Modello Intrastat: come devi presentarlo e quando?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Devi presentare Intrastat se fai operazioni B2B con soggetti UE, sei attivo al VIES e rispetti i requisiti. Forfettari: obbligo per servizi e per acquisti di beni oltre 10.000 euro annui. Scadenza: 25 del mese successivo.

  • Base normativa: art. 50, comma 6, DL 331/1993; DPR 633/1972 (artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies); Regolamento (UE) 2019/2152; determinazioni ADM sui modelli INTRA.
  • VIES obbligatorio per operazioni intracomunitarie; iscrizione con dichiarazione IVA (art. 35 DPR 633/1972) e controlli antifrode.
  • Periodicità: mensile sopra 50.000 euro di operazioni; trimestrale sotto 50.000 euro; invio solo telematico entro il 25.

Cos’è il modello Intrastat e perché esiste

Intrastat è l’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie. Riepiloga vendite di beni, acquisti di beni, servizi resi e servizi ricevuti tra soggetti IVA di Stati membri diversi.

Serve a due scopi: controlli IVA e statistiche UE. I controlli IVA contrastano frodi carosello. Le statistiche misurano scambi e servizi tra Paesi.

La base normativa principale è l’art. 50, comma 6, del DL 331/1993. Per i criteri territoriali dei servizi si applicano gli artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972. Per il pilastro statistico trovi il Regolamento (UE) 2019/2152 sulla statistica d’impresa europea e il regolamento di esecuzione 2020/1197.

Le specifiche tecniche italiane, i modelli e le istruzioni vengono approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con determinazioni direttoriali. Per i testi aggiornati consulta il portale ADM e il portale Normattiva.

Chi deve presentare Intrastat

Società di persone, società di capitali e ditte individuali in regime ordinario

Devono presentarlo se effettuano operazioni B2B con soggetti passivi IVA di altri Stati UE. B2B significa tra due partite IVA. Non si presenta per vendite a privati consumatori UE.

Valgono sia le cessioni/prestazioni attive, sia gli acquisti/prestazioni passive. Conta il luogo di tassazione e la natura dell’operazione in base alle norme IVA.

Partita IVA in regime forfettario

Il regime forfettario è un regime agevolato che applica l’imposta sostitutiva e non detrae l’IVA. Anche chi è forfettario può avere Intrastat in due casi chiari:

  • Servizi: obbligo sia per servizi resi a soggetti UE sia per servizi ricevuti da soggetti UE. Per servizi, “residenza” fiscale delle controparti in Paesi diversi è il punto chiave.
  • Beni: per acquisti intracomunitari di beni, obbligo solo se superi 10.000 euro annui (soglia art. 38, DL 331/1993). La soglia si guarda sull’anno solare precedente o in corso. Se superi, applichi IVA in Italia e presenti Intrastat.

Il forfettario può anche scegliere di identificarsi sempre come soggetto IVA per gli acquisti di beni UE, comunicandolo ai fornitori. In questo caso, l’obbligo Intrastat scatta a prescindere dalla soglia.

Requisiti minimi dell’operazione

Per rientrare in Intrastat servono questi requisiti pratici:

  • Controparti entrambe soggetti passivi IVA, tranne quando il cliente è forfettario e acquista servizi (resta tenuto al modello).
  • Corrispettivo a titolo oneroso. Deve esserci un compenso.
  • Beni: spedizione o trasporto da uno Stato UE a un altro Stato UE.
  • Servizi: prestatore e committente stabiliti in Stati UE diversi. Si applicano gli artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972 per il luogo di tassazione.

Operazioni escluse

Non si indicano in Intrastat, tra le altre:

  • Operazioni su immobili e diritti reali immobiliari.
  • Trasporto di persone.
  • Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto.
  • Ristorazione e catering.
  • Servizi elencati dagli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972 quando non ricadono nella regola generale B2B.
  • Operazioni con privati consumatori (B2C) e operazioni extra-UE.

VIES: iscrizione, controllo e prassi operative

Per effettuare operazioni intracomunitarie serve l’iscrizione al VIES. Il VIES è il sistema europeo che rende verificabile una partita IVA come “attiva per operazioni UE”.

In Italia l’inclusione nel VIES avviene con la dichiarazione di inizio attività o con successiva istanza (art. 35 DPR 633/1972 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate). L’Agenzia effettua controlli antifrode prima di attivarti.

Verifica sempre se tu e il tuo cliente/fornitore risultate “validi” nel VIES. Se l’altra parte non è attiva al VIES, valuta attentamente il trattamento IVA e l’opportunità di fatturare con IVA locale.

Dal 2021 in poi, l’accesso ai servizi online pubblici avviene con SPID, CIE o CNS. Le vecchie credenziali dell’Agenzia non sono più utilizzabili. Puoi delegare un intermediario abilitato.

Periodicità, scadenze e soglie

La periodicità dipende dal volume dell’operatività intracomunitaria. La regola pratica adottata è questa:

  • Mensile: se superi 50.000 euro di operazioni nel mese o nei mesi precedenti, per la specifica categoria (beni o servizi).
  • Trimestrale: se resti sotto 50.000 euro.

La scadenza è il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Quindi il 25 del mese successivo per il mensile; il 25 del mese successivo al trimestre per il trimestrale.

Le soglie si valutano per tipologia di elenco (beni o servizi) e per segno (acquisti o cessioni), secondo le istruzioni ADM sui modelli INTRA. Controlla sempre le istruzioni tecniche aggiornate sul portale ADM.

Compilazione e invio: canali, dati e controlli

L’invio è solo telematico. I canali ammessi sono:

  • Intr@web (applicazione messa a disposizione da ADM) o software compatibili con le specifiche INTRA.
  • Servizi telematici Entratel tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, abilitati all’inoltro verso ADM.
  • Intermediario abilitato (es. dottore commercialista) che cura controlli e invii.

I dati richiesti riguardano soggetti coinvolti, numero e data documento, natura dell’operazione, classificazioni merceologiche per i beni, ammontari e Paesi interessati. Per i beni, possono servire codici NC e massa netta/valore statistico se richiesti dalle istruzioni.

Consiglio operativo: riconcilia periodicamente i registri IVA e le fatture elettroniche con le bozze di Intrastat. Così eviti scarti in validazione e sanzioni.

Sanzioni, correzioni e ravvedimento

Per omessa, incompleta o infedele presentazione degli elenchi Intrastat si applica l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione è in genere amministrativa, con importi per singolo elenco.

Se regolarizzi spontaneamente, puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Paghi una sanzione ridotta in base al ritardo e correggi/integri l’elenco. Conserva ricevute e documenti di supporto.

In caso di mero errore formale senza impatto sul tributo, la prassi ammette correzioni con invio sostitutivo o integrativo. Verifica le istruzioni ADM sul tipo di invio da usare (sostitutivo o rettificativo).

Casi particolari: triangolazioni, drop shipping, call-off stock

Le triangolazioni intracomunitarie coinvolgono tre soggetti in tre Stati UE. La corretta individuazione della cessione “non imponibile” ex art. 41 del DL 331/1993 e della spedizione è decisiva anche per Intrastat.

Nel drop shipping, vendi senza detenere fisicamente il bene. Se il bene viaggia tra due Stati UE, valuta bene chi esegue il trasporto e chi emette la fattura. Intrastat segue la cessione intracomunitaria effettiva.

Il call-off stock (magazzino presso cliente) ha regole semplificate con le “quick fixes” UE. Se rispetti i requisiti documentali, la cessione avviene al prelievo e Intrastat si adegua al momento di trasferimento della proprietà.

In tutti questi casi, la documentazione di trasporto e le prove di uscita/arrivo sono cruciali. Senza prove, rischi la riqualificazione a cessione interna con IVA dovuta.

Regola decisionale rapida

Usa questa sequenza per capire se e come presentare Intrastat:

  • L’operazione è B2B tra partite IVA di due Stati UE diversi? Se no, Intrastat non si presenta.
  • Se sì, sei attivo al VIES? Se no, attivati prima o valuta fatturazione con IVA locale; niente Intrastat fino ad attivazione.
  • È un bene spedito tra Stati UE? Se sì, valuta se è cessione o acquisto e compila l’elenco beni corretto.
  • È un servizio B2B? Applica l’art. 7-ter DPR 633/1972 (regola generale). Se il luogo è nello Stato del committente UE, gestisci reverse charge e il relativo Intrastat.
  • Sei forfettario? Per servizi sempre Intrastat; per beni solo oltre 10.000 euro annui o se hai optato per l’applicazione dell’IVA in Italia.
  • Calcola il volume per tipologia (beni/servizi): sotto 50.000 euro, trimestrale; oltre 50.000 euro, mensile.
  • Predisponi il file con Intr@web o affida a un intermediario. Invia entro il 25 del mese successivo.

Fonti e riferimenti normativi utili

Per testi ufficiali e aggiornati consulta: DL 331/1993 art. 38 e art. 50 comma 6 (Normattiva), DPR 633/1972 artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e art. 35 (Normattiva), Regolamento (UE) 2019/2152 e Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197, determinazioni e istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Scenario Requisiti/Note Periodicità e soglia Scadenza invio e canale
Ditta individuale ordinaria che vende beni a soggetto IVA francese VIES attivo; prova di spedizione UE→UE; fattura non imponibile art. 41 DL 331/1993 Mensile se cessioni beni > 50.000 euro; altrimenti trimestrale Entro il 25 del mese successivo; Intr@web o Entratel
Società di capitali che acquista servizi IT da soggetto IVA tedesco Regola generale B2B art. 7-ter DPR 633/1972; reverse charge in Italia Mensile se servizi ricevuti > 50.000 euro; altrimenti trimestrale Entro il 25; canali telematici ADM/Entratel; conservare autofattura/integrazione
Professionista in regime forfettario che presta consulenza a cliente IVA spagnolo Intrastat servizi resi; nessuna IVA in fattura; indicare controparte UE Valuta soglia servizi resi; > 50.000 euro mensile, altrimenti trimestrale Entro il 25; preferibile intermediario per controlli
Forfettario che acquista beni da fornitore olandese Se supera 10.000 euro annui di acquisti intracomunitari: IVA dovuta in Italia e Intrastat acquisti Mensile oltre soglia per beni; altrimenti nessun Intrastat beni Entro il 25 del periodo in cui si supera la soglia; Intr@web/Entratel
Triangolazione IT–DE–FR con trasporto DE→FR Verifica cessione non imponibile e soggetto che effettua il trasporto; documentazione essenziale Dipende dal volume della specifica tipologia Entro il 25; compilazione accurata codici natura e Paesi
Servizi esclusi ex artt. 7-quater/7-quinquies DPR 633/1972 Fuori dal campo Intrastat; verificare disciplina speciale Nessuna Nessun invio

FAQ

1) Sono forfettario: quando devo presentare Intrastat e come gestisco l’IVA?

Se sei in regime forfettario, presenti sempre Intrastat per i servizi resi a soggetti IVA UE e per i servizi ricevuti da soggetti IVA UE. Per i beni, guardi la soglia di 10.000 euro annui di acquisti intracomunitari. Se la superi (considerando l’anno precedente e quello in corso), l’acquisto diventa intracomunitario con IVA dovuta in Italia. In quel caso integri la fattura estera con IVA italiana o emetti autofattura, versi l’imposta con F24 e presenti l’Intrastat acquisti. Se non superi la soglia e non hai optato per l’applicazione dell’IVA in Italia, l’operazione resta trattata come acquisto “privato” e non compili Intrastat per i beni. Ricorda: per i servizi B2B la soglia non esiste; si applica la regola generale del luogo del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). In pratica, anche da forfettario gestisci spesso il reverse charge sui servizi ricevuti e compili l’Intrastat relativo.

2) Come si calcola la periodicità mensile o trimestrale e cosa succede se cambio fascia?

La periodicità si determina per ciascuna tipologia di elenco (beni o servizi) valutando gli importi delle operazioni. Se superi 50.000 euro, passi al mensile per quella tipologia. Se resti sotto, puoi mantenere il trimestrale. Il passaggio a mensile scatta dal mese successivo al superamento, secondo le istruzioni ADM. Se torni sotto soglia stabilmente, puoi rientrare nel trimestrale dall’inizio del nuovo anno, salvo diverse indicazioni delle istruzioni vigenti. È buona prassi monitorare mensilmente i totali per evitare scarti o tardività. In caso di errore di periodicità, invia subito gli elenchi mancanti e ricorri al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni.

3) Quali dati e codici devo indicare nei modelli INTRA e come li recupero?

Per i beni, servono: dati anagrafici del cedente/cessionario, partita IVA comunitaria valida, numero e data del documento, codice ISO del Paese, codice nomenclatura combinata (NC) della merce, massa netta o unità supplementari se richieste, valore statistico se previsto, condizioni di consegna e modalità di trasporto secondo le istruzioni ADM. Per i servizi, indichi la natura della prestazione, l’ammontare e il Paese del committente/ prestatore. Recuperi i codici NC dalle tabelle doganali. Le modalità di trasporto e le condizioni (es. Incoterms) vanno lette in base ai contratti e ai documenti di spedizione. Usa Intr@web per guidare la scelta dei codici e validare i file prima dell’invio. Conserva documenti di supporto (CMR, DDT, conferme di ricezione) perché in caso di controllo sono la tua prova regina.

4) Quali sono le sanzioni per errori o omissioni e come posso sanarle?

L’omessa, tardiva o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat comporta sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. L’importo dipende dal tipo di violazione e dall’elenco interessato. Se ti accorgi dell’errore, puoi rimediare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): presenti l’elenco corretto (sostitutivo o integrativo, secondo le istruzioni ADM) e versi una sanzione ridotta in base al tempo trascorso. Se l’errore è formale e non incide sulla riscossione dell’imposta, la prassi consente una regolarizzazione senza effetti sostanziali, ma è sempre meglio documentare la buona fede e la tempestività dell’azione correttiva. Tieni traccia delle ricevute telematiche di invio e delle versioni dei file trasmessi.

5) Come funziona il VIES in pratica e cosa fare se il cliente UE non risulta attivo?

Il VIES è l’archivio europeo che verifica se una partita IVA è abilitata alle operazioni intracomunitarie. In Italia l’attivazione avviene con la dichiarazione prevista dall’art. 35 del DPR 633/1972 e richiede controlli antifrode. Prima di emettere una fattura non imponibile a un cliente UE, verifica che la sua partita IVA risulti “valida” nel VIES. Se non lo è, non puoi trattare l’operazione come intracomunitaria non imponibile; potresti dover applicare l’IVA del tuo Paese o rifiutare l’emissione fino all’attivazione del cliente. Se tu non sei attivo al VIES, non puoi realizzare operazioni UE in regime ordinario: attivati prima di operare. Mantieni evidenza della verifica VIES (screenshot o stampa) tra i documenti fiscali, a supporto della tua buona fede in caso di controllo.

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