Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
A giugno scadono: ritenute e IVA di maggio (16), premi di risultato 10% (16), contributi agricoli INPS (16), acconto IMU (16), saldo 2025 e primo acconto 2026 imposte e contributi (30), comunicazioni transfrontaliere di maggio (30).
- Il 16: versamenti periodici di ritenute (lavoro dipendente e autonomo), IVA mensile di maggio, imposta sostitutiva su premi di risultato e contributi agricoli INPS.
- Il 30: saldo 2025 e primo acconto 2026 di IRPEF/imposta sostitutiva e contributi INPS Gestione Separata per professionisti senza cassa; comunicazioni transfrontaliere di maggio.
- Regole chiave: metodo storico/previsionale per acconti; soglie 51,65 e 257,52 euro per rate; slittamento se cade di festivo; possibili proroghe MEF.
Panoramica tecnica delle scadenze fisse di giugno
16 giugno: adempimenti periodici
Il 16 del mese paghi i tributi relativi al mese precedente. È una regola generale fissata dall’art. 18 del D.Lgs. 241/1997. A giugno si pagano gli importi di maggio.
Rientrano qui le ritenute operate dai sostituti d’imposta. Parliamo delle ritenute su lavoro dipendente e assimilato, e delle ritenute su compensi a professionisti o agenti. Si versano con F24 e i codici tributo dedicati.
Si versa anche l’IVA mensile dovuta per le operazioni di maggio (codici mensili dedicati). L’IVA mensile segue il principio di liquidazione periodica: incassi l’IVA sulle vendite, detrai l’IVA sugli acquisti, versi la differenza.
Se hai erogato premi di risultato con tassazione agevolata al 10% (imposta sostitutiva), versi l’imposta sostitutiva con il flusso del 16. La base normativa è la Legge 208/2015, art. 1, commi 182-190, e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Per le aziende agricole, a giugno tipicamente cade il versamento dei contributi INPS relativi al trimestre di riferimento per la manodopera agricola. Le istruzioni operative arrivano da circolari e messaggi INPS.
16 giugno: acconto IMU
Il 16 giugno scade l’acconto IMU. L’IMU si paga in due rate: acconto a giugno, saldo a dicembre. La disciplina è nella Legge 160/2019 (commi 738-783). Ogni Comune pubblica aliquote e detrazioni.
L’abitazione principale non di lusso è esente. Le categorie A/1, A/8, A/9 invece pagano. Terreni agricoli, fabbricati e aree edificabili seguono regole specifiche di base imponibile.
L’acconto si calcola con le aliquote vigenti l’anno precedente, salvo delibere comunali già pubblicate. Si paga con F24 o bollettino postale dedicato IMU.
30 giugno: saldo 2025 e primo acconto 2026
Il 30 giugno scadono i versamenti derivanti dalle dichiarazioni. Parliamo del saldo 2025 e del primo acconto 2026 per IRPEF, addizionali e imposta sostitutiva (per forfettari). La norma quadro è l’art. 17 del D.P.R. 435/2001.
Per i professionisti senza cassa si versano anche i contributi INPS Gestione Separata. Sono calcolati sul reddito professionale 2025 indicato in dichiarazione. Le regole vengono da circolari INPS e dalla normativa previdenziale.
Sempre il 30, scadono le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere di maggio (ex esterometro). La base è l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015, con i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Se hai emesso o ricevuto fatture con soggetti esteri fuori SDI, devi comunicare.
Quadro normativo di riferimento (fonti ufficiali)
Versamenti e compensazioni con F24 sono disciplinati dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 241/1997. La gestione delle rate e gli interessi seguono anche l’art. 20 del medesimo decreto. Le regole di slittamento al primo giorno lavorativo successivo in caso di scadenza festiva derivano dal D.Lgs. 241/1997 e da successivi interventi.
Il calendario dei saldi e acconti delle imposte personali si basa sull’art. 17 del D.P.R. 435/2001. In alcune annualità il MEF può disporre proroghe con DPCM. L’annuncio ufficiale è sui canali istituzionali del MEF e dell’Agenzia delle Entrate e in Gazzetta Ufficiale.
L’IMU è regolata dalla Legge 160/2019, commi 738-783, e dalle delibere comunali. Le istruzioni operative sono fornite dal Dipartimento delle Finanze.
L’imposta sostitutiva sui premi di produttività è nella Legge 208/2015, art. 1, commi 182-190, con chiarimenti del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni transfrontaliere (ex esterometro) sono nel D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis, come integrato da leggi successive e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Il ravvedimento operoso, utile se salti una scadenza, è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Le aliquote e i termini di riduzione delle sanzioni sono aggiornati con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Per testo aggiornato delle norme consulta il portale Normattiva. Per aspetti fiscali fai riferimento ad Agenzia delle Entrate e MEF. Per contributi e previdenza consulta INPS e Ministero del Lavoro.
Come calcolare saldo e acconti di giugno
Metodo storico e metodo previsionale
Gli acconti si calcolano in due modi.
Metodo storico: prendi l’imposta dovuta l’anno precedente e versi il 100% come acconto dell’anno in corso. Di solito in due rate: 40% a giugno, 60% a novembre.
Metodo previsionale: stimi l’imposta dell’anno in corso. Versi l’acconto in base a questa stima. Conviene se il reddito scende. Attenzione però: se stimi troppo in basso, paghi differenze, sanzioni e interessi.
Le soglie aiutano a capire quando rateizzare: acconto non dovuto se inferiore a 51,65 euro. Se è tra 51,65 e 257,52 euro, si versa in unica soluzione a novembre. Se pari o superiore a 257,52 euro, si versa in due rate.
Queste regole si applicano a IRPEF, addizionali e, per analogia, all’imposta sostitutiva del regime forfettario. Le istruzioni vengono annualmente aggiornate dall’Agenzia delle Entrate.
Rateazione e maggiorazioni
Il saldo e il primo acconto si possono rateizzare da giugno fino a novembre. Si aggiungono interessi legali su ogni rata successiva alla prima. La cornice è l’art. 20 del D.Lgs. 241/1997 e i documenti dell’Agenzia.
Hai 30 giorni in più per pagare il saldo e il primo acconto con una piccola maggiorazione (lo 0,40% salvo diversi aggiornamenti annuali). Questa regola discende dall’art. 17 del D.P.R. 435/2001 e dalle istruzioni di periodo dell’Agenzia delle Entrate.
Controlla sempre se esistono proroghe per categorie specifiche (ad esempio contribuenti con ISA), decise dal MEF con DPCM.
IMU: acconto di giugno senza errori
Per calcolare l’IMU parti dalla rendita catastale, rivalutala del 5%, poi applica il moltiplicatore in base alla categoria catastale. Ottieni la base imponibile. Su questa applichi l’aliquota deliberata dal Comune.
L’abitazione principale non di lusso è esente. Se la casa è categoria A/1, A/8 o A/9, l’IMU si paga. Gli immobili concessi in comodato ai parenti possono godere di riduzioni. Gli immobili a canone concordato hanno base ridotta al 75%.
Per i terreni agricoli valgono esenzioni in base al Comune, alla classificazione montana o collinare e alla qualifica del possessore (coltivatore diretto o IAP). Le regole sono nei documenti del Dipartimento delle Finanze e nelle delibere comunali.
L’acconto si paga di norma con le aliquote dell’anno precedente. Se il Comune ha già pubblicato le nuove aliquote, puoi usarle. In caso di errore puoi ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
Gestione operativa: F24, compensazioni e controlli
Compilare l’F24 senza intoppi
Compila l’F24 con i dati anagrafici, il codice ufficio (se richiesto), il codice tributo corretto, l’anno di riferimento e l’importo. Per IMU usa la sezione “IMU e altri tributi locali”. Per IVA e ritenute usa la sezione “Erario”.
Ricorda: l’anno di riferimento per IMU è l’anno d’imposta. Per i saldi e acconti indica l’anno 2025 per il saldo e 2026 per l’acconto. Coerenza e quadratura dati evitano scarti del modello.
Compensazioni e blocchi preventivi
La compensazione orizzontale usa crediti per pagare debiti di natura diversa. È consentita dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Devi presentare l’F24 con i canali telematici dell’Agenzia se usi compensazioni.
Per importi oltre le soglie previste servono adempimenti aggiuntivi, come il visto di conformità del professionista abilitato sul credito. L’Agenzia può attivare controlli preventivi e scartare F24 con crediti a rischio.
Se una compensazione è respinta, il pagamento si considera non eseguito. In tal caso intervieni subito con un nuovo F24 e, se serve, ravvedimento operoso.
Regola decisionale rapida
– Sei sostituto d’imposta? Sì: versa entro il 16 le ritenute di maggio (lavoro dipendente/assimilato e lavoro autonomo) e l’imposta sostitutiva sui premi erogati. No: passa allo step successivo.
– Applichi IVA mensile? Sì: versa l’IVA di maggio entro il 16. No o IVA trimestrale: non versi l’IVA a giugno, salvo ravvedimenti.
– Possiedi immobili soggetti a IMU al 1° gennaio? Sì: paga l’acconto entro il 16. Verifica esenzioni per abitazione principale e riduzioni locali. No: salta.
– Hai reddito 2025 con imposta dovuta? Sì: calcola saldo 2025 e primo acconto 2026 entro il 30. Usa metodo storico o previsionale. Se acconto <= 51,65 euro: non dovuto. Tra 51,65 e 257,52: unico a novembre. Altrimenti 40% giugno, 60% novembre.
– Sei professionista senza cassa? Sì: versa saldo 2025 e primo acconto 2026 dei contributi INPS Gestione Separata entro il 30.
– Hai operazioni con soggetti esteri a maggio fuori SDI? Sì: invia comunicazioni transfrontaliere entro il 30. No: ok.
– La scadenza cade in sabato/festivo? Sì: slitta al primo giorno lavorativo successivo (D.Lgs. 241/1997). Esistono proroghe MEF? Se pubblicate, segui le nuove date.
| Data | Soggetti | Adempimento/Tributo | Note operative e riferimenti |
|---|---|---|---|
| 16 giugno | Sostituti d’imposta | Ritenute di maggio su lavoro dipendente/assimilato e autonomo | F24 sezione Erario; D.Lgs. 241/1997 art. 18; codici 1001/1040 e affini; slittamento se festivo |
| 16 giugno | Soggetti IVA mensili | Versamento IVA di maggio | F24 sezione Erario; liquidazione periodica; codici mensili; D.Lgs. 241/1997 art. 18 |
| 16 giugno | Datori di lavoro che erogano premi di risultato | Imposta sostitutiva 10% premi di produttività | F24 con codici dedicati; Legge 208/2015 art. 1 c. 182-190; istruzioni AE/Min. Lavoro |
| 16 giugno | Aziende agricole (manodopera) | Contributi INPS trimestrali | F24; istruzioni INPS; riferiti al trimestre; verificare messaggi/circolari INPS |
| 16 giugno | Proprietari di immobili imponibili | Acconto IMU | F24 sezione IMU; Legge 160/2019; aliquote comunali; esenzione abitazione principale non di lusso |
| 30 giugno | Persone fisiche e titolari di partita IVA | Saldo 2025 e primo acconto 2026 IRPEF/addizionali | D.P.R. 435/2001 art. 17; metodo storico/previsionale; soglie 51,65/257,52; rateazione art. 20 D.Lgs. 241/1997 |
| 30 giugno | Forfettari e altri con imposta sostitutiva | Saldo 2025 e primo acconto 2026 imposta sostitutiva | F24; istruzioni AE; regole acconti analoghe all’IRPEF; 40%/60% se due rate |
| 30 giugno | Professionisti senza cassa | Saldo 2025 e primo acconto 2026 INPS Gestione Separata | F24; aliquote INPS vigenti; base su reddito dichiarato 2025; circolari INPS |
| 30 giugno | Soggetti che operano con l’estero | Comunicazioni transfrontaliere (maggio) | D.Lgs. 127/2015 art. 1 c. 3-bis; invio dati fatture estere del mese precedente |
| 30 giugno (+30 gg) | Tutti i soggetti interessati | Saldo/primo acconto con maggiorazione | Pagamento entro 30 giorni con piccola maggiorazione; D.P.R. 435/2001 art. 17; verificare percentuale annuale |
FAQ su giugno: casi pratici e soluzioni
Se il MEF proroga i versamenti di giugno, come mi regolo con l’F24 già predisposto?
Se interviene una proroga ufficiale, vale la nuova data. Puoi tenere l’F24 già compilato e pagarlo nella nuova scadenza, purché l’anno di riferimento e i codici tributo restino corretti. Se hai impostato un addebito diretto con scadenza originaria, annulla il mandato e riprogramma il pagamento per la nuova data. Le proroghe vengono comunicate con DPCM e note del MEF e dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre su fonti ufficiali prima di agire, soprattutto per categorie con ISA, start-up, eventi sismici o aree colpite da calamità, spesso oggetto di misure speciali.
Metodo previsionale per gli acconti: quando conviene e quali rischi comporta?
Conviene se prevedi un calo del reddito 2026 rispetto al 2025. Ad esempio, meno incarichi, fatturato in discesa o maggiori costi deducibili per i contribuenti ordinari. Col previsionale versi acconti più bassi e preservi liquidità. Il rischio è stimare troppo al ribasso. Se l’imposta effettiva 2026 supera quanto versato in acconto, a saldo pagherai differenza, sanzione e interessi. Il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) attenua i costi, ma resta un onere. Consiglio operativo: aggiorna la previsione entro novembre. Se serve, integra il secondo acconto per allinearti all’imposta reale ed evitare sanzioni.
IMU: come mi comporto se il Comune pubblica le nuove aliquote dopo il 16 giugno?
Se il Comune pubblica le aliquote dopo l’acconto, versi a giugno usando le aliquote dell’anno precedente. Al saldo di dicembre conguagli con le aliquote definitive. È la prassi consolidata nelle istruzioni del Dipartimento delle Finanze. Se scopri di aver versato in eccesso, puoi compensare nel saldo. Se hai versato in difetto, integra con ravvedimento operoso: la sanzione si riduce in base ai giorni di ritardo e si aggiungono interessi legali. Ricorda di indicare correttamente codice Comune e anno d’imposta nell’F24, perché l’attribuzione del pagamento dipende da quei campi.
Professionista senza cassa: come calcolo e verso i contributi INPS Gestione Separata di giugno?
Prendi il reddito professionale 2025 (compensi percepiti al netto dei costi deducibili, secondo il tuo regime contabile). Applica l’aliquota INPS Gestione Separata vigente per il tuo profilo (iscritto o meno ad altre forme obbligatorie, presenza o meno di tutela maternità e malattia). Otterrai il contributo dovuto. A giugno versi il saldo 2025 e il primo acconto 2026, di norma calcolato con il metodo storico. Usi l’F24, sezione INPS, con i codici dedicati alla Gestione Separata, indicando causale, periodo e importi. Le aliquote sono aggiornate con circolari annuali INPS. Se prevedi un forte calo di reddito nel 2026, puoi usare il metodo previsionale per l’acconto, sapendo che eventuali differenze si regoleranno a saldo.
Ho saltato il 16 giugno per ritenute e IVA di maggio: come rimediare e quanto pago di più?
Usa il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Se paghi entro 14 giorni, applichi la sanzione ridotta “sprint” (una frazione della sanzione ordinaria del 30%) più gli interessi legali per i giorni di ritardo. Dal 15° al 30° giorno si applica la riduzione “brevi manu”, poi “medio”, “lungo” e “ultralungo” in base ai mesi trascorsi. Devi: versare il tributo con F24, versare in un F24 separato la sanzione ridotta con il codice tributo corretto, e gli interessi con il loro codice. Conserva i calcoli. In caso di controllo, dimostrano che hai regolarizzato spontaneamente. Per l’IVA verifica anche se la liquidazione successiva debba tener conto del ravvedimento appena fatto.
Compensazione dei crediti in F24 a giugno: quali limiti pratici devo rispettare?
Puoi compensare crediti erariali e previdenziali per pagare i debiti di giugno. Devi presentare l’F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate se usi compensazioni. Per alcuni crediti (ad esempio IVA oltre una certa soglia) serve il visto di conformità. L’Agenzia può scartare F24 con crediti a rischio o inesistenti. In caso di scarto, il pagamento non è eseguito: ripresenta l’F24 senza compensazione o con crediti corretti e, se sei fuori termine, ravvediti. Conserva la documentazione del credito (dichiarazioni, ricevute, cartelle di calcolo) per superare eventuali controlli preventivi. Le regole generali vengono dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e dai provvedimenti annuali dell’Agenzia.
Comunicazioni transfrontaliere di maggio: quali documenti includo e come organizzo i dati?
Devi comunicare, entro il 30 giugno, le fatture emesse verso soggetti esteri e le fatture ricevute da fornitori esteri non transitanti da SDI. Inserisci dati del documento, controparti, imponibili, imposte e natura operazione. Se hai emesso autofatture per reverse charge estero, verifica se già inviate via SDI: in tal caso non duplicare. La base giuridica è l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015. Organizza un estratto movimenti esteri mensile, riconcilia con la prima nota e con l’eventuale registro IVA, e conserva i file di invio e le ricevute. Errori si correggono con invii sostitutivi; in caso di ritardi si applica il ravvedimento con sanzioni ridotte.
