Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
L’imposta di bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro. In e-fattura si assolve in modo virtuale e si paga trimestralmente con F24, con possibili differimenti previsti dalle regole vigenti.
- L’imposta di bollo di 2 euro si applica a fatture, note e documenti non soggetti a IVA oltre 77,47 euro (DPR 642/1972, Tariffa Allegato A).
- Con la fatturazione elettronica il bollo è “virtuale”: si indica nel file XML (campo DatiBollo) e si versa con F24 a scadenza trimestrale.
- Codici tributo F24: 2521 (1° trim.), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°), con regole di differimento e arrotondamenti previste dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Imposta di bollo in fattura: quando si applica e perché
L’imposta di bollo è un tributo fisso che colpisce alcuni atti e documenti. Tra questi ci sono fatture, note, parcelle e ricevute.
La regola base è semplice: paghi 2 euro se il documento non è soggetto a IVA e l’importo è superiore a 77,47 euro. Questa soglia equivale alle vecchie 150.000 lire. La base giuridica è il DPR 642/1972 e la Tariffa Allegato A.
Se la fattura ha IVA, il bollo in genere non si applica. L’IVA e il bollo non si sommano sullo stesso documento, salvo casi particolari non usuali per i professionisti.
Esempi tipici di fatture con bollo dovuto
Regime forfettario: non addebiti IVA ai clienti. Se la fattura supera 77,47 euro, devi il bollo.
Operazioni esenti IVA: ad esempio prestazioni esenti ex articolo 10 del DPR 633/1972. Se superi 77,47 euro, devi il bollo.
Operazioni non imponibili o fuori campo IVA: export ex articoli 8, 8-bis, 9 del DPR 633/1972 o operazioni fuori campo territorialmente. Se superi 77,47 euro, devi il bollo.
Casi in cui il bollo NON si applica
Fattura con IVA: anche se inserisci rimborsi ex articolo 15 del DPR 633/1972, il documento resta soggetto a IVA. Il bollo non è dovuto.
Reverse charge (inversione contabile): l’operazione rientra nell’IVA, anche se non addebiti l’imposta in fattura. Il bollo non è dovuto.
Documenti sotto soglia: se il totale non supera 77,47 euro, il bollo non si applica.
Fatturazione elettronica: come si compila il bollo virtuale
Con l’e-fattura l’imposta di bollo si assolve “in modo virtuale”. Non applichi marche fisiche. Indichi il bollo nel tracciato XML e lo verserai in un unico pagamento periodico.
Nel file XML usa il blocco DatiBollo. Imposta BolloVirtuale a “SI” quando il documento supera 77,47 euro e non ha IVA. Il Sistema di Interscambio registra l’informazione.
Nella descrizione della fattura inserisci la dicitura consigliata: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Questa frase spiega al cliente che hai assolto correttamente il tributo.
Perché il bollo è “virtuale”
Il pagamento avviene in modo aggregato. Non paghi 2 euro per ogni singola fattura al momento dell’emissione. Sommi i bolli del trimestre e versi con F24.
Il DM 17/06/2014 e i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate disciplinano le modalità tecniche. La base normativa generale resta il DPR 642/1972.
L’Agenzia delle Entrate calcola e propone l’importo dovuto, sulla base dei dati transitati dal Sistema di Interscambio.
Versamento trimestrale con F24: scadenze, codici e differimenti
I versamenti avvengono con F24, sezione Erario. Usi i codici tributo istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 aprile 2019.
Codici: 2521 (1° trimestre), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Se devi integrare importi per differenze, si usano anche 2525 e 2526 a seconda dei casi.
Le scadenze ordinarie sono fissate dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (consultabili sul portale istituzionale). Tipicamente: 31 maggio (1° trim.), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio dell’anno successivo (4°).
Regole di differimento
Le regole vigenti consentono di accorpare il pagamento se l’importo del bollo dovuto è contenuto. In particolare, la normativa di prassi dell’Agenzia delle Entrate ha previsto soglie per differire il versamento dal 1° al 2° trimestre e, in alcuni casi, fino al 3°.
In pratica, se l’importo del 1° trimestre non supera la soglia fissata nei provvedimenti, puoi pagarlo insieme al 2° entro la scadenza del 30 settembre. Se l’importo cumulato dei primi due trimestri non supera la soglia più alta, puoi pagare con il 3° entro il 30 novembre.
Verifica sempre l’importo proposto nell’area Fatture e Corrispettivi. Lì trovi il calcolo ufficiale e l’eventuale indicazione del differimento.
Fatture cartacee: chi applica la marca e chi ne risponde
Per le fatture analogiche o cartacee, il bollo si assolve con una marca da 2 euro acquistata presso i rivenditori autorizzati. La applichi sull’originale consegnato al cliente.
L’obbligo di applicare e pagare il bollo sorge in capo a chi emette il documento. Lo prevede il DPR 642/1972. In caso di mancato assolvimento possono rispondere entrambe le parti, secondo le regole sul concorso nell’illecito.
In pratica molti prevedono l’addebito del bollo in fattura al cliente. Puoi scrivere una voce “Rimborso imposta di bollo 2,00 euro”. È legittimo. Ma la responsabilità primaria a norma di legge resta in capo all’emittente.
Errori ricorrenti, controlli e sanzioni
Se non applichi il bollo quando dovuto, o non lo versi, scattano sanzioni. L’articolo 25 del DPR 642/1972 prevede una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta non assolta, oltre al tributo.
Puoi correggere con il ravvedimento operoso. Il D.Lgs. 472/1997 consente riduzioni della sanzione in base al tempo trascorso. Se ti accorgi in fretta, paghi molto meno.
Nelle e-fatture, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociando i dati XML. Se rileva incongruenze, ti invia una comunicazione con l’importo dovuto e le istruzioni per regolarizzare.
Attenzione alle note di credito. Se annulli integralmente una fattura con bollo, l’importo del bollo si rettifica nel conteggio periodico. Se annulli solo in parte, valuti se resta superata la soglia e se il bollo rimane dovuto.
Regola decisionale rapida
Come decidere in 30 secondi se applicare il bollo
1) La fattura ha IVA? Se sì, niente bollo. Se no, vai al punto 2.
2) Il totale documento supera 77,47 euro? Se no, niente bollo. Se sì, vai al punto 3.
3) L’operazione è esente, non imponibile o fuori campo IVA? Se sì, applica 2 euro di bollo. Se no, verifica se rientra comunque nell’IVA (ad esempio reverse charge): in tal caso niente bollo.
4) Fattura elettronica: imposta DatiBollo a “SI” e inserisci la dicitura normativa. Paghi con F24 a trimestre.
5) Fattura cartacea: apponi la marca fisica da 2 euro. Puoi addebitarne il costo al cliente in fattura.
Settori particolari e casi di confine
Sanitari e Sistema Tessera Sanitaria
Dal 2024 l’obbligo di e-fattura è generalizzato per le partite IVA. Restano esclusioni per le operazioni verso privati da parte dei soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, per ragioni di privacy. La disciplina è aggiornata con decreti del MEF e provvedimenti del Garante Privacy.
Se emetti documento analogico verso privato e superi 77,47 euro senza IVA, apponi la marca da 2 euro. Se emetti e-fattura verso partita IVA, vale il bollo virtuale.
Fatture estere ed esterometro
Se emetti fattura verso cliente estero senza IVA e superi 77,47 euro, il bollo è dovuto. In e-fattura TD01 con bollo virtuale, oppure documento extra-SdI con assolvimento secondo le regole previste e successivo monitoraggio in area Fatture e Corrispettivi.
Ricorda che per le operazioni transfrontaliere vanno rispettati anche gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa sull’esterometro, secondo le regole attuali.
Rimborsi spese e art. 15 DPR 633/1972
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente (articolo 15) non formano base imponibile IVA. Se l’intera fattura è con IVA, il bollo non si applica. Se l’intera fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto.
Ritenute d’acconto e contributi
La presenza di ritenuta d’acconto o di contributi previdenziali in fattura non incide da sola sul bollo. Conta se la fattura è soggetta o meno a IVA e se supera la soglia.
Fonti normative e di prassi da consultare
Riferimenti principali
DPR 642/1972 e Tariffa Allegato A (imposta di bollo, casi e misura). Articolo 15 (assolvimento virtuale). Articolo 25 (sanzioni).
DM 17 giugno 2014 (modalità di assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche).
Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul calcolo e sulle scadenze del bollo e-fatture (consultabili sui siti istituzionali). Risoluzione AE n. 42/E del 9 aprile 2019 (codici tributo F24).
DPR 633/1972, articoli 10, 15, 17 (esenzioni, spese escluse dalla base imponibile, reverse charge).
D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso). Per chiarimenti operativi, fai riferimento anche a circolari e FAQ dell’Agenzia delle Entrate e al portale Normattiva.
| Scenario | Requisiti per il bollo | Come indicarlo | Quando e come pagarlo |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario | Fattura senza IVA; totale > 77,47 euro | E-fattura: DatiBollo “SI” e dicitura normativa. Cartacea: marca da 2 euro sull’originale | Trimestralmente con F24 (codici 2521-2524). Possibile differimento 1°→2° e 1°+2°→3° trimestre secondo soglie AE |
| Professionista ordinario con IVA | Fattura con IVA: bollo non dovuto, anche con rimborsi ex art. 15 | Nessuna indicazione bollo. Verifica solo in presenza di documenti interamente senza IVA | Nessun versamento bollo, salvo fatture interamente senza IVA oltre soglia |
| Prestazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972) | Documento senza IVA; totale > 77,47 euro | E-fattura: flag bollo; Cartacea: marca fisica | Versi per trimestre con F24; controlla importo proposto in Fatture e Corrispettivi |
| Reverse charge (art. 17 DPR 633/1972) | Operazione ricade nell’IVA per legge, anche senza addebito | Nessun bollo da indicare | Nessun bollo da versare |
| Sanitario con invio a Sistema Tessera Sanitaria (verso privati) | Documento spesso analogico; se senza IVA e > 77,47 euro | Marca fisica su originale; verso P.IVA: e-fattura con bollo virtuale | Marca al momento dell’emissione (cartacea) o F24 trimestrale (e-fattura) |
| Fattura estero senza IVA (non imponibile/fuori campo) | Importo > 77,47 euro e documento senza IVA | E-fattura TD01 con bollo virtuale, o documento equipollente | F24 trimestrale con codici 2521-2524; verifica differimenti |
FAQ
Devo applicare il bollo su una fattura con IVA che contiene anche spese ex art. 15 DPR 633/1972?
No. Se la fattura è soggetta a IVA, l’imposta di bollo non si applica. Le spese ex articolo 15 non incidono, perché il documento resta “soggetto a IVA” nel suo complesso. La Tariffa del DPR 642/1972 colpisce le fatture non soggette a IVA. Quindi anche se riporti rimborsi puri, non devi il bollo. Ricorda però di descrivere correttamente le spese ex art. 15, spiegando che sono anticipate in nome e per conto del cliente e allegate con giustificativi. Questo evita contestazioni sul loro trattamento fiscale e tutela la coerenza del documento.
Come funziona il pagamento trimestrale del bollo sulle e-fatture e quali sono le scadenze operative?
L’Agenzia delle Entrate somma i bolli “virtuali” risultanti dalle e-fatture transitate nello SdI. Pubblica l’importo dovuto nell’area Fatture e Corrispettivi. In genere le scadenze sono: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio dell’anno successivo (4°). Paghi con F24, sezione Erario, usando i codici 2521-2524. È possibile che il primo trimestre si sommi al secondo, e talvolta al terzo, se gli importi sono entro le soglie previste dai provvedimenti AE. Controlla sempre l’importo proposto e le istruzioni di pagamento pubblicate dall’Agenzia prima della scadenza.
Se dimentico di indicare il bollo in e-fattura, cosa succede e come rimediare?
Può succedere. L’Agenzia delle Entrate rileva l’anomalia confrontando natura IVA, importi e tag “DatiBollo”. In genere ricevi una comunicazione con l’importo dovuto e le modalità per regolarizzare. La base sanzionatoria è l’articolo 25 del DPR 642/1972: sanzione dal doppio al quintuplo del tributo, riducibile con ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 472/1997. Se intervieni in tempi rapidi, la sanzione si riduce molto. Operativamente, versa il bollo con F24 (codici tributo corretti) e conserva la ricevuta. Se serve, integra le partite nel trimestre successivo (codici 2525/2526). Mantieni traccia della correzione nei tuoi registri.
Chi paga la marca da bollo nelle fatture cartacee: il professionista o il cliente?
La responsabilità di legge ricade su chi emette il documento. Lo prevede il DPR 642/1972. In pratica è normale addebitare i 2 euro al cliente in fattura, come “rimborso imposta di bollo”. Questo trasferisce il costo economico, ma non elimina l’obbligo dell’emittente di apporre la marca correttamente sull’originale. Se il bollo manca, in un controllo possono essere sanzionati anche più soggetti coinvolti. Per tutelarti, definisci nel contratto o nel preventivo l’addebito del bollo e verifica sempre la soglia di 77,47 euro prima di consegnare il documento.
Come gestisco note di credito, acconti e fatture multiple rispetto al bollo?
Note di credito: se azzerano interamente una fattura con bollo, il sistema ricalcola il dovuto nel periodo di riferimento e l’importo si riduce. Se la nota è parziale, verifica se il totale residuo supera ancora 77,47 euro e se resta dovuto il bollo. Acconti: ogni documento va valutato singolarmente. Se emetti fatture di acconto senza IVA e oltre soglia, applichi il bollo su ciascuna. Se poi emetti saldo senza IVA oltre soglia, applichi di nuovo il bollo anche al saldo. Fatture multiple: la soglia si valuta per documento, non per cliente o per mese. Quindi più fatture nello stesso periodo possono ciascuna comportare il bollo, se superano la soglia e non hanno IVA. Conserva sempre la coerenza tra causali, natura IVA e tag DatiBollo nelle e-fatture.
