Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutte le Partite IVA, con eccezione per le prestazioni sanitarie inviate al Sistema Tessera Sanitaria. Scadenze rigide, SDI come canale unico e sanzioni in caso di ritardi.
- Obbligo generalizzato: B2B e B2C via SDI dal 2019 (D.Lgs. 127/2015), esteso a forfettari e minimi dal 2024 (DL 36/2022 e norme successive).
- Tempi: 12 giorni per fattura “immediata”, entro il 15 del mese successivo per “differita” (art. 21 DPR 633/1972).
- Sanzioni: art. 6 D.Lgs. 471/1997; ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Cos’è la fattura elettronica e chi è obbligato nel 2026
La fattura elettronica è un documento in formato XML strutturato secondo lo schema FatturaPA. Viaggia esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Non basta un PDF: serve il file XML validato da SDI.
L’obbligo tra privati è in vigore dal 2019 per effetto del D.Lgs. 127/2015 e dei successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Il DL 36/2022 ha esteso l’obbligo ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio. L’estensione è divenuta generalizzata dal 1° gennaio 2024.
Restano esclusi solo gli operatori sanitari, ma non in assoluto. L’esclusione riguarda le fatture i cui dati vanno al Sistema Tessera Sanitaria, per motivi di privacy (DL 119/2018, art. 10-bis, e successive proroghe; provvedimenti del Garante Privacy; decreti MEF su TS). Per queste operazioni si emette fattura non transita su SDI e si trasmettono i dati al Sistema TS.
La fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione è obbligatoria dal 2014 in formato FatturaPA (DM 55/2013). Anche i professionisti sanitari, se fatturano a una PA per servizi non soggetti a invio TS, usano la FatturaPA.
Chi rientra nell’obbligo e casi particolari
Devono emettere e-fattura tutti i titolari di Partita IVA residenti o stabiliti in Italia, indipendentemente dal regime fiscale (ordinario, semplificato, forfettario o di vantaggio). I forfettari e i minimi non indicano l’IVA, ma usano comunque SDI.
I soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia non sono obbligati all’e-fattura via SDI. Se però hanno una stabile organizzazione italiana, l’obbligo vale per le operazioni effettuate da quella stabile.
Canali e passi operativi: come si emette una e-fattura corretta
Scelta del canale: portale AE o software
Puoi usare due canali: il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, gratuito ma essenziale; oppure un software gestionale, che offre funzioni avanzate come anagrafiche, conservazione e riconciliazione dei pagamenti.
Entrambi i canali generano l’XML conforme alle specifiche tecniche FatturaPA. SDI riceve, controlla e recapitata la fattura al cliente tramite codice destinatario o PEC.
Abilitazione, codici e invio
Abilita i servizi di fatturazione elettronica dalla tua area su Fatture e Corrispettivi. Imposta le deleghe se un terzo emette per tuo conto. Tieni pronti il codice destinatario del cliente o la sua PEC.
Compila i campi obbligatori: dati del cedente/prestatore, del cessionario/committente, descrizione, imponibile, eventuali imposte o nature IVA, bollo se dovuto, modalità e termini di pagamento. Genera l’XML e invialo a SDI.
SDI restituisce esiti: consegna, impossibilità di recapito, o scarto. In caso di scarto, la fattura si considera non emessa. Correggi e rinvia nei termini, per evitare sanzioni.
Conservazione digitale a norma
La e-fattura va conservata per 10 anni. Lo impongono l’art. 2220 del codice civile e l’art. 39 del DPR 633/1972. La conservazione conforme segue le regole tecniche AgID e i decreti MEF sulla dematerializzazione.
Puoi conservare in proprio o affidarti a un conservatore. La conservazione a norma richiede pacchetti firmati e marcati temporalmente. Non basta tenere il PDF: serve l’XML e il ciclo di conservazione.
Fatture di forfettari e minimi: diciture, natura IVA e bollo
Il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) non applica l’IVA e non la detrae. In fattura indichi una natura IVA, non un’aliquota. La prassi usa il codice “N2.2 – Operazioni non soggette ad IVA – altri casi”.
Inserisci anche la dicitura chiara: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014”. Questo evita contestazioni e aiuta il cliente a registrare correttamente il documento.
Il forfettario non subisce né applica ritenuta d’acconto. Indica: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”. Così il cliente non effettua ritenute.
L’imposta di bollo è dovuta sui documenti senza IVA quando l’importo supera 77,47 euro. Per e-fatture il bollo è virtuale. SDI rileva i documenti dovuti e l’Agenzia ne liquida il totale periodicamente. La base è nei decreti MEF sull’imposta di bollo in modalità elettronica.
Tempi di emissione e invio: le regole da rispettare
L’emissione “immediata” va fatta entro 12 giorni dalla data dell’operazione, che è la data indicata in fattura (art. 21 del DPR 633/1972, come modificato dal DL 119/2018 e dalla legge di conversione). Il termine si conta a giorni di calendario.
La fattura “differita” si usa per più consegne o prestazioni documentate (es. DDT). In questo caso emetti un’unica fattura entro il 15 del mese successivo, riepilogando le operazioni del mese precedente (art. 21, comma 4, lettera a).
Le fatture verso PA seguono gli stessi termini, ma devono rispettare il tracciato FatturaPA e gli identificativi dell’ufficio destinatario, secondo il DM 55/2013.
Operazioni con l’estero e “esterometro” via SDI
Dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere si inviano via SDI con documenti specifici. Per acquisti di servizi dall’estero o beni in reverse charge si usa l’autofattura elettronica (tipi documento TD17, TD18, TD19) e si rispettano termini entro il 15 del mese successivo alla ricezione o effettuazione.
Per cessioni verso clienti esteri, la fattura elettronica non è obbligatoria verso il cliente straniero, ma è possibile emettere e inviare un documento a SDI per adempiere alla comunicazione transfrontaliera. Le istruzioni operative sono nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Errori, scarti, note di variazione
Se SDI scarta il file, la fattura si considera non emessa. Devi correggere e rinviare. Se superi i termini, si applicano le sanzioni. Conserva gli esiti SDI insieme alle fatture: sono parte della prova documentale.
Per rettificare importi o dati già consegnati si usa la nota di credito o di debito elettronica (tipi documento TD04 e TD05). La nota di credito riduce l’imponibile/IVA; la nota di debito lo aumenta. Le regole sono nell’art. 26 del DPR 633/1972.
Sanzioni e come ridurle con il ravvedimento
Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono nell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Se l’irregolarità incide sull’IVA, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta, con minimo 500 euro.
Se l’irregolarità non incide sull’IVA (tipico dei forfettari), la sanzione è da 250 a 2.000 euro. Valgono i criteri di gravità e recidiva. Gli uffici applicano anche il cumulo giuridico in caso di violazioni multiple.
Con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) puoi ridurre la sanzione se regolarizzi spontaneamente. Invia o integra i documenti e paga la sanzione ridotta, insieme agli interessi, prima di controlli o atti formali.
La riduzione segue scaglioni: entro 30 giorni la sanzione scende a 1/10 del minimo; entro 90 giorni a 1/9; entro un anno a 1/8; entro due anni a 1/7; oltre due anni a 1/6. Verifica sempre l’applicabilità al tuo caso concreto.
Regola decisionale rapida
Segui questa sequenza logica per capire cosa fare, quando e come.
- Il cliente è italiano? Sì: emetti e-fattura via SDI. No: valuta operazione transfrontaliera e adempimenti SDI (TD17-19 o facoltativo per attive).
- È un soggetto PA? Sì: usa FatturaPA con codice ufficio; termini ordinari. No: B2B/B2C via SDI con codice destinatario o PEC.
- Sei in regime forfettario o di vantaggio? Sì: non applicare IVA, usa natura N2.2, indicazioni art. 1, comma 58 e comma 67 L. 190/2014, valuta bollo.
- È un’operazione sanitaria da inviare al Sistema TS? Sì: non usare SDI; emetti fattura fuori SDI e invia i dati al TS secondo le regole MEF e Garante. No: procedi con e-fattura.
- Più consegne nello stesso mese? Sì: emetti fattura differita entro il 15 del mese successivo, richiamando DDT o documenti equivalenti (art. 21, c. 4, lett. a).
- Hai superato i termini? Valuta il ravvedimento operoso prima di controlli, applica sanzione ridotta e regolarizza gli invii.
Esempi pratici di compilazione per il forfettario
Descrizione: “Consulenza fiscale mese di giugno 2026”. Natura IVA: N2.2. Dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. 190/2014” e “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”.
Bollo: se totale documento supera 77,47 euro e l’operazione non sconta IVA, imposta di bollo virtuale uguale a 2,00 euro. Il portale o il software spuntano il campo e calcolano la liquidazione periodica.
Pagamento: indica modalità (bonifico, IBAN), scadenza e eventuale split payment se richiesto dalla PA. Per i privati, ricorda che incassi in regime di cassa non incidono sull’emissione: i 12 giorni decorrono dalla data operazione, non dall’incasso.
Documenti da allegare e riferimenti
Per fattura differita richiama i DDT con data e numero. Per prestazioni, cita ordini o rapportini firmati. Conserva sempre le ricevute SDI, utili in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate o verifiche Guardia di Finanza.
Privacy e dati sensibili
Le e-fatture contengono dati personali. Applica il principio di minimizzazione: inserisci solo i dati necessari. Per i dati sanitari, segui le regole specifiche su Sistema Tessera Sanitaria e i provvedimenti del Garante Privacy.
Verifica le informative privacy e i contratti con eventuali responsabili del trattamento (es. fornitore del software di fatturazione). Conservazione e accessi devono rispettare il GDPR.
| Scenario | Requisiti da verificare | Formato/Canale | Termini e scadenze | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| B2B Italia, regime forfettario | Natura IVA N2.2, dicitura art. 1, c. 58 e c. 67 L. 190/2014, bollo se dovuto | XML FatturaPA via SDI (codice destinatario/PEC) | Entro 12 giorni dalla data operazione | D.Lgs. 127/2015; art. 21 DPR 633/1972; L. 190/2014 |
| Prestazione sanitaria a privato | Invio dati al Sistema TS; non usare SDI per questa fattura | Fattura fuori SDI + trasmissione TS | Secondo scadenze TS stabilite dal MEF | DL 119/2018 art. 10-bis; decreti MEF TS; provvedimenti Garante |
| Fattura a Pubblica Amministrazione | Identificativo ufficio PA; eventuale split payment | FatturaPA via SDI | 12 giorni o differita entro il 15 mese successivo | DM 55/2013; art. 21 DPR 633/1972 |
| Fattura differita con DDT | DDT o documenti equipollenti nel mese | XML via SDI con riferimento ai DDT | Entro il 15 del mese successivo | Art. 21, c. 4, lett. a, DPR 633/1972 |
| Servizio ricevuto da fornitore extra-UE | Reverse charge; integrazione/autofattura TD17 | Autofattura elettronica via SDI | Entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione | Art. 17 DPR 633/1972; specifiche AE TD17 |
| Cessione a cliente UE | Operazione non imponibile; identificativo cliente estero | Facoltativa e-fattura per adempimento transfrontaliero | Tempistiche ordinarie per trasmissione dati via SDI | Art. 41 DL 331/1993; specifiche AE operazioni estere |
FAQ
Dal 2024 devo emettere sempre la e-fattura anche se sono in regime forfettario?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica via SDI è generalizzato anche per i contribuenti in regime forfettario e per quelli nel regime di vantaggio. Lo prevede l’estensione introdotta dal DL 36/2022 e i successivi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Non cambia la natura fiscale del tuo regime: continui a non applicare l’IVA e a non subire ritenuta d’acconto, ma devi comunque emettere e inviare l’XML tramite SDI nei termini. Ricorda di usare una natura IVA corretta (in pratica N2.2) e di inserire le diciture di legge sul regime forfettario (art. 1, commi 58 e 67, L. 190/2014). Se superi 77,47 euro e non applichi IVA, valuta il bollo virtuale. La mancata emissione nei tempi comporta sanzioni, riducibili con ravvedimento operoso.
Quali sono i tempi esatti per emettere e inviare la e-fattura? Cosa succede se scade di sabato o festivo?
Per le fatture “immediate” hai 12 giorni di calendario dalla data dell’operazione per emettere e trasmettere il file a SDI. La regola è nell’art. 21 del DPR 633/1972, come modificato dal DL 119/2018 e dalla legge di conversione. Il termine resta di calendario: non slitta se cade in un giorno festivo. Puoi emettere “differita” entro il 15 del mese successivo se riepiloghi consegne o prestazioni documentate (DDT, rapportini). La data documento della differita è quella di emissione, mentre le righe richiamano i documenti del mese precedente. Verso PA valgono gli stessi termini. Conserva l’esito di consegna SDI. In caso di scarto, la fattura è come non emessa: correggi e rinvia subito, per rientrare nei tempi o limitare le sanzioni tramite ravvedimento.
Quali diciture e codici devo usare in fattura se sono forfettario? C’è la ritenuta o il bollo?
Indica la natura IVA e non un’aliquota. La natura comunemente adottata per i forfettari è N2.2 (“operazioni non soggette ad IVA – altri casi”). Inserisci la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014”. Aggiungi: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”, così il cliente non effettua ritenuta. Se il totale supera 77,47 euro e l’operazione non ha IVA, applica il bollo da 2,00 euro in modalità virtuale. SDI e l’Agenzia liquidano gli importi periodicamente. Verifica in area riservata le scadenze e i conteggi. Se fatturi a PA, controlla se si applica lo split payment: in regime forfettario non c’è IVA, quindi lo split non opera, ma indica chiaramente il tuo regime per evitare disallineamenti contabili della PA.
Sono un professionista sanitario: quando posso non fare la e-fattura? Devo comunque inviare qualcosa?
Se emetti una fattura i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (TS), non devi usare SDI per quella fattura. L’obbligo di non emettere e-fattura in questi casi deriva dal DL 119/2018, art. 10-bis, dalle proroghe e dai provvedimenti del Garante Privacy. Devi però comunque emettere il documento fiscalmente valido (non elettronico via SDI) e trasmettere i relativi dati al Sistema TS secondo le specifiche e le tempistiche fissate dal MEF. Se fatturi a una Pubblica Amministrazione per attività non riconducibili all’invio TS, utilizzi invece la FatturaPA via SDI come tutti gli altri soggetti. Fai attenzione a non includere nelle e-fatture inviate a SDI informazioni sanitarie eccedenti: applica sempre il principio di minimizzazione dei dati personali.
Quali sanzioni rischio se invio in ritardo o sbaglio la fattura elettronica? Come funziona il ravvedimento?
Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono nell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Se il ritardo o l’errore incide sulla liquidazione IVA, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro. Se non incide sull’IVA, come accade di norma ai forfettari, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro. Se SDI scarta il file, la fattura è considerata non emessa: correggi e rinvia al più presto. Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) se regolarizzi spontaneamente prima di controlli formali. Le riduzioni sono progressive: entro 30 giorni la sanzione minima si riduce a 1/10; entro 90 giorni a 1/9; entro un anno a 1/8; entro due anni a 1/7; oltre due anni a 1/6. Calcola interessi legali e paga con i codici tributo corretti. Conserva le ricevute di pagamento e gli esiti SDI per dimostrare la regolarizzazione.
