Registro dei corrispettivi: cos’è, come funziona e chi deve farlo?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Oggi, per negozi e artigiani, lo scontrino elettronico e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono il vecchio registro. L’e-commerce è esonerato dallo scontrino, ma resta la corretta registrazione IVA.

  • Obbligo generalizzato di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi per commercio al minuto e assimilati (D.Lgs. 127/2015; DPR 633/1972, art. 22 e 24).
  • Documento commerciale emesso tramite Registratore Telematico o procedura web “Fatture e Corrispettivi” e invio, di regola, entro 12 giorni.
  • E-commerce indiretto esonerato dallo scontrino; si gestiscono fatture su richiesta e registrazioni IVA secondo le regole del settore (DM 10 maggio 2019; D.Lgs. 83/2021).

Dal registro dei corrispettivi allo scontrino elettronico: cosa è cambiato davvero

Il “registro dei corrispettivi” era un quaderno IVA dove annotavi gli incassi giornalieri. Oggi, per chi vende al dettaglio in negozio, non serve più.

Lo sostituisce la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. È la base del cosiddetto scontrino elettronico.

Il perno normativo è l’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, più volte aggiornato. Restano centrali gli articoli 22 e 24 del DPR 633/1972.

In pratica: emetti un documento commerciale con un Registratore Telematico (RT) o con la procedura web dell’Agenzia. A fine giornata fai la chiusura e invii i dati.

Quando memorizzi e invii correttamente, l’annotazione sul registro non è più necessaria. L’adempimento contabile è “assorbito” dal flusso telematico.

Chi è obbligato e quando: artigiani e commercianti al minuto

Deve usare lo scontrino elettronico chi fa vendite al dettaglio o attività assimilate. Parliamo di botteghe, negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, artigiani che vendono a privati.

La regola viene dall’articolo 22 del DPR 633/1972. Il D.Lgs. 127/2015 ha trasformato la vecchia ricevuta/scontrino in un documento commerciale elettronico.

Ci sono esoneri puntuali fissati dal DM 10 maggio 2019 e successivi aggiornamenti. Riguardano attività specifiche o condizioni tecniche. Ma sono eccezioni, non la regola.

Strumenti ammessi per emettere e inviare

Hai tre strade operative, tutte valide:

  • Registratore Telematico (RT). È il registratore di cassa “abilitato” a memorizzare e inviare i dati all’Agenzia delle Entrate.
  • Server-RT. È una soluzione centralizzata per catene e grandi volumi. Aggrega i flussi da più punti cassa.
  • Procedura web “Documento commerciale online” nell’area Fatture e Corrispettivi. Utile se hai pochi scontrini o come piano B.

Il documento che consegni al cliente si chiama “documento commerciale”. Sostituisce lo scontrino fiscali di una volta. Può essere stampato o inviato in formato digitale.

Flusso operativo e tempistiche

Regola pratica:

  • Emetti il documento commerciale al momento dell’incasso o della consegna del bene.
  • Memorizza e chiudi la giornata con il RT. La chiusura genera il totale dei corrispettivi.
  • Trasmetti i dati all’Agenzia di norma entro 12 giorni dall’operazione. La trasmissione può essere automatica con l’RT.

Conserva le copie dei documenti commerciali. Se lavori in regime IVA ordinario, i corrispettivi confluiscono nelle liquidazioni periodiche.

Se sei in regime forfettario, i corrispettivi telematici servono comunque. Il forfettario non addebita IVA, ma deve emettere e memorizzare i documenti.

Malfunzionamenti, assenza rete e vendite itineranti

Se l’RT si guasta, usa la procedura web “Documento commerciale online” o un RT di emergenza. Quando ripristini, allinea i dati e chiudi i periodi sospesi.

Se non c’è rete, l’RT memorizza localmente e invia appena torna la connessione. In alternativa, usa un hotspot o la procedura web da altro dispositivo.

Se sei ambulante o operi fuori sede, usa un RT portatile o la procedura web. Le stesse regole di memorizzazione e invio si applicano anche in mobilità.

E-commerce: quando lo scontrino elettronico non serve

L’e-commerce indiretto è la vendita di beni online con spedizione a casa. Qui, in via generale, non usi lo scontrino elettronico.

L’esonero dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi discende dal DM 10 maggio 2019, per le operazioni di vendita a distanza. Restano gli obblighi IVA propri delle vendite online.

Come si documenta allora? In due modi semplici:

  • Fattura solo se il cliente la chiede o se un’altra norma la impone. Altrimenti puoi non emetterla in Italia per le vendite B2C di beni.
  • Annoti i ricavi nei registri IVA secondo l’articolo 24 del DPR 633/1972. Se sei forfettario, li annoti/gestisci con criterio di cassa, cioè quando incassi.

Attenzione ai regimi OSS/IOSS per vendite verso consumatori di altri Paesi UE. Dal 2021 (D.Lgs. 83/2021) semplificano l’IVA transfrontaliera, ma richiedono controlli sulle soglie e corrette registrazioni.

E-commerce diretto: servizi digitali e abbonamenti

L’e-commerce diretto è la fornitura online di servizi digitali. Per esempio software scaricabile, corsi in streaming, abbonamenti a contenuti.

Per B2C UE si applica, di regola, il regime OSS. La fattura non è sempre obbligatoria, salvo richiesta del cliente o regole specifiche del Paese di consumo.

Non si usa lo scontrino elettronico. Si gestisce l’IVA nel Paese del consumatore via OSS. Restano gli obblighi contabili e di conservazione delle evidenze.

Vendite ibride: click&collect, showroom e marketplace

Se vendi online ma il ritiro e il pagamento avvengono in negozio, emetti il documento commerciale al ritiro. Qui vale lo scontrino elettronico.

Se usi marketplace, verifica il contratto: se il marketplace vende in nome proprio, ti fattura il corrispettivo netto. Se vende in nome tuo, potresti dover emettere fattura al cliente o annotare il corrispettivo.

Controlla anche gli obblighi informativi e di rendicontazione (ad esempio, tracciati fiscali e report). Le fonti utili sono le guide dell’Agenzia delle Entrate e gli aggiornamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Regola decisionale rapida

Come scegliere tra scontrino, fattura, registrazioni IVA

Se vendi a privati in negozio o su appuntamento in sede: usa il Registratore Telematico. Emetti il documento commerciale e trasmetti i corrispettivi.

Se vendi beni online con spedizione a casa (e-commerce indiretto): niente scontrino. Fattura solo se richiesta o obbligatoria. Annota i corrispettivi nei registri IVA.

Se vendi servizi digitali B2C in UE (e-commerce diretto): niente scontrino. Valuta l’OSS. Emissione della fattura secondo le regole del Paese di consumo o su richiesta.

Se fai click&collect con pagamento e ritiro in negozio: emetti documento commerciale al ritiro. Trasmetti i corrispettivi come per il negozio fisico.

Se operi tramite marketplace: leggi il mandato. Se il marketplace è “fornitore presunto”, gestisci l’IVA come da normativa e rendiconti le provvigioni. Se agisce in tuo nome, potresti dover emettere tu il documento al cliente.

Se rientri in un’esenzione del DM 10 maggio 2019: segui le regole specifiche. In dubbo, verifica con un consulente.

Errori frequenti e sanzioni: cosa evitare

Errore 1: considerare il POS come “sostituto” dello scontrino. Il pagamento tracciato non sostituisce il documento commerciale né la trasmissione.

Errore 2: dimenticare la chiusura giornaliera. Senza chiusura non parte la trasmissione e il cassetto fiscale resta scoperto.

Errore 3: non gestire i resi correttamente. Usa il “documento commerciale di reso” o una nota di variazione IVA (art. 26 DPR 633/1972) secondo il caso.

Errore 4: misclassificare l’e-commerce. Se il cliente paga e ritira in negozio, serve lo scontrino. Se la vendita è a distanza con spedizione, non serve.

Le sanzioni per omessa o tardiva memorizzazione/trasmissione sono amministrative e possono essere rilevanti. Le basi sono il D.Lgs. 127/2015 e il D.Lgs. 471/1997. Nei casi gravi e ripetuti può scattare la sospensione dell’attività prevista dalle norme vigenti.

Riferimenti utili per approfondire

Norme e prassi di base: D.Lgs. 127/2015, DPR 633/1972 (artt. 22, 24, 26), DM 10 maggio 2019 sugli esoneri, Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, D.Lgs. 83/2021 su OSS/IOSS, D.Lgs. 471/1997 sulle sanzioni. Consulta anche le guide dell’Agenzia delle Entrate e gli atti pubblicati su Normattiva e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Documento da emettere Requisiti/Strumenti Tempistiche di trasmissione
Negozio fisico B2C (bar, retail, artigiano con vendita) Documento commerciale (scontrino elettronico) Registratore Telematico o procedura web “Documento commerciale online” Chiusura giornaliera e invio, di regola, entro 12 giorni dall’operazione
Ambulante/itinerante con incassi sul posto Documento commerciale RT portatile, o procedura web da smartphone/tablet; connettività mobile Memorizzazione contestuale; invio appena disponibile rete o secondo regole di emergenza
E-commerce indiretto Italia (beni spediti) Nessuno scontrino; fattura solo su richiesta Gestione registri IVA vendite; piattaforme e gateway di pagamento come evidenze Nessun invio corrispettivi; annotazione nei registri secondo art. 24 DPR 633/1972
E-commerce diretto UE B2C (servizi digitali) Nessuno scontrino; fatturazione secondo regole OSS/Paese consumo o su richiesta Iscrizione OSS, identificazione IVA punto di consumo, conservazione prove localizzazione Liquidazioni OSS periodiche; niente trasmissione corrispettivi telematici
Click&collect con pagamento/ritiro in negozio Documento commerciale al ritiro RT in cassa; integrazione con e-commerce per allineare ordini e incassi Chiusura e invio come per punto vendita fisico
Marketplace “fornitore presunto” Fattura/nota da marketplace al cliente; tu ricevi fattura provvigioni Contratto e rendiconti del marketplace; corretta imputazione IVA Niente corrispettivi telematici tuoi verso cliente finale

FAQ

Devo ancora tenere il registro dei corrispettivi oppure lo scontrino elettronico lo sostituisce del tutto?

Se emetti documento commerciale con Registratore Telematico o con la procedura web e trasmetti i dati all’Agenzia, non devi più tenere il registro dei corrispettivi per quelle operazioni. La memorizzazione e la trasmissione telematica assorbono l’adempimento previsto dall’articolo 24 del DPR 633/1972. Se però svolgi attività esonerate dallo scontrino elettronico (ad esempio vendite a distanza di beni), l’obbligo di tenuta dei registri IVA resta. In quel caso annoti i corrispettivi secondo l’articolo 24. Quindi: negozio fisico B2C, niente registro; e-commerce indiretto, sì registrazioni IVA. La base normativa è il D.Lgs. 127/2015 e i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano memorizzazione e invio.

Sono in regime forfettario: devo fare lo scontrino elettronico? E come registro gli incassi?

Il regime forfettario è un regime semplificato dove paghi un’imposta sostitutiva sui ricavi, senza IVA a debito. Se vendi a privati in negozio o in studio aperto al pubblico, devi comunque emettere il documento commerciale e trasmettere i corrispettivi, come tutti gli esercenti al minuto. Il fatto di non addebitare l’IVA non ti esonera dalla memorizzazione e dall’invio. Se invece fai e-commerce indiretto (beni spediti), non usi lo scontrino. In quel caso gestisci gli incassi secondo il principio di cassa, cioè registri quando incassi, e conservi le evidenze dei pagamenti. Le fonti di riferimento sono l’articolo 1, commi sul forfettario, della Legge 190/2014 e, per i corrispettivi, il D.Lgs. 127/2015 e il DM 10 maggio 2019.

Il POS o la ricevuta del pagamento online possono sostituire il documento commerciale o la fattura?

No. La ricevuta POS, l’email del gateway (es. carta o wallet) o la schermata dell’ordine non sono documenti fiscali. Sono solo prove di pagamento. Se vendi al dettaglio in negozio, devi comunque emettere il documento commerciale con RT o con la procedura web. Se vendi online con spedizione, segui le regole dell’e-commerce: fattura su richiesta e registrazioni nei registri IVA. L’obbligo di certificazione dei corrispettivi e/o di registrazione nasce dalle norme IVA (DPR 633/1972) e viene regolato, per lo scontrino elettronico, dal D.Lgs. 127/2015 e dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Conserva sempre sia il documento fiscale sia la prova del pagamento.

Come gestisco resi, annulli e sconti dopo la chiusura giornaliera dei corrispettivi?

Se il cliente restituisce il bene o annulla l’acquisto dopo l’emissione del documento commerciale, emetti un “documento commerciale di reso”. Il reso storna parzialmente o totalmente l’incasso della giornata in cui lo registri. Se l’operazione richiede correzioni dell’imponibile o dell’IVA, valuta la nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972. Per sconti applicati dopo la vendita, usa un documento di sconto/reso coerente con le specifiche tecniche del tuo RT. Ricorda di allineare i sistemi: cassa, gestionale e contabilità. In e-commerce, coordina reso logistico, rimborso sul gateway e storno contabile, conservando tutte le evidenze per eventuali controlli.

Cosa faccio se il Registratore Telematico si blocca o non ho connessione? Rischio sanzioni?

Se l’RT si blocca, passa alla procedura web “Documento commerciale online” o usa un RT di backup per non fermare le vendite. Se manca la rete, l’RT memorizza i dati e invia appena torni online. L’importante è non saltare l’emissione del documento al cliente e non perdere la chiusura giornaliera. Le sanzioni per omessa o tardiva memorizzazione/trasmissione sono previste dal D.Lgs. 127/2015 e dal D.Lgs. 471/1997. In caso di problemi tecnici documentati e gestiti tempestivamente, puoi ridurre i rischi. Conserva le segnalazioni di guasto del tecnico e le evidenze degli invii effettuati dopo il ripristino. In recidiva o in caso di violazioni rilevanti, la normativa prevede anche la sospensione dell’attività.

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