Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’IRAP oggi non si paga se sei una persona fisica con partita IVA. Restano obbligate società di capitali, società di persone, enti commerciali, enti non commerciali per attività commerciali, pubbliche amministrazioni ed ETS con attività commerciale.
- Dal 2022 le persone fisiche (imprese individuali e professionisti, anche in forfettario) sono escluse dall’IRAP per legge.
- Pagano l’IRAP società di capitali, società di persone, enti commerciali, PA, ed ETS per le attività commerciali svolte.
- Aliquota base 3,9%, variabile su delibera regionale; regole e scadenze allineate a IRES/IRPEF.
Cos’è l’IRAP e come funziona nel 2026
L’IRAP è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Colpisce il valore aggiunto prodotto sul territorio regionale. La norma base è nel Decreto legislativo 446/1997, consultabile su Normattiva.
La base imponibile non è l’utile. È il valore della produzione meno alcuni costi. Le regole cambiano in base al tipo di soggetto. Per i soggetti IAS/IFRS si applicano criteri specifici.
Dal periodo d’imposta 2022, la Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021) ha escluso dall’IRAP tutte le persone fisiche con partita IVA. Parliamo di ditte individuali e professionisti, anche in regime forfettario.
Base imponibile: come si determina
Per società di capitali e di persone si parte dal conto economico civilistico. Si considera la voce A) Valore della produzione, meno parte della voce B) Costi della produzione. Restano esclusi alcuni oneri, come interessi e imposte.
Il costo del personale non è integralmente deducibile in IRAP. Restano però deduzioni specifiche previste dal D.Lgs. 446/1997 e successive leggi di bilancio. In bilancio occorre riclassificare correttamente le voci.
Gli enti non commerciali pagano IRAP solo sul valore della produzione delle attività commerciali esercitate in via non occasionale. Le attività istituzionali non rilevano, salvo eccezioni previste dalla norma.
Aliquote 2026
L’aliquota base resta 3,9%. Le Regioni possono aumentare o ridurre l’aliquota entro i limiti fissati dal D.Lgs. 446/1997. La delibera vale dall’anno indicato nel Bollettino Ufficiale regionale.
Settori speciali applicano aliquote maggiorate. Per banche e altri intermediari finanziari vale un’aliquota più alta. Anche le imprese di assicurazione hanno aliquote dedicate. Verifica ogni anno la delibera regionale.
Le Province autonome possono prevedere variazioni secondo i propri statuti. Controlla i provvedimenti locali e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Esclusioni ed esenzioni rilevanti
Dal 2022 non pagano l’IRAP tutte le persone fisiche che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo. Lo prevede la Legge 234/2021. Vale anche per chi è in regime forfettario.
Non sono soggetti IRAP gli OICR (come fondi comuni e SICAV) e i fondi pensione. Sono soggetti a imposte sostitutive specifiche. Le regole derivano dal D.Lgs. 58/1998 e dal D.Lgs. 252/2005.
Venditori a domicilio e collaboratori coordinati e continuativi sono persone fisiche. Dopo il 2022 non rientrano nell’IRAP. Restano però gli obblighi contributivi e fiscali propri del rapporto.
Chi deve pagare l’IRAP oggi
Soggetti obbligati
Pagano sempre l’IRAP, salvo eccezioni previste dalla legge:
- Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., cooperative, mutue assicuratrici).
- Società di persone (S.n.c., S.a.s.), quando esercitano attività commerciale.
- Enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
- Enti non commerciali per le attività commerciali svolte in modo non occasionale.
- Pubbliche amministrazioni.
- Enti del Terzo Settore per la parte commerciale e diverse forme di impresa sociale.
Il riferimento resta il D.Lgs. 446/1997, integrato dalle leggi di bilancio e dai decreti attuativi consultabili su Normattiva. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate chiariscono i profili applicativi.
Soggetti esclusi
Non pagano l’IRAP:
- Persone fisiche con partita IVA (imprese individuali e professionisti), anche in forfettario.
- Venditori a domicilio e co.co.co., in quanto persone fisiche.
- OICR (fondi comuni, SICAV/SICAF) e fondi pensione.
- Società semplici che non svolgono attività commerciale (es. gestione di immobili propri o attività agricole in regime di reddito agrario). La valutazione è concreta e va documentata.
Attenzione alle cooperative e ai consorzi: di norma sono soggetti IRAP. Anche se operano nel settore agricolo, sono enti e non persone fisiche.
Regola decisionale rapida
In tre passaggi capisci se devi l’IRAP
Primo: sei una persona fisica con partita IVA? Se sì, dal 2022 non paghi l’IRAP. Vale per tutti i regimi, compreso il forfettario.
Secondo: sei una società o un ente? In linea generale paghi l’IRAP. Questo vale per società di capitali, società di persone, enti commerciali, enti non commerciali per le attività commerciali, PA, ETS per la parte commerciale.
Terzo: rientri in esclusioni specifiche? Se sei un OICR, un fondo pensione, o una società semplice che non esercita attività commerciale, l’IRAP non si applica. In caso di dubbio, valuta l’attività effettiva e il bilancio.
Esame finale: controlla la delibera IRAP della tua Regione per l’aliquota applicabile. Se sei obbligato, calcola acconti e saldo e prepara la dichiarazione IRAP entro i termini.
Calcolo, scadenze e dichiarazione
Come si calcola l’IRAP
Per le società si parte dal valore della produzione (voce A del conto economico). Si sottraggono i costi ammessi (parte della voce B). Non si deducono gli interessi passivi e alcune imposte.
Restano previste deduzioni puntuali per il costo del personale e per specifiche aree o soggetti. Le deduzioni cambiano nel tempo. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e la normativa su Normattiva.
Per gli enti non commerciali si calcola solo sulla porzione commerciale. Serve una contabilità separata. In assenza, si applicano criteri ragionevoli e documentati.
Acconti e saldo
Gli acconti si pagano in due rate, come per IRES/IRPEF: prima rata entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, seconda rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese.
Il saldo si paga entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Le regole sui versamenti unificati sono nel D.Lgs. 241/1997 e nel D.P.R. 435/2001.
Le eventuali proroghe annuali si apprendono dai comunicati del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione IRAP
La dichiarazione IRAP si presenta in via telematica, con il modello approvato annualmente. Il termine ordinario è entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
Il quadro deve riflettere correttamente le voci civilistiche e le variazioni IRAP. Errori frequenti riguardano il costo del personale, le deduzioni regionali e la corretta separazione delle attività.
Le istruzioni ufficiali del modello sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. La base normativa per gli adempimenti dichiarativi è nel D.P.R. 322/1998.
Casi particolari e settoriali
Cooperative, consorzi ed ETS
Le cooperative e i consorzi sono inquadrati tra i soggetti passivi IRAP. Applicano le regole ordinarie, con eventuali deduzioni specifiche settoriali. Il regime fiscale varia in base all’attività.
Gli ETS pagano l’IRAP per le attività commerciali esercitate abitualmente. Le attività di interesse generale non commerciali restano escluse. Fa fede la qualifica dell’attività e la sua gestione contabile.
Verifica lo statuto, i regolamenti interni e la prevalenza delle attività. Per l’IRAP conta la sostanza economica e l’organizzazione effettiva.
Attività agricole e società semplici
La ditta individuale agricola, essendo persona fisica, è esclusa dall’IRAP dal 2022. Restano però imposte e contributi propri del settore agricolo.
Le società semplici che non operano in modo commerciale (es. reddito agrario o gestione immobiliare) non sono, in genere, soggetti IRAP. Se svolgono attività commerciale, l’IRAP si applica.
Le cooperative agricole sono soggetti passivi IRAP. Anche i consorzi agricoli lo sono. La verifica va fatta caso per caso, leggendo bilancio e oggetto sociale.
Professionisti, forfettari e contratti parasubordinati
Professionisti e forfettari sono persone fisiche. Dal 2022 non pagano l’IRAP per norma espressa. Lo precisa la Legge 234/2021.
I collaboratori coordinati e continuativi non sono soggetti IRAP. Sono lavoratori parasubordinati e rientrano nelle persone fisiche escluse.
Venditori a domicilio: se operano come persone fisiche, l’IRAP non si applica. Valgono però le soglie e gli obblighi previsti dalla disciplina di settore.
Fonti e riferimenti normativi utili
Norme da conoscere
Decreto legislativo 446/1997: istituisce l’IRAP, individua i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. Testo aggiornato disponibile su Normattiva.
Legge 234/2021 (Bilancio 2022): esclude dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività d’impresa e arti e professioni a partire dal periodo d’imposta 2022.
D.Lgs. 241/1997: disciplina i versamenti unitari e la compensazione. D.P.R. 435/2001: termini di versamento per saldi e acconti. D.P.R. 322/1998: obblighi dichiarativi.
D.Lgs. 58/1998 e D.Lgs. 252/2005: regole fiscali su OICR e fondi pensione, con effetti sull’assoggettamento a IRAP. Chiarimenti applicativi nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate e nei documenti del MEF.
| Scenario | Requisiti/Fattispecie | Aliquota/Regola 2026 | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Società di capitali (S.r.l./S.p.A.) | Attività commerciale con bilancio civilistico | Aliquota base 3,9% (variazione regionale possibile); settori speciali con aliquote maggiorate | Acconti: mese 6 e 11 post-chiusura; saldo: mese 6 successivo; dichiarazione entro mese 11 |
| Società di persone (S.n.c./S.a.s.) | Esercizio abituale di attività commerciale | Aliquota regionale vigente per il settore | Stesse scadenze di IRES/IRPEF; modello IRAP telematico entro mese 11 |
| Ente non commerciale con attività commerciale | Attività istituzionale + commerciale non occasionale; contabilità separata | IRAP solo sulla parte commerciale; aliquota regionale | Calcolo su valore della produzione commerciale; scadenze ordinarie |
| Persona fisica (impresa individuale/professionista) | Partita IVA individuale, anche in forfettario | Escluso dall’IRAP dal 2022 (Legge 234/2021) | Nessun versamento IRAP; restano obblighi delle imposte sul reddito |
| OICR (fondo comune/SICAV) e fondi pensione | Organismi regolati da TUF e D.Lgs. 252/2005 | Non soggetti IRAP; imposte sostitutive dedicate | Nessun modello IRAP; seguono adempimenti propri di settore |
| Società semplice immobiliare/agricola non commerciale | Nessuna attività commerciale; solo redditi fondiari/agrari | In genere non soggetta IRAP | Documentare la natura non commerciale; attenzione a variazioni di attività |
| Cooperativa o consorzio | Ente/società con attività organizzata | Soggetto IRAP; aliquota regionale del settore | Acconti/saldo ordinari; dichiarazione IRAP entro mese 11 |
| Venditore a domicilio e co.co.co. | Persona fisica; attività disciplinata da norme speciali | Esclusi dall’IRAP in quanto persone fisiche | Nessun IRAP; restano ritenute/contributi e adempimenti specifici |
FAQ
Dal 2022 sono una ditta individuale in forfettario: devo ancora versare acconti IRAP?
No. Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche con partita IVA, inclusi i contribuenti in regime forfettario, sono escluse dall’IRAP. Non devi calcolare né versare acconti, né presentare il modello IRAP. Continua però a gestire correttamente imposte sul reddito, contributi previdenziali e IVA (se dovuta). Verifica che eventuali vecchi crediti o debiti IRAP pre-2022 siano stati chiusi. Conserva la documentazione che prova la natura individuale dell’attività per eventuali controlli.
Una S.n.c. molto piccola, senza dipendenti, paga comunque l’IRAP?
Sì. La soggettività IRAP non dipende dalla presenza di dipendenti. Conta la forma giuridica e lo svolgimento di attività commerciale abituale. Una S.n.c. è soggetto passivo IRAP a prescindere dalla dimensione. Calcola il valore della produzione secondo le regole del D.Lgs. 446/1997. Applica l’aliquota regionale vigente per il settore. Valuta le deduzioni disponibili. Presenta la dichiarazione IRAP e rispetta acconti e saldo nei termini ordinari.
Gestiamo un ente non commerciale con piccole attività commerciali accessorie: dobbiamo aprire posizione IRAP?
Probabilmente sì. Se l’attività commerciale è non occasionale, l’ente non commerciale diventa soggetto IRAP limitatamente a quella porzione. Serve contabilità separata per distinguere attività istituzionale e commerciale. La base imponibile IRAP si calcola solo sulla parte commerciale. Se l’attività commerciale è davvero occasionale e marginale, può non scattare l’obbligo. La valutazione è concreta e si fonda su ripetitività, organizzazione e mezzi impiegati. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di incertezza, formalizza un interpello.
Siamo una cooperativa agricola: l’esclusione IRAP per “agricoli” vale anche per noi?
No. L’esclusione dal 2022 riguarda le persone fisiche con partita IVA. Una cooperativa è un soggetto diverso e, in linea generale, paga l’IRAP. Calcola il valore della produzione secondo le regole ordinarie. Verifica eventuali agevolazioni settoriali e deduzioni sul costo del lavoro. Controlla la delibera IRAP della tua Regione per l’aliquota applicabile. Organizza una contabilità che evidenzi chiaramente le attività agricole rispetto a eventuali attività diverse.
Un fondo comune d’investimento o un fondo pensione deve presentare il modello IRAP?
In linea generale no. OICR e fondi pensione non sono soggetti passivi IRAP. Sono assoggettati a imposte sostitutive previste dalla normativa di settore (TUF e D.Lgs. 252/2005). L’IRAP non si applica, quindi non si presenta il relativo modello. La società di gestione, ove rilevante, adempie agli obblighi fiscali propri. Verifica sempre i regolamenti del fondo, l’eventuale presenza di stabili organizzazioni e le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate per casi particolari o transfrontalieri.
Riferimenti e metodo di verifica
Per accertare se paghi l’IRAP nel 2026 segui questo metodo: identifica il soggetto (persona fisica, società, ente), individua l’attività (commerciale/non commerciale), consulta la norma base (D.Lgs. 446/1997 su Normattiva), verifica l’esclusione per persone fisiche introdotta dalla Legge 234/2021, controlla le delibere regionali 2026 per l’aliquota, applica le scadenze del D.Lgs. 241/1997, D.P.R. 435/2001 e gli obblighi dichiarativi del D.P.R. 322/1998. Per dubbi pratici, consulta circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e i documenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
