Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Nel regime forfettario contano i ricavi incassati (principio di cassa). Il fatturato include tutte le fatture emesse. Limite 85.000 euro annui, pro-rata se inizi in corso d’anno; oltre 100.000 euro esclusione immediata.
- Ricavi = incassi effettivi; fatturato = somme fatturate, anche non incassate.
- Forfettario: soglia 85.000 euro di incassi annui ragguagliata ad anno; oltre 100.000 euro esclusione immediata.
- Se esci: dal giorno di superamento IVA ordinaria; dall’anno successivo IRPEF a scaglioni e contabilità ordinaria/semplificata.
Ricavi e fatturato: definizioni operative e perché contano
Ricavi sono i soldi che entrano davvero sul conto. Per il fisco, in forfettario contano gli incassi. Questo si chiama principio di cassa: paghi le imposte su ciò che hai incassato.
Fatturato è la somma delle fatture emesse in un periodo. Può includere importi non ancora pagati. In contabilità ordinaria si usa spesso il principio di competenza, cioè si considerano ricavi quando maturano, non quando incassi.
Nel forfettario la differenza è decisiva. Per restare nel regime, devi monitorare l’incassato nell’anno solare. Le fatture non pagate non contano ai fini della soglia.
Esempio pratico
Emetti a dicembre una fattura da 12.000 euro e incassi a gennaio. Nel forfettario la somma vale come ricavo dell’anno di incasso, cioè gennaio. Non pesa sul limite dell’anno precedente.
Se incassi acconti, contano nell’anno in cui li ricevi. L’IVA non si applica in forfettario, ma eventuali rivalse INPS (per i professionisti in Gestione separata) si sommano all’incasso.
Il regime forfettario nel 2026: limiti, requisiti e fonti normative
La cornice normativa del regime forfettario nasce con la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. È stata aggiornata nel tempo, tra cui la Legge 145/2018 e la Legge 197/2022, che ha portato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro.
La disciplina IVA generale è nel DPR 633/1972. Gli scaglioni IRPEF sono nel DPR 917/1986 (TUIR), art. 11, come modificato dalle manovre recenti. Le informazioni ufficiali sono consultabili sul portale Normattiva e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Chi può aderire e chi è escluso
Puoi restare nel forfettario se nell’anno precedente i ricavi/compensi incassati non superano 85.000 euro, ragguagliati ad anno in caso di inizio attività. Devi inoltre rispettare specifiche cause di esclusione.
- Residenza: se non sei residente in Italia, puoi aderire solo se produci almeno il 75% del reddito in Italia (regola di favore UE/SEE). In caso contrario, esclusione.
- Regimi speciali IVA: se svolgi attività soggette a regimi IVA speciali (per esempio agricoltura speciale, editoria, agenzie di viaggio), il forfettario non si applica.
- Partecipazioni: non puoi avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Inoltre, niente controllo diretto o indiretto di S.r.l. che svolgono attività riconducibili alla tua, con prevalenza delle operazioni verso di te.
- Lavoro dipendente prevalente: le regole sul rientro dopo cessazione da lavoro dipendente richiedono attenzione per l’assenza di continuità con il precedente datore, salvo eccezioni.
Le condizioni sono descritte nei commi 54-57 della Legge 190/2014 e successive modifiche. Per la parte previdenziale e rapporti di lavoro, i riferimenti sono INPS e Ministero del Lavoro.
Soglia 85.000 e regola dei 100.000
Se nell’anno incassi più di 85.000 ma non oltre 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro di incassi in corso d’anno, esci subito: da quel momento applichi IVA e adempimenti ordinari.
Questa “uscita immediata” è stata introdotta dalla Legge 197/2022. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo IVA scatta dal giorno successivo al superamento.
Ragguaglio ad anno: come proporzionare la soglia se inizi a metà anno
La soglia di 85.000 euro va “ragguagliata ad anno”. Significa che la si proporziona al periodo effettivo di attività nell’anno di avvio.
Metodo giornaliero e metodo mensile
La regola generale è proporzionare in base ai giorni di attività. In pratica molti usano il metodo mensile per semplicità. L’importante è non sovrastimare la soglia e poterla giustificare.
Esempio mensile: apri a ottobre. Lavori 3 mesi (ottobre-dicembre). Soglia utile 85.000/12 × 3 = 21.250 euro di incassi. Se superi, il regime non spetta nell’anno successivo (o subito, se oltre 100.000).
Esempio giornaliero: apri il 10 ottobre. Conta i giorni fino al 31 dicembre. Applica la proporzione 85.000 × giorni attività / 365. Ottieni una soglia leggermente diversa ma coerente con la norma.
Uscita dal forfettario: effetti pratici e tempistiche
Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000, resti forfettario fino a fine anno. Dall’anno dopo passi al regime ordinario (o semplificato), con IVA, registri e liquidazioni periodiche.
Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata. Dal giorno successivo devi applicare IVA in fattura, tenere registri IVA, e potresti dover emettere nota di variazione per prestazioni non ancora incassate se cambiano le regole applicabili.
Attenzione a queste conseguenze:
- IVA: inizi a calcolarla e versarla. Devi gestire liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA.
- Ritenute: in ordinario i professionisti subiscono ritenuta d’acconto se prevista. In forfettario di norma no.
- Contributi: restano dovuti, ma cambiano le regole di deducibilità e incidenza sul reddito imponibile.
- Fatturazione elettronica: è obbligatoria per tutti, inclusi i forfettari (previsto dal D.L. 36/2022 e successive modifiche). Nulla cambia sull’obbligo, ma cambiano le regole IVA.
Regola decisionale rapida
- Incassi previsti ≤ soglia ragguagliata: resta in forfettario. Pianifica incassi a cavallo d’anno se utile.
- Incassi previsti tra 85.000 e 100.000: resta in forfettario fino a fine anno; dall’anno dopo transizione all’ordinario.
- Incassi previsti > 100.000: predisponi subito passaggio a IVA ordinaria. Monitora quotidianamente l’incassato.
- Hai partecipazioni vietate o regimi speciali IVA: non puoi applicare il forfettario a prescindere dai ricavi.
Tassazione nel regime ordinario 2026: cosa cambia
Se esci dal forfettario, rientri nell’IRPEF a scaglioni prevista dal TUIR (DPR 917/1986, art. 11). Nel 2026 gli scaglioni sono articolati per fasce di reddito. Inquadra il tuo reddito imponibile e applica le aliquote progressivi vigenti.
Base imponibile semplificata per autonomi e imprese minori: ricavi e altri proventi meno costi deducibili, meno contributi previdenziali dovuti e versati nell’anno. Si applicano deduzioni, detrazioni e addizionali regionali e comunali secondo le regole del TUIR.
Per le imprese individuali in semplificata vale il principio di cassa/registrazione ai fini reddituali; per i professionisti vige il principio di cassa puro. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e il portale Normattiva per l’attuazione aggiornata.
Confronto sintetico: forfettario vs ordinario
- Forfettario: imposta sostitutiva (5% start-up se hai i requisiti; altrimenti 15%) sul reddito forfettario calcolato con coefficiente di redditività. Contributi previdenziali deducibili dal reddito.
- Ordinario: IRPEF a scaglioni, IVA, ritenute, registri e adempimenti contabili completi. Costi effettivi deducibili secondo le regole del TUIR.
Come monitorare i ricavi per non perdere il forfettario
Stabilisci un cruscotto semplice e aggiornato. Il punto chiave è allineare fatture emesse, scadenze di pagamento e incassi reali in banca o cassa.
- Estratto conto e prima nota: riconcilia ogni incasso con la fattura corrispondente. Segna la data di valuta.
- Registro incassi: un file con data incasso, cliente, importo, metodo di pagamento. Aggiornalo ogni settimana.
- Scadenziario: pianifica gli incassi attesi e verifica gli effetti sulla soglia, soprattutto a fine anno.
- Pagamenti dilazionati: attento alle rate che cadono a dicembre/gennaio; spostare un incasso di pochi giorni può fare la differenza.
Errori frequenti e come evitarli
- Confondere fatturato e incassi: nel forfettario conta la data in cui ricevi i soldi, non la data fattura.
- Dimenticare il ragguaglio ad anno: se apri a metà anno, proporziona la soglia. Non usare sempre 85.000 euro pieni.
- Ignorare il tetto dei 100.000: il superamento fa scattare l’uscita immediata. Tieni un contatore degli incassi.
- Partecipazioni vietate: verifica ogni anno le quote in società. È una causa di esclusione frequente.
Fonti e riferimenti normativi da consultare
Per la cornice di legge: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario) come modificata da Legge 145/2018 e Legge 197/2022; DPR 633/1972 (IVA); DPR 917/1986, art. 11 (IRPEF). Consulta il portale Normattiva per i testi vigenti.
Per prassi e istruzioni: Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni, guide) e Mistero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli aspetti previdenziali e del lavoro autonomo. Per contributi previdenziali: circolari INPS.
| Scenario | Cosa monitorare | Soglia/Esito | Quando cambia il regime | Adempimenti immediati |
|---|---|---|---|---|
| Avvio a ottobre (3 mesi attivi) | Incassi ottobre-dicembre | Soglia ≈ 21.250 euro (85.000/12×3) | Nessun cambio se sotto soglia | Tenuta registro incassi, pianificazione flussi |
| Incassi totali = 90.000 euro | Somma incassi annui | Tra 85.000 e 100.000 | Dal 1° gennaio anno successivo | Preparazione a IVA, scelta regime contabile, anagrafiche clienti aggiornate |
| Superamento soglia in corso d’anno: 102.000 euro | Data del bonifico “che fa sforare” | > 100.000 euro | Dal giorno successivo all’incasso che supera la soglia | Applicazione IVA, registri IVA, ricalibrare preventivi e prezzi |
| Non residente, ricavi Italia 60% | Quota ricavi prodotto in Italia | < 75% in Italia | Forfettario non applicabile | Passaggio/adozione regime ordinario, verifica stabile organizzazione |
| Partecipazione in S.n.c. | Verifica quote e tipologia società | Causa di esclusione | Forfettario non applicabile o da cessare | Valutare dismissione quote o cambio regime |
| Controllo di S.r.l. con attività riconducibile | Controllo diretto/indiretto e prevalenza operazioni | Causa di esclusione | Forfettario non applicabile o da cessare | Verifica governance, riorganizzazione operativa |
FAQ: domande frequenti su ricavi, fatturato e soglia del forfettario
1) Se emetto una fattura a dicembre ma il cliente paga a gennaio, su quale anno conta ai fini della soglia?
Conta sull’anno dell’incasso. Nel regime forfettario vige il principio di cassa: rileva quando il denaro entra sul tuo conto o in cassa. Quindi una fattura di dicembre incassata a gennaio pesa sulla soglia dell’anno nuovo. Non esistono eccezioni per “competenza” nel forfettario. Questa impostazione è coerente con la struttura del regime prevista dalla Legge 190/2014. Per sicurezza, annota sempre la data di valuta dell’accredito dal tuo estratto conto, così puoi provare la data dell’incasso in caso di controllo.
2) Come calcolo correttamente la soglia se ho aperto la partita IVA a metà anno?
La norma parla di “ragguaglio ad anno”. Significa proporzionare la soglia al periodo di attività. Il metodo teoricamente più preciso è giornaliero: soglia = 85.000 × (giorni di attività/365). In pratica molti adottano il metodo mensile (85.000/12 × mesi effettivi) perché semplice e di facile verifica. Entrambi rispettano la logica del ragguaglio. L’importante è non eccedere e poter documentare l’effettivo periodo di attività (data di apertura in Anagrafe Tributaria e, se diverso, inizio effettivo). Se operi vicino alla soglia, usa il metodo giornaliero per massima prudenza.
3) Cosa succede il giorno dopo aver superato i 100.000 euro di incassi?
Scatta l’uscita immediata dal forfettario. Dal giorno successivo devi applicare l’IVA alle fatture, tenere i registri IVA, liquidare e versare l’imposta con le scadenze ordinarie, e adeguare i tuoi documenti commerciali. Le fatture già emesse sotto il forfettario restano valide. Le prestazioni non ancora fatturate e non incassate seguono da quel momento le regole dell’ordinario. Conserva una stampa o estrazione bancaria che dimostri il momento del superamento, in modo da poter giustificare l’esatto passaggio in caso di verifica. Questa disciplina discende dalla Legge 197/2022 e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
4) Ho una quota in una S.r.l. che svolge attività simile alla mia: posso restare nel forfettario?
Dipende. La causa di esclusione riguarda il controllo diretto o indiretto di S.r.l. che svolgono attività riconducibili alla tua, specie se la società fattura prevalentemente a te o a tuoi familiari. Una partecipazione di minoranza senza controllo può non essere ostativa. Tuttavia, se la combinazione di partecipazione e operatività rende di fatto la S.r.l. il veicolo della tua attività, l’esclusione è probabile. La linea è nei commi del forfettario della Legge 190/2014 come modificati nel tempo. Verifica governance, percentuali, patti parasociali e flussi economici. Se necessario, riorganizza l’assetto societario prima dell’inizio dell’anno.
5) Se esco dal forfettario, quanto pagherò di tasse e quali costi sono deducibili?
Nel regime ordinario torni all’IRPEF progressiva. Il reddito imponibile si calcola come ricavi e altri proventi meno costi deducibili inerenti, meno contributi previdenziali. Esempi di costi deducibili: canoni di locazione, utenze, software, consulenze, beni strumentali (con ammortamenti), spese auto con limiti, trasferte con limiti, spese telefoniche con percentuali. Le aliquote IRPEF si applicano per scaglioni sul reddito complessivo, poi si sottraggono detrazioni e si sommano addizionali. L’IVA si gestisce a parte. Se fai il passaggio in corso d’anno perché superi 100.000 euro, prepara un piano di cassa: l’IVA sulle vendite aumenta gli incassi lordi, ma ne aumenta anche le uscite per versamenti. Consulta le istruzioni TUIR art. 11 e le guide dell’Agenzia delle Entrate per gli scaglioni vigenti nel 2026.
