Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In Italia la fattura elettronica è obbligatoria per quasi tutte le Partite IVA: sempre verso la PA, in B2B e B2C, con eccezione per prestazioni sanitarie a persone fisiche inviate al Sistema Tessera Sanitaria.
- Base giuridica: D.Lgs. 127/2015, Legge 205/2017 e successive estensioni (DL 36/2022) per forfettari; PA: L. 244/2007 e DM 55/2013.
- Eccezione sanitaria: divieto di e-fattura verso persone fisiche per prestazioni da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, prorogato dalle norme annuali (Milleproroghe) e dai provvedimenti privacy.
- Tempistiche: 12 giorni per fattura “immediata”; 15 del mese successivo per fattura “differita” e integrazioni/autofatture estere (art. 21 DPR 633/1972; art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015).
Chi deve emettere la fattura e quando è elettronica
L’obbligo di fattura dipende dal tipo di operazione e dal cliente. La regola madre la trovi nell’art. 21 del DPR 633/1972, che definisce cos’è la fattura e i suoi termini.
Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è la regola generale tra soggetti residenti o stabiliti in Italia (Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916; D.Lgs. 127/2015). Lo scambio avviene tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.
Per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo esiste da prima: L. 244/2007 e DM 55/2013 impongono il formato FatturaPA. Le PA non possono pagare senza e-fattura.
Forfettari e minimi: obbligo dal 2024
I contribuenti in regime forfettario (regime agevolato che tassa il reddito con imposta sostitutiva) sono entrati gradualmente nell’obbligo. Dal 1° luglio 2022, se superavano 25.000 euro l’anno precedente. Dal 1° gennaio 2024, per tutti, anche sotto soglia (DL 36/2022).
Il regime contabile non cambia l’obbligo: la fattura elettronica si emette comunque. Cambiano solo alcune note da inserire (per esempio l’assenza IVA).
Sanità: l’eccezione verso persone fisiche
Chi eroga prestazioni sanitarie a persone fisiche e invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria non deve emettere e-fattura per quelle prestazioni. La ratio è la tutela della privacy.
La base normativa nasce dai decreti “Semplificazioni” e dalle proroghe annuali (DL 135/2018 e successivi Milleproroghe), richiamati nei provvedimenti del Garante privacy. A oggi (agosto 2026) il divieto è ancora in vigore per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche soggette a invio al STS. Resta invece l’obbligo di e-fattura verso soggetti IVA e PA.
Quando la fattura non è obbligatoria: corrispettivi telematici
Non sempre devi fare la fattura in B2C. L’art. 22 del DPR 633/1972 esonera alcune attività (commercio al minuto e assimilate) dall’obbligo di fattura, salvo richiesta del cliente entro il momento dell’operazione.
In questi casi emetti il documento commerciale (scontrino elettronico) e invii i corrispettivi telematici. Se il cliente chiede fattura, la emetti. Se vendi online B2C con piattaforme, valgono regole simili.
Attenzione: verso la PA la fattura è sempre obbligatoria. In B2B la fattura è la regola.
Come si emette correttamente la fattura elettronica
La fattura elettronica è un file XML conforme al tracciato definito dall’Agenzia delle Entrate (FatturaPA). Va firmato o trasmesso con canali accreditati e inviato allo SdI.
Dati minimi: numero e data; dati di cedente/prestatore e cessionario/committente; descrizione; imponibile; aliquota e imposta o il codice “natura” IVA; eventuali ritenute; cassa previdenziale; bollo.
Termini: fattura immediata entro 12 giorni dall’operazione. Fattura differita entro il 15 del mese successivo per consegne documentate da DDT nel mese (art. 21, comma 4, DPR 633/1972).
Codici documento e natura IVA più usati
Tipo documento: TD01 (fattura), TD04 (nota di credito, cioè rettifica ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972), TD24 (fattura differita), TD16–TD19 (reverse charge/integrazioni per acquisti esteri), TD20 (autofattura sanzionatoria), TD27 (autofattura per splafonamento esportatori).
Natura IVA: N1–N7. Per i forfettari si usa di regola N2.2 “operazioni non soggette – altri casi”, con annotazione “Operazione in regime forfettario ex art. 1, commi 54–89, L. 190/2014 – non addebito IVA e non ritenuta”.
Se applichi la ritenuta d’acconto (professionisti ordinari), indicane base e aliquota. Se addebiti la cassa previdenziale, inseriscila come voce separata.
Bollo virtuale
L’imposta di bollo di 2 euro si applica alle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro (DPR 642/1972). Nella e-fattura attivi il campo del bollo e lo SdI conteggia gli importi trimestrali.
Il versamento avviene con F24 entro le scadenze fissate dal MEF (DM 17 giugno 2014 e provvedimenti attuativi AE). Sono previste soglie per slittare i pagamenti, e sanzioni in caso di ritardo.
Scarti, ritardi e correzioni
Se lo SdI scarta, la fattura si considera non emessa. Devi correggerla e rinviarla entro 5 giorni dalla notifica di scarto (Provvedimento AE 89757/2018).
Se emetti in ritardo, le sanzioni sono quelle dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997: dal 90% al 180% dell’IVA relativa. Se l’operazione non incide sull’IVA (es. forfettario), sanzione da 250 a 2.000 euro.
La nota di credito (TD04) serve per stornare parzialmente o totalmente una fattura errata o un reso, secondo l’art. 26 DPR 633/1972.
Operazioni con l’estero: invii allo SdI
Dal 1° luglio 2022 è stato abrogato l’esterometro tradizionale. Devi trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere allo SdI usando il formato XML (D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis).
Vendite a soggetti esteri: puoi emettere fattura elettronica allo SdI (consigliato) o analogica; in ogni caso devi inviare i dati allo SdI nei termini ordinari.
Acquisti da estero: invii documenti di integrazione/autofattura con i tipi TD17 (servizi), TD18 (beni intra-UE), TD19 (beni extra-UE in reverse charge) entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento o effettuazione dell’operazione.
PA: campi specifici
Verso la PA includi eventuali CUP e CIG, il codice ufficio destinatario e il capitolato. Senza questi dati la PA può rifiutare la fattura. Il pagamento avviene solo a fronte di regolare e-fattura.
Regola decisionale rapida
1) Cliente PA? Sì: e-fattura FatturaPA sempre, a prescindere dal regime, dai corrispettivi o dal settore.
2) Cliente con Partita IVA italiana? Sì: e-fattura via SdI, sempre. Se sanità tra operatori IVA, niente deroga STS.
3) Cliente consumatore (B2C)? Se rientri nell’art. 22 DPR 633/1972 (commercio al minuto e assimilati), emetti corrispettivo telematico e fattura solo su richiesta. Se non rientri, emetti fattura. Se prestazione sanitaria soggetta a STS verso persona fisica, non emettere e-fattura: usa documento analogico e invia i dati al STS.
4) Operazione estera? Emetti fattura (elettronica o analogica per vendite), ma trasmetti sempre i dati allo SdI. Per acquisti esteri invia integrazione/autofattura TD17–TD19 entro il 15 del mese successivo.
5) Scadenze chiave: 12 giorni per fattura immediata; 15 del mese successivo per fattura differita e per integrazioni estere; versamento bollo trimestrale.
Obblighi di conservazione e consultazione
Le fatture vanno conservate a norma per 10 anni (Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005; Linee guida AgID sulla conservazione dei documenti informatici). La semplice consultazione sul portale AE non sostituisce la conservazione legale.
Puoi affidarti a un conservatore accreditato o a un sistema interno che rispetti le regole tecniche AgID. Predisponi manuale di conservazione e pacchetti di versamento, con marcatura temporale e firma ove previsto.
Imposte dirette e principio di cassa/competenza
Per i professionisti IRPEF vale il principio di cassa: contano gli incassi. Per le imprese vale il principio di competenza (art. 109 TUIR). La data della fattura e la data di incasso possono differire.
I forfettari applicano il principio di cassa e non addebitano IVA né subiscono ritenute (L. 190/2014). Inseriscono l’annotazione in fattura elettronica.
| Scenario | Cosa fare | Norma di riferimento | Tempistiche/Sanzioni |
|---|---|---|---|
| B2B nazionale (due Partite IVA italiane) | Emetti e invia e-fattura via SdI (TD01/TD24). Indica aliquota o natura IVA. Gestisci ritenuta/cassa se dovute. | Legge 205/2017, D.Lgs. 127/2015, art. 21 DPR 633/1972 | 12 giorni (immediata), 15 mese successivo (differita). Sanzioni art. 6 D.Lgs. 471/1997. |
| B2C commercio al minuto (art. 22 DPR 633/1972) | Emetti documento commerciale e invia corrispettivi telematici. Fattura solo su richiesta del cliente al momento. | Art. 22 DPR 633/1972; obbligo corrispettivi telematici (DL 119/2018 e provv. AE) | Invio giornaliero corrispettivi. Omissioni sanzionate art. 6 D.Lgs. 471/1997. |
| Prestazione sanitaria a persona fisica soggetta a STS | Non emettere e-fattura. Rilascia documento analogico e invia i dati al STS. | DL 135/2018 e successive proroghe; provvedimenti Garante privacy; STS (MEF) | Scadenze STS periodiche; sanzioni per omesso/errato invio (D.Lgs. 471/1997 e norme STS). |
| Acquisto di servizi da fornitore estero | Trasmetti allo SdI l’autofattura/integrazione TD17. Versa l’IVA in reverse charge se dovuta. | D.Lgs. 127/2015, art. 1, c. 3-bis; art. 17 DPR 633/1972 | Entro il 15 del mese successivo a ricezione/operazione. Sanzioni per ritardi art. 6 D.Lgs. 471/1997. |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: cosa devo scrivere nella fattura elettronica e quali codici usare?
Sei obbligato alla fattura elettronica dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dal volume d’affari. Nel tracciato XML indica il “TipoDocumento” TD01 per la fattura ordinaria o TD24 per la differita. Nel blocco IVA usa “Natura” N2.2 perché non addebiti l’IVA in forfettario. Nel campo “Causale” inserisci un testo chiaro, ad esempio: “Operazione in regime forfettario ex art. 1, commi 54–89, L. 190/2014. Non soggetta a IVA né a ritenuta d’acconto”. Se hai la cassa previdenziale (es. Gestione separata o cassa ordinistica), inseriscila come voce separata secondo le regole del tuo Ordine. Ricorda il bollo di 2 euro se l’importo senza IVA supera 77,47 euro, attivando il campo del bollo nel file. Conserva a norma per 10 anni ai sensi del CAD e delle Linee guida AgID.
2) Vendo al dettaglio: devo emettere sempre fattura o basta lo scontrino elettronico?
Se rientri tra le attività dell’art. 22 DPR 633/1972 (commercio al minuto e assimilate), non devi emettere fattura in automatico per i consumatori finali. Devi invece rilasciare il documento commerciale e inviare i corrispettivi telematici giornalieri. Se il cliente chiede la fattura al momento dell’operazione, la emetti in formato elettronico via SdI. Se vendi a una Partita IVA, la fattura è sempre obbligatoria. Ricorda che la mancata emissione del documento commerciale o l’errata trasmissione dei corrispettivi comportano sanzioni secondo l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, con possibili chiusure temporanee in caso di reiterazione.
3) Come gestisco una fattura scartata dallo SdI o con errore di imponibile/IVA?
Uno scarto SdI significa fattura non emessa. Riceverai una notifica con il motivo (per esempio, codice destinatario errato, partita IVA non valida, incoerenze di tracciato). Correggi il file XML e rinvialo entro 5 giorni dalla notifica, mantenendo numero e data originari se coerente con i termini, o riemettendo con nuova numerazione se i termini sono superati. Se hai emesso una fattura con importi sbagliati ma è stata accettata, emetti una nota di credito TD04 per stornare l’importo errato (parziale o totale) ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972, e poi, se necessario, una nuova fattura corretta. In caso di tardiva emissione, applica il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.
4) Prestazioni sanitarie: quando vale il divieto di e-fattura e cosa inviare al Sistema Tessera Sanitaria?
Il divieto di e-fattura riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Il divieto nasce per motivi di privacy ed è stato confermato e prorogato nel tempo dai decreti “Semplificazioni” e dai Milleproroghe, con i relativi provvedimenti del Garante. In pratica, rilasci un documento (cartaceo o analogico) al paziente e invii i dati al STS secondo le specifiche del MEF. Se invece fatturi a un soggetto IVA (clinica, società, PA), emetti e-fattura via SdI perché la deroga non si applica. Tieni aggiornati i registri dei corrispettivi, conserva le quietanze e verifica le scadenze di invio STS, per evitare sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 e dalla normativa STS.
5) Operazioni con l’estero: devo sempre fare la e-fattura e come funziona l’invio dei dati?
Per vendite a clienti esteri puoi emettere una fattura elettronica e inviarla allo SdI (consigliato per uniformità), oppure emettere fattura analogica. In entrambi i casi, dal 1° luglio 2022 devi trasmettere allo SdI i dati delle operazioni transfrontaliere secondo l’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, usando il tracciato XML. Per gli acquisti dall’estero devi inviare documenti di integrazione o autofattura: TD17 per servizi da estero, TD18 per beni intracomunitari, TD19 per beni da fornitori extra-UE soggetti a reverse charge interno. La scadenza è il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento o effettuazione dell’operazione. L’omissione o il ritardo comportano sanzioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Ricorda di conservare a norma i file XML per 10 anni e di coordinare gli adempimenti IVA (reverse charge e detrazioni) con la tua contabilità.
Fonti normative e istituzionali
DPR 633/1972, artt. 21, 22, 26 e 17; D.Lgs. 127/2015; Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916; DL 36/2022, art. 18; L. 244/2007 e DM 55/2013 (PA); DL 135/2018 e successive proroghe in tema STS; D.Lgs. 471/1997 (sanzioni); DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014 (imposta di bollo); D.Lgs. 82/2005 e Linee guida AgID (conservazione). Documentazione consultabile su Normattiva, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro per profili previdenziali.
