Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La CIGS integra l’80% della retribuzione per ore non lavorate, entro i massimali INPS, per aziende sopra soglia con riorganizzazione, crisi o contratti di solidarietà, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro.
- Destinatari: datori con oltre 15 dipendenti (industria, artigianato, vigilanza, ausiliari ferroviari, cooperative trasformazione agricola, mense/pulizie/ristorazione) e oltre 50 nel commercio, logistica, agenzie viaggio, consorzi commercializzazione agricoli.
- Cause e durata: riorganizzazione (fino 24 mesi), crisi (fino 12 mesi), contratti di solidarietà difensivi (fino 24 mesi), entro tetti quinquennali del D.lgs. 148/2015.
- Importo: 80% della retribuzione persa, con massimali INPS aggiornati ogni anno; cumulabile con lavoro autonomo se comunicato a INPS e con decurtazione proporzionale.
Che cos’è la CIGS e quando si applica
La CIGS, cassa integrazione guadagni straordinaria, è un’integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’orario. Interviene quando l’impresa attraversa fasi non ordinarie. La base normativa è il D.lgs. 148/2015 e successive modifiche, consultabile su Normattiva.
Le tre cause tipiche sono: riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà difensivi. La riorganizzazione richiede un piano con investimenti e azioni correttive. La crisi aziendale deve essere temporanea e superabile. Il contratto di solidarietà difensivo riduce orari per evitare esuberi.
La misura copre fino all’80% della retribuzione persa per le ore non lavorate, ma si applicano massimali. I massimali sono fissati con circolare INPS di inizio anno. L’integrazione è soggetta a IRPEF; la contribuzione è figurativa.
Chi può richiederla: settori, soglie, lavoratori inclusi
Soglie dimensionali per datore di lavoro
La CIGS si applica ai datori con:
- Più di 15 dipendenti: industria, artigianato, imprese ausiliarie del servizio ferroviario, imprese di vigilanza, cooperative di trasformazione/manipolazione prodotti agricoli, imprese di pulizia, mense, ristorazione.
- Più di 50 dipendenti: commercio e logistica, cooperative e consorzi che commercializzano prodotti agricoli, agenzie di viaggio e tour operator.
Queste soglie derivano dagli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 148/2015. La riforma degli ammortizzatori sociali della Legge 234/2021 ha ampliato la copertura complessiva del sistema, ma le soglie CIGS settoriali restano il riferimento.
Lavoratori coperti
La CIGS riguarda dipendenti con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva interessata. Sono inclusi gli apprendisti professionalizzanti. Sono di norma esclusi i dirigenti. Il requisito di 30 giorni è nel D.lgs. 148/2015, come aggiornato dalla Legge 234/2021.
Unità produttiva e limiti di ore
Le domande e i limiti si calcolano per singola unità produttiva, cioè un complesso organizzato con autonomia tecnico-funzionale. Non si possono superare, in generale, l’80% delle ore lavorabili per l’unità e per singolo lavoratore nel periodo richiesto.
Importi, massimali, durata e tetti nel quinquennio
Calcolo dell’importo
L’importo è l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate. Si applicano i massimali mensili INPS, rivalutati annualmente con circolare INPS pubblicata a gennaio. L’integrazione è imponibile ai fini IRPEF; l’INPS applica le ritenute.
Sugli importi si applicano arretrati e conguagli secondo le regole UNIEMENS. Se l’azienda anticipa, recupera a conguaglio. Se l’INPS paga in via diretta, eroga su autorizzazione.
Durate per causale
- Riorganizzazione aziendale: fino a 24 mesi.
- Crisi aziendale: fino a 12 mesi.
- Contratti di solidarietà difensivi: fino a 24 mesi.
Valgono anche tetti complessivi nel quinquennio mobile, fissati dal D.lgs. 148/2015. In generale, non si superano 36 mesi complessivi di CIGO+CIGS per unità produttiva. Il periodo fruito in solidarietà difensiva conta al 50% ai fini del tetto, salvo eccezioni previste dalla norma.
Contributo addizionale a carico del datore
Il datore versa il contributo addizionale sull’integrazione retributiva persa. Le aliquote sono progressive in base all’utilizzo negli ultimi cinque anni (9%, 12% o 15%), come da art. 5 del D.lgs. 148/2015 e successive modifiche. La Legge 234/2021 ha aggiornato platea e misure.
Procedura, tempi e chi autorizza
Consultazione sindacale e piano
Prima della domanda, l’azienda apre un confronto sindacale. La consultazione è obbligatoria e tracciata, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 148/2015. Per riorganizzazione e crisi serve un piano dettagliato con interventi, costi, tempi e ricadute occupazionali.
Domanda e autorizzazione
La domanda si presenta telematicamente tramite il portale ministeriale (CIGSonline). L’autorità competente è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. INPS cura il controllo dei requisiti contributivi e la gestione dei pagamenti.
Termini: la domanda va inviata di regola entro il settimo giorno dall’inizio della sospensione o riduzione. In caso di ritardo, le settimane precedenti non sono coperte. Il decreto di autorizzazione ministeriale arriva, in media, entro 90 giorni, salvo richieste istruttorie.
Pagamento
Pagamento con due modalità: anticipo aziendale con conguaglio o pagamento diretto INPS. Il pagamento diretto è possibile se l’azienda dimostra difficoltà finanziaria. Le istruzioni applicative sono riportate nelle circolari e nei messaggi INPS.
CIGS, CIGO, FIS e la “vecchia” CIG in deroga
Differenze sostanziali
- CIGO: eventi transitori e non imputabili (meteo, guasti, cali temporanei). Base: D.lgs. 148/2015. Durate e tetti propri. Autorizzazione INPS su domanda del datore.
- CIGS: eventi straordinari (riorganizzazione, crisi, solidarietà). Autorizzazione del Ministero del Lavoro.
- Assegno di integrazione salariale (FIS e Fondi bilaterali): copre aziende non coperte da CIGO/CIGS, anche con un solo dipendente, per sospensioni o riduzioni. Rafforzato da Legge 234/2021.
- CIG in deroga (CIGD): strumento emergenziale oggi residuale. Utilizzabile solo se attivato da norme eccezionali e finanziamenti ad hoc. Non è più istituto strutturale post riforma 2022.
Per i massimali e le regole di compatibilità si seguono le circolari INPS aggiornate. Per inquadramento normativo, fare riferimento a Normattiva e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Lavorare durante la CIGS: cumulo con Partita IVA e altro
Partita IVA o altro lavoro: cosa si può fare
Puoi aprire Partita IVA durante la CIGS. Devi comunicare tempestivamente a INPS l’avvio dell’attività e il reddito presunto annuo. Senza comunicazione rischi la decadenza dal trattamento per il periodo interessato.
L’integrazione si riduce in proporzione ai compensi. Se il tuo diritto mensile è 800 euro e fatturi 400 euro nello stesso mese, l’INPS riduce l’integrazione a circa 400 euro, sempre entro i massimali. Se il reddito supera l’integrazione spettante, il mese può azzerarsi.
Se accetti un lavoro subordinato part-time altrove, si applica la riduzione proporzionale. Se il lavoro è full-time, la CIGS si sospende per le giornate coincidenti. Le regole operative sono dettagliate nelle circolari INPS su cumulo e obblighi informativi.
Fisco e contributi durante la CIGS
Le somme CIGS sono tassate con IRPEF come redditi di lavoro dipendente. L’INPS o il datore applicano ritenute e inviano la certificazione unica. I contributi figurativi coprono il periodo ai fini pensionistici, secondo le regole INPS.
Regola decisionale rapida
Se l’evento è temporaneo e non imputabile (ad esempio meteo o guasto), valuta CIGO o assegno FIS, in base al tuo settore e alla cassa/ente di riferimento. Se l’evento è strutturale e richiede interventi organizzativi, valuta CIGS per riorganizzazione con piano e investimenti. Se la crisi è temporanea ma rilevante, senza ancora un piano di ristrutturazione, valuta CIGS per crisi aziendale. Se ci sono esuberi evitabili con riduzione oraria concordata, attiva un contratto di solidarietà difensivo e richiedi CIGS per solidarietà. Se non rientri nei fondi ordinari e sei micro-impresa, verifica copertura tramite FIS o fondo bilaterale. Se nessun canale è attivo e c’è una norma emergenziale regionale/nazionale, verifica la possibilità di CIG in deroga.
Fonti da consultare: D.lgs. 148/2015 e successive modifiche su Normattiva; Legge 234/2021 (riforma ammortizzatori); circolari INPS annuali su massimali, compatibilità e pagamento diretto; linee guida e decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Scadenze, documenti e controlli
Tempistiche chiave
Apri subito la procedura sindacale e pianifica il perimetro. Invia la domanda entro 7 giorni dall’inizio della sospensione. Rispetta i termini per l’invio dei flussi UNIEMENS. Aggiorna l’INPS su ogni variazione di reddito dei lavoratori in CIGS che svolgono attività.
Documentazione tipica
- Verbale di consultazione sindacale.
- Piano di riorganizzazione o relazione sulla crisi, con impatti occupazionali e tempistiche.
- Elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con ore di riduzione/sospensione.
- Dati economico-finanziari e indicatori a supporto della causale.
Il Ministero del Lavoro può chiedere integrazioni. L’INPS verificherà requisiti contributivi e corretta esposizione nei flussi mensili.
| Scenario | Requisiti principali | Durata massima | Autorità e tempi |
|---|---|---|---|
| Riorganizzazione aziendale | Piano dettagliato con investimenti e riprogettazione; consultazione sindacale; datore sopra soglia | Fino a 24 mesi (con tetti quinquennali) | Autorizza Ministero del Lavoro; decreto tipicamente entro 90 giorni |
| Crisi aziendale temporanea | Crisi documentata e superabile; consultazione sindacale; datore sopra soglia | Fino a 12 mesi | Autorizza Ministero del Lavoro; istruttoria con verifica INPS |
| Contratto di solidarietà difensivo | Accordo sindacale di riduzione oraria per evitare licenziamenti; datore sopra soglia | Fino a 24 mesi (conteggio al 50% nel tetto complessivo) | Autorizza Ministero del Lavoro; gestione operativa con INPS |
| Evento transitorio non imputabile (CIGO/FIS) | Riduzione/sospensione per cause oggettive transitorie; requisiti per CIGO o appartenenza a FIS/Fondo | Secondo limiti CIGO/FIS | Autorizza INPS (CIGO/FIS); domanda entro termini specifici |
| Compatibilità con Partita IVA | Comunicazione a INPS di avvio e reddito presunto; aggiornamenti periodici | Riduzione mese per mese in base ai compensi | Controlli INPS tramite dichiarazioni e conguagli; rischio decadenza se omessa comunicazione |
FAQ sulla CIGS (domande frequenti)
1) Quanto prendo davvero in busta paga con la CIGS e come incidono i massimali INPS?
La regola è l’80% della retribuzione persa per le ore non lavorate. Però questo importo teorico incontra i massimali mensili fissati da INPS. I massimali cambiano ogni anno con una circolare pubblicata a gennaio, in base all’indice dei prezzi. Se l’80% supera il massimale del tuo scaglione, l’INPS paga fino al tetto. Esempio pratico: se l’80% calcolato è 1.200 euro, ma il massimale è inferiore, ricevi il massimale. Le trattenute IRPEF si applicano come per il salario. Se l’azienda anticipa, vedrai la voce in busta con relativo conguaglio; se paga direttamente l’INPS, l’ente eroga sul tuo IBAN dopo l’autorizzazione.
2) Posso fare consulenze con Partita IVA mentre sono in CIGS? Cosa devo comunicare e quando?
Sì, puoi svolgere lavoro autonomo. Devi comunicare all’INPS l’avvio dell’attività e il reddito presunto entro i termini indicati dalle istruzioni INPS, preferibilmente prima o comunque tempestivamente rispetto all’inizio. Ogni variazione rilevante va aggiornata. L’integrazione si riduce in proporzione ai compensi del mese di riferimento, sempre entro i massimali. Se non comunichi, rischi la decadenza per i mesi interessati e la richiesta di restituzione. Se fai un lavoro subordinato part-time, l’integrazione si riduce in base alle ore; se full-time, si sospende per le giornate coincidenti. Queste regole discendono dal D.lgs. 148/2015 e dalle circolari applicative INPS su compatibilità e cumulo.
3) Come si decide tra CIGS per riorganizzazione, crisi o solidarietà? Cosa guarda il Ministero del Lavoro?
Conta la natura dell’evento. Se devi cambiare assetto produttivo, processi o tecnologie e hai un programma con investimenti e tempistiche, la causale è riorganizzazione. Se hai difficoltà finanziarie o di mercato ma superabili in un orizzonte breve, senza un piano di trasformazione strutturale, è crisi. Se puoi evitare esuberi riducendo orari in modo concordato, usa il contratto di solidarietà difensivo. Il Ministero valuta: coerenza tra causale e documenti; quantificazione ore e lavoratori; temporalità e misurabilità del piano; esito della consultazione sindacale; sostenibilità economica. La decisione si basa sul D.lgs. 148/2015 e sulla prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4) Quali sono i principali errori che bloccano o ritardano la CIGS e come evitarli?
I ritardi più comuni nascono da consultazione sindacale incompleta, piano carente o domande oltre i termini. Un altro errore è la carenza di dati su organici e ore da sospendere, oppure il mancato aggiornamento delle matricole aziendali e dei flussi UNIEMENS. Evita errori predisponendo un cronoprogramma chiaro, raccogliendo evidenze economico-finanziarie, e verificando le anagrafiche dei lavoratori con 30 giorni di anzianità effettiva. Usa il portale ministeriale correttamente e rispondi alle richieste istruttorie nei tempi. Per gli aspetti retributivi e fiscali, segui le circolari INPS. Per l’inquadramento normativo, fai riferimento a Normattiva e al Ministero del Lavoro.
5) La CIG in deroga esiste ancora? In quali casi la posso usare rispetto a CIGS, CIGO e FIS?
La CIG in deroga non è più uno strumento strutturale dopo la riforma degli ammortizzatori della Legge 234/2021. Oggi copertura e flessibilità arrivano principalmente da CIGO, CIGS, Fondi bilaterali e FIS, estesi anche alle micro-imprese. La CIGD può riattivarsi solo con norme eccezionali e stanziamenti dedicati (ad esempio durante emergenze nazionali). Se rientri nei settori e nelle soglie della CIGS, o nelle causali CIGO/FIS, devi usare questi canali. Verifica sempre gli avvisi normativi del Ministero del Lavoro e le circolari INPS per sapere se esistono finestre derogatorie in corso.
