Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se emetti o ricevi fatture da soggetti con Partita IVA in un altro Stato UE, devi attivare il VIES. L’inclusione è immediata dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e abilita alle operazioni intracomunitarie.
- Base giuridica: art. 35 DPR 633/1972; DL 331/1993 artt. 38-41; Regolamento (UE) n. 904/2010; D.Lgs. 471/1997 art. 6 e 11 (sanzioni).
- Attivazione: richiesta telematica in area riservata AE, inclusione immediata con controlli successivi; esclusione sempre telematica.
- Operatività: senza VIES non puoi applicare non imponibilità/RC UE; rischi IVA italiana dovuta, sanzioni e interessi.
Cos’è il VIES e perché ti serve
VIES significa VAT Information Exchange System. È il sistema europeo che consente agli Stati membri di scambiarsi i dati delle Partite IVA che fanno operazioni tra Paesi UE. Serve per combattere frodi e applicare correttamente l’IVA.
In pratica, se vendi o acquisti beni o servizi con imprese o professionisti di un altro Paese UE, il tuo numero deve risultare “abilitato VIES”. La controparte deve risultare a sua volta abilitata. La verifica avviene sul portale VIES della Commissione europea.
In Italia la base normativa è nell’art. 35 del DPR 633/1972, che regola la dichiarazione di inizio attività e i dati IVA, e nel DL 331/1993, che disciplina cessioni e acquisti intracomunitari. Le regole di cooperazione sono nel Regolamento (UE) n. 904/2010.
Beni e servizi: cosa cambia con il VIES
Per cessioni di beni a clienti UE con Partita IVA, la vendita è non imponibile IVA in Italia (art. 41, DL 331/1993) se ci sono tre condizioni: soggetto passivo UE, trasporto fuori dall’Italia, e corretta prova del trasporto. Qui il VIES è centrale.
Per servizi B2B a clienti UE, si applica il principio generale di territorialità dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Il servizio è fuori campo IVA in Italia e il cliente applica il reverse charge nel suo Paese. Il VIES è la prova pratica della soggettività passiva.
Se la controparte non risulta attiva in VIES, non puoi applicare la non imponibilità o il reverse charge UE. In assenza di altre prove forti di soggettività passiva, devi trattare l’operazione come imponibile IVA italiana o come B2C.
Chi deve iscriversi al VIES
Devi iscriverti se intendi fare almeno una delle seguenti operazioni con soggetti UE:
- Vendere beni a clienti con Partita IVA UE (cessioni intracomunitarie).
- Acquistare beni da fornitori UE con Partita IVA (acquisti intracomunitari).
- Prestare servizi B2B a soggetti passivi UE con regola generale art. 7-ter.
- Ricevere servizi B2B da soggetti passivi UE, con integrazione/autofattura e reverse charge in Italia.
Se vendi solo a privati consumatori UE (B2C), il VIES non è necessario. In questo caso, per vendite a distanza puoi applicare l’OSS (One Stop Shop) con IVA del Paese di consumo, secondo la direttiva UE e le regole italiane recepite. Non è un’alternativa al VIES: riguarda B2C.
Regime forfettario e VIES
Anche chi è nel regime forfettario può iscriversi al VIES. Il forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva e semplificazioni contabili. Non vieta operazioni UE. Restano però invariati gli obblighi di fatturazione e di integrazione per acquisti/servizi UE.
Per un forfettario che presta servizi B2B a un cliente UE con Partita IVA, l’operazione è fuori campo IVA in Italia. Va indicato in fattura il riferimento normativo e che l’imposta si applica nel Paese del cliente. Serve comunque l’iscrizione al VIES.
Come ci si iscrive al VIES: procedura operativa 2026
L’iscrizione è telematica e immediata nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Sono ammessi SPID, CIE o CNS per accedere. La funzione si trova nella sezione dei servizi relativi alle comunicazioni IVA.
Passi tipici aggiornati:
- Accedi all’area riservata con SPID/CIE/CNS.
- Vai su “Servizi” o “Servizi per comunicare”.
- Seleziona “Archivio VIES (inclusione/esclusione)”.
- Scegli “Comunicazione di inclusione”.
- Indica la tua Partita IVA e conferma l’invio.
L’inclusione è immediata. L’Agenzia può effettuare controlli successivi sull’effettiva operatività. Puoi verificare lo status sul portale VIES della Commissione europea. Se non operi più con l’UE, puoi chiedere l’esclusione con la stessa funzione.
Le modalità sono stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 e successive modifiche. Per i testi aggiornati puoi consultare Normattiva e i documenti AE.
Tempi e decorrenza
La decorrenza è dal momento dell’inclusione. Non esiste più un periodo di attesa. Puoi emettere o ricevere fatture UE subito dopo l’invio della richiesta.
Se hai dubbi sull’esito, controlla l’Archivio VIES in area riservata e fai una verifica sul portale VIES con la tua Partita IVA.
Fatturazione, codici e adempimenti con l’UE
Dal 2022 la comunicazione transfrontaliera viaggia via Sistema di Interscambio. Per gli acquisti/servizi dall’UE, emetti documenti elettronici con codici specifici. Ecco le casistiche più comuni.
- Acquisto servizi da fornitore UE: integri con documento TD17 (autofattura per servizi esteri) e versi l’IVA in reverse charge.
- Acquisto beni intracomunitari: integri con documento TD18 (integrazione per acquisto intracomunitario) e versi l’IVA secondo le regole vigenti.
- Prestazioni di servizi B2B rese a soggetti UE: fattura fuori campo IVA art. 7-ter, con indicazione “reverse charge nel Paese del committente” e numero VAT UE del cliente.
- Cessioni intracomunitarie di beni: fattura non imponibile art. 41, DL 331/1993, con indicazione del numero VAT UE del cliente e prova del trasporto.
Ricorda gli elenchi Intrastat. Sono obbligatori per cessioni e acquisti di beni UE. Per i servizi, gli obblighi dipendono dalle soglie e dalle regole ADM/ISTAT vigenti. Verifica le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aggiornate.
Note pratiche su controlli e documenti
Conserva la verifica VIES del cliente (stampa o PDF con data e ora). Per le cessioni di beni, conserva i documenti di trasporto che provano l’uscita dall’Italia. Senza prove, la non imponibilità può saltare.
Per i servizi B2B, oltre alla verifica VIES, conserva il contratto o l’ordine con gli estremi della Partita IVA estera. Questo rafforza la prova della soggettività passiva.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica quando hai un cliente o fornitore UE:
- Il soggetto estero ha Partita IVA ed è in VIES? Se sì, segui le regole B2B UE (non imponibilità o reverse charge). Se no, passa al punto successivo.
- Hai altre prove solide che sia soggetto passivo (registrazione fiscale locale, dichiarazioni ufficiali)? Se sì, valuta applicazione B2B con prudenza e conserva le prove. Se no, trattalo come B2C.
- Se B2C: applica IVA italiana salvo regole speciali (OSS per vendite a distanza, servizi TTE). Valuta le soglie europee.
- Se vendi beni e non hai prova del trasporto fuori Italia, applica l’IVA italiana. Meglio essere prudenti che subire recuperi d’imposta.
- Se acquisti o ricevi servizi da UE: se tu non sei in VIES, regolarizza subito l’inclusione e integra le fatture con TD17/TD18.
Sanzioni e rischi in caso di mancata iscrizione
Se sei obbligato e non chiedi l’inclusione nel VIES, puoi subire la sanzione per omessa comunicazione da 250 a 2.000 euro (art. 11, D.Lgs. 471/1997). La sanzione è riducibile con ravvedimento operoso.
Più grave è l’effetto IVA. Se emetti una cessione intracomunitaria non imponibile o una fattura servizi B2B UE senza requisiti, l’IVA è dovuta in Italia. L’ufficio può recuperare l’imposta con sanzione dal 90% al 180% dell’IVA (art. 6, D.Lgs. 471/1997) più interessi.
Inoltre, se non presenti gli Intrastat dovuti, si applicano sanzioni specifiche previste dalle norme statistiche e doganali. Verifica sempre sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le basi normative sono consultabili su Normattiva e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le regole europee sono nel Regolamento (UE) n. 904/2010 e nelle direttive IVA recepite nell’ordinamento italiano.
Casi particolari: e-commerce e servizi digitali
Se vendi online a privati UE, di norma non attivi il VIES. Devi invece valutare l’OSS, lo sportello unico per versare l’IVA del Paese di consumo con una sola dichiarazione. Sotto i 10.000 euro annui UE, puoi restare con IVA italiana.
Se vendi a imprese UE tramite marketplace, verifica se il marketplace è “deemed supplier” per certe vendite. In quel caso il marketplace gestisce l’IVA B2C. Per B2B, resta la tua responsabilità di verifica VIES del cliente.
Per servizi elettronici, telecomunicazioni e teleradiodiffusione a privati UE (TTE), si applicano regole specifiche di territorialità e OSS. Il VIES non è coinvolto perché non è B2B.
Professionisti e prestazioni miste
Se sei un libero professionista e lavori sia con clienti italiani sia UE, attiva il VIES prima di emettere la prima fattura UE. Se operi in forfettario, indica sempre i riferimenti normativi in fattura.
Per prestazioni continuative, fai una verifica VIES periodica del cliente. Stampala e archiviala. Se il cliente perde l’abilitazione, adegua la fatturazione dalla data di perdita.
| Scenario | VIES necessario (tu/cliente) | Fatturazione e IVA in Italia | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Prestazione di servizi B2B a cliente UE | Entrambi abilitati VIES | Fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/1972; indicare VAT UE cliente e dicitura reverse charge | Iscrizione VIES immediata; verifica VIES cliente prima della fattura; nessun versamento IVA in Italia |
| Acquisto servizi da fornitore UE | Tu abilitato VIES; fornitore con VAT UE valido | Reverse charge in Italia con TD17; detrazione secondo regime | Registrazione entro i termini IVA; invio documento elettronico via SDI; eventuale Intrastat servizi |
| Cessione intracomunitaria di beni a cliente UE | Entrambi abilitati VIES | Non imponibile art. 41 DL 331/1993; indicare VAT UE cliente | Prova del trasporto fuori Italia; Intrastat cessioni; verifica VIES cliente prima della spedizione |
| Vendita a cliente UE non iscritto VIES | Tu: VIES sì; cliente: VIES no | Tratta come B2C salvo altre prove; applica IVA italiana o regole OSS | Conserva eventuali prove alternative di soggettività; in mancanza, applica IVA Italia subito |
| E-commerce B2C UE con OSS | VIES non richiesto; OSS facoltativo/consigliato | IVA del Paese di consumo tramite OSS; sotto 10.000 euro annui, IVA Italia possibile | Registrazione OSS prima delle vendite; dichiarazioni trimestrali OSS nei termini UE |
FAQ
Che cos’è il VIES e in cosa si differenzia dal semplice numero di Partita IVA?
La Partita IVA identifica il soggetto ai fini IVA nel proprio Paese. Il VIES certifica, a livello UE, che quel soggetto è abilitato a fare operazioni intracomunitarie B2B. Senza VIES, anche se hai una Partita IVA valida in Italia, non puoi emettere cessioni intracomunitarie non imponibili né applicare la regola generale dei servizi B2B con reverse charge nel Paese del cliente. Il VIES è quindi un “flag” europeo di operatività. La base normativa sta nell’art. 35 del DPR 633/1972 per gli adempimenti italiani e nel Regolamento (UE) n. 904/2010 per lo scambio dati fra amministrazioni fiscali. Puoi verificare lo stato VIES sul portale della Commissione europea e conservare la prova della verifica.
Quando sono obbligato a iscrivermi al VIES e cosa succede se non lo faccio?
Devi iscriverti prima di emettere o ricevere fatture per operazioni B2B con soggetti UE: cessioni di beni, acquisti intracomunitari, servizi resi o ricevuti con la regola generale di territorialità (art. 7-ter, DPR 633/1972). Se non lo fai, rischi una doppia conseguenza. Primo, sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro per omessa comunicazione (art. 11, D.Lgs. 471/1997), riducibile con ravvedimento. Secondo, e più grave, recupero dell’IVA italiana se hai applicato la non imponibilità o il reverse charge senza requisiti, con sanzione dal 90% al 180% dell’imposta (art. 6, D.Lgs. 471/1997) più interessi. Inoltre, potresti dover regolarizzare documenti elettronici (TD17/TD18) e Intrastat.
Il regime forfettario può usare il VIES? Come si emette la fattura verso un cliente UE?
Sì, il regime forfettario può iscriversi al VIES. Il forfettario è un regime agevolato che semplifica contabilità e prevede un’imposta sostitutiva, ma non vieta operazioni UE. Se presti un servizio B2B a un cliente UE, emetti fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972, indicando il numero VAT UE del cliente e la dicitura che l’IVA è assolta nel Paese del committente con reverse charge. Se vendi beni a un cliente UE con Partita IVA, emetti fattura non imponibile art. 41, DL 331/1993 e conserva la prova dell’uscita della merce dall’Italia. Se il cliente non risultasse in VIES e non hai altre prove della sua soggettività passiva, applica l’IVA italiana. Per acquisti o servizi ricevuti da UE, integra con TD17/TD18 e, se ammesso, non detrai l’IVA perché in forfettario non si detrae.
Come verifico il numero VIES del mio cliente e quali prove devo archiviare?
Verifica il numero sul portale VIES della Commissione europea. Inserisci il Paese e la VAT del cliente. Se il sistema conferma, stampa o salva un PDF con data e ora. È una prova utile in caso di controllo. Oltre alla verifica VIES, conserva il contratto o l’ordine, lo scambio email con gli estremi fiscali e, per le cessioni di beni, la documentazione di trasporto (CMR firmato, DDT, prova di consegna, documenti del vettore, dichiarazioni del cliente). Queste prove sono decisive per mantenere la non imponibilità ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993. Se il sistema VIES non è disponibile, ripeti la verifica più tardi e acquisisci un riscontro alternativo, come un certificato IVA rilasciato dall’autorità estera. Senza prove, l’ufficio può riqualificare l’operazione e chiedere l’IVA.
Come si richiede l’inclusione o l’esclusione dal VIES e in quanto tempo è effettiva?
Accedi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Entra nei “Servizi per comunicare” e seleziona “Archivio VIES (inclusione/esclusione)”. Scegli “Comunicazione di inclusione”, inserisci la Partita IVA e invia. L’abilitazione è immediata, con eventuali controlli successivi da parte dell’ufficio. Per l’esclusione segui lo stesso percorso e scegli “Comunicazione di esclusione”. Verifica sempre l’esito consultando l’Archivio in area riservata e facendo un controllo sul portale VIES. La procedura è regolata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 e successive modifiche, reperibili su Normattiva e nella documentazione AE. Se operi anche con Intrastat, aggiorna i profili e i canali di invio presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
POSSO emettere una fattura intracomunitaria se il cliente non risulta nel VIES ma mi dichiara di avere una Partita IVA valida?
La presenza nel VIES è la prova standard e immediata di soggettività passiva ai fini delle operazioni UE. Se il cliente non risulta nel VIES, puoi raccogliere prove alternative della sua soggettività (certificato IVA rilasciato dall’autorità fiscale estera, visura locale, dichiarazioni ufficiali) e valutarle con prudenza. Tuttavia, la prassi invita a trattare l’operazione come B2C finché non hai un riscontro certo. Per i beni, senza VIES e senza prova di soggettività, non applicare l’art. 41 del DL 331/1993. Per i servizi, senza prova, non applicare l’art. 7-ter e addebita l’IVA italiana. Se in seguito il cliente risulta abilitato e disponi di prove valide alla data della prestazione, potrai valutare una nota di variazione. Agisci sempre in coerenza con il principio di buona fede e conserva la documentazione. Le sanzioni in caso di errata non imponibilità sono pesanti (art. 6, D.Lgs. 471/1997).
