Cassa integrazione guadagni ordinaria: cos’è e a chi spetta?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La CIGO è il sostegno INPS per sospensioni o riduzioni orarie dovute a cause temporanee e non imputabili all’azienda. Spetta all’80% della retribuzione persa (entro massimali INPS), fino a 52 settimane nel biennio.

  • Requisito base: 30 giorni di lavoro effettivo presso la stessa unità produttiva prima della sospensione (D.Lgs. 148/2015, come modificato dalla L. 234/2021).
  • Importo: 80% della retribuzione perduta, ma entro il massimale INPS aggiornato ogni anno con circolare di gennaio.
  • Durata: fino a 13 settimane per singola autorizzazione, estendibile, con limite di 52 settimane nel biennio mobile; domanda a cura dell’azienda.

Cos’è la CIGO nel 2026 e quando si usa

Definizione semplice

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è un’integrazione salariale pagata dall’INPS in caso di sospensione o riduzione dell’orario. Le cause devono essere temporanee e non dipendere dall’impresa. Esempi: eventi meteo eccezionali, calamità, guasti, crisi di mercato breve.

Ambito di applicazione e settori

La CIGO copre le imprese industriali, edili e affini, lapidei, escavazione e settori indicati dal D.Lgs. 148/2015. Dopo la L. 234/2021, l’area di tutela è più ampia. I datori non coperti da CIGO rientrano di norma nel FIS (Fondo di Integrazione Salariale) o in fondi bilaterali.

Fonti normative essenziali

Le regole principali sono nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (testo su Normattiva). La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha rafforzato la platea tutelata e i fondi. Ogni anno l’INPS pubblica una circolare di gennaio con i massimali e le istruzioni operative. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce cause e procedure con decreti e note.

Requisiti, cause e procedura

Requisiti del lavoratore e dell’azienda

Serve anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni, presso la stessa unità produttiva, prima della sospensione. Per unità produttiva si intende il luogo dove si svolge l’attività con autonomia organizzativa. Apprendisti professionalizzanti sono inclusi. Dirigenti restano esclusi dalla CIGO.

Cosa deve dimostrare l’azienda

L’azienda deve dimostrare la temporaneità della crisi e la ripresa prevedibile. Per gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), come calamità o eventi meteo estremi, bastano le prove documentali (es. verbali, certificazioni). Per mancanza di lavoro temporanea, serve un piano di gestione che mostri il carattere transitorio.

Informazione sindacale e domanda

L’impresa informa sindacati e RSU e avvia un esame congiunto in tempi rapidi. La domanda si presenta telematicamente all’INPS. In via generale, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione. Per gli EONE, la prassi INPS ammette termini specifici basati sulla data dell’evento. Le sedi INPS valutano la causale e la documentazione.

Pagamento

Di regola paga il datore di lavoro (pagamento a conguaglio) e poi recupera i soldi dall’INPS. Se l’azienda è in difficoltà o se la sede INPS lo autorizza, paga direttamente l’INPS (pagamento diretto). I tempi dipendono dalla completezza della domanda e dall’istruttoria.

Importo, massimali e trattamento fiscale

Come si calcola l’80%

Si parte dalla retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate. L’integrazione è l’80% di questo importo. Gli straordinari non strutturali non contano. Premi e indennità ricorrenti possono rientrare, se stabilmente riconosciuti.

Massimali INPS aggiornati ogni anno

L’80% ha un tetto massimo mensile. L’INPS fissa due o più massimali, aggiornati ogni gennaio con circolare. Nel 2026 si applicano i valori pubblicati a inizio anno. Se l’80% supera il massimale, si applica il massimale. Il massimale si riproporziona per il part-time.

Fisco, contributi e ANF

La CIGO è tassata IRPEF come reddito di lavoro dipendente. Si possono riconoscere le detrazioni. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli Assegni per il Nucleo Familiare (o l’Assegno Unico come misura distinta) seguono le rispettive regole, indipendenti dall’integrazione salariale.

Durata, limiti e termini

Durata massima

L’INPS può autorizzare fino a 13 settimane alla volta. La durata complessiva non può superare 52 settimane in un biennio mobile, per unità produttiva. In presenza di crisi prolungata, si valutano misure diverse, come la CIGS o il FIS se applicabile.

La “regola del terzo”

In molti casi, le ore integrabili non possono superare un terzo delle ore lavorabili nel biennio. La verifica si fa per unità produttiva. Le regole di dettaglio sono nel D.Lgs. 148/2015 e nelle circolari INPS. Il consulente del lavoro controlla il rispetto del limite con i dati orari.

Termini procedurali chiave

Informativa e confronto sindacale prima della domanda, salvo urgenze. Domanda INPS entro i termini previsti (generalmente 15 giorni). Pagamenti e conguagli avvengono nei flussi UniEmens. La mancata osservanza dei termini può far perdere mensilità.

Le altre tutele: CIGS, FIS, CISOA e CIG in deroga

CIGS: crisi, riorganizzazione, solidarietà

La CIGS copre crisi aziendali e riorganizzazioni. Riguarda settori e imprese sopra determinate soglie occupazionali (industrie con più di 15 dipendenti; commercio sopra 50, secondo D.Lgs. 148/2015). Durata ordinaria fino a 24 mesi nel quinquennio mobile. Con contratti di solidarietà espansivi o difensivi, il limite complessivo può arrivare a 36 mesi, secondo la combinazione di causali prevista dalla legge.

FIS e fondi bilaterali

Datori non coperti da CIGO/CIGS accedono al FIS o ai fondi bilaterali. L’assegno di integrazione salariale del FIS ha logiche simili alla CIGO: 80% entro massimale INPS, con durate definite (in via generale, fino a 26 settimane nel biennio mobile, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 148/2015 e successive modifiche). La domanda si presenta sul portale INPS.

CISOA e settori speciali

Per gli operai agricoli esiste la CISOA, con regole basate sulle giornate e su specifiche causali del settore. Le fonti sono nel D.Lgs. 148/2015 e nella normativa agricola speciale.

CIG in deroga

La CIG in deroga non è più strutturale. Si attiva solo con norme speciali in caso di emergenze nazionali o territoriali. Le basi giuridiche arrivano da decreti e leggi ad hoc, comunicati dal Ministero del Lavoro e pubblicati su Normattiva. In assenza di decreti speciali, si usano CIGO, CIGS, FIS o fondi bilaterali.

Regola decisionale rapida

Hai una sospensione o riduzione temporanea e prevedi ripresa in tempi brevi? Se il tuo settore rientra tra quelli coperti, valuta CIGO. Se la crisi è profonda o serve riorganizzazione, valuta CIGS. Se la tua azienda non rientra in CIGO/CIGS, verifica FIS o fondo bilaterale. Se sei in agricoltura, controlla la CISOA. Se c’è un’emergenza straordinaria con norme speciali, può riattivarsi la CIG in deroga. La scelta dipende da: settore e dimensione aziendale, causa (temporanea vs strutturale), durata stimata e obblighi procedurali. Consulta le fonti: D.Lgs. 148/2015 su Normattiva, circolari INPS e comunicazioni del Ministero del Lavoro.

Partita IVA durante la CIG: compatibilità, obblighi e calcolo della decurtazione

È possibile aprirla?

Sì. Puoi aprire la Partita IVA durante la CIG. Devi però avvisare subito INPS e datore di lavoro. La comunicazione serve a evitare la decadenza e a calcolare la riduzione corretta del sussidio.

Quando e come comunicare

Comunica prima dell’avvio dell’attività o senza ritardo appena inizi. Indica il tipo di attività, il periodo e il compenso atteso. Se i ricavi cambiano, invia aggiornamenti. INPS verifica mese per mese con i dati dichiarati e i flussi fiscali.

Come funziona la decurtazione

L’integrazione si riduce dell’importo dei redditi da lavoro autonomo riferiti alle stesse mensilità coperte dalla CIG. Se i redditi superano la CIG spettante nel mese, l’importo si azzera per quel mese. Se la nuova attività diventa prevalente e stabile, l’INPS può sospendere l’integrazione.

Prestazioni occasionali e minimi

Le prestazioni occasionali senza Partita IVA contano comunque come reddito. Devi dichiararle. Anche per importi bassi può scattare una riduzione parziale. Evita accordi “a nero”: comportano la perdita della prestazione e sanzioni.

Sanzioni e controlli

La mancata comunicazione porta alla decadenza dalla CIG e al recupero delle somme. INPS incrocia i dati con Agenzia delle Entrate. Le regole derivano dal D.Lgs. 148/2015 e dalle circolari INPS su compatibilità tra integrazione salariale e lavoro.

Errori frequenti e come evitarli

Domanda tardiva

Se l’azienda presenta la domanda oltre i termini, potresti perdere mensilità. Soluzione: calendarizzare scadenze interne, usare la causale corretta e allegare subito la documentazione.

Causale sbagliata

Confondere crisi temporanea con crisi strutturale porta al rigetto. Soluzione: analisi delle vendite, ordini e tempi di rientro. Se la ripresa non è rapida, valuta la CIGS.

Importo atteso superiore al massimale

Molti lavoratori si aspettano l’80% pieno. In realtà vale il massimale INPS. Soluzione: simulare l’importo netto su base mensile, considerando part-time e turni.

Niente comunicazione su altre attività

Avviare una collaborazione o una Partita IVA senza informare l’INPS fa decadere il diritto. Soluzione: invia la comunicazione prima di iniziare, anche per prestazioni occasionali.

Scenario Requisiti principali Durata massima Importo e limiti Termini/adempimenti
CIGO per crisi temporanea (settori coperti) Lavoratore con 30 giorni di anzianità; causa temporanea e non imputabile; informazione sindacale Fino a 52 settimane nel biennio; 13 settimane per autorizzazione 80% entro massimale INPS 2026; IRPEF; contribuzione figurativa Domanda INPS di norma entro 15 giorni; documenti su causale; pagamento azienda o INPS
CIGO per EONE (eventi meteo/calamità) Prove dell’evento e nesso con sospensione; settori CIGO Nei limiti CIGO; autorizzazioni tipicamente brevi e rinnovabili 80% entro massimale; possibile pagamento diretto INPS Domanda con documentazione dell’evento; termini speciali previsti dalla prassi INPS
CIGS (riorganizzazione/crisi) Impresa sopra soglie di legge (es. >15 industria; >50 commercio); piano e confronto sindacale Fino a 24 mesi nel quinquennio; fino a 36 con solidarietà 80% entro massimale; obblighi di piano e monitoraggio Decreto autorizzativo MLPS/INPS; tempi istruttori più lunghi
FIS/fondo bilaterale (datori non coperti da CIGO/CIGS) Aderenza al FIS o fondo; riduzione/sospensione temporanea Fino a 26 settimane nel biennio (regole di fondo) 80% entro massimale; contributo ordinario e addizionale Domanda su portale INPS/fondo; consultazione sindacale dove prevista
Partita IVA durante CIG Comunicazione a INPS e datore prima o subito dopo l’avvio; aggiornamenti redditi La CIG prosegue finché spettante; si riduce mese per mese Decurtazione pari ai redditi del mese; azzeramento se superano l’importo CIG Obbligo di comunicazione; rischio decadenza e recupero somme se omessa

FAQ sulla CIGO nel 2026

1) In cosa differisce la CIGO dalla CIGS? Quando conviene chiedere l’una o l’altra?

La CIGO copre crisi temporanee e non imputabili al datore. È la scelta giusta quando la ripresa è prevedibile in tempi brevi. Esempi: calo ordini stagionale, eventi meteo, guasti. La CIGS copre crisi più profonde, riorganizzazioni, contratti di solidarietà. Richiede piani, verifiche e dura di più. In molte filiere industriali si parte dalla CIGO per gestire picchi o stop improvvisi. Se dopo alcune settimane la situazione non rientra, si pianifica la CIGS. Le due misure non si sommano liberamente: esistono limiti complessivi nel quinquennio. Le basi sono nel D.Lgs. 148/2015 e nelle circolari del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

2) Come stimo l’importo netto mensile della CIGO? Ho un part-time e premi variabili.

Individua le ore non lavorate e calcola la retribuzione persa. Applica l’80%. Confronta il risultato con il massimale INPS dell’anno: se l’80% eccede, si applica il massimale. Per il part-time, riproporziona tutto alle ore contrattuali. Premi e indennità entrano se sono stabili e ricorrenti secondo il contratto. Lo straordinario occasionale non entra. La tassazione segue l’IRPEF e le addizionali. Può cambiare il netto. Fai una simulazione con i dati paghe e i massimali pubblicati dall’INPS a gennaio 2026.

3) L’azienda è in difficoltà e non riesce ad anticipare la CIGO. Posso ricevere il pagamento diretto dall’INPS?

Sì, è possibile il pagamento diretto. Serve indicarlo nella domanda o chiederlo in istruttoria. L’INPS paga al lavoratore, evitando l’anticipo aziendale. La sede valuta la richiesta e i presupposti. In caso di eventi eccezionali, l’INPS spesso autorizza il pagamento diretto per velocizzare. I tempi dipendono dalla completezza della domanda, dai flussi UniEmens e dai controlli. In ogni caso, la base normativa resta il D.Lgs. 148/2015 e le circolari INPS che disciplinano il pagamento diretto.

4) Posso lavorare alcune ore in un altro impiego o come autonomo mentre sono in CIGO a zero ore?

È possibile, ma devi sempre comunicare all’INPS e al datore. Se fai lavoro subordinato, l’integrazione non spetta per le ore sovrapposte. Se fai lavoro autonomo, l’importo CIG si riduce per i redditi del mese. Se il nuovo reddito supera l’importo mensile della CIG, la prestazione si azzera per quel mese. In caso di mancata comunicazione, scatta la decadenza e il recupero delle somme. Queste regole derivano dal D.Lgs. 148/2015 e dalle prassi INPS sulla compatibilità tra integrazioni salariali e altre attività.

5) Cosa succede con ferie, malattia, maternità e infortunio durante la CIGO?

Se sei in malattia, la prestazione prevalente dipende dalla sovrapposizione. Con CIGO a zero ore, si applica di norma la CIGO, salvo ricovero e tutele specifiche. In caso di maternità obbligatoria, si applica l’indennità di maternità, che sostituisce la CIGO. Infortunio sul lavoro segue le regole INAIL; la prestazione può prevalere in base alla data e all’orario. Le ferie maturano in base al contratto collettivo e alla sospensione. Non devi “consumare” ferie prima della CIGO se la causale è legittima, ma l’azienda può proporre pianificazioni diverse in accordo sindacale. Le indicazioni operative sono nelle circolari INPS e nelle previsioni dei CCNL, oltre che nel D.Lgs. 148/2015.

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