso di controlli o richieste di documenti.
Canone speciale per attività economiche
Chi deve pagarlo
Il canone speciale è dovuto se hai apparecchi radiotelevisivi nei locali della tua attività o aperti al pubblico (alberghi, bar, ristoranti, uffici, esercizi commerciali).
Se hai la Partita IVA e lavori da casa, la TV dell’abitazione resta nell’ambito familiare: è coperta dal canone ordinario che la tua famiglia paga in bolletta. Il canone speciale riguarda gli apparecchi fuori dall’ambito familiare, come in un ufficio, uno studio o un negozio. Se non sai in quale caso rientri, chiedi a un commercialista di valutare la tua situazione.
Di regola non paghi per monitor senza sintonizzatore TV o per PC senza scheda TV che usi solo per presentazioni o per collegarti a internet: non sono “atti o adattabili” alla ricezione dei programmi TV.
Importi e scadenze
L’importo del canone speciale cambia ogni anno e dipende dal tipo di attività e dalla sua classe, per esempio un bar, un albergo o un ufficio. Nella prassi recente, l’intervallo va da alcune centinaia a diverse migliaia di euro.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblica le tabelle con importi e scadenze. Di solito paghi una volta l’anno, anche a rate dove previsto. L’abbonamento si rinnova da solo finché non lo disdici nei tempi previsti.
Esclusioni tipiche
Apparecchi destinati solo alla videosorveglianza o monitor professionali senza sintonizzatore non richiedono il canone speciale. Rivenditori e riparatori non pagano per i dispositivi che hanno per venderli o ripararli.
Regola decisionale rapida
Decidi in 6 passaggi logici
1) Hai un’utenza elettrica domestica residenziale attiva? Se sì, scatta la presunzione di detenzione TV (L. 208/2015): per legge si dà per scontato che tu abbia una TV e il canone arriva in bolletta. Se no, nessun addebito automatico in bolletta, ma se in casa hai una TV lo paghi con il modello F24.
2) Esiste una TV o un dispositivo con sintonizzatore in casa? Se sì, il canone è dovuto. Se no, prepara l’autodichiarazione di non detenzione.
3) Fai parte di un nucleo familiare anagrafico con qualcuno che già paga? Se sì, non devi pagare due volte: usa il modello dell’Agenzia delle Entrate per evitare il doppio addebito.
4) Hai compiuto 75 anni e il reddito tuo e del coniuge non supera 8.000 €, senza altri conviventi con reddito? Se sì, richiedi esenzione over 75.
5) Gestisci un’attività con apparecchi in sede aperta al pubblico? Se sì, valuta il canone speciale e verifica a quale classe tariffaria appartieni.
6) Hai già pagato ma avevi diritto all’esenzione o c’è stato errore? Se sì, invia l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate allegando le prove.
La tabella riassume i casi più comuni: per ogni situazione trovi il requisito, il modulo da usare, i tempi e cosa aspettarti.
| Scenario | Requisito principale | Modulo/istanza da usare | Tempistiche e finestra | Esito atteso/Note |
|---|---|---|---|---|
| Esenzione per non detenzione TV | Nessun apparecchio atto/adattabile alla ricezione | Dichiarazione sostitutiva non detenzione (Agenzia Entrate) | 1 feb–30 giu: esonero secondo semestre; 1 lug–31 gen: esonero anno successivo | Valida per il periodo richiesto; rinnovare ogni anno |
| Esenzione over 75 | Età ≥75 anni; reddito tuo e del coniuge ≤8.000 € in tutto; nessun convivente con reddito, salvo colf o badanti | Dichiarazione sostitutiva over 75 (Agenzia Entrate) | Tutto l’anno se compi 75 anni entro il 31 gennaio; secondo semestre se li compi tra il 1 febbraio e il 31 luglio | Esonero dal canone; aggiornare se variano redditi o conviventi |
| Doppio addebito nello stesso nucleo | Più addebiti riferiti alla stessa famiglia anagrafica | Istanza di rettifica addebito non dovuto | Appena rilevato l’errore | Sospensione addebito in eccesso e possibile rimborso |
| Rimborso canone già pagato | Pagamento fatto ma c’era un’esenzione o un errore | Richiesta rimborso canone TV (Agenzia Entrate) | Dopo il pagamento; entro i termini amministrativi | Accredito dalla società elettrica dopo verifica AE |
| Diplomatici/militari stranieri | Status coperto da trattati (Vienna, NATO) | Dichiarazione sostitutiva con allegati giustificativi | All’inizio della detenzione/servizio | Esonero soggettivo; verifiche documentali |
| Canone speciale per attività | Apparecchi in locali di impresa o aperti al pubblico | Domanda/posizione canone speciale secondo tabelle ministeriali | Annuale; scadenze come da tabelle MIMIT | Importo variabile per categoria/classe; rinnovo salvo disdetta |
Documenti, moduli e canali di invio
Canali disponibili
Puoi utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con credenziali personali. In alternativa, incarica un intermediario abilitato (es. commercialista o CAF, centro di assistenza fiscale). Puoi anche spedire la dichiarazione con raccomandata senza busta, allegando un documento d’identità, all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Canone TV, Casella postale 22, 10121 Torino. In alternativa, invia una PEC, cioè posta elettronica certificata, firmata digitalmente a cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. Indirizzi e canali sono quelli indicati dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di non detenzione.
I moduli e le regole per inviarli li stabilisce l’Agenzia delle Entrate con i provvedimenti del suo Direttore. Prima di inviare, controlla di usare il modulo aggiornato.
Dati indispensabili
Prima di inviare la richiesta, tieni a portata di mano:
- il tuo codice fiscale e quello dei componenti del nucleo familiare;
- l’indirizzo di residenza;
- i dati della fornitura della luce: codice POD e intestatario;
- i dati dell’utenza su cui arriva l’addebito;
- il periodo per cui fai la richiesta e il motivo dell’esenzione o del rimborso.
Il POD (Point of Delivery) è il codice che identifica il tuo punto di fornitura: lo trovi in bolletta.
Allega copia di documenti utili (es. stato di famiglia, certificazioni reddituali per over 75, attestazioni del corpo diplomatico, ecc.) quando richiesto o per accelerare i controlli.
Sanzioni e controlli
Cosa succede se non paghi
Se non paghi il canone, o ne paghi solo una parte, rischi sanzioni amministrative e devi pagare anche gli interessi. L’Agenzia delle Entrate fa i controlli incrociando i dati dell’anagrafe con quelli dei contratti della luce.
Fai attenzione anche alla dichiarazione di non detenzione: è una dichiarazione sostitutiva e, se non è vera, ne rispondi come prevede il DPR 445/2000, il decreto del Presidente della Repubblica che regola le autocertificazioni, anche quando sono false. Se durante l’anno inizi ad avere una TV, comunicalo all’Agenzia: il canone è dovuto dal mese in cui la situazione cambia.
Per evitare contestazioni, conserva le ricevute di pagamento o le copie delle autodichiarazioni inviate nei termini. In caso di errore, intervieni subito con istanza di correzione o di rimborso.
Se hai la Partita IVA e qualche dubbio sul canone o sulle tue scadenze fiscali, non ti preoccupare: ne parliamo insieme.
FAQ sul canone RAI (2026)
Devo pagare il canone se possiedo solo PC, smartphone o tablet senza TV?
Di norma no. Paghi il canone se hai un apparecchio “atto o adattabile” a ricevere i programmi TV. Un PC, un tablet o uno smartphone senza sintonizzatore TV o chiavetta DVB-T/DVB-S per il digitale terrestre o il satellite di norma non sono “atti” alla ricezione. Guardare i programmi in streaming via internet non conta come avere un televisore.
Cosa succede se cambio residenza o disdico la fornitura elettrica a metà anno?
Il canone ti segue: lo paghi nella bolletta della nuova casa di residenza. Se entri in una famiglia anagrafica che lo paga già, invia all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di addebito non dovuto. Se chiudi la fornitura elettrica, l’addebito cessa con la cessazione del contratto. Se hai ancora una TV, la parte che manca la paghi con l’F24.
Sono iscritto AIRE e ho un immobile in Italia: devo pagare il canone?
Dipende dalla TV, non dalla residenza. Se nell’immobile in Italia non c’è un televisore, non paghi. Se c’è, il canone è dovuto. Da iscritto all’AIRE, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, di solito non hai un’utenza domestica residenziale in Italia, quindi l’addebito in bolletta non scatta: verifica con l’Agenzia delle Entrate come versarlo.
Ho un ufficio con soli monitor per presentazioni o schermi informativi: serve il canone speciale?
Di norma no. Monitor professionali senza sintonizzatore TV, usati per presentazioni o segnaletica, non richiedono il canone speciale. Se però colleghi Smart TV o decoder a schermi in sala d’attesa, reception o area clienti, scatta il canone speciale secondo la categoria prevista. In caso di dubbi, controlla le specifiche del produttore.
Se l’immobile che possiedo è affittato, chi paga il canone RAI?
Lo paga l’inquilino, nella sua bolletta della luce, se ha la residenza nell’immobile e un proprio stato di famiglia. Il canone ordinario segue infatti la famiglia anagrafica e l’utenza residente di chi vive in casa. Ricorda che il canone speciale riguarda le attività economiche e non le normali locazioni abitative.
