Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’unica Partita IVA agevolata è il regime forfettario: imposta sostitutiva 15% (5% per nuove attività), soglia di accesso 85.000 euro e decadenza immediata oltre 100.000 euro, con calcolo a “principio di cassa”.
- Soglia 85.000 euro annui di ricavi/compensi percepiti; fuoriuscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
- Imposta sostitutiva 15%, ridotta al 5% per 5 anni se rispetti i requisiti “start‑up” previsti dalla legge.
- Niente IVA né ritenute d’acconto sulle fatture; fattura elettronica obbligatoria e coefficienti di redditività per calcolare il reddito imponibile.
Cos’è il regime forfettario e perché è l’unica Partita IVA agevolata
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche titolari di Partita IVA. Comprende professionisti, artigiani e commercianti. Applica un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e IRAP.
La base normativa è nella Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, come modificati da successive Leggi di Bilancio. Le principali novità recenti arrivano dalla Legge 197/2022 (Bilancio 2023) e conferme dalle leggi di bilancio successive. Le versioni aggiornate sono consultabili sul portale Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 2023 la soglia di accesso è 85.000 euro. Se superi 100.000 euro di incassi nello stesso anno, esci subito dal forfettario e applichi l’IVA dal mese successivo. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022.
Requisiti di accesso e cause di esclusione
Soglie, principio di cassa e residenza
Per stare nel forfettario devi avere ricavi o compensi percepiti fino a 85.000 euro. “Percepiti” significa incassati davvero nell’anno, secondo il principio di cassa. Le fatture non pagate non contano.
Devi avere residenza in Italia. Puoi accedere anche se risiedi in un Paese UE o SEE che collabora allo scambio di informazioni fiscali, se produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. La base è nella Legge 190/2014.
Partecipazioni societarie e controllo
Non devi avere partecipazioni in società di persone o in associazioni professionali. Non devi controllare, direttamente o indirettamente, una società di capitali che svolge attività riconducibile a quella della tua Partita IVA. Questa è una causa classica di esclusione.
Se possiedi quote in una S.r.l. ma non la controlli e la sua attività non è riconducibile alla tua, puoi restare nel forfettario. Valuta bene i contratti e gli ATECO.
Lavoro dipendente e pensione
Se hai anche redditi da lavoro dipendente o da pensione oltre 30.000 euro, non puoi usare il forfettario, salvo che il rapporto sia cessato. La soglia dei 30.000 euro è nella Legge 190/2014, con successive modifiche.
Spese per personale
La spesa annua per dipendenti e collaboratori non deve superare 20.000 euro lordi. Rientrano co.co.co., lavoro accessorio e somme per utili da partecipazione a collaboratori dell’impresa familiare.
Come si calcolano imposta e contributi
Coefficienti di redditività e base imponibile
Nel forfettario non deduci i costi reali. Usi un coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO. Il coefficiente trasforma gli incassi in “reddito forfettario”. La tabella è nell’Allegato 4 della Legge 190/2014.
Esempio tipico per professionisti: coefficiente 78%. Se incassi 40.000 euro, il reddito forfettario è 31.200 euro (40.000 x 78%). Su questo calcoli imposta e contributi.
Aliquote 15% e 5% start-up
L’imposta sostitutiva standard è 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se:
- avvii una nuova attività;
- non hai svolto attività simili nei 3 anni precedenti;
- l’attività non è prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui (salvo praticantato obbligatorio);
- rispetti gli altri requisiti di accesso.
Le regole sono nei commi sul forfettario della Legge 190/2014 e successive leggi di bilancio.
Contributi previdenziali: Gestione Separata o Artigiani/Commercianti
I contributi dipendono dall’inquadramento previdenziale. I professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS. L’aliquota è fissata ogni anno da INPS con circolare di inizio anno.
Artigiani e commercianti versano alla Gestione INPS Artigiani/Commercianti. Pagano un minimale fisso, con contributi variabili sulla parte eccedente il minimale. Esiste la riduzione contributiva del 35% per i forfettari, su domanda telematica. La disciplina deriva da norme in Legge 190/2014 e atti INPS.
Esempio numerico completo
Professionista ATECO con coefficiente 78%. Incassi 40.000 euro. Reddito forfettario: 31.200 euro. Se hai aliquota imposta 5% (start‑up), imposta: 1.560 euro. Contributi INPS: applica l’aliquota Gestione Separata vigente nell’anno (consulta circolare INPS dell’anno in corso). Totale dovuto = imposta + contributi.
Ricorda: i contributi previdenziali versati si deducono dal reddito forfettario prima del calcolo dell’imposta. Quindi l’imposta si calcola su reddito forfettario al netto dei contributi.
Adempimenti operativi nel forfettario 2026
Fattura elettronica e corrispettivi
La fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Si emette tramite Sistema di Interscambio (SdI). Devi riportare la dicitura di non applicazione dell’IVA ai sensi del regime forfettario.
Se vendi al dettaglio, puoi emettere scontrini elettronici. Le regole tecniche sono nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
IVA, ritenute e reverse charge
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non subisci ritenute d’acconto. Scrivi la nota di esclusione da IVA e ritenute. In acquisti da estero, applichi le regole di integrazione o autofattura (reverse charge) quando previste.
Se superi 100.000 euro di incassi nell’anno, applichi l’IVA dal mese successivo e decadi subito. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, il passaggio a regime ordinario avverrà dall’anno seguente.
Esterometro, Intrastat e imposte sostitutive
Devi comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia secondo le regole dell’esterometro. Gli elenchi Intrastat si applicano se scambi beni o servizi con operatori UE, secondo le soglie e istruzioni doganali.
L’imposta sostitutiva si versa con i modelli di pagamento previsti, in sede di saldo e acconti. Le scadenze seguono il calendario fiscale ordinario.
Regola decisionale rapida
Se prevedi incassi annui fino a 85.000 euro, non hai partecipazioni vietate e non superi 30.000 euro di lavoro dipendente, allora il forfettario è possibile.
Se avvii un’attività nuova, non prosegui un lavoro precedente simile e rispetti le condizioni di legge, allora puoi chiedere l’aliquota al 5% per 5 anni.
Se durante l’anno superi 100.000 euro di incassi, allora esci subito dal forfettario e applichi l’IVA dal mese successivo. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, allora resti nel forfettario fino a fine anno e passi all’ordinario dal 1° gennaio seguente.
Se hai una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua e la controlli, allora il forfettario non è ammesso.
Se hai dipendenti o collaboratori ma la spesa annuale resta sotto 20.000 euro, allora puoi restare nel forfettario; se superi il limite, decade il regime.
Fonti normative e prassi di riferimento
Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 e Allegato 4 (Normattiva). Legge 197/2022 (Bilancio 2023) che ha alzato la soglia a 85.000 euro e introdotto la decadenza immediata oltre 100.000 euro. Legge 213/2023 (Bilancio 2024) con conferme di quadro.
Provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica, esterometro e applicazione del regime. Circolari INPS annuali su aliquote Gestione Separata e contributi Artigiani/Commercianti, inclusa riduzione 35%. Per aspetti lavoristici, riferimenti del Ministero del Lavoro.
Tabella scenari, requisiti, oneri e tempistiche
| Scenario | Requisiti chiave | Cosa paghi | Tempistiche principali |
|---|---|---|---|
| Professionista senza cassa (Gestione Separata) | Incassi ≤ 85.000; niente partecipazioni vietate; lavoro dipendente ≤ 30.000 | Imposta 15% (5% se start‑up) su reddito forfettario; contributi Gestione Separata su reddito forfettario | Fatture elettroniche entro 12 giorni; imposta in saldo e acconti; contributi con scadenze INPS |
| Artigiano/Commerciante | Incassi ≤ 85.000; rispetto limiti personale 20.000; requisiti INPS categoria | Imposta 15%/5%; contributi INPS fissi + eccedenza; possibile riduzione 35% su domanda | Minimali in 4 rate; eccedenze a saldo; domanda riduzione entro i termini INPS |
| Lavoratore dipendente con Partita IVA | Redditi da lavoro dipendente/pensione ≤ 30.000 o rapporto cessato; incassi ≤ 85.000 | Imposta 15%/5%; contributi in base alla gestione; nessuna ritenuta in fattura | Verifica soglia 30.000 a fine anno; eventuale cambio regime dall’anno successivo |
| Superamento 85.000 ma ≤ 100.000 | Soglia superata a incassi; altre condizioni invariate | Fino a fine anno restano regole forfettarie; poi imposte/IVA da regime ordinario | Passaggio a regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo |
| Superamento 100.000 in corso d’anno | Incassi oltre 100.000 | IVA da addebitare dal mese successivo; fuoriuscita immediata; imposta sostitutiva fino al momento di uscita | Attiva IVA subito; aggiorna fatturazione e adempimenti entro il mese successivo |
| Socio o controllante S.r.l. con attività riconducibile | Controllo diretto/indiretto e attività simile | Regime forfettario non applicabile; si applica regime ordinario con IVA | Valutazione preventiva; se sorge il controllo, si esce dal forfettario dall’anno successivo |
FAQ
Q1. Chi può accedere al forfettario nel 2026 e cosa significa “attività riconducibile” rispetto a una S.r.l. controllata?
A1. Può accedere ogni persona fisica con Partita IVA che incassa fino a 85.000 euro, risiede in Italia (o in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia), non supera 20.000 euro di spesa per personale e non ha partecipazioni vietate. “Attività riconducibile” vuol dire che la società svolge la stessa attività o una attività sovrapponibile a quella della tua Partita IVA, valutata per oggetto sociale, codici ATECO, clienti serviti e funzioni concrete. Se controlli una S.r.l. che offre gli stessi servizi che fatturi come persona fisica, il forfettario non è ammesso. La regola nasce per evitare lo spostamento artificiale di redditi tra società e persona fisica. Le basi sono nella Legge 190/2014 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Q2. Come funziona il passaggio dal forfettario al regime ordinario se supero le soglie? Cosa cambia per l’IVA e per le fatture in corso?
A2. Se superi 85.000 ma non oltre 100.000, resti nel forfettario fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio successivo passi al regime ordinario. Da quel momento addebiti l’IVA, detrai l’IVA sugli acquisti, tieni registri IVA e compili liquidazioni periodiche. Se superi 100.000 durante l’anno, esci subito: l’IVA si applica dal mese successivo allo sforamento. Le fatture emesse prima restano senza IVA. Le fatture dopo lo sforamento devono avere IVA. Comunica il cambio al tuo software e ai clienti per evitare errori. La disciplina deriva dalla Legge 197/2022 e dai documenti operativi dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica e passaggi di regime.
Q3. Come calcolo i contributi INPS nel forfettario e quando conviene chiedere la riduzione del 35% per Artigiani/Commercianti?
A3. Per i professionisti senza cassa si applica la Gestione Separata: l’aliquota si aggiorna ogni anno con circolare INPS. La base è il reddito forfettario (incassi x coefficiente), al netto dei contributi stessi. Per Artigiani/Commercianti si pagano contributi fissi sul minimale, più una quota percentuale sull’eccedenza. Chi è nel forfettario può chiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti. Conviene se non sfrutti completamente la copertura pensionistica e vuoi ridurre il carico contributivo di cassa. La riduzione abbassa il costo corrente ma riduce i versamenti utili ai fini pensionistici. La domanda si presenta a INPS in via telematica. Le fonti sono nelle norme sul forfettario, nelle circolari INPS e nelle istruzioni del Ministero del Lavoro per gli aspetti previdenziali.
Q4. Posso avere dipendenti o collaboratori nel forfettario? Come incide il limite di 20.000 euro e posso dedurre i costi del personale?
A4. Puoi avere dipendenti e collaboratori, ma la spesa lorda annua non deve superare 20.000 euro. Nel forfettario non deduci i costi reali, quindi non deduci il costo del personale. Il reddito imponibile si calcola sempre con il coefficiente di redditività. Il limite dei 20.000 euro è una condizione per restare nel regime, non un costo deducibile. Se lo superi, perdi i requisiti e passi al regime ordinario dall’anno successivo. Verifica anche il corretto inquadramento contrattuale e gli adempimenti contributivi, seguendo le regole del Ministero del Lavoro e dell’INPS.
Q5. Ho iniziato da poco: quando posso applicare l’aliquota al 5% e cosa si intende per “prosecuzione di attività”?
A5. L’aliquota al 5% vale per i primi 5 anni se rispetti tutte le condizioni: attività effettivamente nuova, nessuna attività simile svolta nei 3 anni precedenti, non prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui. “Prosecuzione” significa continuare sostanzialmente la stessa attività svolta prima come dipendente o come collaboratore nella stessa struttura, verso gli stessi clienti e con le stesse mansioni. L’eccezione riguarda i casi in cui la pratica professionale è obbligatoria per legge (ad esempio, praticantato), come previsto dalla Legge 190/2014. Documenta bene l’assenza di continuità per evitare contestazioni. In caso di dubbio, consulta le risposte dell’Agenzia delle Entrate e le fonti su Normattiva per gli articoli aggiornati.
