Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Nella Gestione Separata INPS i professionisti versano direttamente; per co.co.co. versa il committente (2/3) trattenendo 1/3; per prestazioni occasionali oltre 5.000 euro versa il committente sulla sola parte eccedente.
- Base contributiva a cassa: conta ciò che incassi (professionisti) o paghi (co.co.co./occasionali), non quanto fatturi o maturi.
- Ripartizione oneri: professionisti 100% a proprio carico; co.co.co./occasionali 2/3 committente e 1/3 collaboratore tramite trattenuta.
- Scadenze: professionisti con F24 alle scadenze imposte; co.co.co./occasionali con Uniemens/F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.
Cos’è la Gestione Separata INPS e chi vi rientra
La Gestione Separata INPS è il fondo previdenziale per chi lavora ma non ha una propria cassa professionale. La istituisce l’art. 2, commi 26-30, della Legge 335/1995, consultabile sul portale Normattiva.
Vi rientrano tre grandi categorie: liberi professionisti senza cassa, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co., compresi amministratori e sindaci) e lavoratori autonomi occasionali quando superano una soglia di compensi. Le aliquote, i massimali e i minimali li comunica l’INPS con una circolare a inizio anno.
Per i professionisti vale il principio di cassa: paghi i contributi su ciò che hai incassato e che è reddito di lavoro autonomo. Per co.co.co. e occasionali conta quando il committente paga il compenso.
Chi versa i contributi: le regole per tipologia di rapporto
Liberi professionisti con partita IVA senza cassa
Chi esercita un’attività professionale senza cassa di categoria si iscrive alla Gestione Separata. L’obbligo nasce con l’inizio attività. L’iscrizione si fa online sul sito INPS con il servizio dedicato.
Chi versa? Versa il professionista in proprio. Non c’è un sostituto che trattiene i contributi dalla fattura. Il professionista può indicare in fattura una “rivalsa INPS 4%” facoltativa. È un addebito contrattuale ammesso dall’art. 1, comma 212, Legge 662/1996. Non cambia l’obbligo contributivo, ma aiuta a condividere il costo.
Su cosa si calcola? Sulla base previdenziale, che coincide con il reddito professionale determinato secondo il TUIR. In regime ordinario è il compenso incassato meno i costi inerenti (art. 54 TUIR). In regime forfettario è il reddito calcolato applicando il coefficiente di redditività ai compensi incassati (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014). Non si calcola sul “fatturato lordo” salvo che il reddito coincida con esso per assenza di costi o per coefficiente pari a 100%.
Quando si paga? Con modello F24, sezione INPS, alle stesse scadenze delle imposte sui redditi: saldo dell’anno precedente e acconti per l’anno in corso (di norma fine giugno e fine novembre, con eventuale differimento). Le aliquote e i codici causale li indica ogni anno l’INPS nella circolare sulle aliquote della Gestione Separata.
Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co., amministratori, sindaci)
Per i co.co.co. paga il committente, che è responsabile dell’iscrizione del collaboratore alla Gestione Separata e del versamento. La ripartizione è per legge: 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, tramite trattenuta sul compenso. La base è il compenso effettivamente corrisposto nel mese (principio di cassa).
Il committente invia il flusso Uniemens e versa i contributi con F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Le aliquote includono eventuali addizionali per tutele come maternità e DIS-COLL, secondo la disciplina INPS vigente. Le regole derivano dalla Legge 335/1995 e dalla prassi INPS.
Gli amministratori e i sindaci (di società) sono normalmente iscritti come co.co.co. alla Gestione Separata. Si applicano le stesse regole su chi versa e sulle scadenze, salvo diverse indicazioni dell’INPS per casi particolari.
Lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale è quello senza abitualità e organizzazione, disciplinato dall’art. 2222 c.c. e fiscalmente tra i “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR). Qui i contributi alla Gestione Separata scattano solo oltre una soglia annua di compensi.
Qual è la soglia? 5.000 euro complessivi annui di compensi lordi da prestazioni occasionali. La base normativa è l’art. 44 del D.L. 269/2003, convertito in Legge 326/2003. Sotto la soglia non si pagano contributi. Sopra la soglia, i contributi si calcolano solo sulla parte eccedente.
Chi versa? Versa il committente. La ripartizione resta 2/3 a suo carico e 1/3 a carico del prestatore, tramite trattenuta. Il prestatore deve dichiarare per iscritto ai vari committenti l’ammontare dei compensi già percepiti nell’anno, così da consentire l’applicazione corretta dei contributi sulla quota eccedente. La ritenuta d’acconto fiscale del 20% (se il committente è sostituto d’imposta) si somma e resta distinta dalla trattenuta previdenziale.
Altri casi particolari: pensionati e doppi iscritti
Se il collaboratore è già titolare di pensione diretta o è iscritto ad altra forma obbligatoria (come dipendente), l’INPS applica aliquote diverse. Lo specifica ogni anno nella circolare sulle aliquote. Le regole su chi versa non cambiano: paga il committente per co.co.co./occasionali e paga direttamente il professionista per l’attività professionale.
Attenzione alle incompatibilità e al cumulo: quando coesistono più rapporti nello stesso periodo, ognuno segue le proprie regole di versamento. L’eventuale massimale contributivo annuo si verifica sommando le basi imponibili.
Regola decisionale rapida
Se hai partita IVA da professionista senza cassa: versi tu con F24 alle scadenze fiscali, calcolando sulla base del reddito professionale incassato.
Se hai un contratto co.co.co. o incarico da amministratore: versa il committente. Tu vedi in busta la trattenuta del tuo 1/3. Verifica che ti iscriva e invii Uniemens.
Se fai una prestazione occasionale e l’anno è sotto 5.000 euro: niente contributi. Se superi 5.000 euro complessivi: versa il committente sulla parte eccedente, ripartita 2/3 e 1/3. Comunica sempre ai committenti quanto hai già incassato.
Se sei pensionato o già assicurato altrove: le aliquote possono essere diverse. Le regole su chi versa restano uguali. Controlla la circolare INPS dell’anno.
Calcolo, base imponibile e accredito previdenziale
Per i professionisti, la base è il reddito professionale determinato secondo il TUIR. In pratica: compensi incassati meno costi deducibili (ordinario) oppure compensi incassati moltiplicati per il coefficiente (forfettario). Il principio è sempre di cassa: contano gli incassi effettivi.
Per i co.co.co. e gli occasionali sopra soglia, la base è il compenso pagato nel mese. Per gli occasionali, si contribuisce solo oltre la soglia annua di 5.000 euro, calcolata sommando tutti i compensi occasionali dell’anno, anche con committenti diversi.
Non esiste un contributo fisso minimo per la Gestione Separata. Esiste però un minimale di reddito annuale ai fini dell’accredito dell’intero anno pensionistico. L’INPS lo pubblica ogni anno. Se versi contributi su una base inferiore al minimale, accredi solo una frazione di anno.
Esiste anche un massimale contributivo annuo. Oltre quel tetto non versi più contributi e non maturi altra contribuzione. Anche questo valore è indicato dall’INPS ogni anno nella circolare aliquote.
Le aliquote includono, a seconda del caso, addizionali per maternità, malattia e DIS-COLL. La fonte è la normativa primaria (Legge 335/1995) e la prassi INPS annuale. Per i riferimenti, consulta le circolari INPS di inizio anno e il portale Normattiva.
Scadenze, modelli e responsabilità
Professionisti: F24 alle scadenze delle imposte
Il professionista versa con modello F24, sezione INPS, alle scadenze di saldo e acconti IRPEF. L’INPS definisce i codici causale e i campi periodo di riferimento. Di norma: saldo anno precedente e due acconti anno in corso. È possibile il differimento con interessi, se previsto per le imposte.
Buone pratiche: stimare gli acconti usando il metodo storico o previsionale; verificare il massimale; conservare le ricevute F24; allineare contabilità e incassi per rispettare il principio di cassa.
Co.co.co. e amministratori: Uniemens e F24 entro il 16
Il committente invia ogni mese il flusso Uniemens con dati di rapporto, compensi e contributi. Versa poi con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento. Se omette o ritarda, risponde delle sanzioni. La trattenuta del 1/3 al collaboratore deve comparire nel cedolino.
Il collaboratore deve controllare CU e prospetti per verificare i versamenti. In caso di errori, può chiedere la sistemazione con flussi di regolarizzazione.
Occasionali sopra soglia: coordinamento tra committenti e prestatore
Quando si supera la soglia annua di 5.000 euro, il prestatore informa per iscritto i committenti. Ciascun committente versa i contributi sulla quota eccedente riferita ai propri pagamenti, con ripartizione 2/3 – 1/3. Le scadenze e le modalità seguono quelle dei co.co.co.
Se il superamento avviene con più committenti, quello che fa superare la soglia versa sulla sola parte che supera la soglia. I successivi versano sull’intero che pagano, perché la soglia è già oltrepassata. La base resta il compenso pagato, senza retroattività sui pagamenti già effettuati.
Fonti normative e prassi da conoscere
Istuzione e ripartizione oneri: Legge 335/1995, art. 2, commi 26-30 (consultabile su Normattiva). Definisce la Gestione Separata e l’onere 2/3 – 1/3 per i collaboratori.
Occasionali e soglia: D.L. 269/2003, art. 44, come convertito in Legge 326/2003. Fissa l’obbligo contributivo per prestazioni occasionali oltre 5.000 euro annui.
Base reddituale dei professionisti: TUIR, art. 53 e 54. Per i forfettari valgono i commi 54-89 della Legge 190/2014. La rivalsa 4% è prevista dall’art. 1, comma 212, Legge 662/1996.
Aliquote, minimali, massimali, codici F24 e istruzioni operative: circolari INPS pubblicate ogni anno e documentazione tecnica Uniemens. Ulteriori inquadramenti su co.co.co. nel D.Lgs. 81/2015 e nelle note del Ministero del Lavoro.
| Scenario | Chi versa e ripartizione | Base di calcolo | Scadenze e adempimenti | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Professionista con partita IVA senza cassa | Professionista (100% a proprio carico) | Reddito professionale a cassa (TUIR); per forfettari reddito forfettario | F24 sezione INPS, saldo e acconti alle scadenze delle imposte | Facoltativa rivalsa 4%; verifica minimale per accredito pieno e massimale annuo |
| Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) | Committente versa; 2/3 a suo carico e 1/3 trattenuto al collaboratore | Compenso pagato nel mese (principio di cassa) | Uniemens mensile e F24 entro il 16 del mese successivo | Aliquote includono tutele INPS; obbligo di iscrizione del collaboratore a cura del committente |
| Autonomo occasionale sotto 5.000 euro annui | Nessun versamento previdenziale | Non si contribuisce; resta la ritenuta d’acconto fiscale se dovuta | Nessun adempimento INPS | Monitorare cumulo annuo con altri committenti |
| Autonomo occasionale sopra 5.000 euro annui | Committente versa; 2/3 a suo carico e 1/3 trattenuto al prestatore | Solo sulla parte eccedente i 5.000 euro complessivi dell’anno | Uniemens/F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento | Il prestatore comunica per iscritto i compensi già percepiti nell’anno |
| Amministratore o sindaco (assimilato co.co.co.) | Committente versa; ripartizione 2/3 – 1/3 | Compenso deliberato e pagato | Uniemens/F24 entro il 16 del mese successivo | Verificare aliquote specifiche INPS e cumulabilità con altri redditi |
FAQ
Se sono un professionista in regime forfettario, chi versa e su quale base calcolo i contributi alla Gestione Separata?
Versi tu direttamente con F24, perché nel lavoro autonomo professionale non c’è un sostituto che trattiene i contributi. La base previdenziale, per i forfettari, è il reddito forfettario, cioè i compensi incassati moltiplicati per il coefficiente di redditività previsto per il tuo codice ATECO. Non si calcola sull’intero fatturato, ma sul reddito determinato dalla legge. Le scadenze coincidono con quelle di saldo e acconti delle imposte. Ricorda: le aliquote, i minimali e i massimali li stabilisce ogni anno l’INPS con una circolare. Se vuoi accreditare dodici mesi pieni, verifica di avere versato su una base almeno pari al minimale di reddito annuo pubblicato dall’INPS; altrimenti accrediti una frazione di anno. La possibilità di indicare una rivalsa del 4% in fattura è facoltativa e deriva dall’art. 1, comma 212, Legge 662/1996: aiuta a condividere il costo, ma non cambia chi versa né l’aliquota applicabile.
Come funziona il superamento della soglia di 5.000 euro per le prestazioni occasionali e chi deve fare cosa?
La soglia di 5.000 euro è annua e si riferisce alla somma di tutti i compensi occasionali percepiti nell’anno. Fino a 5.000 euro non si pagano contributi INPS. Quando la superi, scatta l’obbligo solo sulla parte eccedente. A versare è il committente, che ripartisce il costo 2/3 a suo carico e 1/3 trattenuto al prestatore. La base è sempre il compenso pagato. Se il superamento avviene con più committenti, quello che fa superare la soglia versa solo sulla quota che eccede; i successivi versano sull’intero che pagano perché la soglia è già superata. Il prestatore deve comunicare per iscritto, a ogni nuovo committente, quanto ha già incassato nell’anno per prestazioni occasionali. La ritenuta d’acconto fiscale del 20% resta distinta e può coesistere con la trattenuta previdenziale. La norma di riferimento è l’art. 44 del D.L. 269/2003, convertito in Legge 326/2003, e la prassi INPS annuale.
Nei contratti co.co.co. chi risponde se i contributi non vengono versati correttamente?
La responsabilità primaria del versamento è del committente, che deve iscrivere il collaboratore alla Gestione Separata, inviare il flusso Uniemens e pagare i contributi con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso. Se omette o ritarda, è soggetto a sanzioni e interessi. Il collaboratore subisce la trattenuta del 1/3 in busta e ha diritto a vedere accreditata la contribuzione sulla propria posizione. In caso di errori, può richiedere al committente la regolarizzazione e, se necessario, attivare le tutele presso l’INPS. La ripartizione 2/3 – 1/3 discende dall’art. 2 della Legge 335/1995. Le modalità tecniche (codici, Uniemens) sono dettagliate nelle circolari INPS e nella documentazione tecnica del Ministero del Lavoro.
Esistono sconti o riduzioni contributive per giovani, neo-iscritti o start-up nella Gestione Separata?
La Gestione Separata non prevede riduzioni automatiche per età o per “start-up” professionali, a differenza di quanto accade per artigiani e commercianti in alcune misure. Le aliquote sono uniche per ciascuna tipologia (professionisti, collaboratori, pensionati/assicurati altrove) e le definisce l’INPS ogni anno. Possono esserci addizionali per maternità, malattia e DIS-COLL, sempre indicate dalla circolare INPS. Le agevolazioni eventualmente previste da norme temporanee devono essere esplicitamente richiamate dall’INPS. Per questo è essenziale verificare la circolare sulle aliquote dell’anno e le eventuali messaggistiche INPS. In ogni caso, lo schema su “chi versa” non cambia: professionista in proprio, committente per co.co.co. e occasionali sopra soglia.
Come si coordinano i contributi della Gestione Separata con altri redditi (lavoro dipendente, pensione) e con il massimale annuo?
Se nello stesso anno hai redditi che generano contribuzione in più gestioni (per esempio, dipendente INPS Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e co.co.co. in Gestione Separata), versi i contributi separatamente secondo le regole di ciascuna. Ai fini del massimale contributivo della Gestione Separata, si considerano solo le basi imponibili riferite alla Gestione Separata. Raggiunto il massimale fissato dall’INPS per l’anno, non versi ulteriori contributi in quella gestione e non maturi altra contribuzione. Se sei pensionato o già assicurato altrove, l’INPS applica aliquote specifiche per la Gestione Separata; ma la responsabilità del versamento resta quella ordinaria: committente per co.co.co./occasionali e professionista per l’attività professionale. Le regole generali discendono dalla Legge 335/1995 e dalle circolari INPS annuali consultabili insieme alle norme su Normattiva.
