Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Paghi 2€ di marca da bollo se il documento non ha IVA ed è pari o superiore a 77,47€. Vale per forfettari, sanitari e prestazioni occasionali. Cartacea, virtuale o elettronica; scadenze F24 trimestrali per e-fatture.
- L’imposta di bollo di 2€ scatta per fatture/ricevute senza IVA pari o superiori a 77,47€; non si applica se l’IVA è indicata.
- Modalità: cartacea sulla copia originale; virtuale autorizzata; elettronica su fatture elettroniche con flag “bollo”.
- Per e-fatture si versa con F24, codici tributo 2521-2524, con scadenze trimestrali; possibili rinvii entro soglie amministrative.
Cos’è l’imposta di bollo da 2€ e quando si paga
Definizione semplice e ambito
L’imposta di bollo è un tributo fisso dovuto su alcuni documenti. Qui parliamo di fatture e ricevute senza IVA. L’importo è 2€ quando il totale documento è pari o superiore a 77,47€.
Riguarda tre casi tipici: regime forfettario, prestazioni sanitarie esenti IVA e lavoro autonomo occasionale. In tutti i casi la fattura o ricevuta non espone l’IVA.
Base normativa: DPR 642/1972 (Tariffa, Parte I, art. 13 e note), DM 17 giugno 2014 per il bollo sulle fatture elettroniche. Le norme sono consultabili su Normattiva e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
La soglia di 77,47€ e cosa si intende per “documento”
La soglia si valuta sul totale documento, non sulla singola voce. Sommi righe, sconti e arrotondamenti. Se raggiungi 77,47€ o più, il bollo è dovuto.
Il bollo si applica per documento. Emissioni multiple nello stesso giorno non si sommano. Ogni fattura o ricevuta ha la sua valutazione autonoma.
Se resti sotto 77,47€, nessun bollo è dovuto. Non conviene “spezzare” artificiosamente per evitare il bollo: rischi contestazioni antiabuso.
Dove non si applica
Non applichi il bollo se l’IVA è indicata in fattura. L’imposta di bollo e l’IVA non si sommano sullo stesso documento.
In genere, niente bollo su split payment (IVA indicata ma versata dalla PA) e niente bollo su reverse charge interno, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per le e-fatture.
Niente bollo su spese escluse ex art. 15 DPR 633/1972 (anticipazioni in nome e per conto). Queste somme non fanno scattare il bollo e non rientrano nella soglia.
Modalità di assolvimento: cartacea, virtuale autorizzata, elettronica
Marca da bollo cartacea: come applicarla correttamente
La marca cartacea è il contrassegno adesivo acquistabile in rivendita. La applichi sull’originale della fattura o ricevuta.
La data sulla marca deve essere uguale o antecedente alla data del documento. Una marca datata dopo può comportare sanzioni.
Conserva l’originale con la marca per 10 anni (art. 2220 c.c.). Sulla copia per il cliente indica: “Imposta di bollo assolta sull’originale” e, se possibile, il codice identificativo della marca.
Assolvimento virtuale “autorizzato” su documenti analogici
È l’opzione per chi emette molti documenti cartacei. Serve una domanda telematica all’Agenzia delle Entrate, con stima annuale del fabbisogno.
Paghi periodicamente l’importo stimato e poi conguagli a fine anno. La gestione segue le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate e del DM attuativo.
È utile se emetti tante ricevute senza IVA. Eviti l’acquisto fisico delle marche e semplifichi i controlli interni.
Imposta di bollo “elettronica” sulle fatture elettroniche
Nelle e-fatture usi il campo dedicato al bollo. Il software imposta il flag “bollo” quando superi la soglia e l’operazione non ha IVA.
L’Agenzia delle Entrate ricalcola trimestralmente quanto devi. Visualizzi gli importi dovuti nel portale Fatture e Corrispettivi.
Paghi con F24, codici tributo: 2521 (1° trimestre), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Scadenze: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio dell’anno successivo (Provvedimenti AE attuativi del DM 17/06/2014).
Se l’importo del bollo del 1° trimestre è contenuto, puoi versarlo insieme al 2° o al 3°, secondo le soglie e le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate. Trovi tutto nella sezione dedicata del portale dell’Agenzia.
Nella descrizione in fattura puoi usare la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Non è obbligatoria se il tracciato XML è corretto, ma è chiara per il cliente.
Casistiche 2026: forfettari, sanitari, prestazioni occasionali
Regime forfettario: regole pratiche
Il regime forfettario non applica l’IVA in fattura. Quindi, quando il totale documento raggiunge 77,47€, devi il bollo da 2€.
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. Usa sempre il flag “bollo” quando richiesto dal tracciato e dal tuo gestionale.
Ricorda: il bollo può essere addebitato al cliente come rivalsa. Inserisci in fattura una riga tipo “Imposta di bollo assolta – 2,00 €”.
Prestazioni sanitarie
Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche sono esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972). Oltre la soglia di 77,47€, il bollo è dovuto.
Per i documenti verso pazienti consumatori segui le regole del Sistema Tessera Sanitaria. Verifica ogni anno le istruzioni di MEF e Agenzia delle Entrate su emissione e trasmissione.
Per rapporti B2B o verso PA usi la fattura elettronica. Lì il bollo è elettronico e si paga con F24 nei termini trimestrali.
Lavoro autonomo occasionale
Per lavoro autonomo occasionale intendiamo la prestazione non abituale, fuori dall’attività d’impresa o professione. Di solito applichi la ritenuta d’acconto del 20% se il committente è sostituto.
Se la ricevuta è pari o superiore a 77,47€, apponi la marca da bollo da 2€. Puoi addebitarla al committente come spesa in aggiunta.
Indica in ricevuta la ritenuta, il compenso lordo, il netto a pagare e la dicitura relativa all’assolvimento del bollo.
Operazioni miste e rimborsi spese
Se una fattura contiene righe con IVA e righe esenti, in presenza di IVA non si applica il bollo sul documento. Valuta sempre la corretta qualificazione fiscale delle voci.
Le spese escluse ex art. 15 non fanno cumulo per la soglia. Le “spese anticipate” in nome e per conto restano fuori anche dal calcolo del bollo.
Per note di addebito prive di IVA oltre soglia, il bollo è dovuto. Per note di accredito segui la sezione dedicata nelle FAQ.
Regola decisionale rapida
Se… allora… con nessi logici chiari
Se il documento è pari o superiore a 77,47€ e non c’è IVA, allora devi 2€ di bollo.
Se il documento ha IVA indicata, allora il bollo non si applica, anche se l’IVA non viene incassata per split payment.
Se emetti un’e-fattura senza IVA oltre soglia, allora spunti il campo “bollo” e versi con F24 a scadenza trimestrale.
Se emetti una ricevuta o fattura cartacea senza IVA oltre soglia, allora applichi la marca fisica sull’originale, con data uguale o precedente al documento.
Se l’operazione è in reverse charge interno, allora in via generale il bollo non si applica sulle e-fatture, secondo le specifiche e le prassi dell’Agenzia.
Sanzioni, ravvedimento e responsabilità
Cosa succede se sbagli il bollo
L’omissione del bollo può essere sanzionata tra il 100% e il 500% dell’imposta (art. 25 DPR 642/1972), oltre al recupero dei 2€ dovuti.
Puoi sanare con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997): paghi imposta, interessi e una sanzione ridotta, se agisci prima dei controlli.
Emittente e cliente sono responsabili in solido (art. 22 DPR 642/1972). In pratica il Fisco può chiedere il pagamento a uno dei due.
Errori tipici da evitare
Marca datata dopo la fattura: non è corretta. Applica sempre una marca con data uguale o precedente.
Scordare il flag “bollo” nelle e-fatture: l’Agenzia può rettificare e richiedere il dovuto, con interessi e sanzioni.
Somme ex art. 15 conteggiate nella soglia: non vanno incluse. Rivedi la struttura della fattura prima dell’emissione.
Fonti normative e prassi utili
Riferimenti da conoscere
DPR 642/1972: disciplina generale e Tariffa dell’imposta di bollo (Normattiva). In particolare, la voce su fatture e ricevute.
DM 17 giugno 2014: modalità di assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche e flussi di versamento.
Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica e calendario di versamento dell’imposta di bollo (ad esempio quelli del 4 dicembre 2020 e del 4 febbraio 2021).
Per il lavoro autonomo occasionale, TUIR art. 67, e indicazioni del Ministero del Lavoro sulla qualificazione della prestazione.
| Scenario | Documento e IVA | Quando scatta il bollo | Come si paga e scadenze |
|---|---|---|---|
| Professionista in forfettario | Fattura elettronica senza IVA | Totale documento ≥ 77,47€ | Flag “bollo” in e-fattura; F24 codici 2521-2524; 31/05, 30/09, 30/11, 28/02 |
| Prestazione sanitaria a privato | Ricevuta/fattura analogica esente IVA | Totale documento ≥ 77,47€ | Marca cartacea su originale; stesse regole di data e conservazione; eventuale virtuale autorizzata |
| Prestazione sanitaria B2B/PA | Fattura elettronica esente IVA | Totale documento ≥ 77,47€ | Flag “bollo”; F24 codici 2521-2524; scadenze trimestrali |
| Lavoro autonomo occasionale | Ricevuta con ritenuta, senza IVA | Totale documento ≥ 77,47€ | Marca cartacea su originale; rivalsa di 2€ indicata in ricevuta |
| Fattura con IVA (ordinario) | IVA indicata in fattura | Mai, indipendentemente dall’importo | Nessun bollo dovuto |
| Reverse charge interno | Senza IVA in addebito, inversione contabile | In genere non dovuto sulle e-fatture, secondo prassi AE | Nessun F24 per bollo salvo diverse istruzioni di prassi |
FAQ
Chi deve pagare la marca da bollo: il professionista o il cliente?
L’obbligato principale è chi emette il documento. Quindi il professionista o il prestatore occasionale. Tuttavia puoi addebitare i 2€ al cliente come rivalsa in fattura o in ricevuta. Scrivi una riga dedicata, ad esempio “Imposta di bollo assolta – 2,00 €”. Ricorda che, per legge, emittente e cliente sono responsabili in solido. In caso di omissione, l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento anche al cliente. Meglio quindi esporre chiaramente il bollo e conservarne prova di assolvimento.
Come funziona il pagamento del bollo sulle e-fatture e come uso i codici F24?
Il tuo gestionale imposta il flag “bollo” nei documenti XML senza IVA oltre soglia. L’Agenzia delle Entrate calcola trimestralmente l’importo dovuto. Puoi consultarlo nell’area Fatture e Corrispettivi. Versi con modello F24 usando i codici: 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto. Le scadenze sono 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. In base alle istruzioni vigenti, sono possibili rinvii del pagamento dei primi trimestri se gli importi sono contenuti. Se dimentichi di pagare, regolarizza con ravvedimento operoso versando imposta, interessi e sanzione ridotta.
Ho emesso una fattura senza IVA di 77,47€ ma ho dimenticato il bollo: come rimediare?
Se è cartacea, applica subito una marca con data non successiva alla fattura non è più possibile. In tal caso regolarizza pagando l’imposta e la sanzione con ravvedimento. Conserva la prova. Se è elettronica, entra nel portale Fatture e Corrispettivi, verifica l’importo del bollo dovuto e versa con F24 alla prima scadenza utile o con ravvedimento se la scadenza è passata. Evita di annullare e riemettere senza motivo: crea confusione contabile. Se serve correggere, usa una nota di variazione coerente con le regole IVA e di bollo.
La nota di credito senza IVA oltre soglia richiede il bollo?
La nota di credito rettifica o annulla il corrispettivo di una fattura precedente. Se emetti una nota di credito che riduce l’importo di una fattura senza IVA sulla quale hai assolto il bollo, non devi applicare nuovo bollo. Anzi, il minor volume può riflettersi nei conteggi dell’Agenzia per le e-fatture. Se invece emetti una nota di debito senza IVA e il totale documento è pari o superiore a 77,47€, il bollo è dovuto. Per documenti analogici, se integri un precedente importo sotto soglia e superi i 77,47€ con un nuovo documento, valuti il bollo sul nuovo documento, non retroattivamente sul precedente.
Prestazioni sanitarie: come mi regolo tra Sistema TS, fattura elettronica e bollo?
Per le prestazioni rese a persone fisiche, la regola pratica è seguire le istruzioni aggiornate del Sistema Tessera Sanitaria del MEF. Di norma, il documento verso il paziente è esente IVA. Se il totale è pari o superiore a 77,47€, il bollo di 2€ è dovuto. Su documenti analogici applichi la marca cartacea e annoti l’assolvimento sulla copia per il paziente. Per rapporti con soggetti IVA o con PA emetti fattura elettronica: il bollo è elettronico, con flag nel file XML e versamento F24 trimestrale. Controlla ogni anno gli aggiornamenti normativi pubblicati dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate, perché le modalità operative possono essere prorogate o adeguate.
