Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Puoi usare la fattura semplificata per operazioni fino a 400 euro IVA inclusa, non intracomunitarie. Contiene dati ridotti. Invia preferibilmente via SdI; la carta resta ammessa solo nei casi esonerati dall’elettronica.
- Soglia massima: 400 euro IVA inclusa per singola operazione (art. 21-bis, DPR 633/1972).
- Vietata per operazioni intracomunitarie e altri casi a rischio frode (direttiva IVA UE e art. 21-bis, DPR 633/1972).
- E-fattura: usa SdI e TipoDocumento TD07/TD08/TD09; tempi e regole di emissione come la fattura ordinaria.
Che cos’è la fattura semplificata e quando conviene usarla
La fattura semplificata è una fattura “più snella”. La legge consente di indicare meno dati. Serve per velocizzare le operazioni di importo contenuto.
La base giuridica è l’art. 21-bis del DPR 633/1972, che recepisce le regole UE sulla semplificazione. La direttiva 2006/112/CE, come modificata, permette agli Stati membri di fissare una soglia massima. In Italia è 400 euro IVA inclusa per documento.
Le regole generali di fatturazione restano quelle dell’art. 21 del DPR 633/1972. L’obbligo di fattura elettronica e di invio allo SdI deriva dal decreto legislativo 127/2015 e dai relativi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle specifiche tecniche.
Quadro normativo essenziale
Le fonti principali sono: art. 21 e 21-bis DPR 633/1972 (contenuto e semplificazioni), direttiva IVA UE (semplificazioni fino a 400 euro), decreto legislativo 127/2015 (fattura elettronica via SdI), art. 26 DPR 633/1972 (note di variazione), art. 39 DPR 633/1972 (conservazione), decreto-legge 331/1993 per le operazioni intracomunitarie, e i provvedimenti Agenzia delle Entrate sulle specifiche FatturaPA e sui codici documento.
Limiti e divieti
Puoi emettere la semplificata solo se l’importo totale della singola operazione non supera 400 euro, IVA compresa. Se superi anche di un solo euro, passa alla fattura ordinaria.
Non puoi usarla per operazioni intracomunitarie. Sono escluse sia le cessioni di beni UE sia le prestazioni di servizi UE. In questi casi serve la fattura ordinaria, anche per corretta gestione di non imponibilità o inversione contabile esterna.
La normativa UE vieta la semplificazione anche per operazioni considerate più esposte a frodi. In pratica, usa la semplificata per operazioni domestiche “semplici”. Per il resto, scegli l’ordinaria.
Contenuto obbligatorio: cosa inserire nella fattura semplificata
La semplificata riduce i dati, ma alcuni elementi restano obbligatori per legge. Ecco cosa inserire sempre, in modo chiaro e coerente.
Dati minimi richiesti (art. 21-bis DPR 633/1972)
- Data di emissione e numero progressivo. Il numero deve garantire l’identificazione univoca del documento.
- Dati del cedente/prestatore: denominazione o nome e cognome, indirizzo, partita IVA.
- Dati del cessionario/committente: partita IVA o codice fiscale. Nella semplificata basta uno dei due per identificarlo.
- Descrizione della natura dei beni o servizi. Può essere sintetica, ma deve far capire cosa hai venduto o prestato.
- Aliquota IVA applicata e ammontare dell’imposta, oppure i dati necessari per calcolarla. In alternativa, puoi indicare il corrispettivo complessivo comprensivo di IVA e l’aliquota.
- Importo totale del documento.
- Per la versione elettronica: canale di recapito (codice destinatario o PEC) e codici specifici previsti dalle specifiche tecniche SdI.
Se l’operazione è non imponibile, esente o fuori campo, indica la “natura” IVA corretta. Ad esempio, esente per operazioni sanitarie, non imponibile per esportazioni, fuori campo per operazioni escluse. La dicitura deve richiamare la norma applicabile.
Esempio pratico di compilazione
Data: 10/09/2026. Numero: SS-2026-153. Cedente: Studio Rossi SRL, P.IVA 01234567890. Cliente: Verdi Mario, CF VRD… Descrizione: “Consulenza breve su adempimenti fiscali”. Totale: 366,00 euro. Aliquota IVA: 22%. Imposta compresa nel totale: 66,00 euro. Canale SdI: codice destinatario del cliente o, se privato B2C, “0000000”.
Questo formato rispetta l’art. 21-bis, identifica le parti, descrive il servizio e consente il calcolo dell’IVA.
Emissione elettronica via SdI: codici, tempi e casi particolari
L’e-fattura è la via standard dal 2019. L’obbligo copre quasi tutti i soggetti IVA. La carta resta ammessa solo per i casi esonerati (ad esempio specifici regimi speciali o flussi gestiti fuori SdI) e per emergenza tecnica documentata.
Codici documento e recapito
- TipoDocumento: TD07 per fattura semplificata, TD08 per nota di credito semplificata, TD09 per nota di debito semplificata.
- Codice destinatario: 7 caratteri. Per consumatori finali usa “0000000”. Per soggetti esteri fuori SdI usa “XXXXXXX” e trasmetti i dati transfrontalieri secondo le regole vigenti.
- PEC: alternativa al codice destinatario se il cliente la preferisce. Verifica sempre la correttezza del canale.
Segui le specifiche tecniche FatturaPA in vigore. Le aggiorna l’Agenzia delle Entrate con provvedimenti ufficiali. Controlla campi obbligatori, codici natura IVA e validazioni formali.
Tempistiche di emissione e conservazione
- Emissione: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, se è “immediata”.
- Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo, se alleghi DDT o documenti equipollenti.
- Registrazione e liquidazione: segui i termini del tuo regime contabile e la normativa IVA.
- Conservazione: 10 anni, come previsto dall’art. 39 DPR 633/1972. Usa un sistema di conservazione a norma.
Errori, correzioni e sanzioni
Se sbagli una semplificata, usa la nota di credito o la nota di debito per rettificare. Le note semplificate seguono la stessa soglia di 400 euro per documento. Per variazioni oltre soglia, usa note ordinarie.
Le variazioni seguono l’art. 26 del DPR 633/1972. Indica sempre il riferimento al documento originario. Rispetta la competenza IVA richiesta (imponibile, imposta o entrambe).
Le sanzioni per errata fatturazione sono nel decreto legislativo 471/1997. L’importo varia secondo la violazione (ad esempio imposta non addebitata, dati falsi, tardiva emissione). Il ravvedimento operoso può ridurre le sanzioni se regolarizzi spontaneamente.
Regola decisionale rapida
Seleziona in pochi passaggi la fattura giusta
- Operazione in Italia e importo totale fino a 400 euro IVA inclusa?
- Sì: valuta la semplificata.
- No: usa la fattura ordinaria.
- L’operazione è intracomunitaria (beni o servizi) o richiede regole UE specifiche?
- Sì: usa la fattura ordinaria.
- No: prosegui.
- Il cliente è un privato senza richiesta specifica di fattura?
- Sì: puoi certificare con documento commerciale da registratore telematico, salvo richiesta fattura.
- No: emetti fattura (semplificata se rientra nella soglia e nei limiti).
- Servono dettagli non riducibili (ad esempio più aliquote, clausole particolari)?
- Sì: meglio la fattura ordinaria.
- No: la semplificata va bene.
- Puoi inviare via SdI?
- Sì: emetti e-fattura (consigliato).
- No per esonero o impedimento tecnico: usa la carta e regolarizza secondo le regole vigenti.
Confronto operativo e scenari
| Scenario | Requisiti per usare la semplificata | Dati obbligatori da indicare | Tempistiche e invio |
|---|---|---|---|
| Vendita B2C in negozio, 120 euro | Operazione domestica, importo ≤ 400 euro; cliente chiede fattura | Data, numero, dati cedente, CF cliente, descrizione sintetica, aliquota IVA e totale | Emissione entro 12 giorni; invio SdI con TD07; codice destinatario “0000000” |
| Prestazione B2B, 350 euro | Operazione domestica, importo ≤ 400 euro; cliente con P.IVA | Data, numero, P.IVA di entrambe le parti, descrizione, aliquota e IVA o totale lordo con aliquota | Emissione entro 12 giorni o differita al 15 del mese successivo con documenti; invio SdI TD07 |
| Servizio intracomunitario, 250 euro | Non ammessa la semplificata | Usa fattura ordinaria con indicazioni UE e natura IVA corretta | Emissione nei termini; invio e adempimenti transfrontalieri secondo regole in vigore |
| Reso parziale, nota di credito 80 euro | Importo della variazione ≤ 400 euro | Riferimento fattura originaria, dati minimi, aliquota/natura, importi negativi | Invio SdI con TD08; registrazione secondo art. 26 DPR 633/1972 |
| B2B con più aliquote su righe diverse, 380 euro | Ammessa, ma valuta chiarezza | Descrizione che distingua le aliquote e calcolo IVA chiaro | Invio SdI TD07; se non chiaro, meglio fattura ordinaria |
FAQ
Posso emettere la fattura semplificata in formato cartaceo oppure è sempre obbligatoria l’e-fattura?
L’e-fattura è la regola generale. Il decreto legislativo 127/2015 ha reso obbligatorio l’uso del Sistema di Interscambio per la maggior parte dei soggetti IVA. La versione cartacea resta valida solo per i casi espressamente esonerati oppure quando l’operazione non transita su SdI (ad esempio alcune fatture a soggetti esteri fuori dal perimetro SdI, seguendo gli adempimenti transfrontalieri), o in caso di impedimento tecnico documentato. Se rientri nell’obbligo, emetti sempre la semplificata in formato elettronico XML e inviala allo SdI con TipoDocumento TD07. La carta può essere una mera copia di cortesia, senza valore fiscale autonomo.
Quali campi cambio rispetto a una fattura ordinaria e come gestisco le “nature” IVA?
Nella semplificata puoi ridurre i dati del cliente, indicando partita IVA o codice fiscale invece di tutti i dettagli anagrafici completi. Puoi anche indicare il corrispettivo complessivo comprensivo di IVA, riportando l’aliquota e l’imposta o gli elementi per calcolarla. Se l’operazione non è imponibile, esente o fuori campo, inserisci la corretta natura IVA prevista dalle specifiche tecniche SdI (ad esempio codici per esenti, non imponibili, fuori campo). La descrizione va comunque resa comprensibile. Se la struttura dell’operazione richiede molte informazioni (più aliquote, clausole particolari, riferimenti contrattuali), usa la fattura ordinaria per maggiore chiarezza, restando nei binari dell’art. 21 DPR 633/1972.
Posso usare la fattura semplificata con reverse charge interno o split payment?
Il divieto espresso riguarda le operazioni intracomunitarie. Per il reverse charge interno, la legge non vieta in assoluto la semplificata, ma devi rispettare le annotazioni obbligatorie (ad esempio “inversione contabile” e norma di riferimento) e assicurarti che i dati minimi consentano una lettura corretta dell’imposta. Se l’operazione è articolata o il cliente richiede dettaglio, conviene l’ordinaria. Per lo split payment verso pubbliche amministrazioni o società soggette, applica le regole dello split payment e verifica che la semplificata consenta tutte le diciture necessarie. In caso di dubbio, usa l’ordinaria per completezza. Le basi restano l’art. 17 del DPR 633/1972 per l’inversione contabile interna e le norme speciali sullo split payment.
Cosa rischio se uso la semplificata quando non potrei, o se dimentico un dato obbligatorio?
Se emetti una semplificata oltre soglia o in casi vietati (ad esempio operazioni intracomunitarie), l’Agenzia può contestare irregolarità formali o sostanziali. Le sanzioni sono nel decreto legislativo 471/1997, con importi che variano in funzione del danno all’erario e della tipologia di errore. Per rimediare, emetti subito un documento corretto: nota di credito per stornare la fattura errata e nuova fattura appropriata, oppure rettifica con nota di debito se manca imposta. Puoi valutare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni, se regolarizzi spontaneamente prima dei controlli. Mantieni la coerenza con l’art. 26 del DPR 633/1972 per le variazioni e conserva la documentazione a supporto per 10 anni (art. 39 DPR 633/1972).
Come funziona la semplificata se sono nel regime forfettario o in altri regimi agevolati?
Il regime forfettario è un regime agevolato che non applica IVA in fattura e tassa il reddito con un’imposta sostitutiva. Anche in forfettario puoi emettere una semplificata, ma di solito non conviene perché la semplificazione principale della semplificata riguarda l’IVA. In pratica, userai spesso la fattura ordinaria con le diciture tipiche del tuo regime (natura IVA fuori campo o operazione non soggetta, norma di riferimento). Se però devi emettere un documento rapido per importi modesti, puoi usare la semplificata rispettando soglia e limiti e indicando la corretta natura IVA (ad esempio operazione non soggetta). Ricorda che l’obbligo di e-fattura si applica anche ai forfettari, secondo il quadro normativo attuale, con invio tramite SdI e conservazione digitale.
Quali novità mi devo aspettare entro il 2026 tra digitalizzazione IVA e standard UE?
Il contesto europeo evolve verso la rendicontazione digitale e l’e-fattura standard a livello UE. Le proposte note come pacchetto sulla digitalizzazione dell’IVA mirano ad allineare i sistemi nazionali e rafforzare i controlli. Ad agosto 2026, l’Italia continua a basarsi sullo SdI e sulle specifiche FatturaPA, con aggiornamenti tecnici periodici dell’Agenzia delle Entrate. Tieni monitorati il portale Normattiva per le leggi nazionali consolidate, il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per eventuali adeguamenti dei codici documento, delle nature IVA e delle tempistiche di rendicontazione. In caso di modifica delle soglie o dei divieti sulla semplificata, gli atti ufficiali aggiorneranno espressamente l’art. 21-bis del DPR 633/1972 o le specifiche tecniche.
