Esenzione dall’IRAP: chi non deve pagarla e perché?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’IRAP non si paga se sei una persona fisica con Partita IVA (impresa o professione). Restano obbligati società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali per l’attività commerciale, e stabili organizzazioni.

  • Abolita l’IRAP per persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni dal periodo d’imposta 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234; D.Lgs. 446/1997 aggiornato, fonte: Normattiva).
  • Restano soggetti passivi: società di capitali e cooperative, società di persone, enti commerciali e non commerciali per l’attività commerciale, stabili organizzazioni (art. 3 D.Lgs. 446/1997).
  • Versamenti: saldo e primo acconto entro il termine ordinario di giugno/luglio; secondo acconto entro il 30 novembre; acconti 100% divisi 40% e 60% (norme versamenti tributi, Agenzia delle Entrate).

Cos’è l’IRAP e perché conta nel 2026

L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive. Colpisce il valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale. La base giuridica è il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (fonte: Normattiva).

L’imposta è regionale. Le Regioni possono modulare le aliquote entro limiti fissati dalla legge statale. Esistono maggiorazioni o riduzioni per settori specifici.

Dal 2022 sono usciti dall’IRAP tutti i titolari persona fisica di Partita IVA. La Legge 234/2021 lo ha previsto in modo espresso. Non conta più la “autonoma organizzazione”.

Continuano a pagare le società e gli enti. L’IRAP resta un costo rilevante per imprese strutturate. Influisce sul cash flow e sui budget dei versamenti periodici.

Chi NON paga l’IRAP nel 2026

Persone fisiche con Partita IVA (impresa o professione)

Se sei una persona fisica che svolge attività d’impresa, arte o professione, dal periodo d’imposta 2022 non sei più soggetto IRAP. Vale per tutti i regimi contabili: forfettario, semplificato, ordinario.

La novità deriva dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997. La fonte normativa ufficiale è consultabile su Normattiva.

Questo vale anche se hai dipendenti, collaboratori o beni strumentali. Il vecchio criterio della “autonoma organizzazione” non si applica più ai professionisti persona fisica.

Lavoratori senza Partita IVA: dipendenti, co.co.co., occasionali

Se percepisci redditi di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), non sei soggetto IRAP. Non sei un’impresa, né un professionista con Partita IVA.

Anche chi svolge prestazioni occasionali non paga IRAP. Sono redditi diversi, non riconducibili ad attività produttiva organizzata ai fini dell’imposta.

OICR, fondi pensione, GEIE: il quadro speciale

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione non rientrano tra i soggetti passivi IRAP. La disciplina speciale di settore prevede regimi sostitutivi e dedicate base imponibili.

I Gruppi europei di interesse economico (GEIE) svolgono attività di supporto ai membri. In genere non sono soggetti IRAP per sé, mentre i membri restano imponibili per l’attività propria. Verifica l’inquadramento concreto rispetto all’art. 3 del D.Lgs. 446/1997.

Le esclusioni e i regimi speciali derivano dal D.Lgs. 446/1997 e da norme settoriali collegate. La ricognizione ufficiale è sulle fonti legislative pubblicate su Normattiva.

Chi paga l’IRAP nel 2026

Società di capitali e cooperative

Pagano IRAP le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e le cooperative. Sono sempre soggetti passivi, a prescindere dalla presenza di dipendenti.

L’imposta si calcola sul valore della produzione netta. Alcune voci di costo non rilevano ai fini IRAP o lo fanno in modo limitato, come interessi e parte del costo del lavoro.

Società di persone e consorzi

Pagano IRAP le società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita semplice (S.a.s.). Anche i consorzi con attività esterna sono soggetti, secondo l’art. 3 del D.Lgs. 446/1997.

Conta la struttura giuridica e l’attività esercitata. L’imposta grava sull’ente, non sui soci. I soci pagano le imposte sui redditi in base al regime proprio (IRPEF o IRES).

Enti commerciali e non commerciali

Gli enti commerciali pagano IRAP. Gli enti non commerciali pagano IRAP limitatamente all’attività commerciale svolta. Devono tenere contabilità separata per distinguere le attività.

Per gli enti del Terzo settore con attività commerciale occorre verificare la qualifica dell’attività. La componente istituzionale non è imponibile IRAP, quella commerciale sì.

Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri sono soggetti IRAP limitatamente all’attività svolta nel territorio regionale. Si applica la disciplina ordinaria dell’art. 3, D.Lgs. 446/1997.

Regola decisionale rapida

1) Sei una persona fisica con Partita IVA (impresa o professione)? Allora non paghi IRAP dal 2022 in poi.

2) Sei una società (di persone, di capitali, cooperativa) o un ente? Allora paghi IRAP sull’attività esercitata.

3) Sei un ente non commerciale con attività commerciale? Paghi IRAP solo sulla parte commerciale, con contabilità separata.

4) Sei OICR, fondo pensione o GEIE? Verifica la disciplina speciale: in via generale non sei soggetto passivo IRAP, ma controlla l’assetto operativo e i rinvii normativi.

5) Sei un lavoratore senza Partita IVA (dipendente, co.co.co., occasionale)? Non paghi IRAP.

Come si calcola l’IRAP: base imponibile e aliquote

Imprese industriali e commerciali

La base imponibile è il valore della produzione netta. In pratica: ricavi e altri proventi caratteristici, meno costi della produzione, con esclusioni specifiche.

Non sono deducibili in IRAP, o lo sono in parte: costo del lavoro, oneri finanziari e alcune componenti straordinarie. La disciplina dettagliata è nel D.Lgs. 446/1997.

Si parte dal conto economico civilistico. Poi si applicano variazioni previste dalla norma. Serve una verifica riga per riga, per evitare errori di classificazione.

Enti non commerciali con attività commerciale

Per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, la base imponibile IRAP riguarda solo la parte commerciale. È obbligatoria la contabilità separata.

La determinazione segue criteri analoghi a quelli delle imprese, ma limitati al perimetro commerciale. Le istruzioni ufficiali del modello IRAP aiutano nelle ripartizioni.

Aliquote regionali e maggiorazioni

L’aliquota base è definita dal D.Lgs. 446/1997. Le Regioni possono aumentarla o ridurla entro margini stabiliti. Alcuni settori hanno aliquote specifiche.

Per conoscere l’aliquota applicabile, bisogna guardare la delibera regionale dell’anno. Le indicazioni vengono pubblicate dai siti regionali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scadenze, acconti e adempimenti

Versamenti: saldo e acconti

Il saldo IRAP e il primo acconto si versano entro il termine ordinario di giugno/luglio, allineato ai versamenti delle imposte sui redditi. Il secondo acconto scade il 30 novembre.

Gli acconti coprono il 100% dell’imposta dell’anno. Si ripartiscono 40% al primo acconto e 60% al secondo. È ammesso il metodo storico o previsionale.

I codici tributo e le istruzioni sono fornite dall’Agenzia delle Entrate. Si usa il modello F24 in modalità telematica.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP si presenta per via telematica. La scadenza ordinaria è l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (D.P.R. 322/1998 e successive modifiche).

Per i soggetti con esercizio solare, la scadenza cade a fine novembre dell’anno successivo. Si utilizza il modello IRAP pubblicato annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione va coerentemente compilata con il bilancio e la contabilità. Errori frequenti riguardano le esclusioni e le deduzioni non spettanti.

Agricoltura: casi particolari

Se sei un imprenditore agricolo persona fisica, dal 2022 non paghi IRAP per effetto dell’esclusione generale delle persone fisiche. L’attività agricola individuale ne beneficia.

Le società semplici che producono solo redditi fondiari o percepiscono canoni d’affitto dell’azienda agricola, in genere non sono soggetti IRAP. Non svolgono attività commerciale ai fini dell’imposta.

Le cooperative agricole e i consorzi sono enti. In quanto tali, rientrano tra i soggetti passivi IRAP. Il calcolo segue le regole ordinarie per le imprese.

Verifica sempre lo statuto e l’attività concreta. La qualifica di attività commerciale è decisiva. Le fonti di riferimento restano il D.Lgs. 446/1997 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Errori frequenti e controlli

Primo errore: continuare a versare acconti IRAP come persona fisica dopo il 2022. Non sono dovuti. Occorre ricalcolare i fabbisogni di cassa e fermare i pagamenti.

Secondo errore: società che applicano deduzioni non spettanti. Serve coerenza con il piano dei conti e con le istruzioni del modello IRAP.

Terzo errore: enti non commerciali senza contabilità separata. Si rischiano riprese a tassazione in sede di controllo.

Le sanzioni per omesso o tardivo versamento seguono il D.Lgs. 471/1997. È possibile il ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni, se si regolarizza in tempi brevi.

Scenario Soggetto passivo IRAP 2026? Requisiti/condizioni principali Base imponibile e aliquota tipica Scadenze e adempimenti
Persona fisica con Partita IVA (forfettario o ordinario) No, escluso dal 2022 (L. 234/2021; art. 3 D.Lgs. 446/1997) Qualsiasi attività d’impresa o professione esercitata da persona fisica Nessuna base imponibile IRAP Nessun versamento o dichiarazione IRAP
Professionista persona fisica con dipendenti No, escluso dal 2022 Presenza di personale irrilevante dopo l’abolizione per PF Nessuna base imponibile IRAP Nessun adempimento IRAP
SRL/SPA/Cooperativa Sì Attività d’impresa esercitata da società di capitali o cooperativa Valore produzione netta; aliquota regionale base e eventuali maggiorazioni Saldo e 1° acconto entro giugno/luglio; 2° acconto 30/11; dichiarazione a fine novembre
SNC/SAS Sì Società di persone con attività commerciale Valore produzione netta; aliquota regionale Versamenti come per società; modello IRAP telematico
Ente non commerciale con attività commerciale Sì, limitatamente alla parte commerciale Contabilità separata per attività istituzionale e commerciale Solo perimetro commerciale; aliquota regionale Versamenti ordinari; dichiarazione con sezioni dedicate
OICR/Fondo pensione In generale no (regime speciale) Disciplina di settore; niente attività d’impresa propria imponibile IRAP N.D. Nessun adempimento IRAP salvo posizioni particolari
GEIE Di norma no, verifica il caso Attività ausiliaria ai membri; attenzione a eventuale attività commerciale propria Se non svolge attività imponibile, nessuna base IRAP Verifica statutaria e operativa; in caso d’imponibilità, adempimenti ordinari
Società semplice agricola con soli redditi fondiari/affitto In genere no Nessuna attività commerciale; solo redditi fondiari o canoni Nessuna base imponibile IRAP Nessun adempimento IRAP
Stabile organizzazione in Italia di soggetto estero Sì Attività esercitata nel territorio regionale Valore produzione netta della stabile organizzazione Versamenti e dichiarazione come per società residenti

FAQ

Q1. Sono un forfettario con Partita IVA individuale: devo pagare l’IRAP nel 2026? Come cambia se assumo un dipendente?

R1. No, non devi pagare l’IRAP. La Legge 234/2021 ha escluso dall’IRAP tutte le persone fisiche con Partita IVA, a prescindere dal regime contabile. Vale dal periodo d’imposta 2022. L’assunzione di un dipendente non cambia nulla: il vecchio criterio della “autonoma organizzazione” non si applica più alle persone fisiche. Continuerai a gestire solo le imposte sui redditi (IRPEF o imposta sostitutiva se forfettario) e l’IVA se dovuta. Resta importante aggiornare il piano dei versamenti per non prenotare acconti IRAP non dovuti.

Q2. Sono una SRL senza dipendenti e con pochi costi. Pago comunque l’IRAP? Su cosa si calcola?

R2. Sì, una SRL è sempre soggetto passivo IRAP. L’imposta si calcola sul valore della produzione netta, che deriva dal conto economico. In sintesi: ricavi e altri proventi caratteristici meno costi della produzione, con esclusioni e limiti alla deducibilità di alcune voci (ad esempio costo del lavoro e oneri finanziari non sono integralmente rilevanti). Anche senza dipendenti, l’IRAP si applica. L’aliquota è quella regionale vigente per l’anno. Verifica la delibera della tua Regione e le istruzioni del modello IRAP pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Q3. Ho versato acconti IRAP nel 2022 come libero professionista persona fisica. Posso recuperarli?

R3. Sì. Gli acconti versati e non dovuti possono essere recuperati. Puoi usarli in compensazione nel modello F24 con altri tributi e contributi. In alternativa, puoi presentare un’istanza di rimborso, rispettando i termini previsti dall’art. 38 del D.P.R. 602/1973. Conserva F24 e documenti contabili che provano il versamento. È utile verificare anche la dichiarazione presentata: se hai compilato il modello IRAP per errore, valuta una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa, secondo le regole del D.P.R. 322/1998. In caso di dubbi, ricostruisci i versamenti con un prospetto cronologico e pianifica la compensazione per ridurre i tempi di rientro di cassa.

Q4. Siamo un ente del Terzo settore con piccola attività commerciale accessoria. Dobbiamo pagare l’IRAP? Come si gestisce la contabilità?

R4. Sì, per la sola parte commerciale siete soggetti IRAP. L’attività istituzionale resta fuori campo. Serve contabilità separata per distinguere costi e ricavi delle due aree. La base imponibile IRAP si determina come per le imprese, ma limitata al perimetro commerciale. Le istruzioni del modello IRAP guidano nella compilazione dei quadri dedicati agli enti non commerciali. Attenzione alle aliquote regionali e a eventuali agevolazioni di settore deliberate localmente. In fase di bilancio, definite criteri oggettivi di imputazione dei costi promiscui (es. canoni, utenze, personale condiviso) per evitare contestazioni in sede di controllo.

Q5. Siamo una cooperativa agricola e un consorzio tra imprese: come funziona l’IRAP per noi? Ci sono esenzioni?

R5. Cooperative e consorzi sono enti o società e quindi rientrano tra i soggetti passivi IRAP ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 446/1997. L’IRAP si calcola sul valore della produzione netta secondo le regole generali. Non esiste una esenzione generalizzata per il settore. Possono però esserci misure regionali specifiche o agevolazioni settoriali che incidono sull’aliquota o sulla base imponibile. Occorre verificare la delibera IRAP della Regione per l’anno d’imposta e la disciplina speciale eventualmente applicabile. Prestate attenzione all’esatta classificazione dei proventi consortili e alla corretta ripartizione dei costi per evitare basi imponibili sovra o sottostimate.

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