Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Devi inviare la Certificazione Unica se sei sostituto d’imposta e hai pagato compensi o stipendi nel 2025; scadenze: 16 marzo (lavoro dipendente e assimilati) e 31 ottobre (solo autonomi/provvigioni/redditi diversi).
- Obbligo CU per chi agisce da sostituto d’imposta; esclusi i forfettari senza dipendenti o co.co.co.
- Principio di cassa: certifichi quanto pagato nell’anno, non solo quanto fatturato.
- Sanzioni: 100 euro per CU omessa/errata (massimo 50.000 euro), riduzioni se correggi entro termini.
Cos’è la Certificazione Unica e quando serve
La Certificazione Unica (CU) attesta compensi, rimborsi e ritenute pagati dal sostituto d’imposta. Sostituto d’imposta significa “chi trattiene e versa le imposte per conto di altri”. La base normativa è nell’articolo 4 del DPR 322/1998.
La CU copre due grandi aree. Lavoro dipendente e assimilati (stipendi, TFR, co.co.co., assegni equiparati). Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (professionisti, agenti, prestazioni occasionali).
Devi inviarla se hai pagato questi redditi nel 2025 e, quando previsto, hai operato ritenute d’acconto o d’imposta (DPR 600/1973). Anche se non hai applicato ritenute per legge, spesso devi comunque certificare il compenso.
Fonte normativa di riferimento: DPR 322/1998 articolo 4; DPR 600/1973 articoli 23, 24, 25, 25-bis, 29; TUIR DPR 917/1986; provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate sul modello CU e relative istruzioni; consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Chi è obbligato e chi è escluso
Obbligati all’invio
Sono obbligati tutti i sostituti d’imposta: imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali e associazioni, professionisti in regime ordinario, condomìni, ASD e ODV quando erogano compensi soggetti a certificazione.
Se paghi un professionista con ritenuta (art. 25 DPR 600/1973), devi inviare la CU. Se paghi un dipendente o un collaboratore, devi inviare la CU. Se paghi provvigioni ad agenti o intermediari (art. 25-bis DPR 600/1973), devi inviare la CU.
Esclusioni tipiche
Regime forfettario senza dipendenti e senza co.co.co.: in genere non sei sostituto d’imposta. Non operi ritenute su professionisti né su provvigioni. Quindi non hai CU da inviare, salvo eccezioni specifiche previste dalle istruzioni CU.
Regime forfettario con dipendenti o co.co.co.: sei sostituto d’imposta per questi redditi. Devi inviare la CU per il personale. Base: Legge 190/2014, come modificata; DPR 600/1973 artt. 23 e 24.
Compensi a forfettari o al “regime di vantaggio” (minimi): non applichi ritenuta. Ma li certifichi comunque in CU nella sezione lavoro autonomo, indicando i campi previsti per “casi particolari”. La prassi è nelle istruzioni del modello CU 2026 dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenze, canali e sanzioni
Scadenze 2026 per i redditi 2025
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate: entro il 16 marzo per CU con redditi di lavoro dipendente e assimilati utili alla precompilata. Entro il 31 ottobre per CU che contengono solo lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi non utili alla precompilata.
Consegna al percipiente: entro il 16 marzo per CU lavoro dipendente e assimilati. Per le CU di soli autonomi/provvigioni/redditi diversi, le istruzioni 2026 consentono la consegna entro il 31 ottobre. Verifica sempre le istruzioni CU dell’anno.
La regola delle scadenze discende dall’art. 4 DPR 322/1998 e dai provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Canali di invio
Invii tramite servizi telematici dell’Agenzia (Entratel). Puoi delegare un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro). Conserva le ricevute di invio e gli esiti di scarto o accoglimento.
Sanzioni e correzioni
Sanzione per omessa, tardiva o errata CU: 100 euro per ciascuna certificazione, massimo 50.000 euro per anno (art. 4 DPR 322/1998 e art. 11 D.Lgs. 471/1997). Importi ridotti se correggi nei termini.
CU correttiva nei termini: riduzione sanzione. CU sostitutiva entro 60 giorni: sanzione ridotta a un terzo, massimo 20.000 euro. Oltre, si applica il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Se il tuo invio viene scartato, considera non trasmesso: reinvia subito.
Come compilare la CU: lavoro autonomo, provvigioni, occasionali
Regole di base
Applica il principio di cassa: certifica ciò che hai pagato nel 2025, anche se fatturato nel 2024. Il compenso lordo è quanto pattuito prima delle ritenute. L’imponibile netto è il lordo meno le somme escluse da ritenuta.
Somme escluse da ritenuta tipiche: spese anticipate in nome e per conto (art. 15 IVA), contributi integrativi alle Casse professionali, rimborsi spese documentati e fuori campo ritenuta. Usa le istruzioni CU 2026 per il dettaglio dei campi.
Lavoro autonomo professionale (art. 25 DPR 600/1973)
Aliquota ritenuta: 20% sull’imponibile netto. Indica la causale di lavoro autonomo prevista dal tracciato CU (sezione “Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”). Riporta anche eventuali contributi previdenziali.
Se il professionista è in regime forfettario o di vantaggio e ti ha rilasciato la dichiarazione di esclusione dalla ritenuta, non operi ritenuta. Nella CU indichi i compensi corrisposti e la specifica del “caso particolare” senza ritenuta, come da istruzioni 2026.
Provvigioni ad agenti e intermediari (art. 25-bis DPR 600/1973)
Aliquota formale: 23%. Base ridotta: 50% della provvigione per monomandatari, 20% per plurimandatari. L’effettiva ritenuta è 23% applicato alla base ridotta. Indica la corretta causale provvigioni.
Se l’agente è in forfettario, non applichi ritenuta se ti ha comunicato la relativa dichiarazione. In CU indichi i compensi e il relativo codice di caso particolare.
Prestazioni occasionali
Per prestazioni occasionali di lavoro autonomo, applichi la ritenuta del 20% sull’imponibile. Superata la soglia annua per i contributi INPS Gestione Separata, versi anche i contributi. La CU riporta compensi, ritenuta ed eventuali contributi.
Se non hai applicato ritenuta per esenzione di legge, indica comunque il compenso in CU con i campi previsti. Riferimenti: art. 25 DPR 600/1973 e TUIR art. 67.
Come compilare la CU: lavoro dipendente e assimilati
Voci principali
Per lavoro dipendente riporti: imponibile fiscale, ritenute IRPEF e addizionali, detrazioni, giorni lavorati, contributi previdenziali, TFR e acconti. Per co.co.co. indichi i compensi, le ritenute, i contributi alla Gestione Separata.
Se sei forfettario con dipendenti, sei sostituto d’imposta per i lavoratori. Devi inviare CU e versare le ritenute con F24 (codici tributo come 1001 per dipendenti; verifica ogni anno le risoluzioni AE).
Regola decisionale rapida
Decidi in 5 passaggi
1) Hai erogato stipendi, compensi autonomi, provvigioni o redditi diversi nel 2025? Se no, nessuna CU. Se sì, passa al punto 2.
2) Sei sostituto d’imposta? Regime ordinario: sì. Regime forfettario: sì solo se hai dipendenti/co.co.co.; no per compensi a professionisti/agenti salvo eccezioni di legge.
3) Hai applicato ritenute? Se sì, CU sempre. Se no, verifica se il compenso rientra tra quelli da certificare comunque (forfettari/minimi, esenti, casi particolari). In tal caso CU senza ritenuta.
4) Scadenza: lavoro dipendente/assimilati entro 16 marzo. Solo autonomi/provvigioni/redditi diversi entro 31 ottobre.
5) Errori? Invia CU sostitutiva. Entro 60 giorni la sanzione si riduce a un terzo (massimo 20.000 euro). Conserva ricevute e copia consegnata ai percipienti.
Contenuti minimi della CU: checklist operativa
Dati e campi da non sbagliare
Dati del sostituto: denominazione, CF, domicilio fiscale, codice sede INPS se rilevante. Dati del percipiente: nome, CF, indirizzo, eventuale residenza estera.
Sezione compensi: causale (codice attività), ammontare lordo, somme escluse, imponibile, ritenute operate, addizionali, contributi previdenziali, rimborsi, casi particolari. Indica sempre il principio di cassa.
Note e annotazioni: usa i campi previsti dalle istruzioni 2026 per spiegare eccezioni (forfettari, provvigioni con base ridotta, rimborsi spese documentati).
| Scenario | Sei sostituto d’imposta? | CU da inviare? | Quando e come |
|---|---|---|---|
| Impresa/SRL paga professionista ordinario con ritenuta | Sì (ordinario) | Sì, con ritenuta 20% | Invio telematico entro 31 ottobre; consegna al percipiente entro 31 ottobre; versamenti ritenute mensili con F24 |
| Impresa paga agente monomandatario | Sì | Sì, ritenuta 23% su 50% provvigioni | Invio entro 31 ottobre; indicare causale provvigioni e base ridotta; F24 mensile |
| Professionista forfettario senza dipendenti paga un consulente | No (per lavoro autonomo/provvigioni) | Di norma no (nessuna ritenuta) | Conserva fatture e ricevute; verifica eventuali casi CU senza ritenuta secondo istruzioni CU 2026 |
| Professionista forfettario con dipendenti | Sì (per lavoro dipendente/assimilati) | Sì, per dipendenti/co.co.co. | Invio entro 16 marzo; consegna entro 16 marzo; F24 mensile (codici lavoro dipendente) |
| Società paga prestazione occasionale | Sì | Sì, ritenuta 20% | Invio entro 31 ottobre; indicare contributi INPS se dovuti; F24 mensile |
| Pagamento a professionista in regime di vantaggio (minimi) | Sì | Sì, ma senza ritenuta | Invio entro 31 ottobre; usare campi “casi particolari” delle istruzioni CU 2026 |
FAQ
1) Sono un forfettario: devo mai inviare la CU?
Dipende. Se sei forfettario senza dipendenti e senza co.co.co., in genere non sei sostituto d’imposta per i compensi verso professionisti o agenti. Non applichi ritenute e, di regola, non invii CU per quei pagamenti. Se però hai dipendenti o collaboratori, diventi sostituto per quei redditi e devi inviare la CU entro il 16 marzo. Inoltre, quando paghi soggetti in forfettario o regime di vantaggio, non applichi ritenuta; ma se rivesti la qualifica di sostituto d’imposta e le istruzioni CU prevedono la certificazione anche senza ritenuta, dovrai compilare i relativi campi “casi particolari”. Le basi sono nella Legge 190/2014 (regime forfettario), nel DPR 600/1973 e nelle istruzioni del modello CU 2026.
2) La scadenza del 31 ottobre vale per tutte le CU?
No. Il 31 ottobre vale solo per le CU che contengono esclusivamente lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, cioè non utili alla dichiarazione precompilata dei dipendenti. Per le CU che includono lavoro dipendente e assimilati la scadenza resta 16 marzo. Le stesse regole, in via coordinata con i provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate, valgono anche per la consegna al percipiente: 16 marzo per dipendenti/assimilati; 31 ottobre per le sole CU di autonomi/provvigioni/redditi diversi. Riferimenti: art. 4 DPR 322/1998 e provvedimenti AE CU 2026.
3) Come calcolo correttamente la ritenuta su professionisti e agenti?
Professionisti ordinari: ritenuta 20% sull’imponibile netto (compenso lordo meno somme escluse, come spese anticipate ex art. 15 IVA e contributo integrativo cassa). Provvigioni ad agenti: ritenuta del 23% sulla base ridotta (50% della provvigione per monomandatari, 20% per plurimandatari). Per prestazioni occasionali, applichi il 20% come per il lavoro autonomo. Indica in CU la causale corretta, i compensi, le somme escluse, l’imponibile, la ritenuta e i contributi dovuti. Fonti: artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973 e istruzioni modello CU 2026.
4) Ho sbagliato una CU: come rimediare e quali sanzioni rischio?
In caso di errore, invia una CU sostitutiva. Se correggi entro 60 giorni dal termine, la sanzione di 100 euro per certificazione si riduce a un terzo, con tetto a 20.000 euro per anno. Se superi i 60 giorni, puoi applicare il ravvedimento operoso secondo il D.Lgs. 472/1997; gli importi variano in base al ritardo. Se il file è stato scartato dal sistema, l’invio si considera non effettuato: reinvia quanto prima. Le sanzioni e le riduzioni sono regolate dall’art. 4 del DPR 322/1998 e dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997.
5) Cosa devo inserire nella CU per compensi a forfettari o “minimi” senza ritenuta?
Inserisci i dati del percipiente e del sostituto, l’ammontare corrisposto per cassa, le somme escluse, i contributi eventuali e soprattutto il “caso particolare” indicato nelle istruzioni CU 2026 che segnala l’assenza di ritenuta per regime agevolato. Non calcoli né indichi ritenute, perché non applicabili. Questa compilazione consente all’Agenzia di incrociare i dati e al percipiente di avere un riepilogo ufficiale dei compensi. La prassi è indicata nelle istruzioni del modello CU 2026 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e nella normativa di base (Legge 190/2014 per il forfettario; art. 27 DL 98/2011 per il regime di vantaggio).
