Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Per applicare il 5% nel regime forfettario devi avviare una nuova attività, non proseguire lavori precedenti, rispettare i limiti di accesso e restare entro 85.000 euro di ricavi annui.
- 5% per start-up: nuova attività, nessuna Partita IVA nei 3 anni precedenti, non prosecuzione del lavoro precedente. Riferimento: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89.
- Limiti generali: ricavi fino a 85.000 euro, niente partecipazioni vietate, niente controllo in SRL “coerente”, e reddito da lavoro dipendente sotto 30.000 euro se presente. Fonti: Legge 190/2014; Legge 197/2022.
- Durata 5% per 5 periodi d’imposta, poi 15%. Calcolo con principio di cassa (contano gli incassi). Contributi INPS dovuti a parte secondo gestione di appartenenza.
Cos’è il regime forfettario e quando si applica il 5%
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche con Partita IVA. Semplifica imposte e adempimenti. Non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. La base imponibile si calcola con il coefficiente di redditività legato al codice ATECO.
Il 5% è un’imposta sostitutiva “start-up”. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Vale per i primi 5 anni se rispetti condizioni specifiche di novità dell’attività. Dopo il quinto anno paghi il 15% se resti nel forfettario.
Il riferimento normativo è la Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89), consultabile sul portale Normattiva. La Legge 197/2022 ha aggiornato soglie e cause di fuoriuscita dal 2023. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito vari aspetti con circolari, tra cui la n. 9/E del 2019.
Quadro normativo essenziale
Base: Legge 190/2014 per struttura del regime e imposta sostitutiva. Aggiornamenti: Legge 208/2015 e Legge 197/2022 per limiti e uscita immediata. Per contributi: circolari INPS annuali. Per lavoro e compatibilità: Ministero del Lavoro e portale Normattiva.
Per i forfettari vale il principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi dell’anno, non le competenze maturate. Questo influenza il calcolo dell’imposta e delle soglie.
Requisiti generali per entrare e restare nel forfettario (2026)
Per accedere e restare nel forfettario nel 2026 devi rispettare requisiti soggettivi e oggettivi. In sintesi: limiti di ricavi, assenza di partecipazioni vietate e alcune compatibilità con lavoro dipendente.
Ricavi/compensi: soglia 85.000 euro e uscita a 100.000
La soglia piena è 85.000 euro di ricavi/compensi annui. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se raggiungi o superi 100.000 euro, esci subito nell’anno in corso. Base normativa: Legge 197/2022.
Attenzione a come conti gli incassi. Vale il principio di cassa. Incassi di gennaio con fattura di dicembre contano sull’anno dell’incasso.
Partecipazioni e controllo: cosa è vietato
Non puoi avere partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Non puoi avere partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in SRL che svolge attività “riconducibile” alla tua. La riconducibilità si valuta per settore e oggetto sociale. Riferimenti: Legge 190/2014; chiarimenti Agenzia delle Entrate.
Lo scopo è evitare che il regime sia usato per spostare redditi nella forma agevolata. Se possiedi quote, valuta statuto e attività reale della società.
Residenza, lavoro dipendente e altre condizioni
Devi essere residente in Italia o in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia. Se hai lavoro dipendente, il reddito da dipendente non deve superare 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto. Questo limite resta a 30.000 euro ad oggi.
Se il rapporto di lavoro dipendente cessa, puoi rientrare nel forfettario anche oltre i 30.000 euro. Ma serve documentare la cessazione. Fonte: Legge 190/2014; circolari Agenzia delle Entrate.
Quando spetta il 5%: requisiti “start-up”
Il 5% vale per i primi 5 anni se l’attività è davvero nuova. Il legislatore ha fissato tre condizioni cumulative. Se ne manca una, non puoi usare il 5% e applichi il 15%.
Le tre condizioni del 5% (Legge 190/2014)
- Nessuna Partita IVA nei 3 anni precedenti l’apertura attuale. Significa che non devi aver esercitato, in proprio, attività d’impresa, arti o professioni negli ultimi tre anni solari.
- Attività non in prosecuzione di lavoro svolto prima. La prosecuzione è quando fai la stessa cosa che facevi da dipendente o come autonomo, verso gli stessi clienti o con continuità sostanziale.
- Se rilevi un’attività esistente, i ricavi del cedente non devono aver superato i limiti. Questo evita un “trasferimento” artificiale per prendere il 5%.
Eccezioni: se l’esperienza precedente era un tirocinio, praticantato o lavoro subordinato non “qualificato” e non autonomo, si può considerare nuova attività. Valuta sempre caso per caso con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa significa “prosecuzione”
È prosecuzione se offri gli stessi servizi, agli stessi clienti, con la stessa organizzazione. Esempio: eri dipendente addetto marketing in azienda X, esci e il giorno dopo fatturi solo a X per lo stesso lavoro. È tipico caso di prosecuzione.
Se invece cambi settore, mercato e clientela, l’attività è nuova. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio la n. 9/E del 2019) aiutano a qualificare i casi reali.
Come si calcolano imposta e contributi nel forfettario
Passo 1: individua il codice ATECO. Ogni codice ha un coefficiente di redditività. È la percentuale di ricavi che diventa reddito imponibile. Esempio: professioni intellettuali hanno 78%.
Passo 2: applica il coefficiente ai ricavi incassati. Ottieni il reddito imponibile fiscale. Su questo calcoli l’imposta sostitutiva (5% o 15%).
Passo 3: calcola i contributi previdenziali dovuti. Si calcolano sul reddito imponibile previdenziale, che di solito coincide con quello fiscale in forfettario.
Coefficienti di redditività: cosa sono
Il coefficiente di redditività è una percentuale fissata per settore ATECO. Sostituisce il calcolo analitico dei costi. Esempio: 78% per professionisti, 67% per commercio al dettaglio, 62% per costruzioni (valori esemplificativi). Consulta l’allegato normativo su Normattiva o l’Agenzia delle Entrate per il tuo codice.
È cruciale scegliere il codice ATECO corretto. Un codice sbagliato altera la base imponibile e la tassazione.
Contributi INPS: come funzionano
- Professionisti senza cassa: iscrizione Gestione Separata INPS. Aliquota definita ogni anno da INPS con circolare. Nel calcolo pratico usa l’aliquota dell’anno in corso.
- Artigiani e commercianti: iscrizione alle gestioni INPS dedicate. Versano contributi fissi sul minimale più una percentuale sul reddito eccedente. Esiste una riduzione del 35% per chi è in forfettario previa domanda all’INPS.
- Professionisti con cassa ordinistica: contributi secondo regolamento della propria cassa (es. INARCASSA, Cassa Forense). Le regole variano.
Ricorda: i contributi versati si deducono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questo riduce l’imposta dovuta. La deduzione segue le regole dell’art. 10 TUIR, applicabili anche ai forfettari.
Esempio numerico completo
Sofia è copywriter (codice ATECO con coefficiente 78%). Ha incassato 10.000 euro nel 2026. È al 5% perché rispetta i requisiti start-up.
- Reddito imponibile: 10.000 x 78% = 7.800 euro.
- Imposta sostitutiva: 7.800 x 5% = 390 euro.
- Contributi (Gestione Separata, aliquota esemplificativa 26,07%): 7.800 x 26,07% = 2.033 euro.
Nota: verifica ogni anno l’aliquota INPS sulla circolare dell’INPS. Il Ministero del Lavoro e l’INPS pubblicano aggiornamenti annuali.
Regola decisionale rapida
Se vuoi il 5% nel forfettario, segui questi passaggi logici
- Hai ricavi previsti entro 85.000 euro? Se no, il forfettario non è adatto. Se sì, prosegui.
- Hai avuto Partita IVA negli ultimi 3 anni? Se sì, niente 5% (potresti avere 15%). Se no, prosegui.
- L’attività è la prosecuzione di un lavoro precedente verso stessi clienti o stesso datore? Se sì, niente 5%. Se no, prosegui.
- Hai partecipazioni vietate o controllo in SRL “riconducibile”? Se sì, niente forfettario. Se no, prosegui.
- Hai reddito da dipendente sopra 30.000 euro e il rapporto è ancora attivo? Se sì, niente forfettario. Se no, prosegui.
- Rispetti tutto? Puoi aprire Partita IVA in forfettario al 5% per 5 anni. Poi 15% se resti nei limiti.
Adempimenti pratici e scadenze nel 2026
Apertura Partita IVA e opzione
Compila il modello AA9/12 per inizio attività. Indica il codice ATECO corretto. L’opzione per il forfettario si comunica in dichiarazione di inizio attività o si desume dal comportamento con il primo F24.
Conserva la documentazione sui requisiti del 5% (assenza di Partita IVA pregressa, non prosecuzione, ecc.). Ti serve in caso di controlli.
Fatturazione elettronica e imposta di bollo
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, salvo rare eccezioni. Usa il Sistema di Interscambio. Applica il bollo da 2 euro quando dovuto e versalo trimestralmente.
In fattura non indichi l’IVA. Inserisci l’annotazione che operi in regime forfettario e la norma di riferimento (Legge 190/2014).
Scadenze di imposte e contributi
Saldo e primo acconto a giugno (con eventuale differimento a luglio con maggiorazione). Secondo acconto a novembre. I contributi seguono gli stessi acconti se sei in Gestione Separata.
Se sei artigiano o commerciante, i contributi minimi hanno scadenze trimestrali. L’eventuale maggiorazione sul reddito eccedente si versa a saldo e acconti.
Se sbagli una scadenza, puoi usare il ravvedimento operoso. È lo strumento per sanare i ritardi pagando sanzioni ridotte. Base: D.Lgs. 472/1997 e prassi Agenzia delle Entrate.
Criticità frequenti e come evitarle
Prosecuzione mascherata
Non limitarti a cambiare forma giuridica. Se fai lo stesso lavoro per gli stessi clienti, rischi la riqualificazione. Documenta il cambio di attività, prodotti, mercati o clientela.
Partecipazioni e controllo in SRL
Controlla statuto, oggetto sociale e attività effettiva della SRL. Anche un controllo indiretto può creare problemi. Se la SRL opera nello stesso settore, il forfettario decade.
Superamento soglie
Monitora gli incassi mensili. Se ti avvicini a 85.000 euro, pianifica. Se temi il superamento oltre 100.000, valuta per tempo regime ordinario e IVA. La fuoriuscita immediata comporta obblighi IVA in corso d’anno.
| Scenario | Requisiti chiave | Conseguenze se non rispettati | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con 5% | Nessuna P.IVA ultimi 3 anni; non prosecuzione; ricavi entro 85.000; niente partecipazioni vietate | Perdita 5% e passaggio al 15%; possibili sanzioni per errata applicazione | Valutazione prima dell’apertura; 5 anni di durata; verifica annuale requisiti |
| Forfettario “standard” al 15% | Stessi limiti del regime; requisiti generali rispettati | Decadenza dal regime se emergono cause ostative | Controllo ricavi continuo; gestione acconti/saldi imposta |
| Ricavi 85.001-99.999 euro | Principio di cassa; ricavi complessivi annui | Uscita dal forfettario dall’anno successivo | Pianifica il passaggio al regime ordinario dal 1° gennaio successivo |
| Ricavi ≥ 100.000 euro | Superamento soglia con incassi in corso d’anno | Uscita immediata; obblighi IVA nell’anno; sanzioni se omessi | Emissione fatture con IVA dal superamento; registri IVA da quel momento |
| Lavoro dipendente > 30.000 euro | Rapporto attivo e reddito di lavoro elevato | Incompatibilità con forfettario; passaggio a ordinario | Valuta cessazione rapporto o rinuncia al regime prima dell’anno |
| Controllo in SRL “riconducibile” | Oggetto sociale/attività allineata alla tua | Decadenza dal regime per causa ostativa | Verifica partecipazioni e oggetto sociale prima di aprire P.IVA |
FAQ
Posso avere il 5% se ho fatto il praticantato o uno stage nello stesso settore?
Sì, in molti casi. La norma sul 5% impedisce la prosecuzione di attività precedente come lavoro autonomo o dipendente qualificato. Praticantato e stage sono periodi formativi. Non configurano di regola un’attività autonoma precedente. Devi però dimostrare che l’attività nuova è svolta in autonomia e non come mera continuazione verso lo stesso “cliente” principale. Verifica sempre la sostanza: se dopo lo stage fatturi quasi solo all’ex ospitante, l’Agenzia potrebbe contestare la prosecuzione. Le indicazioni applicative si trovano nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate e nel testo della Legge 190/2014 consultabile su Normattiva.
Se apro come forfettario e a ottobre supero i 100.000 euro, cosa devo fare da quel giorno?
Scatta la fuoriuscita immediata nell’anno del superamento. Da quel momento devi comportarti come un soggetto IVA ordinario: emettere fatture con IVA, registrarle, liquidare l’imposta e rispettare gli adempimenti IVA (liquidazioni, esterometro se dovuto, dichiarazione). Le operazioni precedenti al superamento restano in forfettario. La regola discende dalla Legge 197/2022. Ti conviene tenere un registro giornaliero degli incassi per individuare il giorno del superamento. Prepara un modello di fattura con IVA e informati sui codici IVA da usare.
Il limite dei 30.000 euro di lavoro dipendente è cambiato nel 2026?
Ad oggi no. La regola di base resta quella della Legge 190/2014: se il rapporto è attivo e il reddito da lavoro dipendente supera 30.000 euro, non puoi applicare il forfettario. Se il rapporto è cessato, la soglia non blocca l’accesso. Negli ultimi anni ci sono state proposte di modifica, ma l’operatività dipende da una legge in vigore pubblicata e consultabile su Normattiva. Verifica sempre nella guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata all’anno e, in caso di dubbio, chiedi un parere professionale.
Come si conciliano contributi INPS e imposta sostitutiva nel calcolo pratico?
I contributi si calcolano prima e si deducono dal reddito imponibile fiscale. Procedura tipo: incassi x coefficiente = reddito lordo forfettario. Calcoli i contributi dovuti (Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti). Sottrai i contributi dal reddito lordo. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva (5% o 15%). Le aliquote contributive cambiano ogni anno per effetto delle circolari INPS. Le scadenze di acconti e saldo imposta coincidono di norma con giugno e novembre, mentre i contributi fissi degli artigiani/commercianti hanno anche scadenze trimestrali. Riferimenti: INPS e Agenzia delle Entrate.
Quali prove devo conservare per dimostrare che non è prosecuzione di attività?
Conserva il contratto di lavoro precedente, eventuali lettere di cessazione, elenco clienti ante e post apertura, contratti con i nuovi clienti, materiali che provano il cambio di attività o di mercato. Documenta eventuali corsi o certificazioni che segnano il passaggio a una nuova specializzazione. Se eri dipendente, prova che non fatturi prevalentemente all’ex datore nei primi anni. In caso di controllo, la sostanza prevale sulla forma. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e le norme della Legge 190/2014 aiutano a sostenere la tua posizione. Quando i confini sono sottili, è prudente chiedere un interpello o un parere qualificato.
