Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime dei minimi non è più accessibile a chi apre oggi. Se già ci sei, puoi restare fino ai 35 anni o fine periodo; conviene valutare il passaggio al forfettario caso per caso.
- Sotto-regime “minimi” attivo solo per chi lo applicava prima del 2016 (fonte: Normattiva, Decreto-Legge 98/2011, art. 27).
- Limiti chiave minimi: ricavi fino a 30.000 euro, niente dipendenti/collaboratori, beni strumentali entro 15.000 euro nel triennio.
- Regime forfettario: soglia 85.000 euro, imposta 15% (o 5% start-up), e-fattura obbligatoria dal 2024 (fonte: Legge 190/2014; Legge 197/2022; DL 36/2022).
Cos’è il regime dei minimi oggi e chi può ancora usarlo
Il regime dei minimi, tecnicamente “regime fiscale di vantaggio”, è stato introdotto con il Decreto-Legge 98/2011, art. 27. È un regime agevolato con imposta sostitutiva al 5%. Sostituisce IRPEF e addizionali.
Dal 2016 non è più possibile entrarci. Chi lo applicava prima può continuare fino a compimento dei 35 anni o alla fine del periodo naturale previsto. Poi si esce automaticamente.
Fonti normative: Normattiva, Decreto-Legge 98/2011, art. 27; Legge 244/2007, art. 1 commi 96-117 (requisiti originari richiamati).
Requisiti e limiti da rispettare nei minimi
Ricavi/compensi annuali entro 30.000 euro. Se superi, esci dall’anno successivo. Mantieni un controllo periodico delle emissioni per non sforare.
Nessuna spesa per lavoro dipendente o collaboratori. Niente compensi a co.co.co. o a familiari coadiuvanti. È un regime pensato per attività senza personale.
Acquisti di beni strumentali entro 15.000 euro nel triennio. “Beni strumentali” sono gli strumenti stabili di lavoro, come computer, macchine, attrezzature.
Come si calcola l’imposta e come si fattura nei minimi
Il reddito si calcola con il principio di cassa. Significa che consideri ricavi quando incassi e costi quando paghi. È semplice e coerente con i flussi reali.
Paghi un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito così calcolato. Non applichi IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Resti fuori da IRAP e ISA/studi di settore.
Non subisci ritenuta d’acconto se rilasci in fattura la dichiarazione prevista. Indica sempre la norma di esenzione IVA e l’assenza di ritenuta.
Regime forfettario 2026: come funziona davvero
Il regime forfettario è il regime naturale per le partite IVA piccole. È disciplinato dalla Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, e successive modifiche.
Soglia di ricavi/compensi pari a 85.000 euro. Fuoriuscita immediata nell’anno in caso di superamento di 100.000 euro introdotta dalla Legge 197/2022 (Bilancio 2023).
Fonte normativa: Normattiva e Ministero dell’Economia e delle Finanze, Legge 190/2014 e Legge 197/2022, art. 1 commi sul forfettario.
Imposta, coefficienti e contributi INPS nel forfettario
Reddito calcolato forfettariamente: ricavi moltiplicati per un coefficiente di redditività. Il coefficiente dipende dal codice ATECO. È una percentuale fissa.
Imposta sostitutiva al 15%. Aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up” (attività nuova, nessuna mera prosecuzione, non da ex datore di lavoro recente).
Contributi: deduci i contributi obbligatori dal reddito. Artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi. Fonte: INPS e Legge 190/2014.
E-fattura e adempimenti minimi
L’e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024. Obbligo esteso con il DL 36/2022 e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Valgono pochi adempimenti: niente IVA, niente ISA, contabilità semplificata. Restano imposta sostitutiva e contributi con acconti e saldi.
Scadenze principali: versamenti in acconto e saldo in linea con il calendario imposte sui redditi. Conserva tutte le fatture elettroniche a norma.
Minimi vs Forfettario: quando conviene cambiare
La convenienza dipende da ricavi, struttura dei costi e contributi. Nei minimi deduci i costi reali. Nel forfettario deduci solo i contributi e applichi il coefficiente.
Se hai costi elevati e margini bassi, i minimi spesso rendono meno imposta. Se i costi sono bassi e i margini alti, il forfettario può essere più favorevole.
Considera anche i contributi INPS: la riduzione del 35% esiste solo per artigiani/commercianti in forfettario. Questo può spostare la convenienza.
Riferimenti normativi da conoscere
Regime dei minimi: Decreto-Legge 98/2011, art. 27; Legge 244/2007, art. 1 commi 96-117 (requisiti originari). Consulta le versioni vigenti su Normattiva.
Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89; modifiche con Legge 197/2022 (innalzamento soglia a 85.000 e fuoriuscita a 100.000).
E-fattura: Decreto-Legge 36/2022, art. 18, e prassi dell’Agenzia delle Entrate. Verifica eventuali provvedimenti attuativi aggiornati.
Regola decisionale rapida
Se ricavi entro 30.000 euro, hai costi alti e nessun dipendente, i minimi restano competitivi. Deduci i costi reali e paghi il 5% sul reddito effettivo.
Se ricavi tra 30.000 e 85.000 euro e hai costi bassi, considera il forfettario. Il coefficiente può generare una base imponibile inferiore ai minimi netti.
Se avvii o prevedi personale o collaborazioni, non puoi restare nei minimi. Passa al forfettario o ordinario secondo i requisiti.
Se hai età prossima a 35 anni, valuta subito il passaggio. Dopo i 35 esci dai minimi e potresti entrare nel forfettario dal 1° gennaio successivo.
Se sei artigiano o commerciante e puoi accedere alla riduzione INPS 35%, il forfettario guadagna appeal. Stima il risparmio contributivo.
Come e quando passare dal regime dei minimi al forfettario
Il passaggio avviene dal 1° gennaio dell’anno successivo. Si applica con comportamento concludente e si comunica nella dichiarazione dei redditi.
Non servono istanze preventive. Aggiorna diciture in fattura dal nuovo anno. Verifica i requisiti per l’aliquota al 5% “start-up”, se applicabile.
Se esci obbligatoriamente dai minimi (per età o limiti), il forfettario è la scelta naturale se rispetti le soglie e le esclusioni previste dalla Legge 190/2014.
Errori da evitare nel cambio regime
Non emettere fatture con regole miste nello stesso anno. Scegli e applica un regime per tutto il periodo d’imposta.
Non dimenticare le annotazioni corrette in fattura. Indica il riferimento di non applicazione IVA del nuovo regime prescelto.
Controlla i contributi INPS: se passi al forfettario, valuta la domanda di riduzione del 35% se sei artigiano o commerciante.
| Scenario | Requisiti/limiti da verificare | Quando conviene | Tempistiche e adempimenti | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Restare nei minimi | Ricavi ≤ 30.000; nessun dipendente/collaboratore; beni strumentali ≤ 15.000 nel triennio; età <= 35 | Costi reali medio-alti; margini contenuti; necessità di dedurre spese effettive | Nessun cambio. Continua con imposta 5% e principio di cassa | DL 98/2011 art. 27; L. 244/2007 art. 1 c. 96-117 |
| Passare al forfettario per margini alti | Ricavi tra 20.000 e 85.000; costi bassi; niente cause di esclusione | Base forfettaria × coefficiente < reddito netto nei minimi | Dal 1° gennaio. Comportamento concludente e comunicazione in dichiarazione | L. 190/2014 art. 1 c. 54-89 |
| Uscita per superamento soglia minimi | Ricavi > 30.000 nell’anno | Valuta forfettario se resti ≤ 85.000; altrimenti ordinario | Esci dai minimi dall’anno successivo. Applica nuovo regime dal 1° gennaio | DL 98/2011 art. 27 |
| Start-up con aliquota 5% forfettario | Attività nuova, no mera prosecuzione, no derivazione da ex datore recente | Primi 5 anni con 5% spesso più leggero dei minimi residui | Applica dal 1° gennaio. Conserva documenti che provano i requisiti | L. 190/2014 art. 1 c. 65-67 |
| Artigiani/commercianti con INPS ridotta | Iscrizione gestione IVS; domanda riduzione 35% | Risparmio contributivo che sposta la convenienza verso forfettario | Richiesta all’INPS; applica da inizio anno o da decorrenza ammessa | L. 190/2014; circolari INPS |
| E-fattura obbligatoria | Obbligo per minimi e forfettari dal 2024 | — | Attiva canale e conservazione a norma; aggiorna software e codici natura IVA | DL 36/2022 art. 18; prassi AE |
FAQ
Chi è ancora ammesso al regime dei minimi nel 2026 e fino a quando può restare?
Nel 2026 il regime dei minimi è chiuso a nuove adesioni. Può restarci solo chi lo applicava legittimamente prima del 2016 e non è decaduto. La permanenza è consentita fino all’anno in cui si compiono 35 anni, oppure fino alla scadenza naturale del periodo previsto dalla norma, se successiva. La fuoriuscita avviene dal periodo d’imposta successivo. Restano validi i limiti strutturali: ricavi entro 30.000 euro, nessun dipendente o collaboratore, niente beni strumentali oltre 15.000 euro nel triennio. Fonte: Normattiva, Decreto-Legge 98/2011, art. 27; Legge 244/2007, art. 1 commi 96-117.
Quali sono le differenze pratiche di calcolo tra minimi e forfettario?
Nei minimi il reddito si calcola con il principio di cassa: ricavi incassati meno costi pagati nell’anno. Deduci tutte le spese inerenti, oltre ai contributi previdenziali. Applichi un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito così ottenuto. Nel forfettario, invece, il reddito è determinato applicando al totale dei ricavi un coefficiente di redditività fisso legato al codice ATECO. In forfettario non deduci i costi reali (salvo i contributi obbligatori), quindi se hai spese alte il forfettario può risultare meno vantaggioso. L’imposta sostitutiva è al 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up. Fonti: Legge 190/2014; prassi Agenzia delle Entrate.
Posso passare dai minimi al forfettario prima dei 35 anni? Come si fa e posso tornare indietro?
Sì, puoi passare volontariamente al forfettario anche prima dei 35 anni se rispetti le condizioni del regime. Il passaggio si effettua dal 1° gennaio con comportamento concludente, cioè iniziando ad applicare le regole del forfettario e aggiornando la dicitura in fattura. La comunicazione formale avviene nella dichiarazione dei redditi. Il ritorno ai minimi non è possibile, perché il regime è chiuso a nuove adesioni. Una volta uscito, potrai restare nel forfettario finché rispetti i requisiti oppure migrare al regime ordinario. Fonti: Legge 190/2014; Decreto-Legge 98/2011, art. 27; prassi Agenzia delle Entrate.
Come funzionano ritenute, IVA ed e-fattura nei minimi e nel forfettario dal 2024 in avanti?
In entrambi i regimi non si applica IVA in fattura e non si esercita il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. In entrambi, inoltre, non si subiscono ritenute d’acconto se si inserisce l’apposita dichiarazione in fattura, come previsto dalla normativa di riferimento. Dal 1° gennaio 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i soggetti in regimi agevolati, minimi e forfettari compresi. Questo obbligo deriva dal DL 36/2022 e dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Occorre quindi dotarsi di un canale di fatturazione elettronica, usare i corretti codici natura IVA e conservare elettronicamente i documenti a norma. Fonti: DL 36/2022, art. 18; Agenzia delle Entrate.
Quali sono le principali cause di esclusione/decadenza e come incidono sulla scelta tra minimi e forfettario?
Nei minimi decadi se: superi 30.000 euro di ricavi, sostieni spese per dipendenti/collaboratori o superi 15.000 euro di beni strumentali nel triennio. L’uscita avviene di regola dall’anno successivo. Nel forfettario, la soglia di accesso è 85.000 euro; se superi 100.000 euro in corso d’anno scatta l’uscita immediata con passaggio al regime ordinario per l’IVA dal momento del superamento. Restano le incompatibilità tipiche: partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o SRL “collegate” con controllo e attività riconducibile, nonché i casi specifici di prosecuzione di attività da ex datore nell’ambito dei requisiti per l’aliquota al 5%. Queste regole incidono nella scelta: se prevedi crescita rapida dei ricavi oltre 85.000, valuta direttamente l’ordinario; se hai una struttura senza personale e ricavi stabili sotto 30.000 con costi rilevanti, i minimi possono restare preferibili finché consentito. Fonti: Legge 190/2014; Legge 197/2022; DL 98/2011; Normattiva.
