Professionista non iscritto all’albo: chi è e come deve aprire P.IVA?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Un professionista senza albo apre Partita IVA, si iscrive alla Gestione Separata INPS (aliquota 2026: 26,07%) e sceglie il regime fiscale: forfettario (15% o 5%) oppure ordinario con IRPEF al 23%-33%-43%.

  • Partita IVA con modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio attività, scelta del codice ATECO e del regime fiscale.
  • Iscrizione alla Gestione Separata INPS per i contributi previdenziali, aliquota 26,07% nel 2026; contributi deducibili dal reddito.
  • Regime forfettario (fino a 85.000 euro) con imposta sostitutiva 15% o 5% start-up; regime ordinario con IRPEF 23%-33%-43% su reddito per cassa.

Chi è il professionista non iscritto all’albo

È un lavoratore autonomo che svolge un’attività intellettuale senza un ordine o collegio professionale. Esempi: copywriter, grafico, web designer, social media manager, formatore, traduttore, consulente marketing, sviluppatore software.

Fiscalmente rientra nei redditi di lavoro autonomo. La base normativa è nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), articoli 53 e 54, consultabile su Normattiva. Le professioni non organizzate in ordini sono disciplinate dalla Legge 4/2013.

Non serve iscriversi alla Camera di Commercio, salvo casi in cui l’attività sconfini in impresa (es. vendita di beni). In genere non serve la posizione INAIL. Verifica eventuali abilitazioni o comunicazioni comunali se l’attività è regolamentata (es. corsi in sede aperta al pubblico).

Apertura Partita IVA: iter operativo e tempistiche

Scelta del codice ATECO e della sede

Il codice ATECO descrive quello che fai. Guidi l’inquadramento fiscale e, in forfettario, il coefficiente di redditività. Sceglilo coerente con l’attività prevalente.

Indica anche il luogo in cui lavori: domicilio fiscale e, se diversa, l’eventuale sede operativa. Se lavori da casa, indichi l’indirizzo domestico.

Comunicazione di inizio attività: modello AA9/12

Compila il modello AA9/12 per l’attribuzione della Partita IVA. Lo presenti all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvio, come prevede l’articolo 35 del DPR 633/1972.

Modalità di invio: servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata, consegna a mano in ufficio, o raccomandata A/R. Nella pratica indichi regime IVA e regime contabile scelto, data inizio, codice ATECO.

Se l’attività ricade in ambiti con segnalazioni al SUAP comunale, effettua la SCIA dove richiesta. Per le professioni non regolamentate in genere non serve.

Iscrizione alla Gestione Separata INPS e contributi

I professionisti senza cassa previdenziale si iscrivono alla Gestione Separata INPS. La base normativa è la Legge 335/1995, articolo 2, comma 26, e successive circolari INPS. Nel 2026 l’aliquota è 26,07%.

Calcoli i contributi sul reddito professionale. Nel regime ordinario è il reddito netto (compensi meno costi deducibili). Nel forfettario è il reddito determinato applicando il coefficiente di redditività.

I contributi sono deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF o dell’imposta sostitutiva (TUIR, articolo 10 e Legge 190/2014). Puoi applicare in fattura la rivalsa INPS del 4% facoltativa, prevista dall’articolo 1, comma 212, della Legge 662/1996. La rivalsa aumenta il compenso e concorre a imposte e contributi.

Paghi saldo e acconti con modello F24 alle scadenze ordinarie delle imposte sui redditi (giugno e novembre, salvo proroghe). L’INPS fissa ogni anno minimale, massimale e aliquote con circolari dedicate.

Regimi fiscali 2026: forfettario o ordinario

Regime forfettario

È il regime agevolato previsto dalla Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificato da leggi successive. Soglia ricavi/compensi: fino a 85.000 euro annui. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci immediatamente per l’IVA da quel momento (Legge 197/2022).

Paghi un’imposta sostitutiva del 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di nuova attività e assenza di continuità con attività precedenti. Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i compensi per il coefficiente di redditività del tuo ATECO. Sottrai i contributi previdenziali versati nell’anno.

Non addebiti IVA in fattura e non subisci ritenute d’acconto, se inserisci in fattura la specifica dichiarazione prevista (comma 67 della Legge 190/2014). Applichi la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro.

Obbligo di fatturazione elettronica e conservazione dei documenti. Restano le addizionali comunali e regionali? No, l’imposta sostitutiva le rimpiazza.

Regime ordinario (contabilità semplificata per cassa)

Si applica se non opti per il forfettario o se non hai i requisiti. Tassi IRPEF 2026 per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. La base è il reddito per cassa, come da articolo 54 TUIR.

Addebiti l’IVA (22% ordinaria, salvo esenzioni dell’articolo 10 del DPR 633/1972). Quando fatturi a un sostituto d’imposta, subisci la ritenuta d’acconto del 20% (articolo 25, DPR 600/1973). Deduci i costi inerenti, i contributi, e puoi detrarre oneri personali secondo TUIR.

L’IRAP si applica solo se c’è autonoma organizzazione (Decreto Legislativo 446/1997 e giurisprudenza). La contabilità è semplificata se non superi i limiti di ricavi; registri in base agli incassi e ai pagamenti.

Fatture, IVA e adempimenti ricorrenti

Fatturazione elettronica e conservazione

Emetti fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio. L’obbligo vale per tutti, inclusi i forfettari, in base al Decreto Legislativo 127/2015 e ai successivi provvedimenti. Conservi le fatture per 10 anni, come previsto dal Codice Civile e dalle norme fiscali.

Inserisci sempre: data, numero, dati del cliente, descrizione chiara della prestazione, imponibile, eventuale rivalsa 4%, IVA o indicazione di operazione non soggetta per forfettari, bollo se dovuto.

Ritenute, CU e dichiarazioni

Se il cliente è sostituto d’imposta e sei in ordinario, applica la ritenuta del 20%. Riceverai la Certificazione Unica l’anno dopo. In forfettario, non si applica la ritenuta se indichi la clausola di esonero.

Presenti ogni anno il Modello Redditi Persone Fisiche. Quadro LM per il forfettario. Quadro RE per il lavoro autonomo in ordinario. Versi imposte e contributi con F24 a saldo e acconto.

Esempi numerici 2026

Esempio ordinario: incassi 90.000 euro, costi deducibili 20.000 euro. Reddito netto 70.000 euro. Contributi INPS 26,07% su 70.000 = 18.249 euro (deducibili). Base IRPEF 51.751 euro.

IRPEF: 23% su 28.000 = 6.440; 33% su 22.000 = 7.260; 43% su 1.751 = 753. Totale circa 14.453 euro, oltre addizionali. Valuta le detrazioni personali. L’IVA si calcola a parte in liquidazione periodica.

Esempio forfettario: incassi 40.000 euro, coefficiente 78% (tipico per molte professioni). Reddito 31.200 euro. Contributi 26,07% = 8.145 euro. Base imposta sostitutiva 23.055 euro. Imposta 15% = 3.458 euro (oppure 5% = 1.153 euro se start-up).

Regola decisionale rapida

Ricavi attesi entro 85.000 euro e costi bassi? Di norma conviene il forfettario. Paghi imposta piatta, meno burocrazia, niente IVA, niente ritenute.

Ricavi oltre 85.000 euro o costi elevati (software, subappalti, consulenze)? Valuta l’ordinario. Deduci tutti i costi. Recuperi l’IVA sugli acquisti.

Clienti soprattutto consumatori finali? Forfettario semplice e spesso competitivo sul prezzo. Clienti business che detrarrebbero l’IVA? L’ordinario può risultare neutro per loro.

Hai già dipendenti o grande struttura? Tendi verso l’ordinario. Devi acquistare beni strumentali importanti? L’ordinario ti consente ammortamenti e detrazioni IVA.

Hai svolto lavoro dipendente e fatturerai prevalentemente all’ex datore? Il forfettario può essere precluso (Legge 190/2014, comma 57). In questo caso scegli l’ordinario.

Fonti normative e riferimenti istituzionali

TUIR, DPR 917/1986: articoli 53 e 54 sui redditi di lavoro autonomo e il principio di cassa. Consultabile su Normattiva.

DPR 633/1972: disposizioni IVA (articolo 35 apertura Partita IVA; articolo 10 operazioni esenti). Consultabile su Normattiva.

DPR 600/1973: ritenute alla fonte (articolo 25 per i professionisti). Consultabile su Normattiva.

Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89: regime forfettario; successive modifiche con leggi di bilancio, tra cui la Legge 197/2022 (soglia 85.000 euro ed exit oltre 100.000 euro). Documentazione sul portale del Ministero dell’Economia e su Normattiva.

Legge 335/1995, articolo 2, comma 26: istituzione Gestione Separata INPS. Aliquote e massimali indicati ogni anno da INPS con circolari. Portali INPS e Ministero del Lavoro.

Legge 4/2013: disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi. Consultabile su Normattiva.

Decreto Legislativo 127/2015: fatturazione elettronica. Documentazione dell’Agenzia delle Entrate.

Errori comuni e come evitarli

Errore: scegliere un ATECO improprio. Effetto: incongruenze tra attività reale e codifica fiscale. Soluzione: descrivi con precisione la prestazione e verifica le note ISTAT dell’ATECO.

Errore: confondere il reddito su cui calcolare i contributi. Soluzione: in ordinario usi il reddito netto; in forfettario usi il reddito forfettario. Deduce sempre i contributi nella determinazione dell’imponibile.

Errore: dimenticare la marca da bollo in forfettario. Soluzione: apponi 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro e gestisci il versamento dell’imposta di bollo secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate.

Errore: sottostimare gli acconti. Soluzione: verifica il metodo storico o previsionale. Se l’anno in corso rende meno, usa il previsionale con prudenza.

Errore: fatturare all’ex datore in forfettario ignorando le preclusioni. Soluzione: controlla le cause di esclusione del comma 57 della Legge 190/2014 prima di emettere fatture.

Scenario Requisiti/Condizioni Adempimenti iniziali Tempistiche 2026 Riferimenti normativi
Nuova apertura in regime forfettario Ricavi previsti ≤ 85.000 euro; assenza cause di esclusione (es. prevalenza verso ex datore) AA9/12 con opzione forfettario; ATECO; iscrizione Gestione Separata INPS; fattura elettronica Entro 30 giorni dall’avvio; primo F24 imposte/contributi a giugno 2027 per il 2026 Legge 190/2014; Legge 197/2022; DPR 633/1972 art. 35; Legge 335/1995
Apertura in regime ordinario Ricavi > 85.000 euro o costi e IVA rilevanti AA9/12 con regime ordinario; liquidazioni IVA; tenuta registri; iscrizione Gestione Separata Entro 30 giorni; liquidazioni IVA periodiche; saldo e acconti imposte a giugno/novembre TUIR artt. 53-54; DPR 633/1972; DPR 600/1973 art. 25; Legge 335/1995
Superamento 100.000 euro in forfettario Ricavi/compensi oltre 100.000 euro in corso d’anno Uscita immediata ai fini IVA dal superamento; da quel momento fatture con IVA Decorrenza dalla fattura che porta al superamento Legge 197/2022 (modifica Legge 190/2014)
Gestione contributi Gestione Separata Aliquota 26,07% su reddito professionale; deducibilità contributi Iscrizione INPS; calcolo saldo e acconti; eventuale rivalsa 4% Versamenti con F24 a giugno e novembre (salvo proroghe) Legge 335/1995; Legge 662/1996 art. 1 c. 212; TUIR art. 10
Fatturazione elettronica e bollo Obbligo e-fattura per tutti; bollo su fatture senza IVA > 77,47 euro Emissione via SdI; conservazione decennale; gestione imposta di bollo Continuativa; liquidazioni e versamenti bollo secondo provvedimenti AE D.Lgs. 127/2015; norme AE su imposta di bollo

FAQ

1) Chi è esattamente un “professionista senza albo” e come si differenzia da chi svolge prestazioni occasionali?

È un lavoratore autonomo che esercita in modo abituale un’attività intellettuale non riservata a ordini o collegi. La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini. Deve aprire Partita IVA, tenere contabilità, emettere fatture, e versare imposte e contributi.

La prestazione occasionale, invece, è episodica e non abituale. I compensi ricadono tra i “redditi diversi” (TUIR, articolo 67). Oltre i 5.000 euro annui complessivi per lavoro autonomo occasionale, scattano i contributi alla Gestione Separata solo sulla parte eccedente, secondo la normativa previdenziale. Se l’attività diventa abituale, devi aprire Partita IVA. La distinzione non sta in una soglia unica di compensi, ma nella continuità e organizzazione dell’attività.

2) Come scelgo il codice ATECO giusto e quale impatto ha sul regime forfettario?

Sceglilo partendo dalla descrizione puntuale di ciò che farai ogni giorno. Confronta le note e gli esempi ufficiali associati ai codici. Evita codici troppo generici o troppo stretti rispetto al tuo reale perimetro operativo.

Nel forfettario, l’ATECO determina il coefficiente di redditività, cioè la percentuale dei compensi che diventa reddito imponibile. Molte attività professionali usano un coefficiente del 78%, ma non tutte. Un coefficiente alto aumenta la base imponibile. In caso di attività miste, valuta l’attività prevalente o la separazione dei ricavi per codici coerenti.

3) La rivalsa INPS del 4% è obbligatoria? Conviene applicarla in fattura?

Non è obbligatoria. La Legge 662/1996 consente ai professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata di addebitarla al cliente. Se la applichi, la espliciti in fattura come maggiorazione del compenso. Attenzione: entra nei ricavi, quindi è tassata e contribuita.

Conviene se i clienti sono imprese o professionisti che detrarrebbero l’IVA o gestiscono la spesa in modo neutro. È meno indicata con privati, perché aumenta il prezzo finale. In tutti i casi, la rivalsa non cambia il tuo contributo totale da versare, ma sposta una parte del costo sul committente.

4) In forfettario posso dedurre i costi reali? Come funziona la deduzione dei contributi?

No, nel forfettario non deduci i costi analitici. Applichi il coefficiente di redditività ai compensi e ottieni il reddito. L’unica deduzione principale è quella dei contributi previdenziali versati nell’anno. Questa regola discende dalla Legge 190/2014 e dal TUIR, articolo 10.

I contributi riducono la base dell’imposta sostitutiva (15% o 5%). Se versi acconti e saldi nello stesso anno, deduci quanto effettivamente pagato entro il 31 dicembre. Non puoi dedurre costi come software, canoni o consulenze, che restano “assorbiti” dal coefficiente.

5) Ho un lavoro dipendente: posso aprire la Partita IVA in forfettario? E se fatturo al mio ex datore?

Sì, puoi aprire Partita IVA anche se sei dipendente. Verifica però le clausole contrattuali (esclusiva, concorrenza) e la compatibilità degli orari. Fiscalmente, il lavoro dipendente convive con il reddito autonomo.

Attenzione al forfettario: tra le cause di esclusione c’è l’attività svolta prevalentemente verso datori di lavoro con i quali hai in corso rapporti o li avevi nei due periodi d’imposta precedenti (Legge 190/2014, comma 57). Se rientri in questa condizione, non puoi applicare il forfettario. In tal caso, opta per l’ordinario, dove potrai anche detrarre i costi e recuperare l’IVA se rilevante per la tua attività.

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