Fatturazione elettronica: chi ne è escluso e perché?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Sì: dal 1° gennaio 2024 tutti i titolari di Partita IVA emettono fatture elettroniche via SDI. Eccezione solo per alcuni sanitari verso privati. Verso la Pubblica Amministrazione l’obbligo vale sempre.

  • Base normativa: D.Lgs. 127/2015; Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916; D.L. 36/2022, art. 18 (conv. L. 79/2022) ha esteso l’obbligo ai forfettari dal 2024.
  • Eccezione sanitaria verso privati: per prestazioni inviate al Sistema Tessera Sanitaria, divieto di e-fattura via SDI confermato da decreti MEF annuali fino al 2026.
  • Scadenze e casi: emissione entro 12 giorni (art. 21 DPR 633/1972); corrispettivi telematici per retail B2C; comunicazioni estere via SDI con TD17-19 entro il 15 del mese successivo.

Cos’è la fattura elettronica e qual è la base legale

La fattura elettronica è un documento in formato XML, firmato e trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Il file deve rispettare il tracciato “FatturaPA”. Il PDF è solo una copia di cortesia.

La cornice normativa nasce con il D.Lgs. 127/2015 e con la Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916, che hanno reso obbligatoria la e-fattura dal 2019 per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Il D.M. 55/2013 disciplina le fatture verso la Pubblica Amministrazione.

Il D.L. 36/2022, art. 18 (convertito in L. 79/2022), ha esteso l’obbligo ai contribuenti in regime forfettario e “di vantaggio”: prima sopra determinate soglie dal 2022, poi a tutti dal 1° gennaio 2024.

Chi deve emettere e quando

Obbligo generalizzato dal 2024

Dal 2024, tutti i titolari di Partita IVA che emettono fatture devono farlo in elettronico via SDI. Vale per ogni regime fiscale. Vale anche se non addebiti IVA (per esempio nel regime forfettario).

L’obbligo si applica quando sussiste l’obbligo di fattura. Nelle vendite al dettaglio B2C, in genere emetti il documento commerciale (corrispettivi telematici) e non la fattura, salvo richiesta del cliente.

Verso la Pubblica Amministrazione

Le fatture verso le PA sono elettroniche dal 2014 in poi. Lo prevede la Legge 244/2007 e il D.M. 55/2013. Si usa il formato FatturaPA e il “codice ufficio” IPA del destinatario.

Tempistiche di emissione

La fattura immediata si emette entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 DPR 633/1972). La fattura differita si può emettere entro il 15 del mese successivo, se supportata da DDT o documenti equivalenti.

L’invio al SDI coincide con l’emissione. Se il SDI scarta la fattura, si considera non emessa. Devi riemettere entro 5 giorni dalla notifica di scarto, mantenendo numero e data coerenti secondo indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Eccezioni e casi particolari

Professionisti sanitari verso privati

I professionisti sanitari che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti e altre figure sanitarie abilitate) non emettono e-fattura via SDI per le prestazioni rese a persone fisiche. La misura tutela la privacy sanitaria.

La deroga deriva dall’articolato avviato con i decreti fiscali 2018-2019 e viene prorogata da decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul Sistema Tessera Sanitaria. Alla data di agosto 2026 la proroga risulta in vigore anche per il 2026.

Restano invece elettroniche le fatture sanitarie verso PA o verso soggetti titolari di Partita IVA quando non si tratta di prestazioni sanitarie trasmesse al STS.

Corrispettivi telematici e B2C

Se operi al dettaglio con consumatori finali, normalmente emetti e invii i corrispettivi telematici giornalieri. La fattura non è obbligatoria salvo richiesta del cliente. Se la chiede, la emetti in formato elettronico via SDI.

I corrispettivi telematici sono regolati dal D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni per mancata memorizzazione o invio sono nell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e nell’art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997.

Operazioni con l’estero

Per cessioni e prestazioni cross-border, non usi più l’esterometro trimestrale. Trasmetti i dati via SDI con documenti TD17-TD19 e altri codici dedicati. In generale, invii entro il 15 del mese successivo al documento o alla ricezione.

Le sanzioni per omissioni ed errori nelle comunicazioni transfrontaliere sono quelle dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997: 2 euro per documento, entro un tetto per periodo; riduzione se correggi entro 15 giorni.

Come si emette una e-fattura, passo dopo passo

Dati obbligatori e tracciato

Prepara l’XML con: numero e data, dati cedente/prestatore e cessionario/committente, imponibile, IVA o natura operazione, aliquote, bollo se dovuto, modalità di pagamento. Il tracciato è definito dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Usa il “codice destinatario” a 7 caratteri del cliente oppure la PEC del destinatario. Con clienti PA, usa il codice ufficio IPA. Inserisci il tuo QR-code anagrafico se disponibile, per ridurre errori di digitazione.

Invio al SDI e notifiche

Invii l’XML tramite un software accreditato, canale web del portale “Fatture e Corrispettivi”, PEC o canale SDICoop/SDIFTP. Il SDI fa controlli formali. Se tutto è corretto, recapita e ti manda “consegna” o “mancata consegna”.

La “mancata consegna” non annulla l’emissione. La fattura è emessa e devi comunicare al cliente la “copia di cortesia”. Se c’è “scarto”, la fattura non esiste fiscalmente. Devi riemettere nei tempi corretti.

Bollo elettronico e regimi senza IVA

Se non addebiti IVA (per esempio nel regime forfettario) e l’importo supera 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo di 2 euro. Il bollo è virtuale e indicato in fattura. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili gli importi da pagare per trimestre.

Le scadenze di pagamento seguono il calendario fissato dai decreti MEF sul bollo digitale (tra cui il D.M. 4 dicembre 2020), con possibili slittamenti per importi ridotti. Paga dal cassetto fiscale o con addebito.

Conservazione elettronica

Conserva le fatture per 10 anni (art. 2220 c.c.). Puoi usare il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi” o un conservatore accreditato. Assicurati di chiudere a norma ogni lotto annuale.

Sanzioni e controlli: cosa rischi e come rimediare

Mancata o tardiva fatturazione

Per omessa o tardiva fatturazione si applicano le sanzioni dell’art. 6, D.Lgs. 471/1997. Sono proporzionali all’IVA e possono essere rilevanti. Se sei in forfettario senza IVA, si applicano sanzioni fisse per irregolarità formali in base allo stesso decreto.

In caso di errore sanabile, usa il documento “nota di credito” TD04 per stornare e riemettere. Se serve integrare IVA, puoi emettere nota di debito TD05. Per integrazioni per inversione contabile, usa i codici TD16 e successivi.

Remissione in bonis e ravvedimento

Se hai saltato adempimenti di natura formale, puoi valutare la “remissione in bonis” (art. 2, D.L. 16/2012) ove applicabile. Per omessi versamenti o comunicazioni, usa il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) con sanzioni ridotte e pagamento degli interessi legali.

Regola decisionale rapida

– Opero B2B o con PA? Allora emetto sempre la fattura elettronica via SDI. Se PA, uso codice ufficio IPA.

– Opero B2C retail? Emetto corrispettivi telematici. Se il cliente chiede fattura, la emetto in elettronico via SDI.

– Sono un professionista sanitario e fatturo a una persona fisica per prestazione sanitaria trasmessa al STS? Non emetto e-fattura via SDI. Rilascio documento analogico e rispetto gli obblighi STS.

– Ho operazioni con estero? Trasmetto i relativi documenti via SDI (TD17-19 e altri, secondo il caso) entro il 15 del mese successivo.

– Sono in forfettario? Emetto e-fattura senza IVA, con eventuale bollo da 2 euro, e indicazioni di legge in descrizione (franchigia IVA art. 1, commi 54-89, L. 190/2014).

Riferimenti normativi e prassi utili

Le principali fonti

– D.Lgs. 127/2015: istituisce la fatturazione elettronica e la trasmissione dei corrispettivi.

– Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916: obbligo generalizzato di e-fattura dal 2019.

– D.L. 36/2022, art. 18, convertito in L. 79/2022: estensione ai forfettari dal 2024.

– D.M. 55/2013: regole tecniche FatturaPA verso le Pubbliche Amministrazioni.

– Art. 21 DPR 633/1972: elementi e tempi di emissione della fattura.

– D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997: regime sanzionatorio e ravvedimento.

– Decreti MEF su Sistema Tessera Sanitaria e divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie verso privati, prorogati fino al 2026.

Questi testi sono consultabili sui portali Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Obbligo di e-fattura via SDI Formato/Tipo documento Tempi e note operative
Forfettario B2B (operazione imponibile fuori campo IVA) Sì, sempre XML FatturaPA, TD01; natura operazione N2.2/N3/N4 secondo il caso; bollo se > 77,47 euro Entro 12 giorni; indicare “Operazione in franchigia art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”; bollo virtuale e versamento trimestrale
Retail B2C con documenti commerciali No, salvo richiesta del cliente Corrispettivi telematici; se richiesta fattura, TD01 via SDI Memorizzazione e invio corrispettivi giornaliero; fattura elettronica solo su richiesta del consumatore
Professionista sanitario verso persona fisica (prestazione sanitaria STS) No, divieto via SDI Documento analogico/alternativo; invio dati al Sistema Tessera Sanitaria Deroga privacy confermata da decreti MEF fino al 2026; e-fattura via SDI se il cliente è PA o soggetto IVA e l’operazione non rientra nel perimetro STS
Operazioni con soggetti esteri (acquisti/servizi) Sì, comunicazione via SDI TD17 (servizi esteri), TD18 (acquisti intra), TD19 (acquisti esteri extra-UE), TD16 (reverse charge interno) Invio entro il 15 del mese successivo alla data documento o ricezione; sanzioni art. 11, co. 2-quater, D.Lgs. 471/1997
Fatture verso Pubblica Amministrazione Sì, sempre XML FatturaPA verso PA con codice ufficio IPA Regole D.M. 55/2013; controllare CIG/CUP e tracciabilità; termini contrattuali di pagamento e split payment ove applicabile

FAQ

1) Sono in regime forfettario: cosa cambia dal 2024 nelle mie fatture?

Dal 2024 emetti sempre fatture elettroniche via SDI, anche se non addebiti l’IVA. Nel file XML indichi la natura dell’operazione (per esempio N2.2 per operazioni non soggette), la descrizione che richiama la legge istitutiva del forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) e applichi il bollo di 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro. Il bollo è virtuale: il SDI somma i bolli del trimestre e l’Agenzia delle Entrate rende disponibile l’importo da versare nel portale Fatture e Corrispettivi. Le scadenze sono quelle fissate dai decreti MEF sul bollo elettronico. Se il cliente è un consumatore finale e non chiede fattura, puoi rilasciare il documento commerciale tramite registratore telematico. Se la chiede, emetti la fattura elettronica. Le tempistiche restano quelle dell’art. 21 DPR 633/1972: entro 12 giorni per l’immediata o entro il 15 del mese successivo per la differita con DDT.

2) Sono un medico o uno psicologo: quando non posso usare la fattura elettronica?

Non puoi usare la fattura elettronica via SDI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati confluiscono nel Sistema Tessera Sanitaria. La deroga, introdotta per la tutela della privacy, è stata confermata di anno in anno con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi al Sistema Tessera Sanitaria ed è in vigore anche per il 2026. In pratica, rilasci un documento analogico o elettronico non transitato da SDI e adempie agli obblighi STS secondo le specifiche tecniche. Se invece fatturi a una PA, o a un soggetto con Partita IVA per un’operazione non ricompresa nel perimetro STS, devi usare la fattura elettronica via SDI. Ricorda di verificare anche se si applica lo split payment o particolari modalità di pagamento previste dai contratti con la PA.

3) Cosa succede se il SDI scarta la mia fattura dopo il termine di emissione?

Lo scarto significa che la fattura non è stata emessa fiscalmente. Devi correggere e rinviare entro 5 giorni dalla notifica di scarto. Se il termine dei 12 giorni è già passato, puoi comunque riemettere nel rispetto delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, mantenendo coerenza di numerazione e datazione. In presenza di IVA, lo scarto può comportare violazioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Per limitare i rischi, agisci tempestivamente e valuta, con il tuo consulente, il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) se si configurano tardività o omessi versamenti. Adotta controlli preventivi nel gestionale: anagrafiche complete, codici destinatario corretti, natura operazione e aliquote verificate, bollo impostato correttamente e codici TD adeguati.

4) Come gestisco le operazioni con fornitori esteri ai fini della comunicazione via SDI?

Per acquisti di servizi da estero usi il documento TD17; per acquisti intracomunitari di beni usi TD18; per acquisti di beni da soggetti extra-UE usi TD19. Questi documenti assolvono gli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere sostituendo il vecchio esterometro. In generale, invii entro il 15 del mese successivo alla data del documento estero o alla data di ricezione, secondo le regole dettate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni per omissioni o errori sono quelle dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997, con 2 euro per documento entro un tetto per periodo e riduzioni se regolarizzi entro 15 giorni. Imposta procedure interne per protocollare i documenti esteri, riconoscerne la tipologia e predisporre i TD corretti.

5) Conservazione elettronica: basta il portale dell’Agenzia o serve un conservatore esterno?

La legge impone la conservazione a norma per 10 anni (art. 2220 c.c.). Puoi usare il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi, che copre la conservazione delle fatture elettroniche inviate e ricevute via SDI, se attivato. In alternativa, puoi affidarti a un conservatore accreditato. L’importante è chiudere correttamente i lotti di conservazione entro i tempi, garantire integrità, immodificabilità e reperibilità dei documenti, e disporre di un manuale di conservazione aggiornato. Ricorda che la semplice disponibilità delle fatture nel cassetto fiscale o nel gestionale non equivale automaticamente a conservazione a norma: verifica che il processo rispetti i requisiti tecnici e organizzativi previsti dalla normativa e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

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